Giurisdizione sulla rideterminazione del canone di occupazione senza titolo dell'alloggio di servizio

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> OCCUPAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO --> GIUDICE AMMINISTRATIVO

Sintesi: E' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la contestazione dell’esercizio del potere amministrativo esercitato al fine della rideterminazione del canone di occupazione senza titolo dell'alloggio di servizio.


Estratto: «1.1 - Il difetto di giurisdizione affermato dalla difesa erariale non sussiste, poiché la presente controversia rientra pienamente nella previsione dell’articolo 7, comma 1, del codice del processo amministrativo, il quale, per la parte che qui interessa, dispone che “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”.Nella fattispecie, infatti, è contestato dal ricorrente l’esercizio del potere amministrativo esercitato dagli organi del Ministero della Difesa al fine della rideterminazione del canone di occupazione senza titolo dell'alloggio di servizio.L’esercizio di potere amministrativo – e la correlata posizione di interesse legittimo dei destinatari degli atti e espressione di quel potere - trapela in tutte le determinazioni oggetto del ricorso.In particolare:- nessun dubbio sull’ascrivibilità ad esercizio di potere amministrativo (né invero questo dubbio è prospettato nelle eccezioni dell'Amministrazione) circa l’impugnato decreto ministeriale 16 marzo 2011, adottato - in attuazione dell'articolo 6, comma 21 quater, del decreto-legge n. 78/2010 – d’intesa con l’Agenzia del demanio e sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, e con l’espresso fine di provvedere alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della Difesa.;- l’impugnato atto recante la rideterminazione del canone di occupazione dell'alloggio di servizio è anch’esso espressione di potere amministrativo, e non invece di semplice pretesa privatistica di pagamento (come invece appare essere quella oggetto delle “sentenze brevi” di questo T.a.r., Sez. I ter declinatorie della giurisdizione amministrativa, e indicate in proposito nella memoria erariale, relative a decreti con i quali il Prefetto di Roma ha richiesto il versamento di somme, comprensive di interessi legali, salvo conguaglio, per l’occupazione di alloggi di servizio): gli atti del Comando Militare della Capitale infatti (anche a voler prescindere dal fatto che l’art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 16 marzo 2011 li qualifica espressamente “provvedimenti amministrativi” ed impone la previa comunicazione, al personale interessato, dell'avvio del procedimento) sono espressione – come risulta anche dalla scheda ad essi allegata – di complesse valutazioni di discrezionalità tecnica (e non di automatici calcoli) demandate ai competenti organi dell’Amministrazione della Difesa dal suddetto decreto ministeriale 16 marzo 2011 (vedine l’art. 3 citato e l’Allegato A, che più volte, tra l’altro, rinvia alla “sensibilità del tecnico”: v. ad esempio i punti 2c, 2d, 2e di quell’ Allegato A). Non si tratta dunque di normale rapporto locatizio fra un soggetto pubblico ed un suo dipendente, per la cui determinazione del canone è esclusa ogni discrezionalità tecnica (v., e argomenta a contrario, Cassazione civile, SS.UU., 9 luglio 1991, n. 7545), ma invece, appunto, di atti di discrezionalità tecnica, peraltro revocabili o modificabili, sul piano della autotutela, da parte della stessa Amministrazione che ebbe ad emetterli, una volta riscontrata la non rispondenza di quanto attestato, alla realtà di fatto (confr. Cassazione civile, SS.UU., 4 dicembre 1991, n. 13031).»

Sintesi: In materia di rilascio degli alloggi di servizio la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo se l'immobile fa parte del demanio o del patrimonio indisponibile, in quanto si configura un rapporto di natura pubblicistica derivante dall'adozione di un atto di concessione, cui segue un accordo bilaterale regolante gli aspetti patrimoniali.

Estratto: «In materia di rilascio degli alloggi di servizio la giurisdizione si determina in base alla natura dell'immobile assegnato al dipendente: la cognizione appartiene al giudice amministrativo se l'immobile fa parte del demanio o del patrimonio indisponibile, e al giudice ordinario nel caso di unità immobiliare compresa nel patrimonio disponibile (Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 1986, n. 7292). Ciò in quanto nella prima ipotesi si configura un rapporto di natura pubblicistica derivante dall'adozione di un atto di concessione, cui segue un accordo bilaterale regolante gli aspetti patrimoniali; di contro, nel caso di bene appartenente al patrimonio disponibile l’amministrazione agisce iure privatorum mediante la stipula di un contratto di locazione (per Cass. civ., sez. un., 13 marzo 2003, n. 6898, il godimento di un bene demaniale da parte di terzi “non può avvenire in base a contratti di diritto privato, ma è possibile soltanto sulla base di concessioni alla cui categoria devono ricondursi i rapporti concretamente instaurati, indipendentemente dal nomen iuris effettivamente usato nella relativa convenzione ed anche se con questa sia stato fatto riferimento alla locazione”; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2007, n. 6265, e Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2003, n. 1991).In altri termini, tanto i beni patrimoniali indisponibili quanto quelli demaniali, attesa la loro comune destinazione alla soddisfazione di interessi pubblici, possono essere attribuiti in godimento a privati soltanto nella forma della concessione amministrativa, la quale, anche quando si configuri come concessione-contratto, implica sempre l'attribuzione al privato di un diritto condizionato, che può essere unilateralmente soppresso dall'amministrazione stessa (ad es., con la revoca dell'atto di concessione, in caso di contrasto con il prevalente interesse pubblico), con la conseguenza che, emesso il relativo provvedimento amministrativo, con l'intimazione della restituzione del bene la posizione del privato stesso degrada a interesse legittimo ed è suscettibile di tutela davanti al giudice amministrativo (così Cass. civ., sez. un., 24 maggio 2007, n. 12065).Sussiste pertanto la giurisdizione di quest’ultimo “se la controversia, riguardante il rapporto di concessione di beni pubblici, investe la durata, o l'eventuale rinnovazione di essa a seguito della scadenza originaria, ovvero i provvedimenti inerenti alla sua cessazione e specificamente gli atti di recupero posti in essere dall'amministrazione nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici di autotutela” (Cass. civ., sez. un., n. 12065/07 cit.).Trattasi inoltre di giurisdizione esclusiva, come chiarito dal combinato disposto degli artt. 5 e 7, 2° comma, l. n. 1034 del 1971 (per la prima disposizione “sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici […]”, restando peraltro “salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi [...]”).»

Estratto: «L’Amministrazione intimata eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione di questo Giudice, ritenendo che la controversia ricada nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto riconducibile nell’ambito di una lite civilistica.Il rilievo non convince.Nel caso, dal documento n. 2 di parte ricorrente, risulta che l’alloggio in questione è stato dato in concessione al signor Giordano, in seguito ad “atto di concessione di alloggio di proprietà dello Stato a favore di dipendente statale”, “in ragione delle specifiche funzioni prestate” - dallo stesso Giordano - “presso l’Ufficio la Pretura di Merano in qualità di usciere giudiziario”.Inoltre, nel successivo atto di data 30.10.1998 (doc. n. 5 del ricorrente), si legge, testualmente, che lo stesso è un “atto di concessione di alloggio demaniale” e, dal testo dell’atto concessorio, si evince che si tratta espressamente di “alloggio demaniale di servizio”; tant’è vero che, al punto 8 di detto atto, viene espressamente previsto che: “qualora il concessionario non dovesse più risultare dipendente statale o venisse collocato a riposo, dovrà lasciare libero l’alloggio entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione statale, indipendentemente dalla data di scadenza del contratto.”Quanto sopra dimostra, in modo inequivocabile, che l’atto de quo è una concessione amministrativa e non un contratto di locazione stipulato secondo le prescrizioni dettate dal diritto civile. Infatti, secondo queste ultime, in un contratto a scadenza pluriennale (nel caso, la durata è stata stabilita per la durata di sei anni, a decorrere dal 1.1.1999), sarebbe da considerarsi invalida la clausola - ex punto 8 precitato - di risoluzione anticipata ipso jure, al momento della cessazione dello status di dipendente statale, ovvero della cessazione dal servizio; mentre la stessa è ammissibile e giustificata in caso di concessione amministrativa di alloggio di servizio.Conseguentemente, va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice.»

Sintesi: Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di atti con cui si ordina lo sgombero di alloggi demaniali di servizio dati in concessione sono di giurisdizione del G.A..

Sintesi: Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in cui la misura del canone sia meramente consequenziale rispetto alla questione principale, vertente sulla qualificazione giuridica o sulla natura intrinseca dell'atto concessorio.

Estratto: «Un altro orientamento, più estensivo, secondo il quale il giudice ordinario conosce, in materia di canoni, solo le controversie relative a diritti soggettivi, con esclusione, quindi, di quelle in cui si faccia questione di interessi legittimi quale è l'ipotesi in cui venga in rilievo il potere discrezionale dell'Amministrazione volto a stabilire in concreto la misura del canone (cfr. Cons. St. V Sez. 8.10.1992, n. 975; VI Sez. 13.12.1990, n. 1057 Cass. SS. UU. 9.11.1994 n. 9286).Corollario di questo principio è l'affermazione che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in cui la misura del canone sia meramente consequenziale rispetto alla questione principale, vertente sulla qualificazione giuridica o sulla natura intrinseca dell'atto concessorio (Cons. St., IV Sez., 7.12.1994, n. 1741).Il Collegio ritiene condivisibile questo secondo orientamento che delinea un criterio di riparto della giurisdizione più aderente ai principi.In sostanza, se nell'ambito del petitum sostanziale prospettato nel ricorso al giudice amministrativo, sia richiesto, per la risoluzione della controversia concernente la misura del canone, un sindacato sui poteri esercitati dall'Amministrazione per la determinazione del canone (id est: per la individuazione dei criteri da utilizzare, in seno al rapporto concessorio, per la quantificazione del canone) tale sindacato sicuramente è precluso al giudice ordinario; laddove, invece, non vengano in discussione tali poteri, ma si controverta solo sulla loro corretta applicazione in relazione allo specifico rapporto concessorio, si è al di fuori della competenza del giudice amministrativo, giacché tutto quel che si richiede è un'attività incidentale meramente accertativa del presupposto del canone, rientrante, come tale, nell'orbita di giurisdizione del giudice ordinario.»

Sintesi: La contestazione dell’esercizio del potere del Ministro di fissare i canoni per l'occupazione di alloggi di servizio con titoli in corso di validità rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo.

Estratto: «Diversa è invece la posizione degli occupanti con titolo in corso di validità.In questo caso il Legislatore demanda all’attività autoritativa dell’amministrazione la concreta individuazione dei criteri di dettaglio per la determinazione del canone concessorio, limitandosi a fissare due parametri base, per quanto riguarda gli alloggi individuati dal n. 3, art. 6, in poi: il canone andrà determinato su base nazionale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 497 del 1978 ovvero, se più favorevole all’utente, il canone andrà determinato ai sensi della normativa vigente sull’equo canone.Consegue a tanto che rimane assegnata alla cognizione dell’A.G.O. la sola causa in cui si controverta in ordine alla corretta applicazione, (nel provvedimento finale che fissa l’importo del canone adeguato), dei criteri individuati, a monte, nel decreto ministeriale; ma ove la contestazione cada sull’esercizio del potere autoritativo del Ministro allora deve convenirsi, in omaggio col criterio discretivo della giurisdizione sopra sintetizzato, che di tale prospettazione censoria può e deve conoscere solo il Giudice amministrativo innanzi al quale dovrà anche essere rappresentata l’eventuale illegittimità costituzionale dell’art. 43 citato, strumentalmente sollevata al fine di demolire e travolgere i criteri determinativi (fissati in un d.m.) dalla cui concreta applicazione deriva l’indesiderato canone concessorio.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> OCCUPAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO --> GIUDICE ORDINARIO

Sintesi: La controversia avente ad oggetto l’accertamento dei canoni dovuti per il godimento dell’alloggio di servizio in conseguenza del rapporto concessorio con l’Amministrazione di appartenenza e la conseguente condanna al pagamento dei canoni non corrisposti per il godimento di detto alloggio spetta, dunque, alla giurisdizione del G.O. - e, segnatamente, alla cognizione del giudice del lavoro, in quanto giudice del rapporto di impiego - giacché il mancato pagamento dei canoni anzidetti, pur concretando un “danno” ai sensi dell’art. 52 R.D. 1214/1934, rappresenta un inadempimento contrattuale, integrante anche la violazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego, ma non si configura come attività posta in essere dal dipendente pubblico “nell’esercizio delle sue funzioni”.

Estratto: «Ritenuto – in linea con la comunicazione resa dal Presidente nel corso della camera di consiglio ai sensi dell’art. 73 c.p.amm. - che la controversia rientri nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, atteso che:- al riguardo, assume carattere dirimente l’art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, riguardante le “Materie di giurisdizione esclusiva”, il quale prescrive che “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) …; b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”;- appare, pertanto, evidente che - stante tale previsione - le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, a differenza delle vicende del rapporto che, invece, attengono strettamente alla tutela degli interessi pubblici connessi all'individuazione dei soggetti che hanno titolo per accedere alle assegnazioni di alloggi pubblici, le quali – essendo avulse da aspetti meramente patrimoniali – competono al giudice amministrativo (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 20 marzo 2009 , n. 728);- la controversia avente ad oggetto l’accertamento dei canoni dovuti per il godimento dell’alloggio di servizio in conseguenza del rapporto concessorio con l’Amministrazione di appartenenza e la conseguente condanna al pagamento dei canoni non corrisposti per il godimento di detto alloggio spetta, dunque, alla giurisdizione del giudice ordinario - e, segnatamente, alla cognizione del giudice del lavoro, in quanto giudice del rapporto di impiego - giacché il mancato pagamento dei canoni anzidetti, pur concretando un “danno” ai sensi dell’art. 52 del R.D. n. 1214/1934, rappresenta un inadempimento contrattuale, integrante anche la violazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego, ma non si configura come attività posta in essere dal dipendente pubblico “nell’esercizio delle sue funzioni” (Cassazione civile, sez. un., 30 aprile 2008 , n. 10870; TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 22 ottobre 2008, n. 9088; Corte Conti , sez. I, 23 settembre 2008 , n. 408);»

Sintesi: In materia di rilascio degli alloggi di servizio la giurisdizione appartiene al giudice ordinario nel caso di unità immobiliare compresa nel patrimonio disponibile, in quanto la P.A. agisce iure privatorum mediante la stipula di un contratto di locazione.

Estratto: «In materia di rilascio degli alloggi di servizio la giurisdizione si determina in base alla natura dell'immobile assegnato al dipendente: la cognizione appartiene al giudice amministrativo se l'immobile fa parte del demanio o del patrimonio indisponibile, e al giudice ordinario nel caso di unità immobiliare compresa nel patrimonio disponibile...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Il giudice ordinario conosce, in materia di canoni, solo le controversie relative a diritti soggettivi, con esclusione, quindi, di quelle in cui si faccia questione di interessi legittimi quale è l'ipotesi in cui venga in rilievo il potere discrezionale dell'Amministrazione volto a stabilire in concreto la misura del canone.

Sintesi: Se nell'ambito del petitum sostanziale prospettato nel ricorso al giudice amministrativo, sia richiesto, per la risoluzione della controversia concernente la misura del canone, un sindacato sui poteri esercitati dall'Amministrazione per la determinazione del canone (id est: per la individuazione dei criteri da utilizzare, in seno al rapporto concessorio, per la quantificazione del canone) tale sindacato sicuramente è precluso al giudice ordinario.

Sintesi: Laddove nell'ambito del petitum sostanziale prospettato nel ricorso al giudice amministrativo non vengano in discussione i poteri esercitati dall'Amministrazione per la determinazione del canone, ma si controverta solo sulla loro corretta applicazione in relazione allo specifico rapporto concessorio, si è al di fuori della competenza del giudice amministrativo, giacché tutto quel che si richiede è un'attività incidentale meramente accertativa del presupposto del canone, rientrante, come tale, nell'orbita di giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «Un altro orientamento, più estensivo, secondo il quale il giudice ordinario conosce, in materia di canoni, solo le controversie relative a diritti soggettivi, con esclusione, quindi, di quelle in cui si faccia questione di interessi legittimi quale è l'ipotesi in cui venga in rilievo il potere discrezionale dell'Amministrazione volto a stabilire in concreto la misura del canone...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Nella controversia mirata a contestare l’adeguamento del canone applicato a coloro che occupino sine titulo gli alloggi di servizio non può trovare spazio la contestazione su criteri che vedono già nella norma primaria la loro disciplina regolatrice, mentre ogni contestazione relativa al provvedimento applicativo del canone non può che rimanere attratta nell’orbita della giurisdizione ordinaria.


Estratto: «Gli occupanti sine titulo gli alloggi di servizio trovano dettagliatamente e compiutamente definiti nel testo legislativo i criteri per l’adeguamento del canone degli alloggi da essi occupati; di talchè qualunque eventuale decreto ministeriale mai potrebbe avere la forza di modificare i criteri fissati nella norma primaria, potendo al più avere una portata meramente ricognitiva degli stessi. A tanto accede che, in tali evenienze, nella controversia mirata a contestare l’adeguamento del canone non può trovare spazio la contestazione su criteri (ove ripetuti in un eventuale d.m.) che vedono già nella norma primaria la loro disciplina regolatrice, mentre ogni contestazione relativa al provvedimento applicativo del canone non può che rimanere attratta nell’orbita della giurisdizione ordinaria.»

Sintesi: Rimane assegnata alla cognizione dell’A.G.O. la causa in cui si controverta in ordine alla corretta applicazione dei criteri per l'applicazione del canone agli occupanti alloggi di servizio con titolo in corso di validità.

Estratto: «Diversa è invece la posizione degli occupanti con titolo in corso di validità.In questo caso il Legislatore demanda all’attività autoritativa dell’amministrazione la concreta individuazione dei criteri di dettaglio per la determinazione del canone concessorio, limitandosi a fissare due parametri base...
[...omissis: vedi sopra...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.