Necessario l'elemento "sostanziale" per la qualifica di controinteressato nell'impugnazione degli atti amministrativi

Sintesi: La qualifica di controinteressato non si acquisisce solo con la menzione di tale soggetto da parte dell’atto amministrativo impugnato, ben potendo tale qualifica essere concretamente desunta dalla situazione di fatto e di diritto sulla quale incide il provvedimento amministrativo.

Sintesi: L’art. 41, co. 2, Cpa, nel prescrivere che il ricorso introduttivo deve essere notificato “ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso”, lungi dall’identificare il (potenziale) controinteressato al ricorso solo nel o nei soggetti indicati nell’atto oggetto di impugnazione, intende esprimere solo un criterio di sufficiente instaurazione del rapporto processuale, tale da evitare la declaratoria di inammissibilità del ricorso instaurativo del giudizio.

Estratto: «Tanto precisato, il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo del giudizio di I grado doveva essere notificato anche al sig. T..Quest’ultimo, infatti, è il proprietario del terrazzo da cui si dipartono i pilastri e sulla quale si colloca l’intera struttura, che risulta costituire copertura di detto terrazzo...
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Sintesi: La qualità di controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato, va riconosciuta non già a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a chi ne subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse, ma solo a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica.

Sintesi: Il riconoscimento di una posizione di controinteressato non opera in relazione ad esigenze processuali, ma deve essere condotto sulla scorta del cosiddetto elemento “sostanziale”, cioè sulla base dell’individuazione della titolarità di un interesse analogo e contrario alla posizione legittimante del ricorrente, ovvero del cosiddetto elemento “formale”, cioè sulla base della indicazione nominativa nel provvedimento di colui che ne abbia un interesse qualificato alla conservazione.

Estratto: «3. Nei giudizi connessi oggetto di esame si discute della legittimità del decreto n. 38 del 13.04.2010 con cui il Dirigente del Settore Urbanistica dell’Area generale di Coordinamento n. 16 Governo del Territorio della Regione Campania ha annullato, ex art. 39 d.p.r. n. 380/2001, il permesso di costruire n. 262 del 19.12.2005...
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Sintesi: Per integrare la nozione di controinteressati occorrono due elementi: il primo di carattere formale (devono essere individuati o facilmente individuabili dall’atto impugnato), ed il secondo di carattere sostanziale (deve affiorare un interesse qualificato al mantenimento del provvedimento impugnato).

Estratto: «3. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame proposto avverso la deliberazione n. 59/2010 per omessa notifica ad almeno un utente controinteressato. In primo luogo giova osservare che sono stati precauzionalmente evocati in giudizio sia Garda Uno S.p.a. che Sirmione Servizi S.p.a..
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Sintesi: La qualificazione di controinteressato in senso sostanziale discende dal riconoscimento in capo al medesimo di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquisito in relazione a detto provvedimento una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione.

Sintesi: L'ente a cui il provvedimento è notificato per sola conoscenza non è un controinteressato.

Estratto: «Per ciò che riguarda l’onere della notificazione del presente mezzo di gravame anche alle parti controinteressate non può non rilevarsi che dall’esame del provvedimento gravato è difficile individuare, anche in ragione del contenuto dello stesso provvedimento, dei soggetti qualificabili come controinteressati.In disparte la questione che nel corpo dell’atto suindicato non si citano altri soggetti tenuti alla rimozione, la Regione Lazio risulta essere citata soltanto nell’indirizzario come soggetto a cui il provvedimento è notificato per sola conoscenza.Non va dimenticato, tra l’altro, che la qualificazione di controinteressato in senso sostanziale discende dal riconoscimento in capo al medesimo di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquisito in relazione a detto provvedimento una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 luglio 2001 n. 3895).»

Sintesi: Nel processo amministrativo assume la veste di controinteressato, ai sensi dell'art. 21 legge 1034/1971, colui il quale sia nominativamente indicato nell'atto impugnato o, comunque, sia ugualmente individuabile in base ad esso, e che abbia tratto in via diretta e immediata dall'atto stesso un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento, di natura uguale e contraria a quella del ricorrente.

Estratto: «2. In ordine al primo ricorso in epigrafe (n. 4559/2004), va preliminarmente vagliata l’eccezione di inammissibilità, per mancata notifica ai controinteressati, sollevata sia dalla difesa del Comune di Petrosino, sia dagli intervenienti ad opponendum.L’eccezione è fondata.2.1.
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Sintesi: L'Amministrazione comunale deve considerarsi un controinteressato in senso tecnico quando, ai sensi dell'art. 21 della Legge n.1034/1971, ricorre la simultanea presenza dei due elementi parimenti essenziali, ossia quello formale e quello sostanziale.

Estratto: «1.1 Sotto il profilo processuale è inoltre necessario esaminare preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotta dal Comune di Fano.Detta eccezione non può essere condivisa.Il Collegio osserva, al riguardo, che l'Amministrazione comunale deve considerarsi un controinteressato in senso tecnico poiché, ai sensi dell'art. 21 della Legge n.1034/1971, ricorre la simultanea presenza dei due elementi parimenti essenziali, ossia quello formale e quello sostanziale secondo l’ormai consolidata ricostruzione giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11.7.2001 n. 3895; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 16.4.2009 n. 1983; TAR Piemonte, Sez. II, 3.6.2008 n. 1254; TAR Lazio Roma, Sez. I, 21.4.2008 n. 3342).Sotto il primo profilo va infatti osservato che il Comune di Fano viene espressamente contemplato nel provvedimento della Concessionaria oggetto di gravame, mediante il richiamo alla delibera n. 39 del 7.3.2007 con cui l'Amministrazione comunale “ha disposto di procedere ad una verifica, e susseguente riscossione, inerente il sistema di applicazione e di calcolo del contributo di costruzione del permesso di costruire”, nonché il richiamo alla successiva convenzione del 7.6.2007 con cui veniva attribuita la “facoltà di verifica e di recupero alla Soc. Duomo Gpa”.Relativamente al profilo sostanziale il Comune è indubbiamente titolare di un interesse al mantenimento della situazione esistente, essendo destinatario di quanto riscosso dedotto l’aggio a favore della Concessionaria.»

Sintesi: La figura del controinteressato in senso formale ricorre soltanto nel caso in cui l’atto impugnato si riferisca direttamente ed immediatamente a soggetti, singolarmente individuabili, che, per effetto dell’atto, abbiano già acquisito una posizione giuridica di vantaggio e, dunque, nell’ipotesi di atto generale, ove l’impugnazione sopravvenga allorché l’atto abbia già avuto applicazione.

Estratto: «2. Prima di dirimere tale questione occorre respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dall’appellante ATO sotto il profilo della mancata notifica ad almeno uno della platea degli utenti del servizio idrico, da considerare quali controinteressati.
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Sintesi: Sotto il profilo sostanziale, possono essere considerati controinteressati ai fini della notifica del ricorso coloro che dal provvedimento impugnato abbiano acquistato una posizione giuridica di vantaggio in via immediata, nel senso che l'attribuzione di quella posizione giuridica di vantaggio costituisce, in tutto o in parte, funzione dell'atto e che, per effetto del suo annullamento, costoro si troverebbero privati di quella posizione.

Estratto: «Va vagliata, anzitutto, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per omessa notificazione ai controinteressati Alois Rier e Wolfgang Piller, sollevata dal signor Alois Rier nell’atto di intervento ad opponendum.L’eccezione è infondata.Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n 1034, il ricorso deve essere notificato tanto all’organo che ha emesso l’atto impugnato, quanto ai controinteressati, ai quali l’atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra di essi. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, condiviso da questo Tribunale, ai fini della identificazione della figura del controinteressato, in via di principio, sono necessari due elementi, di cui uno sostanziale, consistente nella presenza di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, ed uno di carattere formale, costituito dalla circostanza che il soggetto possessore di tale qualificato interesse alla conservazione del provvedimento sia espressamente o nominativamente individuato nel provvedimento medesimo, o comunque agevolmente individuabile in base ad esso (cfr, Consiglio di Stato, Sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970; Sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5491; TRGA Bolzano, 5 giugno 2008, n. 197; 21 aprile 2008, n. 74; 29 maggio 2006, n. 244 e 19 aprile 2005, n. 143).Orbene, il Collegio ritiene che i signori Alois Rier e Wolfgang Piller non rivestono la posizione giuridica di “controinteressati”, alla luce della nozione sopra esposta, per insussistenza dell’elemento sostanziale.Invero, sotto il profilo sostanziale, possono essere considerati soggetti controinteressati all’impugnazione da altri proposta contro un provvedimento amministrativo coloro che da quel provvedimento abbiano acquistato una posizione giuridica di vantaggio in via immediata, nel senso che l’attribuzione di quella posizione giuridica di vantaggio costituisce, in tutto o in parte, funzione dell’atto e che, per effetto del suo annullamento, si troverebbero privati di quella posizione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 1992, n. 1289).Sennonché, nel caso di specie, i signori Alois Rier e Wolfgang Piller (confinanti con la p.f. 2995/1, sulla quale il ricorrente intende ricostruire) fanno valere una posizione di interesse legittimo derivata, di riflesso (non immediata e non ancora attuale), solo potenzialmente compromessa dall’esito del giudizio, tale da legittimare, quindi, il solo intervento ad opponendum, per contrastare l’iniziativa giudiziaria del ricorrente principale. Né giova all’intervenuto signor Alois Rier appellarsi alla circostanza di aver “vittoriosamente esperito il ricorso conclusosi con la sentenza n. 32/2007, passata in giudicato, di annullamento della concessione edilizia n. 3/2006 ed atti presupposti”, al fine di fare valere la sua posizione di controinteressato nella presente controversia (volta all’annullamento del rigetto della nuova domanda di concessione edilizia, presentata dal signor O. Pramstrahler a seguito dell’annullamento giurisdizionale della concessione edilizia n. 3/2006). Invero la vittoria, sul piano processuale, di quel ricorso non può, in quanto tale, far acquisire al signor A. Rier, sul piano sostanziale, alcuna posizione di interesse qualificato all’annullamento del provvedimento di rigetto impugnato dal signor O. Pramstrahler con il presente ricorso.»

Sintesi: L'onere di notifica del ricorso a controinteressati diversi dall'Autorità amministrativa che ha adottato l'atto in contestazione sussiste solo allorché detti controinteressati rilevino dall'atto stesso.

Estratto: «Quanto all'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Agenzia del Demanio – filiale di Roma, secondo cui il ricorso è inammissibile perché notificato al legale rappresentante dell'Agenzia del Demanio – filiale del Lazio anziché al Direttore Generale, a parte ogni altra considerazione va ricordato che l'onere di notifica del ricorso a controinteressati diversi dall'Autorità amministrativa che ha adottato l'atto in contestazione sussiste solo allorché detti controinteressati rilevino dall'atto stesso (art. 21 della L. n. 1034/1971). Anche quest'eccezione è, perciò, infondata.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.