Giurisdizione sulle controversie relative ai canoni per l'occupazione di alloggi appartenenti al demanio militare

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del G.O. la controversia che, per quanto formalmente presentata come contestazione di una ordinanza di sgombero, presuppone la corretta qualificazione giuridica di una porzione di suolo e postula, prima di tutto, la corretta delimitazione del demanio e verte perciò su diritti soggettivi.

Estratto: «Il ricorso, su eccezione di parte, è da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.Osserva il Collegio, infatti, che la soluzione della questione agitata in ricorso, incentrandosi le articolazioni contenute in ricorso sulla ascrizione del diritto dominicale...
[...omissis...]

Sintesi: Nel caso in cui la P.A. emetta un'ordinanza di rilascio di immobile sul presupposto della sua appartenenza al demanio, e il privato occupante insorga avverso tale ordinanza al fine di conseguire l'accertamento del proprio diritto in base ad un rapporto di tipo privatistico, la relativa controversia spetta alla cognizione del G.O., in quanto il giudizio non investe ipotetici vizi di un atto amministrativo, ma si esaurisce in un'indagine sulla titolarità della proprietà, e, dunque, su di una posizione di diritto soggettivo; lo stesso principio, inoltre, vale nel caso in cui la controversia si collochi temporalmente in epoca successiva al venir meno di un rapporto di tipo concessorio.

Estratto: «Rilevato che il predetto giudizio ha ad oggetto il provvedimento con il quale, in data 23-25 ottobre 2011, l'ente territoriale aveva ordinato alla odierna ricorrente, su conforme delibera di giunta, l'immediato rilascio dei locali occupati all'interno del teatro Osservato municipale (OMISSIS);che, sulle base delle premesse in fatto così come rappresentate dall'associazione "(OMISSIS)", l'iniziativa dell'amministrazione comunale volta al rilascio del bene occupato si configura - alla stregua del criterio del petitum sostanziale, che costituisce il presupposto della decisione sulla giurisdizione in ragione dell'individuazione della natura intrinseca della posizione dedotta in giudizio (Cass. ss.uu. 20902/2011) - come domanda volta ad attivare una controversia avente ad oggetto il fondamento della pretesa dell'ente territoriale di vedersi rilasciare, quale soggetto proprietario, il bene dal suo attuale utilizzatore detenuto a titolo (ormai) di mero fatto, in assenza di un rapporto concessorio su bene demaniale (sia in atto che in potenza), ossia in corso di negoziazione sostitutiva;Considerato che, così qualificata, la controversia risulta senz'altro oggetto della cognizione del giudice ordinario, alla stregua di una consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice predicativa del principio secondo il quale, nel caso in cui una pubblica amministrazione emetta un'ordinanza di rilascio di immobile sul presupposto della sua appartenenza al demanio, e il privato occupante insorga avverso tale ordinanza al fine di conseguire l'accertamento del proprio diritto in base ad un rapporto di tipo privatistico, la relativa controversia spetta alla cognizione del G.O. in quanto destinata non ad investire ipotetici vizi di un atto amministrativo, ma ad esaurirsi in una indagine sulla titolarità della proprietà - e, dunque, su di una posizione di diritto soggettivo (Cass. ss.uu. 5089/1997);Che lo stesso criterio di riparto vale, specularmente, anche nel caso in cui una controversia di eguale natura (e la connessa richiesta di rilascio da parte della P.A.) si collochi temporalmente in epoca successiva al venir meno di un rapporto di tipo concessorio, restando fermo che, alla data di instaurazione del giudizio, di tale pretesa concessione non è dato discorrere (pur volendo in ipotesi accedere alla ricostruzione del ricorrente, che rappresenta la vicenda in guisa di una sorta in trasformazione del rapporto da locatizio in concessorio), onde la conseguente e perdurante applicazione del principio secondo il quale la cognizione sulla domanda restitutoria (da occupazione abusiva) e risarcitoria spetta al giudice ordinario (ex aliis, di recente, Cass. ss.uu. 10139/2012).»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del G.O., e non già in quella del G.A., la controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un’ordinanza con la quale un ente locale ha disposto il rilascio, in proprio favore, di un bene immobile appartenente al patrimonio disponibile, trattandosi di una controversia relativa ad una occupazione senza titolo del bene.

Estratto: «Considerato che:- rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non già in quella del giudice amministrativo, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un’ordinanza con la quale un ente locale ha disposto il rilascio, in proprio favore, di un bene immobile appartenente al patrimonio disponibile di un Comune , trattandosi di una controversia relativa ad una occupazione senza titolo del bene (in questo senso, T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 13 settembre 2011, n. 1303);- in tal caso, l'Amministrazione agisce iure privatorum, al di fuori cioè dell'esplicazione di potestà pubblicistica, quest’ultima attribuita dall'art. 823 c.c. esclusivamente in relazione ai beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 1 settembre 2011, n. 4269).Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.»

Sintesi: La giurisdizione sulla controversia attinente alla quantificazione del risarcimento del danno dovuto da chi abbia abusivamente occupato un terreno del demanio appartiene al G.O., anche se il quantum è stato determinato dalla P.A. sulla base di quanto sarebbe stato dovuto nel caso di rilascio formale di un titolo.

Estratto: «3. L’appellante ha criticato il capo con cui la sentenza del TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sulla impugnazione dell’atto del 13 gennaio 2003, di quantificazione della cd indennità di occupazione.A suo avviso, essendovi stati alcuni pagamenti per gli anni 1986, 1987, 1989, 1990 e 1991, senza richiesta di pagamenti di integrazioni, le censure sono state rivolte avverso l’esercizio del potere discrezionale nella determinazione del canone.4. Tali deduzioni sono infondate.Le questioni riguardanti l’importo dovuto dalla società sono del tutto distinte da quelle riguardanti l’esercizio del potere di autotutela, volto al rilascio del bene.In primo luogo, in assenza di un formale ed efficace titolo abilitativo, si deve ritenere che la società abbia posseduto l’area in questione nella qualità di occupante abusivo, pertanto tenuto al risarcimento del danno nei confronti dell’amministrazione titolare del bene.L’avvenuta qualificazione dell’importo da pagare a titolo di ‘indennità’ di occupazione non muta la sostanza: il fatto che il quantum del risarcimento sia determinato sulla base di quanto dovuto nel caso di rilascio formale di un titolo, comunque, non altera la qualificazione dell’occupazione sine titulo, con la spettanza di un risarcimento per il quale nessuna legge ha attribuito la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo.Inoltre, quand’anche vi fosse stato un titolo abilitativo formale ed efficace per i periodi in considerazione, sussiste la giurisdizione ordinaria, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, della legge n. 1034 del 1971, nel testo desumibile dalle innovazioni disposte dalla legge n. 205 del 2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, poi trasfuse nell’art. 133 del codice del processo amministrativo.»

Sintesi: Le controversie relative alla determinazione dei canoni per l'occupazione di alloggi appartenenti al demanio militare sulla base del D.M. 16 marzo 2011 appartengono alla giurisdizione del G.A..

Estratto: «In limine, il Collegio rileva, ex officio, la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia.Il combinato disposto degli articoli 5 e 7 della legge 6.12.1971, n. 1034, come modificati ed integrati dall'art. 33 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21.7.2000, n. 205 e riproposto, infine, nell’art. 133 del D.Lvo n. 104/2010 (c.d. Codice processo amministrativo) - nell'assegnare al Giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia di concessione di beni pubblici, facendo però salva la "giurisdizione dell'autorità giudiziaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi...." - rimette alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie di contenuto meramente patrimoniale, non anche la qualificazione del rapporto concessorio e la conseguente identificazione dei parametri applicabili per la predetta quantificazione, ravvisandosi in tal caso un'attività autoritativa, implicante la cognizione del giudice amministrativo in presenza sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi: cfr. in tal senso, fra le tante, Cass. Civ. SS.UU. 11.3.1992, n. 2958, 20.11.2007, n. 24012, 31.7.2008, n. 20749 e 16.7.2009, n. 16568; Cons. St., sez. IV, 15.5.2000, n. 2708; sez. VI, 17.2.2004, n. 657, 27.6.2006, n. 4090, 24.10.2008, n. 5294 e 21.5.2009, n. 3122; TAR Lazio, Roma, sez. II, 4.3.2009, n. 2233; Cons. St. sez. VI, 14.10.2010 n. 7505).Oggetto principale del presente giudizio non è un mero obbligo di pagamento (peraltro rimesso alla cognizione del Giudice Ordinario, nei termini in precedenza chiariti), bensì, l'apprezzamento discrezionale della pubblica Autorità circa i parametri da applicare per la determinazione del canone concessorio nel caso di specie: un apprezzamento espresso poi in forma autoritativa e da contestare, come in effetti avvenuto, in sede di giudizio di legittimità innanzi al giudice amministrativo (Cons. St. sez. VI, 14.10.2010 n. 7505).Va soggiunto, che il D.M. 16/3/2010 ha natura autoritativa.Ed invero, con l’impugnato decreto il Ministero della Difesa, in attuazione dell’art. 6, comma 21 quater del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ha individuato in via autoritativa, nell’ambito della sfera di discrezionalità riservatale dalla norma attributiva del potere, i criteri di rideterminazione dei canoni degli alloggi. Attesa la natura provvedimentale, del decreto in questione, è evidente che si radichi, anche per tal via, la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della sua dedotta illegittimità, trattandosi di atto preordinato alla tutela di interessi generali mediante esercizio di attività istruttoria funzionale ad una valutazione e scelta dei criteri da applicare alla fattispecie, a fronte del quale le posizioni soggettive possedute ed azionate hanno consistenza di interesse legittimo.Medesime considerazioni valgono con riguardo agli atti individuali di determinazione del canone.Ed invero, in sede di adozione del menzionato decreto 16 marzo 2012 l’Amministrazione non aveva consumato la potestà attribuitale dal Legislatore in ordine alla individuazione dei criteri applicativi per la determinazione dei canoni, residuando ulteriori margini di discrezionalità che sono stati esercitati in concreto, nei casi specifici, in occasione della determinazione dei singoli canoni di occupazione (vedi valore attribuito al periodo di occupazione, non definito in sede di decretazione e demandato all’atto individuale).Ciò che conferma la presenza, nella fattispecie, sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi idonea a radicare la cognizione del giudice amministrativo.»

Sintesi: Relativamente alla richiesta di indennità per abusiva occupazione del bene demaniale difetta la giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «Rilevato che il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un valido titolo di godimento del bene demaniale ed anzi l’inesistenza del titolo si desume dalla circostanza che lo stesso ricorrente ha, in data 28 marzo 2003, richiesto i beni in questione in concessione a titolo di regolarizzazione (doc.n. 7 delle produzioni dell’avvocatura dello Stato 11.7.2012), richiesta non spiegabile altrimenti che con l’assenza di un qualsivoglia titolo legittimante l’occupazione; Rilevato, pertanto, che a fronte di un’occupazione abusiva del bene demaniale appaiono destituiti di fondamento i motivi relativi all’esercizio del potere di polizia demaniale, atteso che: a) sussiste il potere dell’amministrazione; b) non sussiste alcun affidamento meritevole di tutela in capo al ricorrente; c) la disparità di trattamento non vale a legittimare una situazione di abusiva occupazione, d) la motivazione del provvedimento appare sufficiente e comunque sussumibile nell’ambito della previsione di cui all’art. 21 – octies l. 241/90; d) la comunicazione di avvio del procedimento appare tempestiva avendo potuto il ricorrente ampiamente intervenire e interloquire nel procedimento amministrativo; Rilevato che relativamente alla richiesta di indennità per abusiva occupazione del bene demaniale difetta la giurisdizione del giudice amministrativo (Cass.SS.UU. 8.7.2003 n. 10731);»

Sintesi: Ogni questione sulle somme dovute a titolo di occupazione abusiva rientra nella giurisdizione del G.O., poiché i provvedimenti che ingiungono il pagamento di tali somme attengono esclusivamente a questioni di diritto soggettivo, che postulano accertamenti di fatto inerenti il rapporto tra proprietà pubblica e proprietà privata, e inerenti l'esatta applicazione dei criteri di calcolo alla situazione concreta, privi di apprezzamenti discrezionali.

Estratto: «12. Il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente deduce l’illegittimità, per quanto attiene al suo contenuto provvedimentale, della nota del 17/03/2005, nella parte in cui ingiunge alla ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi e il pagamento di somme risarcitorie a titolo di canoni per occupazione sine titulo invece, condividendo la prospettazione contenuta nella nota difensiva del 6 giugno 2005, prot. n. 1198 a firma del Dirigente del Settore, va dichiarato inammissibile, in quanto riferito ad un atto non avente contenuto provvedimentale.12.1 Tale nota non assume infatti valore provvedimentale, svolgendo la stessa una mera funzione notificatoria degli atti, aventi al contrario efficacia provvedimentale, ovvero il provvedimento finale ed il correlativo decreto di approvazione del Dirigente del Settore del Genio Provinciale, non potendo per contro attribuirsi efficacia provvedimentale a quella parte dell’atto con cui si rappresentano alla società ricorrente le conseguenze del diniego di concessione e dell’occupazione sine titulo, ovvero la rimessione in pristino - tra l’altro richiesta nel corso del procedimento amministrativo da parte della stessa società ricorrente con istanza del 10 febbraio 2004 - e il pagamento dei canoni per indennità d’occupazione (occupazione del pari rappresentata dalla società ricorrente, a far data dal 1/2002, con nota del 13 aprile 2004, con conseguente necessaria debenza delle somme per occupazione sine titulo).12.2 Tali conclusioni sono viepiù avvalorate dal fatto che l’Amministrazione ha dato successivamente comunicazione dell’avvio d’ufficio del procedimento amministrativo relativo all’occupazione sine titulo delle aree demaniali de quibus, come riscontrabile dalla correlativa nota di comunicazione di avvio del procedimento, prot. 2005 0534233 del 21 giungo 2005, prodotta in data 1 agosto 2005 dall’Amministrazione resistente.12.3 La nota del 17/03/2005 pertanto non aveva altra funzione, in relazione all’asserita occupazione, di preannuncio del futuro avvio del procedimento.Ciò è palesato anche dalla circostanza che con tale nota non si è affatto ingiunto alla società ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi, ma si è rappresentato che la stessa avrebbe dovuto presentare un progetto di risistemazione dell’area, con l’indicazione dei cumuli di materie , dei manufatti accantonati e delle strutture fisse esistenti da rimuovere totalmente, con la precisazione che i lavori non avrebbero potuto avere luogo prima del rilascio, da parte dell’Ufficio, dell’autorizzazione resa ai sensi del R.D. n. 523 del 25/0//1904 e di ogni altro atto autorizzativo e d’assenso reso obbligatorio dalle leggi vigenti.12.4 Peraltro vi è da evidenziare che la società ricorrente aveva prodotto, ad integrazione e modifica dell’istanza di concessione originaria dell’8 marzo 2000 - riferita alla concessione di porzioni di alveo abbandonato del torrente Ginestra ai fini di deposito di materiale in genere – con nota del 10 febbraio 2004, istanza di concessione ai fini dell’utilizzo dell’area demaniale per manovre di carico e scarico di materiali, con mezzi meccanici e sosta momentanea degli stessi, dichiarando altresì che al momento il suolo oggetto di richiesta era occupato da elementi mobili, per i quali si richiedevano mesi sei per il ripristino dello stato dei luoghi.Con nota pervenuta alla Regione in data 13 aprile 2004 la società ricorrente aveva poi specificato, ad integrazione di tale istanza, che le porzioni di alveo abbandonato in suo uso erano state occupate a far data del 1/2002.12.5 Pertanto con la nota del 17 marzo 2005 ci si è limitati a rappresentare alla società ricorrente le conseguenze del diniego di concessione e della pregressa occupazione, in considerazione peraltro di quanto rappresentato dalla parte medesima con le cennate note in ordine all’occupazione sine titulo, con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna portata lesiva di tale nota.Pertanto, per la parte relativa alle conseguenze dell’occupazione sine titulo, la nota non ha alcun contenuto provvedimentale, come palesato, non solo dalla successiva comunicazione di avvio del procedimento, ma anche dalla circostanza che nella nota de qua non è indicato alcun termine per il pagamento delle somme dovute a titolo di occupazione sine titulo e che non è imposta la rimessione in pristino, ma la mera presentazione di un progetto da prendere in considerazione per disporre tale rimessione in pristino, tra l’altro richiesta dalla medesima società ricorrente nell’istanza del 10 febbrario 2004.Peraltro è da aggiungere, per esigenze di mera completezza - non avendo la nota disposto alcunché in relazione all’occupazione sine titulo - che le questioni relative al pagamento dell’indennità dì occupazione esulerebbero comunque dalla giurisdizione dell’adito Tribunale, per essere di competenza del G.O. (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 16-02-2010, n. 874, secondo cui i provvedimenti con cui l'Amministrazione, sul presupposto di occupazione abusiva di suolo demaniale, ingiunge il pagamento delle somme dovute, attengono esclusivamente a questioni di diritto soggettivo, che postulano accertamenti di fatto inerenti il rapporto tra proprietà pubblica e proprietà privata, e inerenti l'esatta applicazione dei criteri di calcolo alla situazione concreta, privi di apprezzamenti discrezionali; pertanto ogni ulteriore questione sulle somme dovute per l'occupazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario).La nota de qua pertanto da un lato svolge una funzione di mera comunicazione degli atti a contenuto provvedimentale e dall’altro, in relazione alle conseguenze dell’occupazione sine titulo, si presenta come atto meramente endoprocedimentale, antecedente perfino alla formale comunicazione di avvio del procedimento, per cui la società ricorrente non può tra l’altro dolersi di alcuna violazione della norme sulla partecipazione procedimentale, avendo per contro l’Amministrazione sollecitato il contributo della parte, ai fini della precisa individuazione delle aree occupate e della consistenza dell’occupazione, a mezzo della presentazione di adeguato elaborato.»

Sintesi: La controversia in cui sia contestato l'ammontare delle somme dovute a titolo di indennità per l'occupazione abusiva appartiene alla giurisdizione del G.O., anche qualora il privato deduca la natura privata dell'area da egli occupata.

Estratto: «Preliminarmente, occorre precisare che non rientra nell’oggetto del giudizio la questione riguardante la sussistenza di un rapporto concessorio in atto (questione su cui il giudice amministrativo ha giurisdizione); nel caso di specie, l’occupazione del demanio marittimo si qualifica come senza titolo, e ogni ulteriore questione sulle somme dovute per l’occupazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio andrà riassunto ai sensi dell’art. 1, comma 1, del c.p.a.Secondo l’art. 133, comma 1 lett. b), del c.p.a. sono escluse dai casi di giurisdizione esclusiva “….. le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”.La norma citata è, infatti, in linea con la giurisprudenza pacifica (Cfr. Cons. Stato, Sez. 16 febbraio 2010 n. 874, TAR Lazio, Sede di Roma, Sez. II ter, 30 ottobre 2009 n. 10574 e 4 novembre 2008 n. 9565, TAR Campania, sede di Napoli, Sez. I, 21 febbraio 1985 n. 131 e TAR Calabria, Sede di Reggio Calabria 18 giugno 1983 n. 123).Ciò premesso è utile precisare che con il ricorso in esame il Sig. Vallauri Gilberto non solo ha proposto azione giudiziale per l’annullamento dell’intimazione di pagamento, ma ha in sostanza chiesto di verificare se il potere azionato dalla P.A. fosse supportato dai presupposti necessari, tra cui in particolare la natura demaniale dell’area occupata.Ciò induce a ritenere che la contrapposizione tra le parti in causa si traduca nell’ovvio binomio “obbligo-pretesa”, con esclusione di qualsiasi esame di aspetti autoritativi espressione di un potere riservato all’Amministrazione per la tutela di interessi generali.Tra gli argomenti utilizzati per suffragare le proprie pretese, il summenzionato ricorrente prospetta l’errata qualificazione dell’area occupata.»

Sintesi: Va sottoposta al giudice ordinario la questione di legittimità del provvedimento con cui l'Amministrazione, sul presupposto di una occupazione abusiva di suolo demaniale, ingiunge il pagamento delle somme dovute, in quanto attiene esclusivamente a questioni di diritto soggettivo, che postulano accertamenti di fatto inerenti il rapporto tra la proprietà pubblica e quella privata, e conseguenti all'esatta applicazione dei criteri di calcolo in ragione della situazione concreta, privi quindi di apprezzamenti discrezionali.

Estratto: «Tra gli argomenti utilizzati per suffragare le proprie pretese, il summenzionato consorzio prospetta l’errata delimitazione dell’area, assunta come abusivamente occupata, il riferimento a valori di mercato non sempre applicabili – se non al più dal 2007, cioè dal momento dell’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 – e la intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione per gli anni dal 2000 al 2004.Le predette prospettazioni sono la conseguenza del fatto che il provvedimento con cui l'Amministrazione, sul presupposto di una occupazione abusiva di suolo demaniale, ingiunge il pagamento delle somme dovute, attiene esclusivamente a questioni di diritto soggettivo, che postulano accertamenti di fatto inerenti il rapporto tra la proprietà pubblica e quella privata, e conseguenti all'esatta applicazione dei criteri di calcolo in ragione della situazione concreta, privi quindi di apprezzamenti discrezionali.La stessa situazione di fatto può, dunque, essere senz’altro sottoposta all’esame del giudice ordinario.»

Sintesi: Le vertenze aventi ad oggetto il rilascio di alloggi di edilizia pubblica residenziale occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione ordinaria, in quanto non afferiscono alla disciplina della concessione di beni pubblici ed implicano la decisione su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: il diritto dell'ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello eventualmente vantato sul medesimo bene dall'occupante.

Sintesi: L'ordine di rilascio di alloggi E.R.P. occupati senza titolo non è configurato dall'art. 30 L.R. Campania 18/1997 come potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta esplicazione richieda di volta in volta una valutazione di pubblico interesse, bensì come un atto imposto dalla legge.

Sintesi: Qualora sia previsto dalla legge regionale in materia di alloggi E.R.P. che la diffida al rilascio dell'alloggio abusivamente occupato abbia valore di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., la posizione dell'occupante chi si opponga al rilascio sostenendo, per qualsiasi motivo, l'illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la disponibilità dell'alloggio assume la consistenza di diritto soggettivo.

Estratto: «2. La controversia in relazione alla quale si è posta la questione di giurisdizione ha ad oggetto il rilascio di un immobile ad uso abitativo, appartenente al Comune di Napoli, il quale pretende di recuperarne la disponibilità nei confronti di un occupante senza titolo che a quella pretesa si oppone.E' principio già affermato da questa corte quello secondo il quale le vertenze aventi ad oggetto il rilascio di alloggi di edilizia pubblica residenziale occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione ordinaria (cfr., tra le altre, Sez. un n. 3389 del 2002 e n. 24764 del 2009), in quanto non afferiscono alla disciplina della concessione di beni pubblici ed implicano la decisione su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: il diritto dell'ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello eventualmente vantato sul medesimo bene dall'occupante.Il ricorrente fa notare che, nella presente fattispecie, egli non ha però mai asserito di essere titolare di un diritto che lo legittimi all'occupazione dell'immobile, ma ha solo contestato la legittimità dei provvedimenti mediante i quali l'amministrazione comunale ha agito per recuperarne la disponibilità. L'assunto del sig. T., infatti, è che l'originaria diffida a rilasciare l'alloggio sia illegittima, in quanto non preceduta dall'avviso di inizio del procedimento, e che il comune avrebbe ecceduto nei suoi poteri ordinando successivamente lo sgombero dell'immobile e fissandone la data senza tener conto né della circostanza - acclarata attraverso un processo penale dal quale lo stesso ricorrente era uscito assolto - che l'occupante aveva ottenuto la disponibilità dell'appartamento convinto che il privato concedente ne avesse titolo, né dell'ulteriore procedimento in corso preordinato all'acquisto da parte sua del medesimo immobile. Non della lesione di un diritto soggettivo egli, dunque, si sarebbe doluto, bensì dell'interesse legittimo al regolare espletamento dell'attività amministrativa, messo in dubbio anche in considerazione della natura solo patrimoniale (e non demaniale) dell'immobile di cui si tratta, in relazione al quale l'amministrazione non disporrebbe di poteri di autotutela. Ad ulteriore conferma dell'invocata giurisdizione amministrativa il ricorrente richiama i principi espressi dalle sezioni unite di questa corte nelle ordinanze n. 16095 e n. 23675 del 2009.Tali argomentazioni non sembrano però idonee ad incardinare la giurisdizione del giudice amministrativo, dovendosi aver riguardo al contenuto effettivo della controversia indipendentemente dal modo in cui essa è presentata dalla parte.A differenza delle situazioni esaminate dalle due ordinanze appena citate, nelle quali si faceva questione del mancato esercizio del potere dell'amministrazione di ordinare lo sgombero di alloggi occupati senza titolo, qui viene in evidenza la posizione del destinatario di un provvedimento di sgombero che invece è stato emanato, ed al quale egli si oppone.Occorre allora tener conto del fatto che l'iniziativa del comune si radica nella previsione della L.R. Campania n. 18 del 1997, art. 30, in forza del quale il sindaco "dispone con propria ordinanza il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo" (comma 1), "anche nei confronti di chi fruisca di un alloggio ceduto illegalmente" (comma 2), diffidando preventivamente l'occupante a rilasciare il bene con un preavviso di non oltre sessanta giorni; e la diffida - aggiunge il comma 3 - "costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 cod. proc. civ., titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo".L'ordine di rilascio, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, non si configura come l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta esplicazione richieda di volta in volta una valutazione di pubblico interesse, bensì come un atto imposto dalla norma stessa. Ne fa fede non solo la forma verbale "dispone", ma anche la previsione che limita la possibilità di accordare un preavviso superiore a quello indicato dal legislatore: previsione che non avrebbe senso se l'amministrazione fosse libera addirittura di valutare se avvalersi o meno dell'ordinanza di rilascio e della conseguente diffida come di un qualsiasi possibile mezzo di autotutela.A ciò si aggiunge che, per espressa indicazione del legislatore, la diffida è destinata ad operare come titolo esecutivo "ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 cod. proc. civ.". La posizione dell'occupante chi si opponga al rilascio sostenendo, per qualsiasi motivo, l'illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la disponibilità dell'alloggio sembra perciò assumere la consistenza di diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva illegittimamente posta in esser da altri nei suoi confronti, non diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo (o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti). Nè a ciò pare potersi fondatamente contrapporre la circostanza che, in questo caso, il titolo esecutivo è apprestato unilateralmente dalla pubblica amministrazione, volta che quel che viene contestato è pur sempre il diritto di agire esecutivamente, nella specifica situazione, in un contesto nel quale gli eventuali vizi di legittimità dell'atto rilevano solo al fine di pretenderne la disapplicazione da parte del giudice chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalle legge per dare corso forzato al rilascio del bene.Se si condividono tali considerazioni, deve concludersi per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario»

Sintesi: Appartiene alla giurisdizione del G.O. la domanda relativa al risarcimento dei danni per l’occupazione senza titolo dei locali successiva alla risoluzione della concessione.

Sintesi: In mancanza di un rapporto concessorio in atto, la controversia sulla debenza delle somme dovute per l’occupazione abusiva del bene riguarda i diritti soggettivi delle parti e appartiene, pertanto, alla giurisdizione del G.O..

Estratto: «B) Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario anche la seconda domanda di parte ricorrente, relativa al risarcimento dei danni per l’occupazione senza titolo dei locali successiva alla risoluzione della concessione.Premesso che non esiste alcuna controversia inerente la determinazione amministrativa che ha statuito lo scioglimento del rapporto di concessione, va rilevato, infatti, che la pretesa in questione assume quale suo presupposto logico un titolo a suo tempo rilasciato, ma ora definitivamente venuto meno. In mancanza di un rapporto concessorio in atto, la controversia sulla debenza delle somme dovute per l’occupazione abusiva del bene riguarda i diritti soggettivi delle parti e appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., ss.uu., 8 luglio 2003, n. 10731; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 4 novembre 2008, n. 9569).Non vi è spazio per la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, d’altronde, laddove la controversia abbia ad oggetto una vicenda rispetto alla quale non si apprezzano momenti riconducibili all'esercizio di una potestà autoritativa da parte della pubblica amministrazione.»

Sintesi: Nei casi di occupazione senza titolo non essendovi alcun rapporto di concessione in atto, deve escludersi l’applicazione dell’art. 133, co. 1, lett. b), cod. proc. amm., e si deve fare riferimento al criterio base di riparto fondato sulla consistenza della posizione giuridica sostanziale fatta valere dalla parte ricorrente.

Estratto: «C) Identica soluzione si impone, infine, anche per la terza domanda di parte ricorrente, riferita al rilascio dei locali occupati abusivamente dalla ex concessionaria.Nei casi di occupazione senza titolo, infatti, non essendovi alcun rapporto di concessione in atto, deve escludersi l’applicazione dell’art. 5 della legge n. 1034/1971 (ora dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.), dovendosi invece fare riferimento al criterio base di riparto fondato sulla consistenza della posizione giuridica sostanziale fatta valere dalla parte ricorrente (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 16 aprile 2010, n. 2005).Tale posizione ha consistenza di diritto soggettivo in quanto l’amministrazione non ha apprestato unilateralmente un titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile occupato senza titolo ovvero altri atti autoritativi, ma si è limitata a pretendere la restituzione del bene alla stregua di un qualsiasi soggetto che intende agire in funzione conservativa del proprio patrimonio.Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, pertanto, la controversia che ha per oggetto la pretesa alla restituzione dei locali occupati senza titolo e non la concessione in forza della quale essi erano stati affidati al privato per la gestione del servizio di bar, atteso che tale concessione ne costituisce soltanto un antecedente di fatto ormai esaurito (Cass. civ. ss.uu., 1° luglio 2008, n. 17937).»

Sintesi: In caso di occupazione abusiva, qualora la P.A. non abbia apprestato unilateralmente un titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile occupato senza titolo ovvero altri atti autoritativi, ma si sia limitata a pretendere la restituzione del bene alla stregua di un qualsiasi soggetto che intende agire in funzione conservativa del proprio patrimonio, la controversia in cui il privato contesti la legittimità di tale determinazione appartiene alla giurisdizione del G.O..

Estratto: «C) Identica soluzione si impone, infine, anche per la terza domanda di parte ricorrente, riferita al rilascio dei locali occupati abusivamente dalla ex concessionaria.Nei casi di occupazione senza titolo, infatti, non essendovi alcun rapporto di concessione in atto...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Spetta alla giurisdizione del G.O. la controversia che ha per oggetto la pretesa alla restituzione dei locali occupati senza titolo e non la concessione in forza della quale essi erano stati affidati al privato per la gestione del servizio di bar, atteso che tale concessione ne costituisce soltanto un antecedente di fatto ormai esaurito.

Estratto: «C) Identica soluzione si impone, infine, anche per la terza domanda di parte ricorrente, riferita al rilascio dei locali occupati abusivamente dalla ex concessionaria.Nei casi di occupazione senza titolo, infatti, non essendovi alcun rapporto di concessione in atto...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.O. sulla controversia avente ad oggetto l'intimazione di pagamento di indennizzi per occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo: si tratta, infatti, di questione che richiede il semplice accertamento dei presupposti fattuali (sia sull'an che sul quantum) della pretesa patrimoniale, ossia l’esistenza o meno di una occupazione abusiva di area demaniale, con conseguente quantificazione dell'indennizzo preteso dalla p.a. per la detenzione "sine titulo" del bene.

Estratto: «Il Collegio ritiene dirimente il profilo del difetto di giurisdizione di questo Giudice a conoscere della controversia in questione, avente ad oggetto la conferma (parziale) di un atto di intimazione di pagamento di indennizzi per occupazione –asseritamente- abusiva di suolo demaniale marittimo, sulla quale la Giurisdizione non spetta a questo Giudice, come affermato con recente pronuncia della Sezione n. 310/2011 del 10/02/2011, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi.Con detta decisione si è affermato che si tratta di una questione che, secondo la più recente giurisprudenza, è rimessa alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi semplicemente di accertare i presupposti fattuali (sia sull'an che sul quantum) della pretesa patrimoniale, ossia l’esistenza o meno di una occupazione abusiva di area demaniale, con conseguente quantificazione dell'indennizzo preteso dalla p.a. per la detenzione "sine titulo" del bene .Il Consiglio di stato, sez. VI, con recente decisione del 16 febbraio 2010 , n. 874 ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dei provvedimenti con cui l’Amministrazione, sul presupposto di occupazione abusiva di suolo demaniale, ingiunge il pagamento delle somme dovute.Si tratta infatti di provvedimenti che attengono esclusivamente a questioni di diritto soggettivo, che postulano accertamenti di fatto inerenti il rapporto tra proprietà pubblica e proprietà privata, e l’esatta applicazione dei criteri di calcolo alla situazione concreta, privi di apprezzamenti discrezionali. Il CGA, con decisione n.1213/2009 ha ritenuto indifferente la natura abusiva o meno dell'occupazione ai fini della qualificazione della posizione del privato che impugna una ingiunzione di pagamento, vertendosi in ogni caso in materia di diritti soggettivi, la cui giurisdizione appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria.»

Sintesi: I provvedimenti con cui l’amministrazione, sul presupposto di occupazione abusiva di suolo demaniale, ingiunge il pagamento delle somme dovute, attengono esclusivamente a questioni di diritto soggettivo, che postulano accertamenti di fatto inerenti il rapporto tra proprietà pubblica e proprietà privata, e inerenti l’esatta applicazione dei criteri di calcolo alla situazione concreta, privi di apprezzamenti discrezionali. Esclusa, quindi, la sussistenza di rapporto concessorio in atto (questione su cui il G.A. ha giurisdizione), l’occupazione del demanio marittimo si qualifica come senza titolo, e ogni ulteriore questione sulle somme dovute per l’occupazione rientra nella giurisdizione del G.O..

Estratto: «In accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa erariale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.Difatti, scaduta la concessione di area demaniale comunale e persistendo l'utilizzazione del bene da parte del concessionario...
[...omissis...]

Sintesi: Il fatto che il provvedimento sia frutto di esercizio del potere amministrativo, adottato a dichiarata tutela dell’uso pubblico di un’area rientrante nel territorio comunale, è elemento di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «Quanto, innanzi tutto, all’eccepito difetto di giurisdizione – per avere la ricorrente in sostanza proposto un’actio negatoria servitutis –, osserva il Collegio che, per costante giurisprudenza, la circostanza che la qualificazione dell’uso pubblico di un’area costituisca il presupposto dell’atto autoritativo...
[...omissis...]

Sintesi: La controversia attinente alla pretesa creditoria dell'Amministrazione per somme che si assumano dovute in dipendenza dell'occupazione senza titolo di un bene demaniale è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «Preliminarmente va rilevato come per costante giurisprudenza la controversia attinente alla pretesa creditoria dell'Amministrazione per somme che si assumano dovute in dipendenza dell'occupazione senza titolo di un bene demaniale è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario dovendosi escludere sia la giurisdizione delle commissioni tributarie, venendo in discussione materia diversa da quella di pertinenza delle stesse, sia quella del giudice amministrativo, trattandosi di problematica relativa a rapporti di dare ed avere senza alcuna interferenza su atti o provvedimenti relativi a concessione del bene pubblico (Cass. Sez. Un. 29/11/2001 n. 14543).»

Sintesi: L'intimazione con cui la P.A. sul presupposto dell’indebita occupazione di area demaniale marittima, definisce le spettanze economiche e mette in mora il debitore, attiene al diritto soggettivo di credito dell’amministrazione medesima, e non a questioni di interesse legittimo, ed è di giurisdizione del G.O..

Estratto: «L’impugnata intimazione, assunta sul presupposto dell’indebita occupazione di area demaniale marittima, definisce le spettanze economiche dell’amministrazione e mette in mora il debitore, ed attiene quindi al diritto soggettivo di credito dell’amministrazione medesima, e non a questioni di interesse legittimo.Trattasi pertanto di controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio deve essere riassunto ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69/2009 (ex multis: Cons.Stato, VI, 16/2/2010, n.874; TAR Lazio, Roma, II, 4/11/2008, n.9569; TAR Sicilia, Palermo, I, 12/5/2003, n.761; si veda anche TAR Liguria, I, 28/7/2006, n. 835, che perviene alla stessa conclusione facendo leva sull’art. 5, comma 2, della legge n. 1034/1971).In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione»

Sintesi: Le controversie sulle indennità dovute per l'occupazione sine titulo dei beni demaniali marittimi ex art. 8 d.l. 400/1993 sono dovute alla giurisdizione del G.O. qualora la questione dedotta in giudizio coinvolga la risoluzione di questioni relative alla titolarità esclusiva sulle areee e l'efficacia preclusiva di una sentenza di usucapione dichiarativa della proprietà del ricorrente.

Estratto: «Rilevato che la questione dedotta in giudizio involge la risoluzione della titolarità esclusiva sulle aree, nonché l’efficacia preclusiva scaturente, per un verso, dalla sentenza d’usucapione dichiarativa della proprietà della ricorrente e, per l’altro, dalla delimitazione che ha, viceversa, accertato la natura demaniale delle stesse.Considerato altresì che la controversia sull’an e sul quantum dell’indennità d’occupazione è meramente conseguente alla risoluzione della rei vindicatio, che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo e che, oltretutto, l’effettività della tutela cautelare è comunque garantita in sede civile: sicché il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.»

Sintesi: Le controversie relative al pagamento di indennità per occupazione sine titulo di aree del demanio marittimo appartengono alla giurisdizione del G.O..

Estratto: «Considerato che nel caso di specie si verte in un’ipotesi di occupazione sine titulo dell’intero immobile, ivi compresa la porzione adibita a laboratorio e ricadente su area demaniale marittima;Ritenuto, pertanto, che i provvedimenti impugnati siano espressione di un’attività posta in essere dall’Amministrazione iure privatorum, non riconducibile ad un rapporto di concessione amministrativa, con la conseguenza che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella esclusiva del giudice amministrativo (Cassaz., Sez. Un., Sent. n. 4054 del 5.4.1993);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la richiesta di pagamento del canone dovuto per l'occupazione abusiva di un'area demaniale, trattandosi di questione che investe la quantificazione dell'indennizzo preteso dalla P.A. per l'occupazione sine titulo del bene.

Estratto: «Ai fini del riparto di giurisdizione nella cognizione dei provvedimenti di richiesta di pagamento di indennità per l'occupazione abusiva di un immobile demaniale e di invito al rilascio del’immobile stesso, occorre distinguere tra i motivi proposti quelli che attengono specificamente all'atto di gestione del bene (pubblico) - ascrivibili alla cognizione del giudice amministrativo secondo le regole generali di riparto in tema di autotutela su beni del demanio o del patrimonio indisponibile - rispetto a quelli che, invece, risolvendosi nella contestazione dei presupposti e delle condizioni della richiesta di pagamento, rientrano nella cognizione del giudice ordinario.La giurisprudenza civile e amministrativa ha costantemente affermato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto - come nel caso in esame - la richiesta di pagamento del canone dovuto per l'occupazione abusiva di un'area demaniale, trattandosi di questione che investe la quantificazione dell'indennizzo preteso dalla p.a. per l'occupazione "sine titulo" del bene (cfr., da ultimo, SS.UU. 31.7.2008 n. 20749; CdS, VI, 19.3.2008 n. 1185; TAR Veneto, I, 22.7.2009 n. 2208; TAR Lazio, Roma, II, 9.6.2008 n. 5705; TAR Basilicata, 16.5.2008 n. 206; TAR Catania, III, 14.5.2008 n. 901; TAR Liguria, I, 21.4.2008 n. 651).Innanzi al giudice amministrativo possono trovare ingresso solo censure afferenti alla legittimità di provvedimenti amministrativi di carattere autoritativo e comunque non riguardanti la titolarità del diritto reale, per cui ove il privato occupante insorga, come nel caso di specie, avverso la richiesta di pagamento del canone e l'invito al rilascio dell'immobile, al fine di sentir negare la demanialità del bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto ad utilizzare l'immobile in questione, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo.Per completezza, va osservato che la presente controversia, ove è assente qualsiasi profilo di esercizio autoritativo del potere, esula addirittura dallo schema applicativo dell'art. 5 della legge n. 1034/71, in quanto il giudizio, non interferendo su atti o provvedimenti relativi a concessione del bene pubblico, riguarda problematiche relative a raporti obbligatori, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (SS.UU, 19.11.2001 n. 14543).»

Sintesi: L'atto con cui la concessionaria di un bene demaniale intima agli occupanti abusivi la rimessa in pristino dei terreni abusivamente occupati non esprime potestà pubblica, ma costituisce mera espressione di conoscenza e di intenti da parte di un soggetto privato, rivolta ad altro soggetto privato, per disciplinare un rapporto di mero fatto relativo alla esatta delimitazione dei beni detenuti a titolo, rispettivamente, di proprietà e di possesso: la giurisdizione quindi è del G.O.

Estratto: «5. - Il ricorso è inammissibile, in parte per carenza di giurisdizione e in parte per carenza di legittimazione attiva.5.1. - Il ricorso avverso la nota di SIL (atto peraltro privo di qualsivoglia contenuto provvedimentale, dato che si limita ad informare che la Regione ha espresso parere negativo sulle domande ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, ed ha invitato la concessionaria a provvedere alla rimessione in pristino) il cui, eventuale, contenuto lesivo può rinvenirsi nella sollecitazione al ricorrente (già, in precedenza, altre volte formulata) a rimuovere le recinzioni e riposizionare i confini al limite della sua proprietà catastale, costituisce all’evidenza mera espressione di conoscenza e di intenti da parte di un soggetto privato, rivolta ad altro soggetto privato, per disciplinare un rapporto di mero fatto (in quanto non sorretto da alcun titolo), relativo alla esatta delimitazione dei beni detenuti a titolo, rispettivamente, di proprietà e di possesso quale concessionario, nonché al posizionamento dei confini di proprietà.L’atto non esprime alcuna potestà pubblica.Quindi, anche ammesso che dallo stesso possa derivare al ricorrente una lesione della sua posizione giuridica soggettiva (ma non si vede come, dato che si tratta pacificamente di occupante abusivo) è comunque davanti al Giudice Ordinario che tali pretese (concernenti la proprietà ed il possesso) vanno fatte, eventualmente, valere.Questa parte della domanda è quindi inammissibile per carenza di giurisdizione di questo giudice.»

Sintesi: Le controversie sulla pretesa creditoria dell’Ente pubblico per il risarcimento del danno da illecita occupazione del bene demaniale rientrano nella giurisdizione ordinaria.

Estratto: «2. Innanzi tutto, quanto alla contestazione della pretesa creditoria dell’Ente pubblico per il risarcimento del danno da illecita occupazione del bene demaniale, il Collegio non ritiene che vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le controversie di tal genere rientrano nella giurisdizione ordinaria, giacché nella quantificazione dell' indennità dovuta per un' occupazione abusiva nessun potere autoritativo e discrezionale è esercitato dall'amministrazione, a ciò conseguendo che nei confronti di detti atti sussiste una posizione di diritto soggettivo da tutelare davanti al giudice ordinario (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 03 ottobre 2007 , n. 8855, nonché T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 4 maggio 1995 , n. 665, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 12 maggio 2003 , n. 761 e 11 ottobre 2001 n. 1457).Ad analoghe conclusioni è, per altro, pervenuta anche la giurisprudenza della Corte di cassazione Cass. civ. SS.UU. 4 ottobre 2002 n. 14275; 6 giugno 2002 n.8227 e, più recentemente, 31 luglio 2008 , n. 20749) escludendo che siffatte controversie rientrino nella ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 5 l. n. 1034/1971 e ciò in considerazione sia dell’assenza del titolo concessorio che della previsione di cui al comma 2 dello stesso art. 5 l. n. 1034/1971, secondo il quale, in tema di concessione di beni pubblici “Resta salva la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (ex multis T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 7 novembre 2007, n. 10937; T.A.R. Liguria, Sez. I, 28 luglio 2006, n. 835; T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 15 luglio 2005, n. 1651).»

Sintesi: Compete al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alla controversia relativa al pagamento di indennità per l'occupazione di aree del demanio marittimo, che risultino aver formato oggetto non di concessione in uso verso corrispettivo, ma di utilizzazione gratuita ai sensi dell'art. 34 cod. nav., in base a un accordo convenzionale intervenuto tra pubbliche amministrazioni.

Estratto: «Per quanto poi propriamente riguarda la giurisdizione, si deve osservare che la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, comma 2, nell'escludere le controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi dall'ambito della giurisdizione esclusiva, devoluta dal primo comma al giudice amministrativo nella materia delle concessioni di beni pubblici, presuppone che appunto a tali concessioni attenga il rapporto dedotto in giudizio, alla cui intrinseca consistenza occorre avere esclusivamente riguardo ai fini dell'individuazione dell'autorità giudiziaria cui compete la cognizione della causa, indipendentemente dalle prospettazioni delle parti. Correttamente, quindi, il Consiglio di Stato ha deciso la questione di giurisdizione alla luce della natura del rapporto intercorso tra le parti, ravvisata non già in una concessione in uso di aree demaniali marittime verso corrispettivo, bensì in un'ipotesi di loro utilizzazione gratuita ai sensi dell'art. 34 c.n., attuata in base a un accordo convenzionale concluso tra pubbliche amministrazioni. Nè i ricorrenti hanno formulato, in ordine a tale qualificazione, specifiche e puntuali contestazioni, essendosi limitati essenzialmente a sostenere che il titolo dell'occupazione avrebbe potuto e dovuto formare oggetto di accertamento in via incidentale, da parte del giudice ordinario.Va dunque enunciato questo principio: "Compete al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alla controversia relativa al pagamento di indennità per l'occupazione di aree del demanio marittimo, che risultino aver formato oggetto non di concessione in uso verso corrispettivo, ma di utilizzazione gratuita ai sensi dell'art. 34 c.n., in base a un accordo convenzionale intervenuto tra pubbliche amministrazioni".»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.