Il dies a quo da cui decorre il termine d'impugnazione dell’atto di approvazione del progetto definitivo

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ --> COMUNICAZIONE ART. 17 DPR 327/2001

Sintesi: Come chiaramente previsto dall’art. 17 del DPR 327/2001, sussiste l’obbligo, per l’ente espropriante, di comunicare al proprietario, personalmente, mediante raccomandata o altro mezzo equipollente, la notizia della data da cui è divenuto efficace l’atto dichiarativo della pubblica utilità (progetto definitivo, secondo la norma, ma in via analogica, attraverso un’interpretazione sistematica, lo stesso obbligo deve ritenersi sussistere per qualsiasi provvedimento dichiarativo della pubblica utilità); ne consegue che solo da tale data può ritenersi sussistere la piena conoscenza ai fini della decorrenza dei termini per impugnare.


Estratto: «Il ricorso in esame ha ad oggetto la serie di atti preordinati all’esproprio di un terreno destinato alla realizzazione dei lavori di sistemazione di spazi pubblici per la formazione di una nuova piazza ad uso mercato, attività commerciali ed animazione, avversato dalla proprietaria che rivendica il diritto all’uso privato del medesimo, quantomeno con riferimento al sottosuolo e, quindi, tende alla declaratoria dell’illegittimità degli atti che hanno condotto all’ablazione dell’intero diritto di proprietà.Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di tardività del ricorso introdotta dal Comune. Come chiaramente previsto dall’art. 17 del DPR 327/2001, sussiste l’obbligo, per l’ente espropriante, di comunicare al proprietario, personalmente, mediante raccomandata o altro mezzo equipollente, la notizia della data da cui è divenuto efficace l’atto dichiarativo della pubblica utilità (progetto definitivo, secondo la norma, ma in via analogica, attraverso un’interpretazione sistematica, lo stesso obbligo deve ritenersi sussistere per qualsiasi provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, quale, in primo luogo l’approvazione del progetto esecutivo, se produttivo di tale effetto).Partendo dal presupposto che, nella fattispecie in esame, la piena conoscenza del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità può dirsi avvenuta, nella migliore delle ipotesi, il 28 settembre 2007 (data in cui la proprietaria ha rifiutato la notifica di tale atto, poi messo a disposizione e ritirato a seguito dell’esercizio del diritto di accesso), ne consegue che la notifica del ricorso in data 23 novembre 2007 deve ritenersi tempestivamente intervenuta entro l’ordinario termine decadenziale di sessanta giorni previsto per l’impugnazione degli atti delle procedure ablatorie.»

Sintesi: Qualora non risulti provato che in data antecedente alla notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento della data in cui era divenuto efficace l'atto che approvativo del progetto definitivo dell'opera pubblica, l’appellante fosse in grado di percepire la lesività della stessa (art. 17 del D.P.R. 8-6-2001 n. 327), deve essere respinta l'eccezione di tardività.

Estratto: «1.2. In ossequio ai canoni più volte affermati dalla giurisprudenza amministrativa in punto di “ordine di esame delle questioni” (da ultimo, si veda Cons. Stato Sez. IV, 21-01-2013, n. 341) deve essere in via prioritaria esaminata la doglianza incidentale proposta dal Comune di Vittorio Veneto tesa a ribadire la eccezione già proposta -e respinta in primo grado dal Tar - di tardività del mezzo di primo grado.1.2.1. Essa non è fondata. La inaccoglibilità della censura non discende dalla non condivisibilità in diritto della ricostruzione ermeneutica di parte appellante incidentale laddove si sostiene che la piena prova della conoscenza dell’atto in capo al soggetto che si assume leso (ex artt. 29 e 41 del cpa) valga ad individuare per quest’ultimo l’avvio del termine decadenziale di proposizione del ricorso.Essa discende dalla considerazione che il comune appellante incidentale non ha assolto pienamente all’onere su di esso incombente con riferimento a tale specifico aspetto.Ciò che non risulta provato è, nel caso di specie, che in data antecedente alla notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento della data in cui era divenuto efficace l'atto che approvativo del progetto definitivo dell'opera pubblica l’appellante fosse in grado di percepire la lesività della stessa (art. 17 del D.P.R. 8-6-2001 n. 327:” il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio.”).Avuto riguardo alla tipologia di censure proposte, peraltro è persino dubbio ipotizzare un dovere/onere di impugnazione degli atti in capo a parte appellante prima di avere avuto certa e sicura conoscenza dei contenuti del progetto che si intendeva avversare (ex multis: “la verifica della piena conoscenza dell'atto lesivo da parte del soggetto legittimato all'impugnazione, al fine di individuare la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, deve essere estremamente cauta e rigorosa, non potendo basarsi su mere supposizioni ovvero su deduzioni, pur sorrette da apprezzabili argomentazioni logiche. Essa, al contrario, deve risultare incontrovertibilmente da elementi oggettivi, ai quali il Giudice deve riferirsi, nell'esercizio del suo potere di verifica di ufficio della eventuale irricevibilità del ricorso, o che devono essere rigorosamente indicati dalla parte che, in giudizio, eccepisca la irricevibilità del ricorso instaurativo del giudizio.”- Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 3159 del 28.05.2012- ).Ove poi si consideri che la “fonte” di tale conoscenza sarebbe stata rinvenibile semplicemente in notizie giornalistiche, appare evidente che manca la sicura prova della piena conoscenza “anticipata” in capo all’appellante dei provvedimenti avversati (e degli elementi essenziali degli stessi) il che consente agevolmente di respingere la censura incidentalmente proposta dal Comune (il termine per l'impugnazione degli atti soggetti a pubblicazione decorre dalla scadenza del termine previsto per l'espletamento delle relative formalità solo nel caso di soggetti terzi, e non si estende anche ai soggetti direttamente contemplati nell'atto, nei cui confronti il termine decadenziale per l'impugnativa decorre dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o da quella dell'effettiva piena conoscenza. La piena conoscenza non postula che il destinatario debba avere conosciuto l'atto in tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che egli sia stato edotto di quelli essenziali, ferma la possibilità di proporre motivi aggiunti a contestazione di profili di illegittimità prima non conoscibili”. Cons. Giust. Amm. Sic., 28-07-2011, n. 510).1.2.2. E’ ben vero che a tal fine la difesa comunale ha sostenuto che il contenuto del progetto ed i destinatari dello stesso sarebbero stati conosciuti dalla parte originaria ricorrente sin da epoca risalente (almeno due anni prima della proposizione del ricorso) come sarebbe anche confermato dal tenore delle dichiarazioni rese alla stampa locale dal leader del comitato costituitosi per contrastare l’opera (dichiarazioni in cui lo stesso ricorrente avrebbe fatto allusione alla conoscenza delle aree da espropriare definitivamente).In disparte l’obiezione che non v’è prova che il Mognol avesse condiviso tali “conoscenze” con gli altri originarii ricorrenti, comunque i toni utilizzati in una comunicazione destinata alla stampa non possono essere presi a parametro probatorio di una effettiva pregressa integrale conoscenza a fini giuridici.1.2.3. Il Collegio ritiene quindi che detta eccezione debba essere respinta in quanto il Comune non ha fornito la prova, come pure era suo onere (C.d.S. sez. IV n. 2295/06; C.d.S. sez. IV n. 1445/05; C.d.S. sez. IV n. 8115/04), della piena conoscenza, in capo al ricorrente, dell'approvazione del progetto, necessaria ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione.Per costante giurisprudenza, infatti, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione dell'approvazione del progetto di un'opera pubblica, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, non è sufficiente la mera pubblicazione dell'atto ma è necessaria la notifica o, almeno, la piena conoscenza dello stesso, quante volte esso ha effetti specifici e circoscritti all'area da espropriare per l'esecuzione dell'opera e, quindi, è rivolto a soggetti determinati anche se non esplicitamente nominati (C.d.S. sez. IV n. 4836/05; C.d.S. sez. IV n. 1417/05; C.d.S. sez. IV n. 1196/03).»

Sintesi: L'individuazione del dies a quo da cui decorre il termine d'impugnazione dell’atto di approvazione del progetto definitivo è regolato dalla disciplina speciale di cui all'art. 17 comma 2 , del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il quale prescrive che al proprietario sia data notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, della data in cui è divenuto efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione.

Sintesi: La conoscenza individuale rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione dell’atto di approvazione del progetto definitivo è assicurata sotto il profilo formale dalla “raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente” prescritta dall'art. 17 comma 2 DPR 327/2001; mentre sotto il profilo contenutistico è indubbio che il contenuto di detta comunicazione contenga gli elementi essenziali dai quali desumere la lesività dell’atto.

Estratto: «- il ricorso straordinario è stato notificato al Comune di Villa S. Lucia il 23 marzo 2005, mentre in data 24 maggio 2004 il ricorrente aveva ricevuto la nota prot. n. 2490 del 18 maggio 2004 con cui si comunicava l’avvenuta adozione della delibera di G.C. n. 69/2003, recante l’approvazione del progetto definitivo dell’opera in questione, con la relativa indicazione sia del fatto che l’opera interessava l’area di proprietà del ricorrente (con precisa indicazione catastale), sia della data di efficacia dell’atto che aveva approvato il progetto definitivo;- detta comunicazione è stata effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001;- secondo l’orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, l'individuazione del dies a quo da cui decorre il termine d'impugnazione è regolato dalla disciplina speciale di cui all'art. 17 comma 2 , del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il quale prescrive che al proprietario sia data notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, della data in cui è divenuto efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione (T.A.R. Liguria, sez. I, 12 dicembre 2008, n. 2101; T.A.R. Campania - Salerno, sez. I, 15 maggio 2009, n. 2279; cfr. altresì Cons. Stato, sez. VI, 18 gennaio 2007, n. 86);- il Collegio non disconosce la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, nella parte in cui la stessa afferma che il termine per l’impugnazione non decorre, per questa categoria di atti, dalla pubblicazione, ma dalla notifica individuale; ciò nondimeno, detta conoscenza individuale, alla stregua del regime positivo di cui al richiamato art. 17 del Testo unico degli espropri, è assicurata sotto il profilo formale dalla “raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente”; mentre sotto il profilo contenutistico è indubbio che il contenuto di detta comunicazione contenga gli elementi essenziali dai quali desumere la lesività dell’atto, e come tali idonei a far decorrere il termine di impugnazione secondo la classica e largamente prevalente impostazione giurisprudenziale che non richiede la piena conoscenza della motivazione del provvedimento a tali fini;- quindi l’impugnazione è da considerarsi tardivamente proposta avverso l’atto di approvazione del progetto definitivo;»

Sintesi: L'art. 17 DPR 327/2001 ha disposto l’indispensabilità di una comunicazione “espressa e individuale” nei confronti del proprietario, evidenziando come, ai fini del termine decadenziale di impugnazione dell'atto di approvazione del progetto definitivo, debba ritenersi del tutto irrilevante la conoscenza "aliunde", eventualmente, acquisita dell'atto.

Estratto: «La risoluzione della questione concerne pertanto l’individuazione del dies a quo da cui decorrono i termini di impugnativa del progetto definitivo e, ancora, se considerare (o meno) applicabili i generali principi in materia di “conoscibilità della lesione” (di cui all’art. 29 del codice del processo amministrativo) o, al contrario, ritenere prevalente il disposto di cui all’art. 17 del T.U. Espr.A parere di questo Collegio l’eccezione di tardività è infondata, risultando sul punto applicabile proprio quanto disciplinato dall’art. 17 sopra citato che, così come interpretato da un prevalente orientamento Giurisprudenziale, ha sancito la necessità che al proprietario espropriato sia data notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o altra forma di comunicazione equipollente) della data in cui è divenuto efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica.Lo stesso orientamento ha, quindi, disposto l’indispensabilità di una comunicazione “espressa e individuale” nei confronti del proprietario, evidenziando come debba ritenersi del tutto irrilevante la conoscenza "aliunde", eventualmente, acquisita dell'atto di adozione del piano (per tutte si veda Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 86 del 18-01-2007).»

Sintesi: L'atto di approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità necessita di un grado di “conoscenza” che non può essere limitato ad una generale “conoscibilità” della lesione, riconducibile alla pubblicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento espropriativo. Impugnabile pertanto la “sola” e successiva comunicazione inviata ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr n. 327/2001, con la quale si notifica l’avvenuta approvazione del progetto definitivo.

Estratto: «Nella fattispecie procedimentale in questione, e desumibile sia dal ricorso Rg. 1435/11 sia dal ricorso 1577/2011, siamo in presenza di un primo atto di avviso di avvio del procedimento espropriativo (notificato per atto collettivo ex art. 11 TU Espr.), mediante il quale l’Amministrazione, ai sensi del successivo art. 16...
[...omissis...]

Sintesi: I vizi che inficiano la procedura di comunicazione del provvedimento che ha comportato la dichiarazione di PU non si riverberano sulla validità del provvedimento, ma assumono rilievo esclusivo ai fini della conoscenza legale dello stesso, nel senso che, non essendosi la procedura correttamente realizzata, il destinatario dell’atto non può considerarsi legalmente a conoscenza dello stesso.

Estratto: «2.3. Occorre a questo punto verificare quali siano le conseguenze che tale violazione determina.Il ricorrente pretende di farne derivare l’illegittimità del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e, di conseguenza, richiamando l’istituto dell’invalidità derivata, del provvedimento che ha disposto l’asservimento dell’area.La tesi non può essere condivisa.Costituisce invero principio consolidato in giurisprudenza che la procedura di comunicazione del provvedimento amministrativo costituisce fase autonoma e separata da quella antecedente diretta alla deliberazione ed alla formazione del suo contenuto, esaurita la quale l’atto è ormai perfezionato. Ne consegue che i vizi che inficiano la procedura di comunicazione non si riverberano sulla validità del provvedimento, ma assumono rilievo esclusivo ai fini della conoscenza legale dello stesso, nel senso che, non essendosi la procedura correttamente realizzata, il destinatario dell’atto non può considerarsi legalmente a conoscenza dello stesso (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 02 febbraio 2009 , n. 543).Pertanto, se da un lato sono infondati i motivi sollevati dal ricorrente, giacché l’atto non può considersi illegittimo per le irregolarità commesse nella fase di comunicazione dello stesso; da altro lato neppure fondata è l’eccezione di tardività dell’impugnazione sollevata da SNAM; eccezione che postula, contrariamente a quanto avvenuto nella realtà, il corretto e completo espletamento della procedura partecipativa (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 18 gennaio 2007, n. 86 riguardante proprio il caso di omessa comunicazione del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2, del d.P.R. n. 327/01).»

Sintesi: Essendo normativamente prevista, ex art. 17 comma 2 DPR 327/2001, la comunicazione individuale ai proprietari delle aree interessate dalla dichiarazione di pubblica utilità del provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera, la tempestività dell’impugnazione deve essere valutata con riferimento alla data in cui il soggetto interessato ha acquisito conoscenza del procedimento espropriativo e non alla data di pubblicazione della relativa delibera all’Albo del Comune.

Estratto: «L’annullamento di tutti gli atti della procedura espropriativa non può trovare ostacolo in considerazioni relative alla tardività dell’impugnazione proposta dalla ricorrente.La previsione dell’art. 17, 2° comma del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 prevede, infatti, l’obbligo per l’amministrazione di dare comunicazione agli interessati «mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente ……della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione»; essendo quindi normativamente prevista la comunicazione individuale ai proprietari delle aree interessate dalla dichiarazione di pubblica utilità del provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera, appare di tutta evidenza come la tempestività dell’impugnazione debba essere valutata con riferimento alla data (11 febbraio 2008) in cui la ricorrente ha acquisito conoscenza del procedimento espropriativo (in sede di immissione in possesso del bene) e non alla data di pubblicazione della relativa delibera all’Albo del Comune di Torchiarolo; e rispetto alla data dell’11 febbraio 2008, il ricorso (consegnato per la notifica all’Assistente UNEP in data 6 marzo 2008) è da considerarsi assolutamente tempestivo.»

Sintesi: L’art. 17 del DPR 327/0 è stato interpretato dalla giurisprudenza costante ed uniforme, nel senso che nel caso di destinatari specifici aventi diritto alla comunicazione personale ai sensi della disposizione in parola, il dies a quo dal quale decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione dell'approvazione del progetto (e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità), non può essere rappresentato dal momento della pubblicazione, bensì dal ricevimento della comunicazione stessa.

Estratto: «Né appare condivisibile la prospettazione della difesa erariale secondo cui nel caso in esame sarebbe ravvisabile una carenza di interesse concreto ed attuale all’impugnazione. Da sempre, infatti, la giurisprudenza ha qualificato come immediatamente lesiva e quindi, necessariamente oggetto di impugnazione, a pena di decadenza, la dichiarazione di pubblica utilità che, rispetto al caso concreto, discende proprio dall’approvazione del provvedimento impugnato.Il ricorso risulta, inoltre, essere tempestivo in ragione della decorrenza del termine decadenziale impugnatorio dalla data in cui l’approvazione del progetto (e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità) è stata portata a diretta conoscenza degli espropriandi in sede di comunicazione dell’avvio della procedura espropriativa.L’art. 17 del DPR 327/01 prevede, infatti, che “Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione”. Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza costante ed uniforme, nel senso che - in conformità anche con i principi comunitari secondo cui il termine decorre dalla piena conoscenza - nel caso di destinatari specifici aventi diritto alla comunicazione personale ai sensi della disposizione in parola, il dies a quo dal quale decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione non può essere rappresentato dal momento della pubblicazione, bensì dal ricevimento della comunicazione stessa (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 15 maggio 2009 , n. 2279 T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 12 dicembre 2008 , n. 2101).La tesi della parte resistente in senso contrario non appare supportata dal dato normativo, non essendo prevista, per quanto attiene allo specifico ambito delle opere strategiche alcuna disposizione derogatoria, tant’è che la comunicazione ricevuta dai ricorrenti contiene l’esplicito richiamo proprio al suddetto art. 17 del DPR 327/01.L’art. 166 del d. lgs. 163/06 prevede, infatti, il relazione all’approvazione del progetto definitivo, una parziale deroga solo alle “disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”.Ne deriva la tempestività della notificazione del ricorso, intervenuta il 27 settembre 2010 (considerando la data di perfezionamento per il notificante mediante la consegna per la notifica) a fronte del ricevimento della notizia dell’intervenuta approvazione del progetto in data 14 giugno 2010 e tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini.»

Sintesi: La tempestività dell’impugnazione del provvedimento che ha approvato il progetto definitivo e dichiarato la PU, deve essere valutata con riferimento alla data di comunicazione agli interessati dell’intervento della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 17 comma 2 DPR 327/2001 e non alla data di pubblicazione della relativa delibera all’Albo del Comune.

Estratto: «La previsione dell’art. 17, 2° comma del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 prevede, infatti, l’obbligo per l’amministrazione di dare comunicazione agli interessati «mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente ……della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione»; essendo quindi normativamente prevista la comunicazione individuale ai proprietari delle aree interessate dalla dichiarazione di pubblica utilità del provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera, appare di tutta evidenza come la tempestività dell’impugnazione debba essere valutata con riferimento alla data (22 giugno 2006) di comunicazione agli interessati dell’intervento della dichiarazione di pubblica utilità e non alla data di pubblicazione della relativa delibera all’Albo del Comune di Torchiarolo; e rispetto alla data del 22 giugno 2006, il ricorso (consegnato per la notifica all’Assistente UNEP in data 9 settembre 2006) è da considerarsi assolutamente tempestivo.»

Sintesi: L’individuazione del dies a quo da cui decorre il termine d'impugnazione e vigente per i soggetti espropriati è regolato dalla disciplina speciale di cui all'art. 17, comma 2, del citato D.P.R. n.327/2001, ove si prescrive che al proprietario sia data notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, della data in cui è divenuto efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, restando irrilevante la conoscenza aliunde eventualmente acquisita dell'atto di adozione del piano.

Estratto: «3. Quanto al merito della presente controversia, la Sezione osserva in via preliminare che parte ricorrente ha ricevuto notificazione del provvedimento mediante comunicazione ex art.17 del DPR n.327/2001; in ordine all’eccezione di tardività formulata dall’Amministrazione e alle repliche sul punto di parte ricorrente...
[...omissis...]

Sintesi: E' dalla data di ricevimento della comunicazione concernente l’avvenuta approvazione del progetto esecutivo e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste, che inizia a decorrere il termine decadenziale di impugnazione di tali atti anche con riguardo alla possibilità di dolersi del vizio di mancato avviso dell’avvio del procedimento di approvazione.

Estratto: «b) la comunicazione dell’approvazione del progetto definitivo ex art. 17, c. 2 del DPR 327 (nota n.6730 del 9 febbraio 2009) conosciuta dai ricorrenti destinatari nei tempi e con le seguenti modalità (cfr. allegati 12-15 alla memoria di costituzione del Comune di Canicattì):1) Guarneri Carmela (1938) ha ricevuto la notifica il 4 marzo 2009, a mani del figlio convivente;2) Guarneri Gioacchino (1958), residente (cfr. certificazione anagrafica) laddove gli viene notificato l’atto, era assente e il messo comunale ha proceduto alla notifica ex art. 140 c.p.c.; ha ricevuto personalmente l’avviso di deposito il giorno 11 marzo 2009;3) Guarneri Diego (1952) ha ricevuto la notifica il 23 febbraio 2009; 4) rispetto agli eredi di Guarneri Ferdinando, la notifica è stata eseguita, presso la residenza di una degli eredi stessi, Guarneri Carmela, mediante la procedura di cui all’art. 140, e l’avviso di deposito è stato ricevuto, per tutti gli eredi, da Guarneri Gioacchino il 17 marzo 2009.Ritiene il Collegio che a questo punto la notifica accettata da uno dei tre eredi di Ferdinando Guarneri, Guarneri Gioacchino, per tutti i tre eredi, e presso la residenza dell’altra erede Carmela Guarneri, abbia raggiunto lo scopo dell’avvenuta conoscenza dell’atto.Trattandosi di comunicazione concernente l’avvenuta approvazione del progetto esecutivo e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste, è dal ricevimento di questa, nelle date indicate sopra per ciascun ricorrente, che è iniziato a decorrere il termine decadenziale di impugnazione di tali atti – ampiamente decorso alla data di proposizione dell’odierno gravame -, anche con riguardo alla possibilità di dolersi del vizio di mancato avviso dell’avvio del procedimento di cui al precedente punto a) per i ricorrenti Carmela (1938) ed i tre eredi di Ferdinando Guarneri;»

Sintesi: L’art. 17, comma 2°, del D.P.R. 327/2001, stabilisce che l’ente locale debba rendere edotto l’interessato della data in cui è divenuto efficace il provvedimento che ha approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica e della facoltà di prendere visione dei relativi atti, con apposita comunicazione individuale; da tale data, soltanto, va computato il termine decadenziale ex art. 21, comma 1, della legge n. 1034 del 1971.

Estratto: «1. Va, innanzitutto, scrutinata l’eccezione d’irricevibilità del ricorso introduttivo, sollevata dal Comune resistente, secondo cui il termine d’impugnazione sarebbe inutilmente decorso il 15 novembre 2009, ossia dopo sessanta giorni dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale n. 268 del 5 agosto 2009, pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal 6 agosto al 25 agosto 2009, pur calcolata la sospensione feriale dei termini.L’eccezione è priva di base.L’art. 17, comma 2°, del D.P.R. 327/2001, infatti, stabilisce che l’ente locale debba rendere edotto l’interessato della data in cui è divenuto efficace il provvedimento che ha approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica e della facoltà di prendere visione dei relativi atti, con apposita comunicazione individuale (raccomandata con avviso di ricevimento o altra comunicazione equipollente) e tale adempimento è stato compiuto mediante notificazione ai ricorrenti del 12 ottobre 2009; da tale data, soltanto, va computato il termine decadenziale ex art. 21 , comma 1, della legge n. 1034 del 1971, con conseguente ricevibilità del ricorso introduttivo.»

Sintesi: Qualora sia stata garantita la partecipazione procedimentale prima dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi del procedimento (nel caso di specie dichiarativo della pubblica utilità e di apposizione del vincolo), l’eventuale omessa notificazione degli stessi (ex artt. 17 e 18 DPR 327/2001), preclude la conoscenza legale e il decorso dei termini per la loro impugnazione, ma non può dirsi idonea a pregiudicare ex post la legittimità del procedimento medesimo.

Estratto: «3. A seguito del ricorso proposto dalle signore Napoletano e Pappalardo, il T.A.R. della Campania ha ritenuto la procedura viziata per violazione delle garanzie partecipative delle interessate, stante l’inosservanza degli artt. 17 e 18 del d.P.R. 8 giugno 2001, nr. 327, che prescrivono la necessaria notifica all’espropriando sia del provvedimento impositivo del vincolo sia della dichiarazione di pubblica utilità.La Sezione reputa che l’omissione in discorso, quand’anche sussistente, non comporta l’illegittimità degli atti della procedura espropriativa.Al riguardo, giova ribadire che nel caso di specie l’Amministrazione ha avviato contemporaneamente il procedimento di imposizione del vincolo e quello preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento (contestualmente all’approvazione del progetto definitivo dell’opera); tale modus procedendi va considerato esente da vizi di legittimità alla stregua del pregresso orientamento della Sezione, secondo cui è ammissibile anche un’inversione tra il momento dell’approvazione del progetto e quello dell’imposizione del vincolo, fermo restando che solo col secondo si verifica l’effetto legale dichiarativo della pubblica utilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2006, nr. 8047).Nell’ambito dei due procedimenti contestuali, peraltro, le garanzie partecipative delle odierne appellate sono state pienamente rispettate, avendo le stesse ricevuto comunicazione del loro avvio e presentato osservazioni sul progetto in itinere.Ne discende che l’eventuale omessa notificazione dei provvedimenti conclusivi del procedimento, se può aver precluso la conoscenza legale degli stessi e il decorso dei termini per la loro impugnazione, non può dirsi idonea a pregiudicare ex post la legittimità del procedimento medesimo.»

Sintesi: L’atto comportante dichiarazione implicita di pubblica utilità di un'opera pubblica in forza della previsione di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) d.p.r. n. 327/2001, consistendo nell'approvazione di un progetto definitivo di opera pubblica, va impugnato immediatamente e autonomamente nel termine decadenziale decorrente dalla notificazione o, comunque, dalla piena conoscenza.

Estratto: «La stessa non appare fondata poiché la delibera n. 3/2009, pur autoqualificandosi quale variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 12, comma 3 legge regionale n. 3/2005, vale quale dichiarazione implicita di pubblica utilità in forza della previsione di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) d.p.r. n. 327/2001 consistendo nella approvazione di un progetto definitivo di opera pubblica (in particolare si prevede, tra le altre opere pubbliche, il completamente del tratto finale di Via Toscanini). Andava pertanto notificata individualmente ai singoli soggetti proprietari dei fondi incisi dalla stessa (tra cui la ricorrente).Ne consegue che il dies a quo per impugnare tale delibera decorre non già dalla pubblicazione sull’Albo pretorio della variante al P.R.G. (come affermato in linea generale dal Consiglio di Stato con decisione n. 4198/2007) nel qual caso il ricorso sarebbe evidentemente tardivo, bensì dalla notifica individuale ai singoli destinatari dell’atto ovvero dalla piena conoscenza dello stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 443: “L’atto che, anche se implicitamente, dichiara la pubblica utilità di un’opera pubblica non è atto meramente preparatorio bensì determinazione dotata di effetti direttamente lesivi della sfera giuridica dei destinatari; ne consegue che esso va impugnato immediatamente e autonomamente nel termine decadenziale decorrente dalla notificazione o, comunque, dalla piena conoscenza.”).Non rileva a tal fine quanto affermato dal Consiglio comunale del Comune di Sammichele di Bari al punto 8 del dispositivo della delibera n. 3/2009 (“… l’approvazione del progetto ai fini della declaratoria di pubblica utilità e, ove occorra, di indifferibilità ed urgenza avverrà ad opera della Giunta Comunale, organo competente per tale fase”) quasi a volere rinviare ad una fase successiva la emanazione della dichiarazione di pubblica utilità, poiché tale statuizione non può negare rilievo a quanto sancito a livello di legislazione statale dal menzionato art. 12, comma 1, lett. a) d.p.r. n. 327/2001 (rectius valore di dichiarazione di pubblica utilità proprio dell’approvazione del progetto definitivo di opera pubblica).»

Sintesi: L’omessa comunicazione all’interessato della delibera di approvazione del progetto, ex art. 17 DPR 327/2001, in quanto attinente ad un adempimento successivo alla sua adozione, non può di per sé riflettersi sulla legittimità del provvedimento; l'omessa comunicazione comporta solo il mancato decorso del termine d’impugnazione, fino a quando non risulti che l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Estratto: «1.1. – Con il primo motivo, con cui viene dedotta violazione dell’art. 17, comma 2, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), si sostiene che la mancata comunicazione al ricorrente, a suo tempo, della delibera di approvazione del progetto, ne comporti l’illegittimità, oltre a non far decorrere il termine d’impugnazione. La censura è infondata, perché l’omessa comunicazione all’interessato della delibera in questione, in quanto attinente ad un adempimento successivo alla sua adozione, non può di per sé riflettersi sulla legittimità del provvedimento, che va valutata in base agli elementi sostanziali e formali propri dello stesso. Tale mancata comunicazione comporta solo il mancato decorso del termine d’impugnazione fino a quando non risulti che l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza (che nella specie, secondo quanto dedotto, s’è avuta, da parte dell’odierno ricorrente, solo in occasione della notifica, in data 5 giugno 2006, del decreto di esproprio 11 maggio 2006, n. 15/06).»

Sintesi: Il dies a quo del termine di impugnazione del provvedimento con cui è approvato il progetto definitivo è regolato dalla disciplina speciale di cui all’art. 17, comma 2, DPR 8 giugno 2001 n. 327; resta irrilevante la conoscenza acquisita aliunde.

Estratto: « L’individuazione del dies a quo da cui decorre il termine d’impugnazione, vige per i soggetti espropriati è regolato dalla disciplina speciale di cui all’art. 17, comma 2, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 237.La norma prescrive che al proprietario sia data notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, della data in cui è divenuto efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, restando irrilevante la conoscenza aliunde, eventualmente acquisita dell’atto di adozione del piano (cfr., Cons. St., sez.VI, 18 gennaio 2007 n. 86). Nel caso in esame detta (formale) comunicazione è stata effettuata solo con la notifica del decreto d’occupazione d’urgenza impugnato: sicché il ricorso è senz’altro tempestivo.»

Sintesi: L’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 prescrive che al proprietario sia data notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, della data in cui è divenuto efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione; tale comunicazione assume rilevanza ai fini delle decorrenza dei termini di impugnazione.

Estratto: «Il ricorso, che impugna la delibera CIPE 3/8/2007 e il decreto dirigenziale di occupazione anticipata sopra indicati e ne chiede l’annullamento per violazione di legge e per eccesso di potere è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di cui appresso.Con diverse sentenze pubblicate nel dicembre 2007 (per tutte cfr. la sentenza n.2099/2008) questo Tribunale, definendo ricorsi omologhi a quello in esame, aventi cioè lo stesso oggetto del contendere (la richiamata delibera CIPE e altri decreti di occupazione anticipata) e svolgendo censure in larga parte sovrapponibili a quelle dedotte con il presente ricorso, ha prima rilevato, con riguardo a specifica eccezione di irricevibilità di quei ricorsi formulata dalle amministrazioni resistenti, che l’art.17, comma 2, del d.P.R. 8/6/2001, n. 237 prescrive che al proprietario sia data notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, della data in cui è divenuto efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione; e ne ha poi tratto la conclusione che, essendo stata effettuata detta formale comunicazione nelle fattispecie dedotte in quei ricorsi con la notifica del decreto di occupazione anticipata, essendo i ricorsi stessi tempestivi rispetto alla notifica del decreto di occupazione, dovevano ritenersi tempestivi anche nei riguardi della delibera CIPE. Lo stesso rilievo vale per il ricorso in esame, che deve perciò ritenersi tempestivo.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ --> DEPOSITO ART. 10 L 865/71

Sintesi: La comunicazione ex art. 10 della legge 865/1971 non costituisce presunzione di piena conoscenza, rilevante ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione, in quanto si limita a informare il destinatario del deposito di determinati documenti presso la segreteria comunale ma non riporta nei dettagli il contenuto degli stessi.

Estratto: «15. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependone in via preliminare la tardività, in quanto la ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza della procedura espropriativa già al momento della comunicazione ex art. 10 della legge 865/1971 notificata il 28 gennaio 1999 (v. sopra al punto 8). Non basterebbe quindi la notifica del decreto di esproprio a rimettere in termini la ricorrente rispetto agli atti antecedenti non tempestivamente impugnati. 16.L’eccezione di tardività non appare condivisibile. Si osserva in primo luogo che la comunicazione ex art. 10 della legge 865/1971 non costituisce presunzione di piena conoscenza, in quanto si limita a informare il destinatario del deposito di determinati documenti presso la segreteria comunale ma non riporta nei dettagli il contenuto degli stessi. È vero che nel caso in esame la ricorrente ha poi verosimilmente preso visione degli atti depositati e su questa base ha anche presentato un’osservazione, peraltro respinta dal Comune (v. sopra al punto 10). Tutto questo non è però sufficiente a bilanciare l’originario errore del Comune costituito dalla mancata comunicazione di avvio della procedura riguardante l’approvazione del progetto esecutivo con annessa dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Avendo ingiustamente precluso alla ricorrente la possibilità di intervenire tempestivamente nella procedura (ossia in una fase in cui la progettazione poteva essere efficacemente indirizzata verso soluzioni diverse) il Comune ha perso la facoltà di eccepire il ritardo nell’attività di difesa della ricorrente fino alla conclusione della procedura. La ricorrente poteva infatti legittimamente cercare di recuperare sul piano amministrativo le facoltà procedimentali che le erano state negate in precedenza senza per questo subire la sanzione (sproporzionata) della perdita della possibilità di difendersi in sede giudiziale. In definitiva la ricorrente, essendo stata privata della possibilità di intervenire tempestivamente nella procedura, poteva rinviare l’impugnazione dei singoli atti al momento del provvedimento conclusivo (il decreto di esproprio), una volta accertato che la via amministrativa non le consentiva di tutelare le proprie aspettative.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.