Della domanda risarcitoria per irreversibile trasformazione del bene conosce il G.A.

Estratto: «Ritiene invero il Collegio che la proposta domanda di risarcimento dei danni per la perdita del diritto di proprietà, conseguente alla realizzazione dell'opera pubblica, rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto il danno lamentato derivante dalla irreversibile trasformazione del fondo è espressione di attività amministrativa costituente esercizio di un potere astrattamente riconosciuto alla pubblica amministrazione.Come autorevolmente affermato da ultimo da C.d.S., A.P., n. 12 del 22 ottobre 2007, a caratterizzare la giurisdizione amministrativa sui comportamenti è "l'emersione di un agire causalmente riferibile ad una funzione che per legge appartenga all'amministrazione agente e che per legge questa sia autorizzata a svolgere e, in concreto, risulti svolta."In altri termini, può ritenersi che l'apprensione dell'area di proprietà degli originarii ricorrenti a partire dal 13 agosto 1987 (avvenuta in forza di occupazione d’urgenza disposta in esecuzione delle deliberazioni consiliari n. 51/1985, n. 139/1986 e n. 20/1987, rispettivamente di riapprovazione del piano per gli insediamenti produttivi, di inizio delle procedure espropriative e di dichiarazione della pubblica utilità del I Intervento P.I.P. e di approvazione degli atti concernenti l’esproprio e l’occupazione d’urgenza dell’Intervento stesso) e la sua successiva trasformazione irreversibile mediante realizzazione dell'intervento progettato ( che risultano ultimate nel corso del 1990 in costanza di occupazione legittima e senza che poi entro la scadenza di tale periodo sia intervenuto il relativo decreto di esproprio ) siano riconducibili all’esercizio del potere espropriativo per la realizzazione di un fine pubblico e che, pertanto, sussista la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alla instaurata controversia per il risarcimento del danno; senza, che, peraltro, possa essere messa nemmeno incidentalmente in discussione, ai fini che ne occupano, la validità degli atti della procedura espropriativa (sulla base e per effetto dei quali, come s’è detto, sono intervenute la irreversibile trasformazione del fondo e la realizzazione dell’intervento), in assenza di qualsivoglia caducazione degli atti stessi ad opera di una statuizione giurisdizionale od in sede di autotutela posta in essere dall’Amministrazione.L’indiscutibile presunzione di validità ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità posta a base dell’occupazione nella fattispecie intervenuta, non consente, in definitiva, di accedere alla tesi dell’Amministrazione, che dalla asserita illiceità iniziale e permanente dell’occupazione stessa pretende di ricavare una situazione di mera attività di fatto, autonoma ed indipendente da qualsivoglia attività amministrativa di esercizio di un potere ablativo, ricadente perciò nella giurisdizione del Giudice ordinario.La indubbia esistenza, al momento della irreversibile trasformazione del fondo, di una dichiarazione di pubblica utilità comunque valida ed efficace ( la prospettazione della cui invalidità in questa sede è, per le ragioni anzidette, inammissibile, oltre che del tutto indimostrata ed inattendibile, atteso che la tesi dell’appellante principale, secondo cui le deliberazioni consiliari sulle quali si è fondata l’occupazione in questione non avrebbero mai conseguito la necessaria approvazione regionale, risulta smentita dagli atti di causa, dai quali risulta che “il Comune di Botricello … è provvisto di un piano per insediamenti produttivi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 22.07.1985 ed approvato dalla Regione Calabria con D.P.G.R. n. 97 del 08.05.1990, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 43 del 15.07.1990”: v. premessa agli atti di convenzione per la concessione di aree in diritto di superficie del comparto piano insediamenti produttivi ) postula dunque effettivamente l’applicabilità alla fattispecie dell’istituto dell’occupazione appropriativa preso in considerazione dal T.A.R. ai fini dell’affermazione della sua giurisdizione, con conseguente correttezza della affermazione della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, trattandosi di controversia avente ad oggetto comportamenti della P.A. connessi all'esercizio, anche in via mediata ed indiretta, dei pubblici poteri e dovendosi per converso escludere che si verta qui in ipotesi di detenzione, da parte della P.A., del fondo altrui in via di mero fatto ( cfr. Cass., SS. UU., 20/3/2008, n. 7442; id., 24/4/2007, n. 9847; id., 20/12/2006, n. 27190, n. 27191 e n. 27193; Cons. di Stato, A.P., 30/8/2005, n. 4; id., 16/11/2005, n. 9; Cons. St., Sez. IV, 21/5/2007, n. 2582 ).In applicazione del richiamato indirizzo, dunque, sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo nella fattispecie in esame, nella quale si controverte in tema di risarcimento del danno da occupazione protratta oltre il termine di scadenza dell'occupazione temporanea e quindi, essendo intervenuto il relativo decreto di esproprio dopo l’irreversibile trasformazione del fondo, “sine titulo”.»

Sintesi: Il ristoro del pregiudizio conseguito all’irreversibile trasformazione di terreni occupati con ordinanze sindacali emesse sulla base di precedente dichiarazioni di pubblica utilità, dev’essere chiesto al giudice amministrativo.

Estratto: «Cosi’ riassunte le posizioni delle parti, osserva il Collegio che in considerazione dell’epoca dei fatti e della data d’instaurazione del giudizio davanti al Tribunale, deve farsi riferimento al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, che a seguito della dichiarazione d’illegittimita’ pronunciata...
[...omissis...]

Sintesi: Pur ipotizzando l’invalidità (quale effetto ex tunc) della dichiarazione di p.u. (nel caso di specie per per mancato completamento della vicenda procedimentale di cui alla L. n. 1 del 1978, art. 1), essa non potrebbe in alcun modo ritenersi integrare la mancanza originaria o sopravvenuta della dichiarazione stessa ma, semmai, vicenda d'illegittimo esercizio di un potere la cui invalidità anche ai (soli) fini della tutela risarcitoria deve essere prospettata innanzi al G.A.

Estratto: «Venendo, dalla precisazione di principi dianzi formulata, alla applicazione degli stessi alla vicenda sottoposta, e’ agevole rilevare la inconsistenza della tesi della inefficacia della dichiarazione di p.u. nel caso in disamina.La legge nazionale applicabile ratione temporis (L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1) forniva il quadro del rapporto tra dichiarazione di p.u., contenuta nella approvazione (anche regionale) del progetto di opera pubblica, e necessaria preesistenza o successivo intervento (variante) della relativa previsione nello strumento urbanistico, secondo procedura accelerata ai sensi della L. n. 167 del 1962.Le leggi della Regione Veneto (L. n. 42 del 1984, art. 35 e L. n. 61 del 1985, art. 77 con previsioni abrogate solo con la L.R. n. 27 del 2003) del resto da un canto disponevano che, per le opere di competenza regionale, il relativo decreto di approvazione contenesse implicita dichiarazione di p.u. del progetto e, dall’altro canto, precisavano che, per le menzionate opere, il decreto regionale dovesse essere preceduto dal parere di conformita’ del progetto al vigente strumento urbanistico o, in caso di difformita’, da approvazione di successiva variante.Alla luce della documentazione in atti emerge dunque che la dichiarazione di p.u. contenuta nel D. n. 22 del 1998 della Regione e’ stata adottata dopo l’acquisizione di parere "di conformita’" del Comune di Valle Agordina rilasciato dalla commissione edilizia, ma non dal Sindaco, ne’ e’ stata seguita da alcuna approvazione di variante da parte del consiglio comunale (necessaria, posto che l’opera non era inclusa nel vigente strumento urbanistico), si’ che nei riguardi della sequenza procedimentale potrebbe predicarsi ima difformita’ dallo schema legale sopra rammentato.Ma la tesi del ricorrente per la quale la dichiarazione di p.u. nella specie era divenuta semplicemente inefficace in difetto di variante al P.R.G. (idonea, e necessaria, a costituire il vincolo preordinato) non ha riflessi sul piano della giurisdizione, posto che pur ipotizzando l’invalidita’ (quale effetto ex tunc) della dichiarazione di p.u. per mancato completamento della vicenda procedimentale di cui alla L. n. 1 del 1978, art. 1 (che peraltro neanche si deduce essere stata prospettata in sede propria) essa non potrebbe in alcun modo ritenersi, alla stregua del rammentalo indirizzo di queste Sezioni Unite, integrare mancanza originaria o sopravvenuta della dichiarazione stessa ma, semmai, vicenda di illegittimo esercizio di un potere la cui invalidita’ anche ai (soli) fini della tutela risarcitoria deve essere prospettata innanzi al G.A. (da ultimo, S.U. n. 30254 del 2008).»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.

Estratto: «3. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).»

Sintesi: La vigenza dell'atto introduttivo del procedimento ablatorio vale a ricondurre la condotta dell'amministrazione nell'ambito del potere ablatorio, e a giustificare la creazione della giurisdizione esclusiva nella materia espropriativa.

Estratto: «In tale situazione, le Sezioni Unite, dopo le note sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale rispettivamente, del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come recepito e modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nonché del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, hanno ritenuto...
[...omissis...]

Sintesi: Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative ad occupazioni, con irreversibile trasformazione a seguito di esecuzione di opera pubblica, in cui sia mancata la dichiarazione di pubblica utilita ovvero sia divenuta inefficace prima dell’irreversibile trasformazione del bene.

Estratto: «3. Venendo all’esame del conflitto, va considerato quanto segue.La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 1, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nella parte in cui comprendeva nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - oltre agli atti e provvedimenti...
[...omissis...]

Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative ad occupazioni, con irreversibile trasformazione a seguito di esecuzione di opera pubblica, in cui sia mancata la dichiarazione di pubblica utilità ovvero sia divenuta inefficace prima dell'occupazione ed irreversibile trasformazione del fondo.

Estratto: «La controversia è iniziata nel 2007, ma si riferisce a procedura ablativa conseguente a dichiarazione di pubblica utilità anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, cosicché è regolata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 nel testo di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 7, comma 1, lett. b) come modificato per effetto della sentenza n. 2004 del 2004 della Corte costituzionale.Tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 80 del 1990, art. 34, comma 1, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 nella parte in cui comprendeva nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo oltre agli atti e provvedimenti con i quali le pubbliche amministrazioni, direttamente o attraverso soggetti ad esse equiparati, svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia di urbanistica e edilizia - anche i comportamenti, così estendendola a controversie relativo a fattispecie nelle quali la p.a. non esercita, nemmeno mediatamente, alcun pubblico potere. Successivamente, con sentenza 11 maggio 2006, n. 191, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche del D.Lgs. n. 325 del 2001, art. 53, comma 1, (T.U. delle disposizioni legislative in materia di espropriazioni per pubblica utilità), trasfuso nel D.P.R. n. 327 del 2001, nella parte in cui, a sua volta, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai "comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", non escludeva i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.Sulla base dei principi enunciati in tali sentenze, in materia urbanistico-edilizia ed espropriativa, in base alla normativa applicabile al caso di specie, debbono ascriversi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di risarcimento da comportamenti causativi di un danno che, pur se illegittimi, siano riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, rientrando esse invece, in mancanza di tale riconducibilità, nella giurisdizione del giudice ordinario. In particolare, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative ad occupazioni, con irreversibile trasformazione a seguito di esecuzione di opera pubblica, in cui sia mancata la dichiarazione di pubblica utilità (Cass. Sez. Un. 20 marzo 2008, n. 7442; 19 aprile 2007, n. 9322; 30 febbraio 2007, n. 3043; 20 dicembre 2006, n. 27192), ovvero sia divenuta inefficace prima dell'occupazione ed irreversibile trasformazione del fondo (Cass. Sez. Un. 2 3 dicembre 2008, n. 30254), mentre spettano al giudice amministrativo le controversie risarcitorie in materia di occupazioni appropriative, cioè alle occupazioni con irreversibile trasformazione del fondo correlate ad una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace al momento in cui esse avvennero (Cass. Sez. Un., 23 dicembre 2008, n. 30254 cit. ; 20 dicembre 2006, n. 27191).Nel caso di specie, essendo incontroversa non solo l'esistenza della declaratoria di pubblica utilità delle opere, ma anche il completamento delle opere stesse prima della scadenza del termine per l'espropriazione - e quindi prima che detta declaratoria potesse divenire inefficace - deve pertanto affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo, ancorché sia dedotta anche l'occupazione e utilizzazione di una porzione di terreno maggiore di quella prevista dal progetto dell'opera, essendosi comunque in presenza di un comportamento dell'amministrazione collegato con l'esercizio di un potere autoritativo.»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.

Estratto: «2. In via preliminare, quanto alla questione della giurisdizione, la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene poi di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.

Estratto: «2.4 In punto di giurisdizione, il Collegio ritiene per il resto di non aver motivo per discostarsi dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).»

Sintesi: Per effetto delle sentenze Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno da c.d. occupazione espropriativa o meramente illegittima, rientra nella nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; ciò in quanto i "comportamenti" causativi di danno ingiusto (occupazione) costituiscano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e siano quindi riconducibili all'esercizio ancorché viziato del pubblico potere dell'amministrazione.

Estratto: «Entrambe le parti hanno dedotto la seguente situazione di fatto: A) con Delib. n. 2 del 2000, del direttore Generale della ASL (OMISSIS) è stato riapprovato il progetto esecutivo del 1^ lotto del nuovo ospedale di (OMISSIS) e sono stati stabiliti i termini per il compimento delle opere (23 marzo 2002) e delle espropriazioni (23 aprile 2004)...
[...omissis...]

Sintesi: Ai fini della giurisdizione del GA in ordine alla tutela risarcitoria, ciò che rileva è che il comportamento della P.A. sia stato posto in essere in esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità ed urgenza); ne consegue che anche nell’ipotesi di annullamento, con efficacia ex tunc, della dichiarazione di pubblica utilità inizialmente esistente, ovvero di sua inefficacia per inutile decorso dei termini per l’esecuzione dell’opera pubblica, il comportamento dannoso deve ritenersi collegato all’esercizio di un pubblico potere.

Estratto: «1. L’eccezione di difetto di giurisdizione è infondata. Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, all’art. 34, comma 1, disponeva: “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia”.
[...omissis...]

Sintesi: Della domanda risarcitoria, conseguente ad irreversibile trasformazione del bene, conosce il GA qualora un'efficace e valida dichiarazione di PU, seppur non sussistente alla data dell’occupazione (nel caso di specie per essere stata questa disposta quando il peep era solo adottato e non ancora approvato), sia intervenuta prima della trasformazione del bene che dà al privato il diritto a chiedere il risarcimento del danno.

Estratto: «2.2. Orbene, nel caso di specie l’occupazione degli immobili è stata disposta sulla base di un piano di zona redatto ai sensi della L. 167 del 18/04/1962, la quale, all’art. 9, afferma espressamente l’urgenza ed indifferibilità, e quindi la pubblica utilità, delle opere comprese nel piano di zona approvato, e fissa contestualmente il termine di durata del piano.Il Piano di zona di che trattasi è stato adottato con delibera consiliare n. 126 del 1979, definitivamente approvato con delibera di Giunta Regionale n. 4561/1982; il termine per portare a termine i lavori e le espropriazioni è stato poi fissato specificamente a mezzo del decreto sindacale n. 19 del 17/01/1980, con il quale venne disposta l’occupazione d’urgenza delle aree necessarie per dar corso alle opere comprese nel suddetto piano.2.2.1. Come ognun vede, l’occupazione d’urgenza è stata disposta, nel caso che qui interessa, sulla base di un piano di zona che non era stato ancora definitivamente approvato e che pertanto non era in grado di esplicare alcun effetto, se non quello di far scattare le misure di salvaguardia: in sostanza non si può non prendere atto del fatto che nel caso di specie l’occupazione e la immissione in possesso effettivamente non erano assistite, in fase iniziale, da alcuna valida dichiarazione di pubblica utilità, non potendo essa individuarsi nel decreto sindacale 19/80, il quale, dando per scontata in quanto legislativamente prevista – la pubblica utilità nonché l’indifferibilità ed urgenza delle opere comprese nel piano di zona, si è limitato a decretare l’occupazione delle aree necessarie e ad indicare i termini di cui all’art. 13 L. 2359/1865.Va però considerato che al fine di determinare la giurisdizione del Giudice Amministrativo è necessario, e sufficiente, che una valida – ancorché illegittima – dichiarazione di pubblica utilità sussista al momento in cui si realizza quella trasformazione del sedime che dà al privato il diritto a chiedere il risarcimento del danno, momento che coincide con quello in cui l’opera viene a delinearsi nei suoi connotati orami definitivi e nelle sue caratteristiche (Cass. Civ. I, 27/11/1998 n. 12041). Orbene, considerato che il Piano di zona risulta essere stato approvato in via definitiva con D.G.R. del 29/04/1982, e rilevato che, in mancanza di diversa allegazione da parte del ricorrente, è lecito presumere che essa approvazione sia intervenuta in una fase in cui non si erano ancora delineati i connotati definitivi dell’opera, si può affermare che la dichiarazione di pubblica utilità è comunque intervenuta prima che l’occupazione posta in essere dallo IACP integrasse quella fattispecie di creazione pretoria sulla quale si fondano le domande articolate nel presente giudizio dal ricorrente.»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.

Estratto: «3. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Alla luce del D.Lgs. n. 80/1998, art. 34 (come sostituito dalla L. n. 205/2005, art. 7, lett. b)) e del D.P.R. n. 327/2001, art. 53, e delle sentenze Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, il ristoro del pregiudizio conseguente all'occupazione o all'irreversibile trasformazione di terreni, appresi sulla base di provvedimenti emessi alla luce di precedenti dichiarazioni di pubblica utilità, dev'essere chiesto al Giudice amministrativo.

Estratto: «che tanto puntualizzato, devesi rilevare che nell'esaminare la questione di legittimità del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b)) e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, la Corte costituzionale ha chiarito che le controversie in materia espropriativa (ed urbanistica in genere) rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo salvo che non si riferiscano a comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all'esercizio di un pubblico potere (Corte cost. 2004/204 e 2006/191); che alla luce delle predette norme nonché di quella secondo cui nelle cause devolute alla sua giurisdizione esclusiva il Giudice amministrativo dispone anche il risarcimento del danno, queste Sezioni Unite hanno già ripetutamente stabilito che il ristoro del pregiudizio conseguito all'occupazione o all'irreversibile trasformazione di terreni appresi sulla base di provvedimenti emessi alla luce di precedenti dichiarazioni di pubblica utilità dev'essere chiesto al Giudice amministrativo (C. Cass. 2008/2030), restando riservate al Giudice ordinario soltanto le controversie in tema di pagamento delle indennità di occupazione od esproprio (C. Cass. 2007/24632) ovvero di restituzione e risarcimento dei danni da occupazione usurpativa (C. Cass. 2007/26737), ricorrente nei casi di mancanza materiale o giuridica della dichiarazione di pubblica utilità (C. Cass. SU 2008/8738, 2008/19500 e 2008/21929); che nel lamentare la mancata notifica del decreto di occupazione, il S. ha dedotto la commissione di una violazione, che anche ove realmente avvenuta, atterrebbe semmai alla regolarità e non all'esistenza di un'attività provvedimentale, di cui non mette in dubbio l'avvenuta esercizio ma, tutt'al più, la corretta esplicazione;che in ordine alla domanda di restituzione e risarcimento su di essa fondata, va pertanto dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo, dinanzi al quale si rimettono le parti;»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193).2.1 Da canto suo la giurisprudenza della Cassazione (es. SS.UU., 6.5.2003, n. 6853) ha individuato i caratteri nella cosiddetta occupazione appropriativa : a) nella trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, che determina l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica; b) nel fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, che ha il carattere dell'illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e quindi legittima) se nel frattempo l'opera pubblica è stata realizzata, oppure al momento della trasformazione qualora l'ingerenza nella proprietà privata abbia già carattere abusivo o se essa acquisti tale carattere perché la trasformazione medesima avviene dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima; c) nell'acquisto a favore della P.A.. che si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica, e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che, per legge, produca tale effetto, con conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'istituto di comportamenti della P.A. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata (cosiddetta occupazione usurpativa), o per mancanza “ab inizio” della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini (in tal caso non si produce l'effetto acquisitivo a favore della P.A. ed il proprietario può chiedere la restituzione del fondo occupato e, se a tanto non ha interesse e quindi vi rinunzi, può avanzare domanda di risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale); d) nella circostanza che il soggetto che ha subito l'ablazione di fatto, per ottenere il risarcimento del danno, ha l'onere di proporre domanda in sede giudiziale entro il termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), la cui decorrenza è ancorata alla data di scadenza dell'occupazione legittima se l'opera pubblica è realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo se essa è avvenuta dopo quella scadenza (o in assenza di decreto di occupazione d'urgenza, ma sempre nell'ambito di valida dichiarazione di pubblica utilità).»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2.In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione...
[...omissis...]

Sintesi: Va considerata come controversia riconducibile all’esplicazione del pubblico potere, nel senso di cui parla l’art. 34 d.lgs. n. 80/1998, in contrapposizione ai “comportamenti materiali”, qualunque lite suscitata da lesioni del diritto di proprietà provocate, in area urbanistica, dall'esecuzione del provvedimento autoritativo degradatorio, applicativo del vincolo preordinato all'esproprio, venuto meno o per annullamento o per sopraggiunta inefficacia ex lege.

Estratto: «Tanto premesso, il Collegio è dell’avviso che: - le figure dell’occupazione appropriativa e dell’occupazione usurpativa (con le precisazioni che si diranno) sono rispettivamente caratterizzate, l’una, dall’irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio e, l’altra, dalla trasformazione in assenza, originaria o sopravvenuta, di dichiarazione di pubblica utilità (Cass., sez. I, 17 giugno 2005, n. 13001; Corte Cost. 12 maggio 2006, n. 191); - la fattispecie dell’occupazione appropriativa o accessione invertita, si colloca, in sede di riparto di giurisdizione, sul crinale del giudice amministrativo (Corte cost. n. 204/04; n. 281/04; n. 191/06); con la precisazione che “per l’assoluta somiglianza di fattispecie, restano accomunati sia le controversie caratterizzate dall’inefficacia retroattiva ex lege che investe l’atto degradatorio applicativo del vincolo preordinato all’esproprio, sia le ipotesi di annullamento dell’atto stesso (con proposizione in entrambi i casi – sul presupposto della caducazione degli effetti dell’atto autoritativo – della pretesa di carattere patrimoniale)” (per cui) “va considerata come controversia riconducibile all’esplicazione del pubblico potere – nel senso di cui parla l’art. 34, in contrapposizione ai “comportamenti materiali” – qualunque lite suscitata da lesioni del diritto di proprietà provocate, in area urbanistica, dalla esecuzione di provvedimenti autoritativi degradatori, venuti meno o per annullamento o per sopraggiunta inefficacia ex lege” (Ad. Plen. N. 4/05).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.