In sede processuale la carenza di interesse deve emergere in maniera evidente

Estratto: «II. Nessun concreto interesse residua alla domanda di annullamento di una disciplina urbanistica che non è più operante, che non è stata attuata e che è stata sostituita da altra diversa e non impugnata, considerato anche che non era in discussione la capacità edificatoria delle aree ma l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio, a fronte della cui reiterazione il proprietario, come pure ha rammentato il Comune nella sua memoria, ha diritto a norma dell'art. 39 comma 1 del testo unico sugli espropri alla corresponsione di un’indennità commisurata all'entità del danno effettivamente subito e può attivare un procedimento amministrativo nel corso del quale ha l'onere di provare tale danno quale presupposto processuale necessario per poter agire innanzi alla corte d'appello.A fronte tuttavia della generica riserva della parte ricorrente in ordine ad un’eventuale e futura azione di risarcimento dei danni, va osservato che il ricorso è comunque anche infondato, in quanto:a) l’area della ricorrente costituiva il nucleo centrale di un progetto di sistemazione unitaria di un polo scolastico e sportivo, di cui non erano state attuate le previsioni di zona G4 (verde sportivo), di zona G6 (parcheggio pubblico) e di parte della zona G2 (attrezzature scolastiche).In via generale, va richiamata la costante giurisprudenza secondo cui la reiterazione a mezzo di variante dei vincoli urbanistici decaduti preordinati alla espropriazione non richiede una motivazione specifica (c.d. polverizzata) circa la destinazione impressa alle singole aree, con la sola eccezione di casi particolari, quali il superamento degli standards minimi ovvero l’esistenza in capo al privato di aspettative giuridicamente tutelabili, consistenti ad esempio in giudicati favorevoli o in pregressi accordi stipulati con l’Amministrazione stessa (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2008, nr. 6600; id. 30 settembre 2008, nr. 4712; id. 15 luglio 2008, nr. 3552; id. 21 giugno 2007, nr. 3400; Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 2006, nr. 6134); la motivazione può dirsi adeguata e sufficiente quando emergono con chiarezza gli accertamenti effettuati e le finalità di interesse pubblico concretamente perseguite (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2008, nr. 683; id. 8 giugno 2007, nr. 2999; id. 31 maggio 2007, nr. 2863).»

Sintesi: È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso diretto avverso il provvedimento che sia stato sostituito dal provvedimento di conferma, anche se frutto di riesame indotto da un’ordinanza cautelare.

Estratto: «1.1 In seguito all’ordinanza di questo Tribunale 589/2009, l’Amministrazione ha emesso il provvedimento di conferma dell’annullamento del titolo abilitativo in sanatoria, adottato in data 4.12.2009, che ha sostituito integralmente il precedente provvedimento del 18.9.2009. Il ricorso introduttivo, diretto contro quest’ultimo provvedimento deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, qualora l'amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, dimostri di voler confermare quanto espresso in un precedente provvedimento, il successivo provvedimento ha valore di atto di conferma, e non di atto meramente confermativo. Deve quindi essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso diretto avverso il provvedimento che sia stato sostituito dal provvedimento di conferma, anche se frutto di riesame indotto da un’ordinanza cautelare (Tar Marche 17.6.2009 n. 585).»

Sintesi: Il ricorso contro il diniego di sanatoria è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora il provvedimento impugnato sia reiterato dalla P.A. a seguito di istanza di riesame da parte del ricorrente sulla base di una motivazione diversa.

Estratto: «Pertanto, è stato confermato il diniego di sanatoria edilizia sulla base di una rinnovata istruttoria, ovvero sulla base di un nuovo parere della Commissione edilizia integrata, la quale, con motivazione più puntuale e dettagliata del precedente parere, ha ribadito la valutazione di incompatibilità del manufatto rispetto al vincolo paesaggistico.La sopraggiunta determinazione negativa è stata impugnata con il ricorso n. 1578/97.A seguito di ulteriore esame della Commissione edilizia integrata, che nella seduta del 14/6/1999 ha sovvertito le pregresse valutazioni, il Comune ha rilasciato la concessione in sanatoria con determinazione del 22/9/1999, che però è stata annullata dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze, Pistoia e Prato con decreto del 26/10/1999, gravato col ricorso n. 1797/2000.Orbene, risulta evidente che l’atto impugnato con il ricorso in epigrafe non ha alcun effetto attuale, essendo stato superato prima dal nuovo diniego di sanatoria, il quale, fondandosi su una rinnovata istruttoria, sostituisce pienamente la determinazione del 2/12/1995 originariamente contestata, privandola di qualsiasi effetto residuo, e poi dalla ulteriore determinazione dell’Ente e dal decreto di annullamento della Soprintendenza.In conclusione, il ricorso in epigrafe è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.»

Sintesi: L'adozione di un provvedimento confermativo di quello impugnato, al termine di una nuova istruttoria e con differente motivazione, rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'impugnazione del provvedimento confermato.

Estratto: «1. Il ricorso principale deve reputarsi improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.Avendo, infatti, l’Amministrazione comunale adottato il 2.11.2009 un nuovo provvedimento di diniego di agibilità, al termine di una nuova istruttoria e con differente motivazione, nessuna utilità potrebbe derivare all’esponente dall’accoglimento del ricorso principale, dovendo invece le censure essere indirizzate contro il provvedimento del 2009, confermativo di quello pregresso del 2008 (sull’improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, qualora sia certa l’inutilità della sentenza, si vedano TAR Veneto, sez. I, 15.9.2009, n. 2406 e TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 2.4.2008, n. 348).E’ quindi necessario trattare, nel merito, i motivi aggiunti di ricorso.»

Sintesi: La mancata impugnativa di atti endoprocedimentali sfavorevoli all’accoglimento di una domanda non è idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse dell'istante all'ottenimento dell'atto richiesto.

Sintesi: La sopravvenuta carenza di interesse, per rilevare in sede processuale, deve risultare in maniera evidente: essa deve cioè emergere da dichiarazioni provenienti dalla stessa parte ricorrente o, in alternativa, deve essere sorretta da una prova logica rigorosa, della quale è onerata la parte che deduca l’improcedibilità.

Estratto: «6. - Con altra eccezione la Galdieri eccepisce il sopravvenuto difetto di interesse della Nasa a realizzare l’impianto, non avendo la società istante riscontrato il parere n. 2/2007 né il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 con i quali il dirigente lo Sportello unico per l’edilizia del Comune di Salerno ebbe a segnalare, rispettivamente nei mesi di gennaio e di ottobre 2008, la difformità dell’intervento progettato rispetto alla disciplina urbanistica sopravvenuta. L’argomento non ha pregio. Al riguardo va considerato che dalla mancata impugnativa di atti endoprocedimentali sfavorevoli all’accoglimento di una domanda non è desumibile la prova certa di un definitivo e sopravvenuto difetto di interesse dell’istante ad ottenere l’atto richiesto. La contraria opinione patrocinate dagli avversari della Nasa è manifestamente smentita dalla circostanza che i provvedimenti finali di rigetto sono stati contestati sia in sede di ottemperanza avanti a questo Consiglio sia dinanzi al T.a.r. della Campania. 6.1. – L’ultimo rilievo conduce anche al rigetto delle ulteriori eccezioni di difetto di interesse dell’istanza in parola, sull’assunto che i proprietari dell’area avrebbero perseguito il disegno di realizzare sulle medesime aree, originariamente destinate all’insediamento dell’impianto di carburanti, un intervento di edilizia residenziale pubblica e privata. Orbene, in disparte l’impossibilità di ricondurre alla Nasa gli effetti di scelte di persone fisiche non agenti in rappresentanza della società istante, si osserva che la sopravvenuta carenza di interesse, per rilevare in sede processuale, deve risultare in maniera evidente: essa deve cioè emergere da dichiarazioni provenienti dalla stessa parte ricorrente o, in alternativa, deve essere sorretta da una prova logica rigorosa, della quale è onerata la parte che deduca l’improcedibilità. Nessuna di tali ipotesi si è però inverata nel caso di specie.»

Sintesi: L'adozione del provvedimento con cui si comunica il riavvio del procedimento di verifica della d.i.a. rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'impugnazione del provvedimento con cui i termini di detto procedimento erano stati "sospesi"; non può invece parlarsi di cessazione della materia del contendere, in quanto il provvedimento che comunica il riavvio del procedimento di verifica della d.i.a. non si configura come provvedimento di annullamento o riforma, in modo conforme all'istanza della ricorrente, dell'atto originariamente impugnato.

Estratto: «1. Il ricorso introduttivo del giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.Non può invece essere condivisa la deduzione di parte ricorrente, contenuta nella lett. A1 del ricorso per motivi aggiunti, secondo cui si verterebbe nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere (rilevante ai fini delle spese).Sul punto va osservato che l'Amministrazione, con provvedimento del 31.10.2007 prot. 12070, comunicava il riavvio del procedimento di cui alla DIA n. 169/07 in esito agli accertamenti compiuti durante il sopralluogo del 4.10.2007 e successivo verbale del 31.10.2007. Il Comune non ha quindi adottato, ai sensi dell'art. 23 comma 7 della Legge n. 1034/71, alcun provvedimento di annullamento o riforma, in modo conforme all'istanza della ricorrente, dell'atto originariamente impugnato; atto avente indubbia natura cautelare (cioè temporanea) e non definitiva.»

Sintesi: L’intervenuta irreversibile modificazione dello stato dei luoghi non integra una condizione capace di azzerare l’interesse alla coltivazione del gravame con cui vengono censurati gli atti della procedura espropriativa, l’indebita previsione di una nuova opera pubblica, non contemplata dall’originaria dichiarazione di pubblica utilità e l’occupazione di un mappale estraneo all’iter ablativo.

Sintesi: La giurisprudenza ha da tempo chiarito che l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse – al fine di evitare una sostanziale elusione del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda – può essere dichiarata solo allorché sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta certezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente.

Estratto: «1. La Provincia di Bergamo deduce l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse, dato che i lavori di realizzazione del 1° lotto della nuova strada provinciale sono conclusi da oltre tre anni e l’opera è già stata collaudata così come il parallelo collegamento ciclopedonale che interessa il mappale ex 1539 dei ricorrenti. L’eccezione è infondata.1.1 Come evidenziato dai ricorrenti in replica all’eccezione, l’intervenuta irreversibile modificazione dello stato dei luoghi non integra una condizione capace di azzerare l’interesse alla coltivazione del gravame. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse – al fine di evitare una sostanziale elusione del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda – può essere dichiarata solo allorché sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta certezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente (Consiglio di Stato, sez. IV – 9/9/2009 n. 5402; sez. IV – 2/11/2004 n. 7104; T.A.R. Sardegna, sez. I – 8/10/2009 n. 1498; T.A.R. Lazio, sez. I – 4/11/2004 n. 12370; sentenza T.A.R. Brescia 23/4/2004 n. 461): la pronuncia di improcedibilità, per non risolversi in un sostanziale diniego di giustizia, può dunque aver luogo soltanto quando – in esito ad un rigoroso esame – non residui in capo al ricorrente alcun vantaggio conseguibile dalla pronuncia sul merito del ricorso, anche in relazione alle eventuali conseguenze risarcitorie connesse ad un possibile accoglimento (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 23/6/2004 n. 2656).»

Sintesi: La mancata impugnazione e la conseguente intangibilità della concessione rilasciata al controinteressato rende inutile l'annullamento dell'autorizzazione al subingresso e del diniego della domanda di concessione presentata dal ricorrente: di conseguenza, il ricorso contro questi ultimi due atti va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Estratto: «2 Tale dichiarazione di irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti non può che portare all’analisi della persistenza dell’interesse della ricorrente relativamente al ricorso introduttivo. Infatti non è stato validamente impugnato l’atto finale del procedimento concessorio adottato a favore della contointeressata. 2.1 A parere del Collegio tale circostanza determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo, non potendo la ricorrente ottenere alcun beneficio dall’annullamento dell’autorizzazione al subingresso rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’annullamento del diniego alla propria richiesta di concessione, stante l’intangibilità della concessione rilasciata alla controinteressata, non tempestivamente impugnata. Infatti, nel procedimento oggetto del ricorso introduttivo, è evidente come l’autorizzazione al subingresso rilasciata alla controinteressata Marina di Porto San Giorgio Spa, ai sensi dell’art. 46 C.Nav., fosse preordinata al rilascio della definitiva concessione, come del resto afferma la stessa ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti e nella memoria depositata il 1 ottobre 2009.2.2 In particolare, la sequenza procedimentale conclusa con la concessione del 28 luglio 2006 è iniziata con l’Atto di Sottomissione 02/82 (successivamente integrato dagli atti di sottomissione 03/84, 04 e 05/86 e 06/87) adottati dall’Amministrazione Marittima a favore della società l’Approdo Spa per l’occupazione dell’area demaniale marittima di Porto San Giorgio. 2.3 Successivamente l’Approdo Spa veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Fermo. Per consentire la continuità dei lavori, il curatore autorizzava la stipula di un affitto d’azienda con il Consorzio Lavori Marina di Porto San Giorgio Srl, fino al 31 dicembre 1990, e in data 21 ottobre 1989 la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto autorizzava la gestione temporanea del Porto da parte del consorzio medesimo. Successivamente tale autorizzazione veniva prorogata, di anno in anno, fino al 2004. In data 29 ottobre 2004 è stato autorizzato il subingresso della Marina di Porto San Giorgio Spa, successore del consorzio soprarichiamato. 2.4 La concessione n. 138/ 10 del 28 luglio 2006 risulta essere, alla luce di tale sequenza procedimentale, il titolo di legittimazione, ora per allora, della controinteressata Marina di Porto San Giorgio Spa. Infatti, la concessione, della durata di 50 anni, come riportato all’art. 1 della stessa, costituisce autorizzazione all’occupazione temporanea e all’uso della zona di demanio marittimo di competenza a partire dal 23 giugno 1982 (data della sottoscrizione del primo atto di sottomissione da parte della società l’Approdo), fino al 2032. Ciò anche in considerazione del principio che afferma come, nelle concessioni di aree demaniali, sia il solo atto conclusivo del procedimento a costituire e regolare il rapporto concessorio, laddove le manifestazioni di volontà del privato (come ad esempio il pagamento dei canoni, atti di sottomissione ecc.) e della stessa amministrazione, lungi dall'esplicare effetti costitutivi, assumono valenza esclusivamente endo-procedimentale (Tar Sardegna 9.4.2003 n. 412, Cds Sez. VI sez., 13.12.1990 n. 1054).2.5 Conseguentemente i precedenti atti di sottomissione sottoscritti dalla Società l’Approdo Spa e, successivamente, l’autorizzazione al subingresso del 23 settembre 2004 e la successiva licenza di subingresso del 29 ottobre 2004, rilasciati alla controinteressata ed impugnati con il ricorso introduttivo, erano tutti preordinati alla conclusione effettiva del procedimento, avvenuta solo con il rilascio della concessione n. 138/10 del 28 luglio 2006, impugnata tardivamente dalla ricorrente.2.6 Non sussiste quindi alcun interesse della ricorrente, che peraltro non ha dedotto alcunché sul punto, anche all’annullamento dell’impugnato diniego di concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. DEM2/5438 in data 4 aprile 2005. 2.7 Infatti, l’intangibilità della successiva concessione rilasciata alla controinteressata renderebbe inutile l’annullamento del diniego, vista l’impossibilità per la ricorrente di ottenere la concessione (sul punto Tar Liguria 25.11.2003 n. 1584).»

Sintesi: La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse s’impone al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso, circostanza che si verifica quando l’eliminazione giurisdizionale dell’atto impugnato non sarebbe di alcuna utilità per parte ricorrente.

Estratto: «La ricorrente non ha impugnato in questa sede né la rielaborazione parziale del Comune, iniziale, nonché quest’ultima, né, soprattutto, l’approvazione definitiva della Regione.Il ricorso, a parere del Collegio, è, dunque, diventato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse poiché il provvedimento impugnato nel presente giudizio (nota Responsabile del servizio territorio e sviluppo economico Comune di Cuorgné 21 luglio 1999, n. 10290) è stato superato da successivi atti dell’Amministrazione comunale sfavorevoli per la ricorrente e impedienti la realizzazione degli interessi materiali fatti valere nel presente giudizio (l’ottenimento della concessione per la realizzazione degli edifici descritti in parte narrativa), atti non contestati in sede giurisdizionale.Come è noto, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse s’impone al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso, circostanza che si verifica quando l’eliminazione giurisdizionale dell’atto impugnato non sarebbe di alcuna utilità per parte ricorrente.Infatti, i successivi atti di pianificazione territoriale della Regione e del Comune, direttamente incidenti sulla sfera giuridica del ricorrente, non sono mai stati impugnati da quest’ultima e sono applicabili al caso in esame.L’annullamento giurisdizionale del diniego di concessione edilizia obbliga il Comune a riesaminare l’istanza del privato sulla base della normativa urbanistica vigente al momento della notificazione o della comunicazione in via amministrativa della sentenza, quindi tenendo conto della disciplina pianificatoria sopravvenuta in corso di giudizio che abbia modificato lo strumento urbanistico vigente al momento di presentazione dell’originaria domanda (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 febbraio 2007, n. 641).»

Sintesi: La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata soltanto al verificarsi di una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, nel senso di avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi utilità della pronuncia del giudice, anche se solo strumentale, morale o comunque residua.

Estratto: «2. Il Collegio esamina il ricorso n. 2652/2005 e, preliminarmente, l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale, in quanto al provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica è succeduta la delibera del C.C. n. 51 dell’8.5.2006 recante “esclusioni dall’applicazione delle disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV della l. Regione Lombardia n. 12/2005 in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti”.3. L’eccezione è infondata.4. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5481 e 30 giugno 2004, n. 4803; sez. V, 28 giugno 2004, n. 4756), la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata soltanto al verificarsi di una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, nel senso di avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi utilità della pronuncia del giudice, anche se solo strumentale, morale o comunque residua.»

Sintesi: L'interesse alla definizione del ricorso, espressamente manifestato dal ricorrente all'atto della presentazione di una nuova DIA, esclude che sia improcedibile il ricorso avverso la precedente diffida, relativa ad altra DIA.

Estratto: «9. Non può ritenersi d’altro canto che il ricorso sia divenuto improcedibile in seguito alla presentazione, in data 2 luglio 2007, dell’ultimo progetto, anch’esso “bocciato” dalla commissione edilizia, avendo il ricorrente precisato nella relazione accompagnatoria di avere inoltrato questa “terza variante” al solo scopo di trovare una soluzione idonea a realizzare l’intervento in tempi brevi, senza che da ciò potesse desumersi una perdita di interesse alla decisione del ricorso (e dunque, senza intendimento di acquiescenza alla diffida impugnata).»

Sintesi: L'esecuzione del provvedimento di demolizione di un ponte d'interesse storico e culturale non comporta l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto da associazioni ambientaliste e culturali contro il provvedimento che dispone la demolizione: detti soggetti hanno infatti un interesse morale, la cui persistenza comporta l'impossibilità di addivenire ad una pronuncia di improcedibilità.

Estratto: «2.3) Con la memoria di costituzione in giudizio, l’Autorità di bacino del fiume Po ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione alla demolizione del ponte intervenuta nelle more del giudizio, in esecuzione dei provvedimenti impugnati.L’eccezione è stata fatta propria dal Comune di Alessandria con la memoria depositata il 23 ottobre 2009.Si rileva che effettivamente l’intera struttura del ponte della Cittadella, eccettuate le due arcate terminali, è stata demolita nel corso del giudizio, come prevedeva il progetto dei lavori, cosicché le ricorrenti non trarrebbero utilità concrete da un’eventuale decisione di accoglimento del ricorso.E’ anche vero che le ricorrenti medesime non hanno contrastato l’eccezione di improcedibilità in esame né individuato gli specifici interessi che si prefiggono di tutelare mediante la coltivazione del giudizio.Nonostante ciò, non può ritenersi, ad avviso del Collegio, che il ricorso sia diventato improcedibile, poiché le finalità statutarie delle associazioni impegnate nella salvaguardia dei beni culturali configurano la titolarità di un interesse morale alla decisione favorevole che trascende gli stessi effetti pratici della pronuncia giurisdizionale.Va considerato, in ogni caso, che, a fronte delle peculiarità della fattispecie, caratterizzata dalla rapidità con cui è stata data esecuzione al provvedimento impugnato e dagli effetti irreversibili che lo stesso ha prodotto, non sarebbe corretto denegare la tutelabilità degli interessi cui era stato dato ingresso nel giudizio da brevissimo tempo.»

Sintesi: L'annullamento del piano provinciale delle attività estrattive rende improcedibile il ricorso proposto contro il parere favorevole di compatibilità ambientale e l'autorizzazione paesaggistica sul progetto di coltivazione di una cava.

Estratto: «1. Con il presente ricorso, la ditta R. & V. impugna il parere di compatibilità ambientale con valenza di autorizzazione paesaggistica che la Provincia di Ancona ha espresso su un progetto di coltivazione di una cava di calcare stratificato presso il bacino estrattivo di Monte Sant’Angelo di Arcevia, presentato dal controinteressato Consorzio Cave Arcevia.Va precisato che il bacino estrattivo in parola è stato individuato dalla Provincia di Ancona ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L.R. n. 71/1997 e dell’art. 60, n. 11), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), i quali consentono alle Province di individuare bacini ulteriori a quelli indicati nel Piano di riferimento regionale, laddove si tratti di materiali di difficile reperibilità e non si sia in presenza di vincoli inderogabili imposti dalla normativa e/o dal Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.). Il Piano Provinciale delle Attività Estrattive (P.P.A.E.) era stato in parte qua sottoposto a giudizio di compatibilità da parte della Giunta Regionale, la quale, con deliberazione n. 1357 del 7/11/2005, aveva espresso parere favorevole. Sulla base del P.P.A.E., il Consorzio controinteressato aveva quindi presentato il progetto di coltivazione di una cava di calcare stratificato, sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della L.R. n. 7/2004, che si è conclusa con il provvedimento oggetto del presente giudizio. 2. Al riguardo, la ditta ricorrente, in particolare, espone che il progetto presentato dalla controinteressata non tiene debito conto di alcune importanti emergenze ambientali presenti nel sito (ed in particolare delle esigenze di tutela dei corpi idrici) e che, pertanto, anche il parere favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica è viziato per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.3. Ciò premesso in punto di fatto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, con sentenza n. 1242/2009, resa in parti data, il Tribunale, accogliendo il ricorso n. 134/2006 R.G. (promosso dall’associazione “Italia Nostra” contro la Provincia di Ancona, la Regione Marche e il Comune di Arcevia), ha annullato il P.P.A.E., nella parte in cui individua un bacino estrattivo di maiolica e scaglia rossa nel sito di Monte Sant’Angelo di Arcevia.Ciò determina allo stato attuale la radicale impossibilità di avviare il progetto di coltivazione della cava oggetto del presente gravame, visto che è venuto meno l’indispensabile presupposto legale (ossia il P.P.A.E., in parte qua consentiva l’attività estrattiva nel sito in argomento).»

Sintesi: La presentazione dell'istanza di approvazione di piano attuativo non rende improcedibile l'appello contro la sentenza del TAR che aveva annullato il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo per mancanza di piano attuativo.

Estratto: «2. Tanto premesso per chiarezza espositiva, occorre in via preliminare esaminare l’eccezione di improcedibilità dell’appello, per sopravvenuto difetto di interesse, implicitamente formulata dagli appellati Italia Nostra e altri con le note depositate all’udienza del 6 ottobre 2009.Si assume, in particolare, che sarebbe venuto meno ogni interesse della società appellante alla definizione del presente giudizio, avendo la stessa “medio tempore” presentato al Comune di Vicenza una proposta di piano urbanistico attuativo (P.U.A.) ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, nr. 11, con ciò adeguandosi alla prescrizione del citato art. 27 delle N.T.A.L’eccezione è infondata.Ed invero, la mera presentazione di un’istanza, sulla quale non risulta allo stato che l’Amministrazione abbia adottato determinazioni definitive, non comporta non solo – come è evidente – alcun atto satisfattorio della pretesa dell’appellante, ma neanche alcun significativo mutamento della situazione di fatto e di diritto, tale da privare di ogni utilità l’eventuale accoglimento del ricorso proposto dalla società Immobiliare Le Mura S.r.l.Nemmeno la predetta condotta può essere intesa quale acquiescenza alla sentenza di primo grado, atteso che – come, per vero, le stesse parti appellate non mancano di rilevare – l’istanza di P.U.A. è stata accompagnata da espressa riserva, in relazione proprio all’esito del presente giudizio.»

Sintesi: Qualora l'amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento, il successivo provvedimento ha valore di atto di conferma, e non di atto meramente confermativo, con la conseguenza che deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso diretto avverso il provvedimento che, in pendenza del giudizio, sia stato sostituito dal provvedimento di conferma.

Estratto: «In ordine ai motivi di ricorso che si appuntano sui provvedimenti di diniego rispettivamente del 9 giugno 2008 e del 10 dicembre 2008 può affermarsi la sopravvenuta carenza di interesse a seguito del nuovo provvedimento di diniego del 27/3/2009 prot. 5177, adottato dal comune di Scalea a seguito della ordinanza di accoglimento ai fini del riesame della misura cautelare.Qualora l'amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento, il successivo provvedimento ha valore di atto di conferma, e non di atto meramente confermativo, con la conseguenza che deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso diretto avverso il provvedimento che, in pendenza del giudizio, sia stato sostituito dal provvedimento di conferma. Infatti il provvedimento di conferma, anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un'ordinanza cautelare del g.a., riflette nuove valutazioni dell'amministrazione e implica il definitivo superamento di quelle poste a base del provvedimento confermato, sicché il ricorrente non ha più interesse alla coltivazione del gravame proposto avverso tale provvedimento, non potendo conseguire alcuna utilità da un eventuale esito favorevole dello stesso (così ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 marzo 2007 , n. 1785) Il provvedimento del marzo 2009, infatti, risulta aver assorbito i precedenti, essendo stato adottato a seguito di una ulteriore istruttoria e sulla scorta della documentazione tecnico amministrativa fornita dai ricorrenti a quella data.»

Sintesi: La dichiarazione d’ufficio di improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata soltanto al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della sua proposizione, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, nel senso di avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi - anche se solo strumentale, morale - residua utilità della pronuncia del giudice.

Estratto: «occorre rammentare che, secondo la prevalente giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1431), la dichiarazione d’ufficio di improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata soltanto al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della sua proposizione, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, nel senso di avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi - anche se solo strumentale, morale - residua utilità della pronuncia del giudice; di conseguenza quest’ultimo deve di volta in volta verificare i concreti effetti delle sopravvenienze di fatto o di diritto sul rapporto preesistente, al fine di stabilire se, nonostante il mutamento della situazione di fatto o di diritto, l’eventuale sentenza di accoglimento del gravame, a prescindere dal suo contenuto eliminatorio del provvedimento impugnato, possa comportare o meno ulteriori effetti conformativi, ripristinatori o anche solo propedeutici a future azioni rivolte al risarcimento del danno.»

Sintesi: La sostituzione della graduatoria per l'individuazione degli assegnatari dei lotti E.R.P. con una nuova graduatoria costituisce una modificazione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della domanda tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza: pertanto va dichiarata l'improcedibilità del ricorso proposto contro la graduatoria sostituita, atteso che il ricorrente dovrà censurare la nuova graduatoria, sempre se lesiva del suo interesse.

Estratto: «2. – Ciò posto, il ricorso di primo grado è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla richiesta di annullamento di atti amministrativi ed inammissibile quanto alla domanda risarcitoria.E’ infatti certo che la situazione determinatasi nelle mòre del giudizio di appello a séguito della elaborazione ed approvazione, da parte del Comune di Barletta, di una nuova graduatoria definitiva del bando di concorso di cui trattasi in sostituzione di quella oggetto del presente giudizio, costituisce una modificazione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della domanda tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza (Cons. St., V, 1 aprile 2009, n. 2077).E se è vero che tale verifica esige che la presupposta, rigorosa, indagine circa l'utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso conduca al sicuro convincimento che la modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisca di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione ( v., tra le molte, C.d.S., IV, 1° agosto 2001, n. 4206 ), non può dubitarsi qui del fatto che le sopravvenute determinazioni dell’Amministrazione, sostanzialmente sostitutive di quelle in questa sede contestate, siano capaci di far venir meno l’interesse a coltivare il contenzioso in primo grado introdotto dall’odierna appellante avverso l’originaria graduatoria, ove si consideri che il giudizio di improcedibilità di una azione giudiziaria non assume a presupposto il conseguimento del bene della vita cui l'istante aspira ( circostanza, questa, che determina la cessazione della materia del contendere ), quanto, piuttosto, la diversa situazione, ricorrente appunto nel caso di specie, che si determina a seguito della eliminazione del provvedimento impugnato a causa di un nuovo esercizio del potere, con la conseguenza che l'originaria impugnazione diviene priva del proprio oggetto ( Cons. St., V, 21 aprile 2009, n. 2390 ), sicché il richiesto annullamento, pur se sorretto da validi motivi, non può essere pronunciato in quanto privo di alcuna utilità per la ricorrente, che ha l’onere di gravare con specifica impugnazione, qualora non satisfattive delle sue ragioni, le nuove determinazioni assunte dall’Amministrazione ( che, avendo portato ad una completa revisione della precedente graduatoria, nemmeno possono in qualche modo considerarsi meramente confermative di quelle qui in considerazione ), anche eventualmente solo per proporre avverso le stesse doglianze analoghe a quelle fatte valere contro l’originario provvedimento, ormai privo di efficacia e dunque di qualsivoglia effetto lesivo, allo stato, per l’interessata, anche, in assenza di puntuali deduzioni dell’appellante in ordine al pregiudizio comunque derivantele dagli atti originarii pur in presenza della veduta riedizione dell’attività amministrativa, ai fini della proposta domanda risarcitoria.»

Sintesi: E’ improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione, il ricorso avverso un provvedimento che nelle more del giudizio l’Amministrazione emanante ha ritirato e che, nel caso di specie, non è dunque più in grado di produrre alcun effetto lesivo per il suo originario destinatario.

Estratto: «5.2. Per quanto attiene al secondo ricorso in epigrafe, proposto sub R.G. 1457/2006, l’avvenuto annullamento dell’atto ivi impugnato e costituito a sua volta dalla comunicazione dell’occupazione dei terreni e dell’immissione in possesso riferiti alla posizione della comproprietaria Lisa Garbarini, rende evidentemente tale impugnativa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione: e ciò in quanto, come è ben noto, è improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione, il ricorso avverso un provvedimento che nelle more del giudizio l’Amministrazione emanante ha ritirato e che, nel caso di specie, non è dunque più in grado di produrre alcun effetto lesivo per il suo originario destinatario (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3855).Risulta altrettanto evidente che lo stesso venir meno dell’atto già reso oggetto di impugnativa risponde ad una circostanza che il giudice accerta nella sua realtà obiettiva, e che la circostanza medesima elimina nella specie anche l’interesse delle parti ad ottenere da parte del giudicante una decisione anche sull’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta in via preliminare dall’Amministrazione resistente.»

Sintesi: È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro un'ordinanza contingibile ed urgente nel caso in cui la situazione che il provvedimento ha inteso ovviare sia allo stato di fatto esaurita e non più fronteggiabile col provvedimento impugnato, non più suscettibile di essere portato ad esecuzione.

Estratto: «8. Di contro, il Collegio deve far constare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame con riferimento all’ordinanza sindacale 19 maggio 1991, n. 27, con la quale, in forza dell’art. 38 della l. 142/90, ed in vista di una non meglio specificata urgenza di tutela della pubblica incolumità, è stata ordinata la rimozione della sbarra in ferro che impedisce il libero transito della strada stessa e dei segnali stradali di divieto di accesso che la qualificano come strada privata.Invero, come attestato dalle difese e dalla produzione documentale della ricorrente, non confutate dalla resistente, l’ordine comminato dal provvedimento in argomento, a distanza di 18 anni dall’adozione, e pur in carenza di una ordinanza giudiziale di sospensione degli effetti dell’atto, né è stato eseguito spontaneamente dagli interessati né è stato portato a compimento dall’Ufficio tecnico comunale o dalla Polizia Urbana, organi contestualmente incaricati della sorveglianza dell’esecuzione.Di talchè, tenuto conto della valenza straordinaria e contingibile dello strumento tipizzato dall’art. 38 della l. 142/90 (ora art. 54, comma 4, d. lgs. 267/2000), per l'urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in ordine a situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, che non consente di utilizzare tempestivamente gli ordinari rimedi offerti dall'ordinamento (da ultimo C. Stato, V, 12.6.2009, n. 3765), devono considerarsi allo stato di fatto esaurite o, comunque, non persistentemente attuali e, in ogni caso, non fronteggiabili con il risalente provvedimento le immanenze che l’ordinanza ha inteso ovviare, con la conseguenza che ad essa, divenuta ormai insuscettibile di essere portata ad esecuzione, non è più ascrivibile un qualsiasi effetto lesivo.»

Sintesi: Il ricorso contro il diniego di un provvedimento favorevole diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora la P.A. in corso di giudizio adotti, in adempimento ad un ordinanza cautelare del giudice amministrativo, un nuovo provvedimento di diniego dopo l'effettuazione di una nuova istruttoria: il secondo provvedimento supera infatti il primo.

Estratto: «Oggetto del presente ricorso principale è il diniego opposto dalla Capitaneria di Porto di Napoli alla richiesta, avanzata dalla Banana Sport s.a.s., di avere in concessione demaniale uno specchio d’acqua di circa mq. 144 nel porto di Marina Grande di Capri (al fine di ormeggiarvi i propri gommoni utilizzati per attività di noleggio); mentre oggetto dei motivi aggiunti depositati il 6 luglio 2009 è l’ulteriore diniego reso sul punto sempre dalla Capitaneria di Porto di Napoli, dopo l’effettuazione di una nuova istruttoria e di un conseguente riesame, in adempimento dell’ordinanza cautelare n° 562/1994, dell’1 marzo 1994, di questo Tribunale.Così sommariamente delineati i termini della controversia, osserva il Tribunale che il ricorso principale è ormai divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, in quanto, con l’adozione dell’ulteriore atto di diniego prot. n° DE/16834/H.159.1 del 30 aprile 1994, la Capitaneria di Porto di Napoli, se per un verso ha inteso dare adempimento all’ordinanza n° 562/1994 di questo Tribunale, ciò ha tuttavia fatto sulla base di un’apposita nuova istruttoria, così da operare una vera e propria conferma della determinazione negativa precedente, la quale ultima è rimasta in tal modo in toto sostituita: quindi attualmente l’interesse del privato richiedente la concessione demaniale risulta leso esclusivamente dal nuovo e sopravvenuto diniego, cosicché nessuna utilità per lui potrebbe derivare da un eventuale annullamento (ipotizzando un esito favorevole del giudizio) di quello precedente.»

Sintesi: L'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse o di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso introduttivo del giudizio va deliberata prima dell’eccezione del difetto di giurisdizione, in quanto inerisce alla proponibilità dell'azione non solo davanti al giudice amministrativo ma dinanzi a qualsiasi giudice.

Estratto: «7. Viceversa, il ricorso proposto da Albarella Golf Club sub R.G. 2361 del 2007 va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, in quanto – come puntualmente esposto dall’Agenzia del Demanio – il Comune di Rosolina ha in corso di causa annullato il provvedimento di determinazione del canone concessorio essendo stato il relativo terreno dismesso dal demanio e riconosciuto quale bene patrimoniale dello Stato e avendo pertanto tale immobile ormai perso i caratteri propri dell’uso pubblico che contraddistinguono il demanio marittimo.In tal senso va infatti evidenziato che l’eccezione di inammissibilità o di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso introduttivo del giudizio va deliberata prima dell’eccezione del difetto di giurisdizione, in quanto inerisce alla proponibilità dell'azione non solo davanti al giudice amministrativo ma dinanzi a qualsiasi giudice (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 1997 n. 122; T.A.R. Lazio, Latina, 14 febbraio 2006 n. 145; T.A.R. Liguria, Sez. II, 12 giugno 1997 n. 216).»

Sintesi: L'improcedibilità per sopravvenuto difetto d'interesse dell'impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo si verifica quando interviene un diverso provvedimento, il quale, come suo proprio effetto e indipendentemente dalle questioni sottoposte al giudice amministrativo nel procedimento considerato, muti le situazioni giuridiche in modo tale da rendere inutile la pronuncia chiesta al giudice amministrativo.

Estratto: «1 - Come già esposto in fatto, il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il ricorso contro il provvedimento commissariale di diniego di concessione edilizia fosse da dichiarare improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse per effetto dello jus superveniens rappresentato dalla disposizione di cui all’art. 5 della legge reg. n. 21/2003), in base al quale i ricorrenti non potrebbero conseguire alcun utile risultato da una eventuale pronuncia favorevole sul presente ricorso.Gli appellanti assumono che il TAR ha errato a ritenere non più sussistente l’interesse alla decisione che invece permaneva con riguardo al risarcimento dei danni da illegittimità del diniego,L’appello non è fondato.Le riferite conclusioni del Giudice di primo grado in ordine all' improcedibilità del ricorso originario risultano confortate da una giurisprudenza costante, ormai consolidata nel ritenere che l' improcedibilità per sopravvenuto difetto d' interesse dell'impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo si verifica quando interviene un diverso provvedimento, il quale, come suo proprio effetto e indipendentemente dalle questioni sottoposte al giudice amministrativo nel procedimento considerato, muti le situazioni giuridiche in modo tale da rendere inutile la pronuncia chiesta al giudice amministrativo; si tratta, cioè, di una semplice applicazione della regole processuale dell' interesse ad agire, il quale non solo deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, ma deve altresì permanere al momento della pronuncia, per evitare attività giurisdizionale inutile (Cons. St. Sez. V, 2 luglio 1996 n. 500).2 - Non v’è dubbio che nella specie un eventuale annullamento dell’opposto diniego sarebbe stato privo di concreta utilità per il privato, tenuto conto dell’orientamento per cui ove le sopravvenienze di fatto e di diritto comportino un diverso assetto dei pubblici interessi, il provvedimento finale deve necessariamente essere condizionato dallo " jus superveniens ", a cui deve conformarsi anche quando sia stato emanato a seguito di rinnovazione del procedimento .D’altra parte, è ampiamente noto il principio secondo il quale la disciplina urbanistica applicabile alle domande di concessione edilizia è quella vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo (Cons. st., sez. V, 19 settembre 2008 , n. 4528, sub p. 5 motivazione ).»

Sintesi: Ove, nel corso del giudizio per l'annullamento del diniego di rilascio di titolo abilitativo intervenga una legge (L.R. Campania 21/2003) che vieti il rilascio di titoli abilitativi nella zona interessata dall'intervento oggetto dell'istanza, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Estratto: «6 - La sentenza del TAR qui appellata ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo ritenuto che in base all’art. 5 della l. reg. n. 21/2003, emanata anteriormente alla pubblica udienza di discussione del 1.4.2004, i ricorrenti non avrebbero potuto conseguire alcun utile risultato da una eventuale pronuncia favorevole sul ricorso al TAR.
[...omissis...]

Sintesi: Improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la censura di violazione degli artt. 20 e 22 DPR 327/2001, formulata nel presupposto di un’asseritamente distorta invocazione dell’urgenza di provvedere, qualora il provvedimento non sia stato sospeso cautelarmente; ciò in quanto in tale evenienza non residua alcun interesse alla deduzione della censura con la quale si contesta la rapidità dell’apprensione dell’immobile, la quale sarebbe comunque avvenuta, nell’accertata carenza di vizi di legittimità da parte degli altri atti della procedura ablatoria, entro i termini ordinariamente previsti al riguardo.

Estratto: «9.2.8. Da ultimo, va dichiarata impero cedibile per sopravvenuta carenza di interesse la censura di violazione degli artt. 20 e 22 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001, formulata da Sami nel presupposto di un’asseritamente distorta invocazione dell’urgenza di provvedere, in quanto individuata non già nella particolare rilevanza del pubblico interesse che induce a realizzare l’opera pubblica, ma nella contingente necessità di iniziare i lavori prima delle ricorrenti intemperie autunnali e invernali.Il provvedimento di occupazione dell’area necessaria alla realizzazione dell’opera non è stato infatti sospeso cautelarmente, e pertanto non residua – ad oggi – alcun interesse alla deduzione della censura con la quale si contesta la rapidità dell’apprensione dell’immobile, la quale ad oggi sarebbe comunque avvenuta – nell’accertata carenza di vizi di legittimità da parte degli altri atti della procedura ablatoria per cui è causa – entro i termini ordinariamente previsti al riguardo.»

Estratto: «3. – Non può, invece, accedersi alla richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso formulata dagli altri appellanti con memoria in data 15 gennaio 2009, essendo la stessa fondata su circostanze sintomatiche equivoche, dal momento che il dedotto venir meno, in forza dell’intervenuta presentazione di domande di condono edilizio, dell’interesse della parte a conseguire una decisione di merito a sé favorevole quanto ai “provvedimenti repressivi impugnati” (pag. 3 mem. cit.) non tiene conto del fatto che il ricorso in primo grado proposto (n. 182/94) per l’annullamento delle ordinanze di demolizione dei manufatti oggetto delle successive istanze di condono è stato dal T.R.G.A. dichiarato (con statuizione non impugnata e dunque passata in giudicato) improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sì che i citati provvedimenti non costituiscono più oggetto del giudizio devoluto all’esame del Giudice di appello, davanti al quale non v’è più controversia circa la legittimità di detti atti e circa la permanenza o meno dell’interesse degli odierni appellanti al loro annullamento.Né è dato al Giudice stesso, in assenza di una chiara ed espressa dichiarazione della parte, ricavare la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento degli atti preclusivi del condono di cui all’art. 39 della legge n. 724/1994 ed alla L.P. n. 5/1995, essi sì tuttora oggetto del presente giudizio, sol per effetto dell’intervenuta presentazione da parte degli appellanti, nelle mòre del giudizio, di nuove istanze di condono ai sensi della L.P. n. 6/2005, le quali non comportano di per sé rinuncia a quelle presentate in virtù della precedente legislazione sul condono.Non può darsi luogo, in definitiva, nel caso di specie ad una dichiarazione di sopravvenuta carenza dell’interesse azionato, in mancanza di una inequivocabile manifestazione proveniente dagli appellanti in ordine al venir meno dell’interesse stesso alla definizione della lite (v., ex multis, Cons. St., V, 16 giugno 1999, n. 671).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.