Decorrenza dei termini per l'impugnazione dei piani urbanistici attuativi

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI

Sintesi: Il termine per impugnare il piano particolareggiato da parte dei soggetti che da esso si reputano direttamente incisi comincia a decorrere dalla notifica individuale ovvero dalla piena conoscenza e non dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.


Estratto: «3. Sempre in via preliminare, le difese resistenti (in specie comunali) hanno formulato alcune eccezioni, nei termini di inammissibilità per carenza di interesse e di irricevibilità per tardività, in ordine agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi nonché di precedente variante al puc.
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Sintesi: Devono essere certamente qualificati come atti pianificatori, soggetti a pubblicazione necessaria, quelli recanti l'approvazione di piani regolatori generali o loro varianti (a contenuto generale o di ampie zone e comparti territoriali, come in ipotesi di piano di zona relativo a vasta area), i quali, secondo la costante giurisprudenza, devono essere contestati in giudizio nel termine decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione agli interessati né il decorso dell'ulteriore termine di efficacia.

Estratto: «Con la delibera n. 54/2005 il Consiglio comunale ha approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione di un centro assistenza anziani, del centro terziario direzionale civico, di parcheggi, verde e ciclopedonalità, con espressa adozione di variante al P.R.G. ed al Piano di Zona 167 per la riapposizione dei vincoli preordinati all’esproprio; con la delibera n. 66/2005 è stata approvata la variante al P.R.G. ed al Piano di Zona anche ai fini della riapposizione dei vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione delle opere.Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza (cfr., fra le tante, C.d.S., sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9375; sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233; sez. V, 10 febbraio 2010, n. 663), l'art. 21, co. 1, l. n. 1034 del 1971 (applicabile ratione temporis alla vicenda in trattazione, oggi art. 42, co. 2, c.p.a.), in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell'atto in un apposito albo, il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione.Devono essere certamente qualificati come atti pianificatori, soggetti a pubblicazione necessaria, quelli recanti l'approvazione di piani regolatori generali o loro varianti (a contenuto generale o di ampie zone e comparti territoriali come nel caso di specie), i quali, secondo la costante giurisprudenza, devono essere contestati in giudizio nel termine decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione agli interessati né il decorso dell'ulteriore termine di efficacia (C.d.S., sez. V, 28 aprile 2011, n. 2534).Con riferimento, poi, all'impugnativa di varianti agli strumenti generali di pianificazione, è stato precisato che la reiterazione del vincolo in una variante non comporta modifiche alla natura, alla funzione e al contenuto dello strumento urbanistico che resta un atto pianificatorio a contenuto generale (anche quando contiene una misura del tipo di quella in questione), sicché il regime di impugnazione deve intendersi il medesimo delle delibere originarie di pianificazione territoriale, con l'ulteriore corollario che il dies a quo per il ricorso decorre, per tutti gli interessati (ivi compresi i proprietari di terreni colpiti dai vincoli reiterati), dall'ultimo giorno della pubblicazione del provvedimento con il quale è intervenuta l'approvazione definitiva dello strumento urbanistico; pertanto le varianti a contenuto generale o di ampie zone e comparti territoriali, devono essere contestate in giudizio nel termine decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione agli interessati né il decorso dell'ulteriore termine di efficacia (cfr. Cons. St., sez. IV, 27 luglio 2007, n. 4198; sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 764).Tali principi sono pienamente applicabili nel caso di specie, in quanto le delibere del Consiglio comunale oggetto di impugnazione hanno provveduto all’approvazione della variante al P.R.G. ed al Piano di Zona per una vasta area comprensiva della proprietà della società ricorrente, riapponendo i vincoli preordinati all’esproprio e approvando il progetto delle opere da realizzare.»

Sintesi: In caso d’impugnazione di strumenti urbanistici attuativi, quali piani di lottizzazione o piani di recupero, da parte di soggetti terzi perché non direttamente contemplati in essi, quali i confinanti, il termine per l'impugnazione decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell'albo del comune.

Estratto: «Osserva il collegio che, in base ad una consolidata giurisprudenza da cui non vi sono ragioni per discostarsi, la notificazione individuale di strumenti urbanistici attuativi è prevista esclusivamente nei confronti dei proprietari direttamente incisi dalla nuova disciplina...
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Sintesi: Per i soggetti estranei al programma integrato di intervento, il termine di impugnazione degli atti di approvazione decorre dal compimento delle formalità di pubblicazione.

Estratto: «1. In via preliminare, deve essere affrontata l’eccezione di irricevibilità del presente ricorso per tardività della sua notificazione (ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a, del codice del processo amministrativo), sollevata da tutte la parti evocate in giudizio.L’eccezione merita accoglimento, per le ragioni che seguono.Attraverso il ricorso, sono innanzi tutto impugnate tre deliberazioni del Consiglio Comunale di Peschiera Borromeo, rispettivamente la n. 29 del 2.4.2007 di adozione del PII, la n. 52 del 23.7.2007 di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano ed infine la n. 268 del 14.12.2007 di definitiva approvazione del Piano stesso, con i connessi allegati tecnici.Tutte le citate delibere sono state ritualmente pubblicate all’albo pretorio comunale, in ottemperanza alle disposizioni di legge (art. 124 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali), come agevolmente risulta dai documenti versati nel presente giudizio, dai quali si desume con altrettanta chiarezza che la pubblicazione è avvenuta in tempi ben anteriori, dai due ai tre anni addirittura, al momento di notificazione del presente ricorso, avvenuta il 26 gennaio 2010 (cfr. ad esempio, i docc. 2, 6 e 8 del Comune).Ciò premesso, ritiene il Collegio che, in relazione ai suddetti provvedimenti consiliari, il termine di decadenza di sessanta giorni per la notificazione del ricorso decorresse dall’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti stessi, in applicazione dell’allora vigente art. 21 della legge 1034/1971 (per il quale, per gli atti per i quali non è prevista la notifica individuale, il termine processuale di impugnativa decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione, se prevista dalla legge), articolo applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, anche se analoga formulazione è oggi contenuta nell’art. 41 comma 2°, del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).Infatti, per gli atti di approvazione di un programma integrato di intervento, al pari di quelli di approvazione di un piano urbanistico attuativo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, per i soggetti estranei al piano, ad esempio in quanto non proprietari di aree comprese nell’ambito di intervento, il termine di impugnativa decorre dal compimento delle formalità di pubblicazione (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 27.9.2007, n. 5825, con la giurisprudenza in esso richiamata, costituente precedente specifico al quale si fa rinvio ed anche TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 5.11.2010, n. 4559, dove si ricorda che: <<…i piani attuativi … soggiacciono alla regola secondo cui il termine per l’impugnazione da parte dei soggetti non direttamente contemplati, quali i confinanti o i vicini, decorre dalla pubblicazione della delibera che li approva>>).»

Sintesi: La mancata notifica di un piano attuativo ai proprietari degli immobili che risultano vincolati, se non comporta l'illegittimità del medesimo piano, ne consente però la sua impugnazione anche oltre il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Sintesi: Poiché la localizzazione delle aree da espropriare comprese in piano attuativo, comporta la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che sulle stesse devono essere eseguite e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori, il termine per l'impugnazione rispetto ai proprietari degli immobili compresi nel piano decorre non dalla mera pubblicazione, bensì eventualmente dalla notificazione, nella forma delle citazioni, eseguita nei confronti di ciascuno di essi.

Estratto: «5. E’ infondato anche il motivo con il quale si deduce la tardività della impugnazione del piano di recupero del 2003, perché avvenuta dopo quindici mesi dalla sua pubblicazione, per i seguenti motivi: il piano di recupero rientra nel novero dei piani attuativi, che va notificato individualmente ai proprietari delle aree in esso comprese...
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Sintesi: I piani attuativi – categoria nell’ambito della quale ricadono anche i piani di recupero - soggiacciono alla regola secondo cui il termine per l'impugnazione da parte dei soggetti non direttamente contemplati, quali i confinanti o i vicini, decorre dalla pubblicazione della delibera che li approva.

Estratto: «In via generale, va ricordato che i piani attuativi – categoria nell’ambito della quale ricadono anche i piani di recupero - soggiacciono alla regola secondo cui il termine per l'impugnazione da parte dei soggetti non direttamente contemplati, quali i confinanti o i vicini, decorre dalla pubblicazione della delibera che li approva (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. II, 4.12.2007 n. 6539; Cons. St., Sez. IV, 31.1.2005 n. 254; Sez. V, 14.7.95 n. 1080, 30.7.1993 n. 812). Infatti, i proprietari di immobili diversi da quelli inclusi nel piano - esterni cioè al suo ambito territoriale - non hanno titolo alla notifica individuale dell'atto di approvazione del piano; per cui si applica la norma che, per i terzi, ancora la decorrenza del termine impugnatorio al momento della pubblicazione (cfr. quanto prevedevano, all’epoca dei fatti, l’art. 21, primo comma, legge 6 dicembre 1971 n. 1034; l’ art. 2 regio decreto 17 agosto 1907 n. 642).Peraltro, il piano di recupero in contestazione risulta approvato in variante al PRG (ex art. 3, c. 1 lett. C) della L.R. 9.5.1992 n. 19 e art. 2, c. 1 e 2 della L.R. 23.6.1997 n. 23), pertanto ha natura propria della variante al PRG, sicché deve farsi applicazione dei principi in tema di impugnativa degli atti di variante alla pianificazione generale.Al riguardo vale la regola secondo cui essi sono impugnabili, in via generale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione, salvo che essi abbiano un contenuto specifico (costituendo vincoli espropriativi o di contenuto sostanzialmente espropriativi), nel qual caso – per i proprietari interessati – il termine decorrerà dalla notifica della disposizione ovvero dalla sua piena conoscenza.Nel caso all’esame, peraltro, non si configura alcun vincolo espropriativo nella variante al piano regolatore (così come nel piano attuativo), essendosi solamente in presenza di disposizioni che aumentano la volumetria disponibile per l’edificio dei controinteressati e ne consentono la sopraelevazione del tetto esistente.Sicché il termine decadenziale d’impugnazione decorreva dalla pubblicazione sul BURL, avvenuta il 23.6.1999.»

Sintesi: Il piano demaniale comunale è un vero e proprio strumento urbanistico attuativo, per cui la decorrenza del termine per impugnare decorre necessariamente, così come per tutti gli altri strumenti urbanistici, dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso della sua approvazione, a norma dell'art. 43 L.R. Abruzzo 11/1999.

Estratto: «In via pregiudiziale, il Collegio deve farsi carico di esaminare le eccezioni di rito dedotte dall’Amministrazione resistente.Con tali eccezioni per un verso è stata contestata la tardività del gravame per essere decorso il termine decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato all’albo pretorio e per altro verso è stato evidenziato il difetto di interesse e di legittimazione attiva dei ricorrenti. Entrambe tali eccezioni non sono fondate.Va, invero, premesso che - come meglio verrà precisato in seguito - il piano demaniale comunale è un vero e proprio strumento urbanistico attuativo, la cui procedura di formazione ed approvazione è analiticamente disciplinata dagli artt. 20 e 21 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18. Ora tale iter procedimentale si conclude, come è noto, in base al disposto dell’art. 43 della L.R. Abruzzo 3 marzo 1999, n. 11, con la pubblicazione dell’avviso di approvazione del piano sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, con la conseguenza che la decorrenza del termine per impugnare tale strumento urbanistico decorre necessariamente, così come per tutti gli altri strumenti urbanistici, dalla data di tale pubblicazione. Ciò posto, poiché tale pubblicazione è intervenuta il 28 dicembre 2007, sembra evidente che il gravame non sia stato proposto tardivamente, in quanto il ricorso è stato consegnato all’U.N.E.P. del Tribunale di Pescara per la notifica il 25 febbraio 2008.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO

Sintesi: Dalla specificità delle aree oggetto del programma costruttivo, adottato ai sensi dell’art. 51 l. n. 865 del 1971, discende il carattere particolare dell’atto, che deve essere notificato individualmente ai proprietari. Il termine di impugnazione della deliberazione di approvazione della localizzazione del piano costruttivo decorre dalla notificazione individuale ai proprietari interessati, mentre solo per i terzi deve ritenersi sufficiente la pubblicazione della deliberazione nell’albo pretorio ai fini della decorrenza del termine decadenziale. E’ fatta naturalmente salva la prova della piena conoscenza acquisita con altri mezzi.

Sintesi: Per piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza dei termini per impugnare deve intendersi la consapevolezza della lesività dell’atto e la cognizione dei suoi elementi essenziali, quali l’autorità emanante, la data e il contenuto dispositivo. Relativamente ad un programma costruttivo ex art. 51 L. n. 865/71, la partecipazione dei soggetti interessati a riunioni ove si dibatteva del piano e l’avvenuta comunicazione, in forma orale, o mediante semplice esibizione di relazione e grafici, delle caratteristiche dell’intervento, non è sufficiente a comprovare l’esatta conoscenza degli elementi essenziali degli atti impugnati.

Estratto: « 1.1Quanto alla eccezione di irricevibilità, va considerato che la deliberazione di localizzazione dei programmi costruttivi, adottata ai sensi dell’art. 51 l. n. 865 del 1971 , non riveste natura pianificatoria, ma direttamente operativa, non essendo connotata, come il PEEP, dal soddisfacimento, in un'ottica temporale ampia e programmatica, della richiesta di edilizia residenziale economica e popolare a beneficio delle esigenze attuali e future di una determinata fascia di abitanti del Comune, ma dalla immediata operatività, allo scopo di assicurare la realizzazione di un programma costruttivo definito, in relazione ad aree individuate come suscettibili di espropriazione. Dalla specificità delle aree oggetto del programma discende il carattere particolare dell’atto, che deve essere notificato individualmente ai proprietari.Peraltro, se il legislatore ha stabilito già per il piano di edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 167/1962 l’obbligo di notificazione individuale, ai sensi dell’art. 8, comma 5 della medesima legge, ciò vale, a maggior ragione, per il concreto progetto delle opere e per la loro localizzazione di dettaglio, idonea ad individuare i diretti destinatari proprietari delle aree interessate dalla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle stesse opere.Ne consegue che il termine di impugnazione della deliberazione di approvazione della localizzazione del piano costruttivo decorre dalla notificazione individuale ai proprietari interessati, mentre solo per i terzi deve ritenersi sufficiente la pubblicazione della deliberazione nell’albo pretorio ai fini della decorrenza del termine decadenziale (Cons. St. Sez. IV, 27.10.1998, n. 1383; per la medesima ratio, riguardo agli insediamenti produttivi, Cons. St. Sez. IV, 6.7.2009, n. 4339; 13.12.2005, n. 7086; 14.4.2010, n. 2116).E’ fatta naturalmente salva la prova della piena conoscenza acquisita con altri mezzi, per tale intendendosi la consapevolezza della lesività dell’atto e la cognizione dei suoi elementi essenziali, quali l’autorità emanante, la data e il contenuto dispositivo (Cons. St. Sez. IV, 14.4.2010, n. 2116; Sez. IV, 13.12.2005, n. 7086; 12.9.2013, n. 4517).Nella specie, non è stata fornita prova né della notifica individuale né della piena conoscenza, nei termini anzidetti, delle deliberazioni comunali n. 18 e n. 30 del 2005. Invero, l’attestazione del tecnico di parte circa la partecipazione dei ricorrenti a riunioni ove si dibatteva del piano – cui, peraltro, avrebbero solo spontaneamente partecipato - e l’avvenuta comunicazione, in forma orale (“sono stati edotti”), o mediante semplice esibizione di relazione e grafici, delle caratteristiche dell’intervento, non è sufficiente a comprovare l’esatta conoscenza degli elementi essenziali degli atti impugnati, di cui i ricorrenti hanno formalmente potuto prendere reale cognizione solo a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di determinazione dell’indennità di espropriazione. L’eccezione di irricevibilità va, pertanto, respinta.»

Sintesi: Il termine per l'impugnazione degli atti della procedura espropriativa (nel caso di specie atto di approvazione di programma costruttivo) decorre dalla conoscenza individuale che ne abbia ricevuto il proprietario; è onere di chi eccepisce la tardività dell'impugnazione fornire la prova di tale conoscenza individuale e tale prova, in assenza di notificazione individuale, non può essere surrogata dall'intervenuta pubblicazione.

Estratto: «In secondo luogo, poiché successivamente all’approvazione del PRG (giusto decreto ass.le n. del) il Comune di Acicastello approvava il programma costruttivo giusta delib. C.C. n.65/2006, che il ricorrente impugnava con i motivi aggiunti depositati il 14.1.2009, occorre prendere in esame l’eccezione del Comune di tardività di tale impugnazione: l’esame di tale eccezione si impone in considerazione del fatto che l’eventuale inoppugnabilità del programma costruttivo localizzato sulle aree del ricorrente avrebbe innegabili riflessi sull’interesse al ricorso avverso gli atti presupposti.L’eccezione è tuttavia infondata, atteso che il Comune non comprova una conoscenza anteriore (rispetto la proposizione dei motivi aggiunti) della delib. C.C. n.65/2006 di approvazione del programma costruttivo, la quale avrebbe dovuto essere individualmente notificata ai proprietari espropriandi, essendo i proprietari di dette aree i destinatari diretti ed immediati dell’atto ablatorio.Pertanto, il termine di impugnazione non può essere fatto decorrere né dalla pubblicazione all’albo né tanto meno dalla comunicazione di avvio del procedimento (anteriore alla deliberazione, per cui certamente il proprietario espropriando non può acquisire alcun indizio circa l’eventuale futura ed incerta concreta adozione dell’atto di approvazione del programma costruttivo) e nemmeno dalla produzione in giudizio.In detti termini la Giurisprudenza di questo Tribunale, secondo la quale “ per giurisprudenza costante, il termine per l'impugnazione degli atti della procedura espropriativa decorre dalla conoscenza individuale che ne abbia ricevuto il proprietario; è onere di chi eccepisce la tardività dell'impugnazione fornire la prova di tale conoscenza individuale e tale prova, in assenza di notificazione individuale, non può essere surrogata dall'intervenuta pubblicazione (T.A.R. Catania, Sez.III, 26 maggio 2009 n. 950, 20.2.2008 n. 311/08 e giurisprudenza ivi richiamata)”.Ne consegue la tempestività del ricorso avverso l’approvazione del programma costruttivo (e ciò a prescindere dal fatto che le censure siano state in concreto integrate nei vari ricorsi per motivi aggiunti), e dunque la procedibilità del ricorso introduttivo.»

Sintesi: L'obbligo della prefissione dei termini va riferito al primo atto della sequenza procedimentale perché è quello in cui si concreta l'intento di esercitare il potere ablatorio sul terreno prescelto, che per le anzidette ragioni di serietà dell'azione amministrativa e di tutela del privato, non può essere differito al momento della materiale apprensione del bene, con il conseguente spostamento in avanti del dies a quo di computo dei termini. In ipotesi di "localizzazione" di un intervento di edilizia popolare ed economica comportante la dichiarazione di pubblica utilità del programma costruttivo, l'atto di localizzazione ed assegnazione aree va individuato quale primo atto della sequenza procedimentale, di guisa che è tale atto che va riferito l'obbligo della prefissione dei termini.

Estratto: «VII. Per completezza , il Collegio prende in esame il secondo motivo di ricorso (fin qui posposto all'esame del terzo), con il quale il ricorrente lamenta l'illegittimità della determina 37 del 16 luglio 2003 del commissario ad acta (di localizzazione e assegnazione area alla cooperativa controinteressata, contenente dichiarazione di pubblica utilità implicita) per mancata indicazione dei termini iniziali e finali delle espropriazioni e dei lavori, e ne ravvisa la fondatezza, per non essere stato indicato espressamente quanto meno il termine finale dell’impugnata espropriazione dell’area di proprietà del ricorrente.La doglianza si appalesa fondata e dirimente, avuto riguardo all’efficacia che riveste la delibera citata.Questo Tribunale (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 1592/2011 del 27/06/2011) ha avuto occasione di occuparsi della problematica in questione ed ha affermato i seguenti principi, che vengono condivisi dal collegio:- per giurisprudenza consolidata e pacifica il provvedimento di localizzazione di un opera di pubblica utilità comporta dichiarazione implicita della pubblica utilità dell’area, per cui deve contenere una precisa indicazione del termine iniziale e finale dei lavori e delle espropriazioni; tale regola si applica anche alle assegnazioni di aree per la realizzazione di piani costruttivi per l’insediamento di alloggi popolari ( cfr. Cass. sez. I, 23 giugno 2009, n° 14606; C.S., sez. IV, 18/6/2009 n° 4013);- in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata del quinto comma dell'art. 51 della L. n. 865/1971 (coerente con i principi affermati dalla Corte Cost. con le ordinanze 3 marzo 1988, n. 257 e n. 263, e con la sentenza n. 141 del 1992), in assenza di una norma sulla durata del programma costruttivo, trova applicazione la regola residuale, espressa dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, sulla fissazione del termine finale in sede amministrativa (Sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2936; 14 gennaio 1999, n. 22; 5 giugno 1995, n. 417; 20 marzo 1992, n. 319; 27 marzo 1991, n. 213; 25 settembre 1990, n. 712; 15 aprile 1987, n. 237; cfr. Cons. giust. amm., 28 settembre 1998, n. 541; A.P. n. 8 del20/12/2002, per la quale l’ art. 51, quinto comma, non si riferisce al termine legale di durata del programma costruttivo).Ciò posto, è altresì opportuno precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza con principio che si attaglia perfettamente al caso in esame, l'obbligo della prefissione dei termini va riferito al primo atto della sequenza procedimentale perché è quello in cui si concreta l'intento di esercitare il potere ablatorio sul terreno prescelto, che per le anzidette ragioni di serietà dell'azione amministrativa e di tutela del privato, non può essere differito al momento della materiale apprensione del bene, con il conseguente spostamento in avanti del dies a quo di computo dei termini (Consiglio Stato sez. IV 22 maggio 2000 n. 2936).Sotto tale profilo, quindi, non appare corretta la diversa ricostruzione delle altre parti (Comune e controinteressata) secondo le quali la dichiarazione di pubblica utilità andrebbe individuata nel successivo atto di approvazione del programma costruttivo, il 9 novembre 2006, allorquando risultava già approvato lo strumento urbanistico generale, nel quale andrebbe individuato l'atto di apposizione del vincolo; da tale ricostruzione conseguirebbe che, in virtù dell'applicazione delle sopravvenute disposizioni del testo unico in materia di espropriazione, non occorrerebbe più indicare nell'ambito della dichiarazione di pubblica utilità i termini in questione, giacché gli stessi individuati nella durata legale dello strumento urbanistico.Osta a tale interpretazione la corretta individuazione, operata dalla giurisprudenza sopra richiamata (secondo la quale la "localizzazione" di un intervento di edilizia popolare ed economica comporta la dichiarazione di pubblica utilità del programma costruttivo: per tutte, Consiglio Stato sez. IV, 27 novembre 1989 n. 848) nell'atto di localizzazione ed assegnazione aree quale primo atto della sequenza procedimentale, di guisa che è tale atto che va riferito l'obbligo della prefissione dei termini .In secondo luogo, inappropriato risulta il richiamo, di cui alla memoria della controinteressata, della (invero pacifica) giurisprudenza secondo la quale l'indicazione dei termini per il compimento dei lavori e delle espropriazioni non è necessaria allorquando si proceda all'assegnazione di un'area compresa in un piano di zona: tale principio, affermato in più occasioni anche da questo Tribunale, non può trovare applicazione al caso in esame poiché, come risulta pacifico degli atti di causa, nessun piano di zona era stato approvato nel territorio in questione.Ciò posto, il provvedimento impugnato risulta essere stato emesso in violazione dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, non risultando indicato nessuno dei termini, né quello iniziale e finale né quello finale dei lavori e delle espropriazioni .Ne consegue l'illegittimità della deliberazione commissariale 37/2003 impugnata, che per tali ragioni viene annullata, previo assorbimento di tutti gli altri profili di censura, al cui esame parte ricorrente non mantiene alcun interesse.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI

Sintesi: In merito alla richiesta di conguaglio in danaro da parte dell’Ente pubblico, in ottemperanza alle obbligazioni derivanti dalla convenzione stipulata tra il Comune e gli assegnatari dei terreni inclusi in un PIP, facendosi questione di diritti soggettivi (il contenuto delle obbligazioni derivanti dalla convenzione stipulata tra il Comune e gli assegnatari dei terreni), non si applicano, nell’ambito della giurisdizione esclusiva, i termini di decadenza né gli altri principi valevoli per l’impugnazione di atti autoritativi, poiché gli atti di intimazione e di affermazione delle pretese dell’Ente Locale hanno di conseguenza natura paritetica.

Estratto: «Difatti, la questione oggi all’esame riguarda una materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ex articolo 133 comma 1 n.2) del c.p.a., come precedentemente già disposto dall’articolo 11 della legge n. 241 del 1990 (T.A.R. Salerno sentenza 24 ottobre 2012 n. 1933).In casi analoghi, peraltro, vertenti proprio su una richiesta di conguaglio in danaro da parte dell’Ente pubblico, la giurisdizione è già stata riconosciuta al Giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1014 del 2011 che ha riformato Tar Firenze, sentenza n. 733 del 2004).Atteso che nel caso in esame si fa questione di diritti soggettivi (il contenuto delle obbligazioni derivanti dalla convenzione stipulata tra il Comune e gli assegnatari dei terreni), nell’ambito della descritta ipotesi di giurisdizione esclusiva, non si applicano i termini di decadenza né gli altri principi valevoli per l’impugnazione di atti autoritativi, poiché gli atti di intimazione e di affermazione delle pretese dell’Ente Locale hanno di conseguenza natura paritetica.»

Sintesi: Il termine per l’impugnazione della deliberazione con cui il Comune procede al recupero dei costi sostenuti per l’attuazione del piano di zona non decorre dalla pubblicazione, essendo necessaria la notificazione o comunicazione dell'atto, ciò in quanto gli assegnatari delle aree ricomprese nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare sono soggetti che, se non direttamente contemplati nell'atto, sono comunque immediatamente incisi dai suoi effetti.

Estratto: «Il termine per l’impugnazione della deliberazione n. 156/2007 non decorre dalla pubblicazione, essendo necessaria la notificazione o comunicazione dell'atto, ciò in quanto gli assegnatari delle aree ricomprese nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare “P.Z. di via Libertà” sono soggetti che, se non direttamente contemplati nell'atto, sono comunque immediatamente incisi dai suoi effetti (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 5105; Consiglio di Stato, sez. V, 13 luglio 2010, n. 4501, secondo cui “il termine decadenziale per l'impugnativa di una delibera comunale decorre dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o di quella dell'effettiva piena conoscenza con riferimento a quei soggetti direttamente contemplati nell'atto o che siano immediatamente incisi dai suoi effetti anche se in esso non contemplati , mentre, per quanto concerne i terzi, il termine decadenziale dell'impugnativa decorre dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio”).Né l’amministrazione ha provato che vi sia stata una piena conoscenza della deliberazione anteriormente alla notifica dei provvedimenti con cui è stato comunicato a ciascun assegnatario l’importo dovuto: la nota allegata alla deliberazione – di cui, oltretutto, non è stato provato l’invio ai ricorrenti - si limita invero a comunicare l’istituzione di uno sportello per il piano di zona ma non contiene alcun riferimento alla delibera stessa.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.