Certificazione urbanistica e classamento catastale rientrano nella giurisdizione del G.A.

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CERTIFICAZIONE URBANISTICA

Sintesi: La domanda di risarcimento del danno derivante dall’erronea indicazione resa nel certificato di destinazione urbanistica esula dalla giurisdizione esclusiva del G.A., e spetta alla giurisdizione del G.O., poiché il rilascio della certificazione in parola integra gli estremi non già dello svolgimento di una qualsivoglia attività provvedimentale della P.A., bensì del comportamento (sicuramente colposo) del funzionario, riconducibile all'ente di appartenenza, astrattamente idoneo a risolversi in un illecito civile.


Estratto: «Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del GA..La Sezione ha avuto recentemente modo di affermare (cfr. Sez. I , 21 dicembre 2011 n. 1779) che il certificato di destinazione urbanistica, di cui ai commi 2° e seguenti dell'art. 30 del D.Lgs. 380/2001, Testo Unico dell'Edilizia, si configura- secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente - come una certificazione redatta da un pubblico ufficiale, avente natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, le quali discendono invece da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso. Pertanto, il certificato, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione. Gli eventuali errori contenuti in esso potranno essere corretti dalla stessa Amministrazione, su istanza del privato, oppure quest'ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all'erroneo certificato di destinazione urbanistica.Nel caso all’esame, si domanda il risarcimento del danno derivante dall’erronea indicazione resa nel certificato sicché la fattispecie è del tutto identica a quella sulla quale si sono pronunciate, con l’ ordinanza 23 settembre 2010 n. 20072, le SS.UU. della Cassazione civile. In detta ordinanza si è rilevato che “Parte ricorrente si duole della (incontroversa) erroneità del certificato di destinazione urbanistica, erroneità che ne aveva indotto una falsa rappresentazione della realtà (la legittimità di un intervento edilizio relativo all'intera area in questione) cui era conseguita la decisione di acquistare il terreno - decisione che non sarebbe mai stata adottata se fossero stata fedelmente e correttamente riportate, nella certificazione de qua, le reali condizioni del terreno quoad inaedificationis.La controversia esula, dunque, dal campo (impropriamente evocato dal comune resistente) riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non controvertendosi, nella specie, in ordine ad alcuna ipotesi di gestione del territorio, che del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, riserva alla competenza esclusiva del G.A. Diversamente da quanto opinato dal resistente (secondo il quale il certificato in parola era un semplice attestato rilasciato a richiesta del privato, tale, pertanto, da non esonerare quest'ultimo dallo svolgimento di ulteriori attività di verifica e controllo), il rilascio della certificazione in parola integra gli estremi non già dello svolgimento di una qualsivoglia attività provvedimentale della P.A., bensì del comportamento (sicuramente colposo) del funzionario, riconducibile all'ente di appartenenza, astrattamente idoneo a risolversi in un illecito civile, con la conseguenza che spetta al giudice ordinario la cognizione (e l'accertamento in concreto) della sussistenza e della tutelabilità, sul piano risarcitorio, delle posizioni di diritto soggettivo che si assumono lese nella specie.”.»

Sintesi: In virtù della stretta attinenza del certificato di destinazione urbanistica alla materia del governo del territorio, sussiste la giurisdizione del GA in ordine alle relative controversie.

Estratto: «In via preliminare la Sezione deve rilevare come il ricorso debba essere trattato e deciso nelle forme dell’azione d’accertamento.A questo proposito, non possono sussistere dubbi in ordine alla necessità di riportare la fattispecie dedotta in giudizio alla giurisdizione esclusiva in materia di «atti, .. provvedimenti e .. comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia» prevista dall’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in virtù della stretta attinenza del certificato di destinazione urbanistica alla materia del governo del territorio; per effetto della natura vincolata nell’interesse del privato destinatario della certificazione dell’atto, deve poi concludersi per la natura di diritto soggettivo (per la natura di diritto soggettivo degli atti vincolati nell’interesse del privato, si vedano: Consiglio Stato, sez. V, 11 dicembre 2008, n. 6162; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 5 ottobre 2009, n. 5152; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 10 luglio 2009, n. 1808; per la giurisprudenza della Sezione: T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 15 gennaio 2009, n. 61) della pretesa del privato al corretto esercizio della potestà certificativa e, quindi, per la necessità di decidere le relative controversie secondo le forme dell’azione di accertamento che costituisce il rimedio giuridico maggiormente aderente alla consistenza della posizione soggettiva in discorso; contrariamente a quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza (T.A.R. Toscana, sez. I, 28 gennaio 2008, n. 55), il carattere vincolato e dichiarativo del certificato di destinazione urbanistica non importa pertanto l’inammissibilità delle azioni finalizzate alla rettifica dello stesso, ma, all’interno della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica e edilizia, impone solo il ricorso all’utilizzazione delle forme della giurisdizione di accertamento.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CLASSAMENTO CATASTALE

Sintesi: Spetta alla giurisdizione di legittimità del G.A. l'impugnazione proposta avverso il provvedimento di classamento di un immobile emesso dall'Agenzia del Territorio, qualora si denuncino i vizi tipici alla cognizione di quel giudice, come nel caso in cui la qualificazione vegna in rilievo in funzione dell'interesse alla corretta determinazione del prezzo di dismissione di un'immobile.

Estratto: «Le eccezioni preliminari dell’Amministrazione vanno disattese.In particolare:- la tardiva impugnazione del D. P. R. 15 marzo 2010, n. 90 va esclusa in applicazione del noto principio generale che ammette l’impugnativa dell’atto regolamentare unitamente al suo provvedimento applicativo qualora, come nella fattispecie, l’atto regolamentare non reca clausole immediatamente e concretamente lesive, ma abbisogni della complessa attività di valutazione e attuativa contestata in gravame;- l’eccezione di inammissibilità di varie censure perché collettive deve essere respinta perché trattasi di censure di carattere generale e riconducibili indistintamente a tutti i ricorrenti, sicché si può ragionevolmente considerare la loro pluralità come un’unica parte processuale, seppur soggettivamente complessa (vedi la medesima sentenza del T.a.r. del Lazio n. 3119/2010 richiamata dalla difesa erariale);- il difetto di giurisdizione quanto alla impugnativa delle “lettere di vendita” va escluso perché quella impugnativa rientra pienamente nella previsione dell’articolo 7, comma 1, del codice del processo amministrativo (secondo cui “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”), posto che quelle lettere costituiscono, allo stato degli atti, l’esplicitazione finale dell’esercizio di potere amministrativo esercitato dagli organi dell’Amministrazione (anche con spendita di discrezionalità tecnica) con tutti gli altri atti indicati nell’epigrafe del presente ricorso;- il difetto di giurisdizione quanto alla impugnativa della categoria catastale posta a base della determinazione del prezzo d’acquisto va respinta perché, come pure recentemente ritenuto dalla suprema Corte di cassazione in fattispecie assimilabile alla presente (impugnazione proposta da un Comune avverso provvedimenti di classamento di alcuni immobili nel gruppo "E” come aventi particolari destinazioni pubbliche, sì da comportare esenzione dall'I.C.I.) spetta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo l'impugnazione proposta avverso il provvedimento di classamento di un immobile emesso dall'Agenzia del Territorio, qualora - come nella fattispecie - si denuncino i vizi tipici alla cognizione di quel giudice (v. Cassazione civile, Sez. un., 19 gennaio 2010, n. 675, richiamata anche dai ricorrenti). Va considerato che la qualificazione catastale non viene qui in rilievo per fini fiscali ma in funzione di un interesse diverso, quale quello alla corretta determinazione del prezzo dell’immobile in applicazione di una specifica normativa di settore.»

Sintesi: L'art. 2, co. 2, d. lgs. 546/1992, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale, si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle instaurate dai privati possessori nei confronti dell'amministrazione finanziaria che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate da quest'ultima e necessarie al fine della imposizione di tributi.

Sintesi: Appartiene alla giurisdizione amministrativa la controversia instaurata dal Comune allo scopo di far dichiarare illegittimi i provvedimenti di classamento di determinati immobili che pregiudicano il suo diritto ad imporre il pagamento dell'I.C.I..

Estratto: «Hanno rilevato, altresì, che la disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2 il quale attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale, si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle - risultanti dallo stesso tenore letterale della norma - instaurate dai privati possessori nei confronti dell'amministrazione finanziaria che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate da quest'ultima e necessarie al fine della imposizione di tributi (Cass. sez. un. 16429/2007; 13691/2006).Il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 2 demanda, infatti, "all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali" le procedure di classificazione catastale degli immobili nonché l'adozione dei relativi provvedimenti; la relativa procedura ha inizio con la prescritta dichiarazione redatta dal proprietario per ogni unità immobiliare (artt. 3 e 6); "l'assegnazione di ciascuna unità immobiliare, alla categoria ed alla classe relativa, nonché l'accertamento della consistenza delle singole unità immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali, sono eseguite dall'Ufficio tecnico erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun Comune o porzione di Comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unità immobiliare, sono indicate le rispettive categorie e classi nonché la consistenza" (art. 12 come sostituito dal D.Lgs. n. 514 del 1948, art. 2). Ed infine (art. 23) "La rendita catastale calcolata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unità immobiliare, costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovraimposte" (cfr: per l'imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4; per l'INVIM, il D.P.R. n. 643 del 1972, art. 19; per l'imposizione dei redditi, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 22; per l'ICI, il D.L. n. 504 del 1992, art. 5).Per cui questa Corte ha ripetutamente affermato: a) che le questioni di merito e di valutazione dell'atto di classamento, nonché della rendita catastale devono essere fatte valere con l'impugnazione da parte del contribuente destinatario dei relativi provvedimenti di attribuzione in un giudizio nel quale il contraddittore è individuato necessariamente nel (solo) Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio; b) che detti provvedimenti, una volta divenuti definitivi (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione), vincolano non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore tenuto (per legge) ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita; la quale,infine, costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato; c) che conseguentemente il comune in questo giudizio, devoluto dal menzionato art. D.Lgs. n. 546 del 1992 alla giurisdizione delle Commissioni tributarie non solo non può essere parte,ma non può intervenire neppure adesivamente poiché nel processo tributario, non è ammissibile l'intervento adesivo dipendente, il quale è incompatibile con la natura impugnatoria del giudizio, la cui introduzione è subordinata ad un termine di decadenza; e perché il successivo art. 14 consentendo all'interveniente di proporre domande diverse da quelle avanzate dalle parti originarie soltanto qualora l'intervento abbia luogo entro il termine assegnato per l'impugnazione, riconosce la legittimazione ad intervenire ai soli soggetti che, in qualità di destinatari dell'atto o parti del rapporto controverso potrebbero proporre autonoma impugnazione: escludendo quindi la possibilità di spiegare intervento a tutela di ogni altro interesse sul quale l'atto può produrre un effetto di pregiudizio o di vantaggio (Cass. sez. un. 9203/2007; 24064/2006; 18271/2004).La tutela di detti soggetti, diversi da quelli considerati dall'art. 2 e le relative azioni,esulanti dell'ambito della controversia tipicamente tributaria di cui si è detto restano soggette alle ordinarie regole di ripartizione della giurisdizione: che appartiene pertanto al giudice ordinario tutte le volte in cui la contestazione coinvolga sostanzialmente la titolarità del diritto dominicale, come esemplificativamente avviene allorché abbia per oggetto astenie la delimitazione dei confini di una unità immobiliare oggetto del classamento rispetto ad un'altra. Laddove rientra nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo ove si impugnino le operazioni di classificazione ed i provvedimenti conclusivi dell'amministrazione per denunciarne i vizi tipici previsti dalla L. n. 1034 del 1971, art. 2 e segg.: come è avvenuto nella fattispecie in cui il comune di Somma Lombarda è insorto per dedurre le asserite illegittimità anche sotto diversi profili di eccesso di potere, dei provvedimenti di classamento nel gruppo (OMISSIS), sottocategoria (OMISSIS), aventi particolari destinazioni pubbliche, degli immobili appartenenti alle società intimate da parte dell'UTE, che avevano finito per renderli esenti dall'ICI; e perciò pregiudicato il suo diritto ad imporre il pagamento del tributo di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.