Decorrenza dei termini per l'impugnazione dei piani urbanistici N.T.A. e P.E.E.P.

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> N.T.A.

Sintesi: Non solo per le disposizioni contenute negli elaborati grafici del Piano Regolatore (come per es. le cd. zonizzazioni, la destinazione di alcune specifiche aree alla soddisfazione degli standards urbanistici e la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo su precise aree), ma anche per le disposizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione, allegate al PRG (come per es. l’indice di fabbricabilità delle singole Zone, la superficie massima che possono occupare gli insediamenti residenziali o quelli produttivi, l’altezza massima dei fabbricati e le distanze minime tra i fabbricati), il termine decadenziale di impugnazione giurisdizionale di 60 giorni decorre dall’esaurimento delle formalità di pubblicazione del PRG o degli strumenti di pianificazione attuativa e/o esecutiva del PRG.


Estratto: «Comunque, va messo in rilievo che non solo per le disposizioni contenute negli elaborati grafici del Piano Regolatore (come per es. le cd. zonizzazioni, la destinazione di alcune specifiche aree alla soddisfazione degli standards urbanistici e la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo su precise aree)...
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Sintesi: La disciplina urbanistica contenuta nel P.R.G. è destinata a svolgere i suoi effetti ordinatori e conformativi e le N.T.A. sono atti a contenuto generale, recanti prescrizioni a carattere normativo e programmatico, destinate a regolare la futura attività edilizia; per contestare le prescrizioni ivi contenute che stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata, in relazione all'immediato effetto conformativo dello “ius aedificandi” dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, si impone un onere di impugnazione, nel termine decadenziale.

Estratto: «La sostanziale tesi dell’appellante che la situazione di fatto della zona fosse prevalente su quella formale stabilita dalle previsioni del vigente strumento urbanistico è incondivisibile.La disciplina urbanistica contenuta nel P.R.G. è destinata a svolgere i suoi effetti ordinatori e conformativi e le N.T.A. sono atti a contenuto generale, recanti prescrizioni a carattere normativo e programmatico, destinate a regolare la futura attività edilizia (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1052/2007).Per contestare le prescrizioni ivi contenute che stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata, in relazione all'immediato effetto conformativo dello “ius aedificandi” dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, si impone infatti un onere di impugnazione, nel termine decadenziale. Altrimenti, le regole di zonizzazione e di localizzazione divengono a questo riguardo inoppugnabili ed esplicano efficacia cogente per ogni interessato richiedente concessione edilizia.»

Sintesi: Le disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio per aspetti urbanistici ed edilizi, che in dettaglio disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio e che sono suscettibili di ripetuta applicazione, esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono essere, quindi, oggetto di censura in occasione della sua impugnazione.

Estratto: «Il Collegio osserva come, in linea generale, nelle disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio per aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, debba distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono...
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Sintesi: Per la loro natura regolamentare, le prescrizioni di dettaglio contenute nelle n.t.a. sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo: quindi possono formare oggetto di censura in occasione della sua impugnazione.

Estratto: «1.4 Il Collegio ritiene che la previsione urbanistica fosse immediatamente lesiva e dovesse essere impugnata nel termine di 60 giorni dal giorno della sua pubblicazione sul BUR.1.5 E’ utile richiamare la concorde giurisprudenza in materia. In tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione; la destinazione di aree a soddisfare gli “standard” urbanistici; la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) e altre regole che più in dettaglio disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano (n.t.a) o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull'osservanza di canoni estetici; sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali; regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.). Per le disposizioni appartenenti alla prima categoria, in relazione all'immediato effetto conformativo dello “jus aedificandi” dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, si impone un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio. Altrimenti le regole di zonizzazione e di localizzazione versano in condizione di inoppugnabilità ed esplicano efficacia cogente per ogni avente causa, che subentra nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura privatistica che pubblicistica. A diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle n.t.a. che, per la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono, quindi, formare oggetto di censura in occasione della sua impugnazione (CdS sez. VI 6.4.2007 n. 1567).»

Sintesi: La n.t.a. che subordina il rilascio delle concessioni edilizie alla cessione gratuita di aree è disposizione immediatamente conformativa dello ius aedificandi che pertanto deve essere impugnata nell'ordinario termine di decadenza.

Sintesi: Le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme recanti la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici) devono essere impugnate immediatamente nell'ordinario termine di decadenza.

Sintesi: Le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull'osservanza di canoni estetici; sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali; regole tecniche sull'attività costruttiva) sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono essere, quindi, oggetto di censura in occasione della sua impugnazione.

Estratto: «2. Quanto alla seconda eccezione, concernente la irricevibilità dell’impugnazione dell’art. 22 cit. per decorso del termine di impugnazione, il Collegio osserva quanto segue.La ricorrente lamenta l’illegittimità, alla stregua di atto presupposto, dell’art. 22 delle N.T.A. del P.R.G. del resistente comune, laddove detta norma “subordina il rilascio delle concessioni edilizie alla cessione gratuita di aree” (cfr. pg 2 del ricorso introduttivo), per contrasto con gli artt. 3 e ss. della legge n.10/1977 e 12 L.R. n.60/1977, indicando a sostegno di tale assunto la decisione del TAR Lombardia, Milano, n. 28/2008. Sennonché, il Collegio non può non rilevare come, così come interpretata dal patrocinio ricorrente, la suddetta norma di P.R.G. sia senz’altro ascrivibile fra le disposizioni immediatamente “conformative” dello ius aedificandi, che in quanto tali onerano il titolare del diritto in questione ad impugnare immediatamente la norma contestata, nei noti termini di decadenza.In tal senso si pone, del resto, un consolidato orientamento giurisprudenziale che, in tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, impone di distinguere fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano, appunto, le norme recanti la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici), dalle altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano e nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull'osservanza di canoni estetici; sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali; regole tecniche sull'attività costruttiva). Ebbene, mentre per le disposizioni appartenenti alla prima categoria, l’orientamento in questione impone, in relazione all'immediato effetto conformativo dello «jus aedificandi» dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, a diversa conclusione perviene, invece, con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono essere, quindi, oggetto di censura in occasione della sua impugnazione (cfr., fra le altre, Consiglio Stato , sez. VI, 08 settembre 2009 , n. 5258).In applicazione delle suesposte coordinate si deve, pertanto, ritenere che l’impugnazione dell’art. 22 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Lomagna, adottato dal C.C. con deliberazione 20.12.1984 n.216 e 21.12.1994 n. 220, approvato dalla Regione con deliberazione G.R. 15245 del 3.12.1986, proposta con l’odierno ricorso è senz’altro tardiva, per l’avvenuto decorso del termine d’impugnazione. Incidentalmente, poi, il Collegio ritiene opportuno precisare come, la decisione del TAR Lombardia n.28, richiamata nella memoria depositata l’1.04.2010 da parte ricorrente, non abbia affatto riconosciuto la illegittimità dell’art. 14 delle N.T.A. ivi impugnato, tant’è che la relativa domanda di annullamento è stata respinta, sul presupposto che detta norma non prevedesse la cd. monetizzazione, ovvero, il pagamento di una somma di denaro in alternativa alla cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione. La stessa decisione, inoltre, a proposito della domanda di restituzione delle somme corrisposte a titolo di cd. monetizzazione, ha aggiunto la seguente considerazione di ordine sostanziale, che si ritiene utile riportare per esteso: “La concessione edilizia 5 febbraio 1991 è stata emessa nel vigore del precedente piano regolatore (quello del 1977/78, doc, 4 fasc. Comune), il quale, per le zone omogenee D, riservate agli insediamenti produttivi, subordinava il rilascio della concessione edilizia all’approvazione di un piano particolareggiato o piano di lottizzazione convenzionato, disponendo inoltre che “la quantità minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio da osservare in rapporto agli insediamenti produttivi è fissata nel 20% dell’intera superficie fondiaria destinata a tali insediamenti, da reperire effettivamente nell’area di proprietà”. Ora, ritiene il Collegio che non possa configurarsi come “legittimo”, e tale da dare ingresso alla tutela giurisdizionale, l’interesse ad annullare - di una concessione edilizia di cui l’interessato ha fruito, edificando in conformità - una singola clausola (quella attinente la c.d. monetizzazione) senza la quale il medesimo non avrebbe mai potuto ottenere il rilascio del titolo ad aedificandum per mancanza delle condizioni essenziali prescritte dalla normativa tecnica (piano attuativo e cessione effettiva di aree reperibili all’interno del comparto). In altri termini, posto che l’interessato ha ottenuto la concessione edilizia al di fuori delle condizioni che ne legittimavano il rilascio, monetizzando le aree che avrebbe dovuto cedere al Comune nell’ambito di un piano di lottizzazione convenzionato, egli non può pretendere di far salva la concessione per la sola parte a lui favorevole (che gli ha consentito di edificare) e rimuovere quella sfavorevole (la c.d. monetizzazione) sottraendosi al relativo onere” (così, TAR Lombardia, Sezione II, 08.01.2008 n. 28 cit.). Tanto premesso, rileva il Collegio come l’accoglimento dell’eccezione di irricevibilità del ricorso quanto all’impugnazione dell’atto presupposto (art. 22 delle N.T.A. cit.), comporti l’inammissibilità dell’impugnazione della concessione edilizia e del relativo avviso, in epigrafe specificati, in quanto atti consequenziali alla predetta previsione urbanistica.»

Sintesi: La norma delle n.t.a. del P.R.G. che impone la sottoposizione a valutazione ambientale preventiva tutti i progetti relativi agli interventi su impianti di radiotelefonia ha natura sostanziale eminentemente regolamentare, rientrando in quelle regole suscettibili di ripetuta applicazione che esplicano effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, e quindi vanno impugnate solo congiuntamente al provvedimento applicativo, che rende attuale e certa la lesione dell'interesse protetto: ne consegue che il termine per l'impugnazione non decorre dalla pubblicazione ma dall'adozione dell'atto lesivo.

Estratto: «9.Deve, in primo luogo, essere però esaminata l'eccezione circa la possibile inammissibilità dell'impugnativa dell'art.10 delle NTA del PRG, secondo cui il termine per proporre l'impugnativa decorreva dalla data di pubblicazione sul BURL del 14.3.2008 della delibera di Giunta Regionale di ratifica ed approvazione del Piano Regolatore.L'eccezione non appare tuttavia fondata al Collegio, atteso che la disposizione applicata dal Comune, pur se ricompresa tra le N.T.A. del Piano regolatore generale, ha natura sostanziale eminentemente regolamentare, rientrando in quelle regole suscettibili di ripetuta applicazione che esplicano effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, e quindi vanno impugnate solo congiuntamente al provvedimento applicativo, che rende attuale e certa la lesione dell'interesse protetto.»

Sintesi: Le prescrizioni di dettaglio contenute nelle N.T.A.per la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono, quindi, formare oggetto di censura in occasione della sua impugnazione.

Estratto: «E’ principio consolidato che in tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa statale e regionale, “deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione; di destinazione di aree a soddisfare gli "standard" urbanistici; di localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) dalle altre regole che più in dettaglio disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano (N.T.A..) o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull'osservanza di canoni estetici; sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali, ecc.).” (Consiglio di Stato sez VI 5 agosto 2005 sent. n.4159).Per le disposizioni appartenenti alla prima categoria, in relazione all'immediato effetto conformativo dello "jus aedificandi" dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto si impone un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio. Altrimenti le regole di zonizzazione e di localizzazione versano in condizione di inoppugnabilità ed esplicano efficacia coegente per ogni avente causa, che subentra nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura privatistica che pubblicistica (in questi esatti termini ancora Consiglio di Stato sez VI 5 agosto 2005 sent. n.4159).A diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle N.T.A.. che, per la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono, quindi, formare oggetto di censura in occasione della sua impugnazione.La prospettazione di parte ricorrente circa l’avvenuta conoscenza delle disposizioni del PRG e della loro portata lesiva soltanto in sede di approvazione del Piano di lottizzazione, al fine di dimostrare la tempestività del gravame, risulta smentita per tabulas dalle osservazioni presentate in sede di procedimento pianificatorio, ove i ricorrenti chiedevano modifiche alle avversate zone B3 e B4 al fine di rendere possibile l’ampliamento del fabbricato esistente, circostanza che dimostra ulteriormente la piena conoscenza effettiva, oltre che legale, della lesività delle disposizioni del PRG.Né tantomeno può condividersi la tesi dei ricorrenti circa la necessità di notificazione nei loro confronti delle suddette previsioni, atteso che tale onere è pacificamente escluso persino in presenza di vincoli preordinati all’esproprio contenute in atti generali (ex multis Consiglio di Stato sez IV 12 novembre 2002 n.6278, Consiglio di Stato sez. VI 5 agosto 2005 sent. n. 4159, T.A.R. Lombardia Milano sez II 27 dicembre 2006 n.3095) come del resto conferma oggi lo stesso art 11 comma quinto DPR 8 giugno 2001 n.327, e che comunque le disposizioni avversate hanno la valenza conformativa propria delle zonizzazioni.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PEEP

Estratto: «L’appello è infondato, risultando corretto quanto statuito dal Tribunale amministrativo territoriale sia in ordine alla tardività delle censure proposte con riguardo alla formazione del PEEP, sia in ordine alla infondatezza delle rimanenti censure.Invero, gli effetti legali tipici derivanti dal PEEP...
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Sintesi: I vincoli derivanti dall'approvazione del PEEP, così come le contestuali dichiarazioni di pubblica utilità, debbono essere entrambi impugnati a partire dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano, trattandosi in entrambi i casi di disposizioni provvedimentali, direttamente ed immediatamente lesive degli interessi dei proprietari interessati, per le quali non è possibile l’impugnazione in via derivata al momento della conclusione del procedimento espropriativo mediante impugnazione del decreto di esproprio.

Sintesi: L'atto di approvazione di un Peep in variante, qualora lo stesso non non si riferisca (almeno in via esclusiva), come avviene in generale, ad una pluralità di fondi onde imprimere ai medesimi una particolare destinazione urbanistica, ma abbia una “incidenza specifica” su una rilevante posizione giuridica di soggetti determinati, deve necessariamente essere individualmente notificato ai proprietari, con conseguente decorrenza da quella data dei termini decadenziali di impugnazione.

Estratto: «Sempre secondo l’appellante, dunque, la delibera GR n. 6790/1992, quale atto effettivamente lesivo, per di più a carattere generale e non riguardante “puntualmente” l’immobile dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere autonomamente ed immediatamente impugnato entro il termine decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione della delibera medesima, e non già, come è avvenuto, con un ricorso proposto nel 1995.Orbene, occorre osservare che, se è vero che gli atti volti alla adozione ed alla approvazione del Piano per l’edilizia economica e popolare di Foggia sono certamente atti di pianificazione del territorio (generale ed attuativa), tuttavia nel caso di specie il PEEP non si riferisce (almeno in via esclusiva), come avviene in generale, ad una pluralità di fondi onde imprimere ai medesimi una particolare destinazione urbanistica.Tale strumento, nel caso in esame, intercetta anche specificamente un suolo (quello di proprietà degli appellati) sul quale insiste una villa trifamiliare nella quale gli appellati hanno la propria residenza ed effettiva abitazione, circostanza non contestata dal Comune di Foggia.Tali aspetti sono tali (ciascuno di essi), a definire a tutta evidenza una situazione di specificità dei soggetti il cui bene immobile (non solo un suolo, come si è detto, ma la casa di abitazione) risulterà, per effetto degli strumenti urbanistici adottati, oggetto di futura espropriazione. Il che comporta a tutta evidenza che gli stessi avrebbero dovuto essere destinatari di notificazione individuale dell’atto.Alla luce di tali considerazioni in fatto, non può che convenirsi con la sentenza impugnata, laddove essa afferma che “l’atto regionale conclusivo, approvando un piano di zona in variante (e, contestualmente e in immediata correlazione funzionale, approvando altresì una specifica variante al PRG), necessariamente doveva essere individualmente notificato ai proprietari (articolo 16, X comma, della legge 17 agosto 1942 n. 1150; articolo 8, V comma, della legge 18 aprile 1962 n. 167; articolo 21, XII comma, della legge regionale 31 maggio 1980 n. 56). Quindi non sono incorsi in alcuna decadenza gli istanti che hanno presentato il ricorso nel momento in cui hanno conosciuto il primo atto lesivo successivo”.Le considerazioni ora espresse, oltre a sorreggere la reiezione del primo motivo di appello, motivano anche il giudizio di infondatezza del terzo motivo (sub c) dell’esposizione in fatto)E ciò in quanto, proprio il profilo di “incidenza specifica” dell’atto di pianificazione su una rilevante posizione giuridica di soggetti determinati, imponeva una motivazione puntuale in ordine alla scelta urbanistica effettuata (ovviamente, con riferimento all’immobile di proprietà Strasolla) ed una comparazione, nello specifico, tra interesse pubblico alla realizzazione di alloggi di edilizia economia e popolare e interesse privato relativo non solo alla conservazione del diritto di proprietà di immobile rurale, bensì con il diritto alla conservazione dell’abitazione, costituzionalmente garantito.»

Sintesi: L'interesse all'impugnazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare deriva dalla circostanza che la sua approvazione, comportando la dichiarazione di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere ivi previste ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962 n. 167, incide sul diritto dei proprietari; pertanto, il termine per impugnare l'approvazione di tale piano decorre dalla notificazione ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, dell'avviso di eseguito deposito del piano, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 167 del 1962 citata.

Estratto: «Anzitutto, diversamente da quanto ritiene la difesa comunale, ai fini del decorso del termine di decadenza per la proposizione di impugnazione in sede giurisdizionale, per la variante generale di un PEEP non è sufficiente la mera pubblicazione sul BURAS ma occorre anche la comunicazione ai proprietari degli immobili compresi nel piano stesso.Sul punto la giurisprudenza è pacifica: “L'interesse all'impugnazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare deriva dalla circostanza che la sua approvazione, comportando la dichiarazione di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere ivi previste ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962 n. 167, incide sul diritto dei proprietari; pertanto, il termine per impugnare l'approvazione di tale piano decorre dalla notificazione ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, dell'avviso di eseguito deposito del piano, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 167 del 1962 citata. Cfr: Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 1526 del 13-11-1998).E non risulta che nella specie tale adempimento sia stato posto in essere dall’amministrazione comunale procedente, rivelandosi quindi comunque la tempestività dell’impugnazione proposta in questa sede giurisdizionale.»

Sintesi: Il termine di impugnazione del piano di zona per l’edilizia economica e popolare decorre, nei confronti dei proprietari delle aree in esso inserite, dalla data di notificazione dell’avviso dell’avvenuta approvazione ai sensi dell’art. 8, comma 5, della L. n. 167/1962. Il fatto che detto piano non sia stato mai notificato, pur non determinando de iure la sua inefficacia, implica lo spostamento del termine decadenziale per la sua impugnazione alla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Estratto: «Vero è che il termine di impugnazione del piano di zona per l’edilizia economica e popolare decorre, nei confronti dei proprietari delle aree in esso inserite, dalla data di notificazione dell’avviso dell’avvenuta approvazione ai sensi dell’art. 8, comma 5, della L. n. 167/1962, ma la circostanza, qui incontestatamente verificatasi, che detto piano non sia stato mai notificato al ricorrente, pur non determinando de iure la sua inefficacia, implica lo spostamento del termine decadenziale per la sua impugnazione alla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.E ciò nel caso di specie è avvenuto a seguito dell’accesso intervenuto, come già rilevato , nell’agosto del 2007.»

Sintesi: Il termine per l’impugnazione del piano di zona per l’edilizia economica e popolare decorre, nei confronti dei proprietari di aree inserite nel piano medesimo, dalla data di notificazione dell’avviso dell’avvenuta sua approvazione, di cui all’art. 8, comma 5, della legge 18 aprile 1962, nr. 167, indipendentemente dalla circostanza che detti privati siano venuti a conoscenza del precedente atto di adozione.

Estratto: «2. Tanto premesso, l’appello risulta fondato nella parte in cui lamenta l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.Ed invero, come più volte affermato dalla Sezione, il termine per l’impugnazione del piano di zona per l’edilizia economica e popolare decorre, nei confronti dei proprietari di aree inserite nel piano medesimo, dalla data di notificazione dell’avviso dell’avvenuta sua approvazione, di cui all’art. 8, comma 5, della legge 18 aprile 1962, nr. 167, indipendentemente dalla circostanza che detti privati siano venuti a conoscenza del precedente atto di adozione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 1999, nr. 493; id., 18 marzo 1999, nr. 308).Nel caso di specie, parte appellante assume che, non essendosi proceduto né alle pubblicazioni di cui al comma 4 né agli avvisi di cui al comma 5 del citato art. 8, essa avrebbe avuto conoscenza dell’esistenza del Piano di Zona solo a seguito dell’approvazione del Nuovo P.R.G. romano, nel quale il predetto Piano è sostanzialmente confluito.A fronte di ciò l’Amministrazione comunale, senza minimamente contestare né smentire le affermazioni di controparte, si limita a riproporre pedissequamente le argomentazioni spese in primo grado (e condivise dal T.A.R.) circa la pretesa tardività dell’impugnazione del Piano di Zona.Così stando le cose, deve ritenersi che la parte odierna appellata non abbia assolto a quell’onere di provare rigorosamente la piena conoscenza dell’atto impugnato che – come noto – incombe a chi eccepisce la tardività dell’impugnazione.»

Sintesi: Il piano di zona per l'edilizia economica e popolare va notificato individualmente ai proprietari delle aree in esso inserite, nei cui confronti produce specifici effetti lesivi in conseguenza dell'individuazione delle predette aree come suscettibili di espropriazione; ne consegue che per tali soggetti il termine per l'impugnazione decorre dalla data della notificazione.

Estratto: «Va pure respinta l’eccezione di tardività del ricorso, che deriverebbe dalla circostanza che lo stesso è stato proposto entro i termini dalla piena conoscenza, avvenuta a seguito di notifica, avvenuta il 1.3.1996, del deposito degli atti della procedura espropriativa del proprio terreno.Secondo l’Amm.ne, i termini decorrerebbero dalla pubblicazione della variante.L’eccezione è infondata, atteso che, come riportato in premesse, i ricorrenti impugnano non una variante generale al piano regolatore, bensì una variante limitata ad alcune aree destinate ad edilizia residenziale pubblica, nonché il successivo piano particolareggiato.Ebbene, la Giurisprudenza è costante nel senso di ritenere che il piano di zona per l'edilizia economica e popolare va notificato individualmente ai proprietari delle aree in esso inserite, nei cui confronti produce specifici effetti lesivi in conseguenza dell'individuazione delle predette aree come suscettibili di espropriazione; ne consegue che per tali soggetti il termine per l'impugnazione decorre dalla data della notificazione (tra le più recenti: Consiglio Stato , sez. IV, 14 aprile 2010 , n. 2116; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 08 aprile 2010 , n. 1058).»

Sintesi: Il termine per impugnare il piano di zona per l'edilizia economica e popolare - atto immediatamente lesivo e direttamente impugnabile - decorre dalla notifica al proprietario interessato, nella forma della citazione, dell'avviso di eseguito deposito del piano di cui all'art. 8 comma 5, L. n. 167/1962, salva la prova della piena conoscenza acquisita "aliunde", che non può però risultare presuntivamente da circostanze di fatto prive di efficacia induttiva in ordine al "thema probandum".

Estratto: «Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, “il termine per impugnare il piano di zona per l'edilizia economica e popolare - atto immediatamente lesivo e direttamente impugnabile - decorre dalla notifica al proprietario interessato, nella forma della citazione, dell'avviso di eseguito deposito del piano di cui all'art. 8 comma 5, l. 18 aprile 1962 n. 167, salva la prova della piena conoscenza acquisita "aliunde", che non può però risultare presuntivamente da circostanze di fatto prive di efficacia induttiva in ordine al "thema probandum" (Consiglio Stato , sez. IV, 01 aprile 1999 , n. 493; Consiglio Stato , sez. IV, 18 marzo 1999 , n. 308).Nella fattispecie, il Comune, producendo prova dell’avvenuta notifica al ricorrente in data 9 giugno 2003, unitamente alla delibera consiliare n. 19/2003, della comunicazione di approvazione del piano, ha assolto l’onere della prova circa la piena conoscenza acquisita “aliunde” dal Sig. Barbagallo dell’avvenuta approvazione del P.E.E.P., che, pertanto, risulta essere impugnato, col ricorso in esame notificato il 9.12.2005, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dall’avvenuta conoscenza.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ASI

Sintesi: Il termine per l’impugnativa di una variante al piano consortile decorre dalla pubblicazione della delibera di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Estratto: «Si rileva, inoltre, che il termine per l’impugnativa di una variante al piano consortile decorre dalla pubblicazione della delibera di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 22 dicembre 2010, n. 4266). Detto termine non è stato osservato dalle ricorrenti con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato in parte qua inammissibile.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.