Responsabilità del danno da insidia stradale: la base normativa dell'art. 2051 Codice Civile

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> BASE NORMATIVA

A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile a un rapporto di custodia.

L'art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, si applica alle strade pubbliche a meno che non sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, sicché detta responsabilità non rimane in modo automatico esclusa dall'estensione della rete viaria e dall'uso da parte della generalità, che costituiscono meri indici dell'impossibilità stessa.

... _OMISSIS_ ...ella responsabilità ex art. 2051 c.c. va ricompresa anche la responsabilità per la omessa o incompleta manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici a ciò preposti, tradizionalmente ricondotta alle figure della c.d. insidia o trabocchetto.

La disciplina prevista dall'art. 2051 cod. civ. è applicabile anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito o, comunque, preposti alla loro manutenzione.

Non è condivisibile la tesi secondo cui la responsabilità della P.A., in relazione a danni originati da beni demaniali o patrimoniali soggetti ad uso generale, va inquadrata esclusivamente nel disposto dell'art. 2043 c.c., con il limite della non visibilità e prevedibilità del pericolo: infatti, la disponibilità che l'ente proprietario ha di una strada, in vario modo regolamentandone le condizioni di fruizione e incidendo sulle stesse, integra lo status di custode, e quindi anche la soggezione dell'ente al regime di responsab... _OMISSIS_ ...l'art. 2051 c.c..

Qualora la questione relativa alla responsabilità della P.A. per omessa manutenzione della strada sia introdotta ai sensi dell'art. 2043 c.c., negli stessi termini deve continuarsi ad esaminare in sede di legittimità.

L'insidia stradale, intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè un'autonoma figura di illecito, ma è solo una figura sintomatica del comportamento colposo dell'ente gestore della strada pubblica, che, in virtù del principio del neminem laedere, è tenuto a far si che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale.

Va cassata con rinvio la sentenza di merito che abbia escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. solo sul rilievo dell'uso generalizzato del bene demaniale: una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a c... _OMISSIS_ ...malia della strada stessa è infatti configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo la dimostrazione a carico di quest'ultimo non avere potuto far nulla per evitare il danno, elementi e circostanze sulle quali il giudice di merito è tenuto ad estendere la propria indagine.

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.

L'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia (art. 2051 c.c.) è intrinsecamente, per così dire, diversa da quella fondata sul principio generale del neminem laedere (art. 2043 c.c.), in quanto l'applicabilità dell'una o dell'altr... _OMISSIS_ ..., sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.

Mentre l'azione ai sensi dell'art. 2043 c.c. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 c.c. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attrav... _OMISSIS_ ... dimostrazione del fortuito; ne consegue un'ovvia differenza in ordine ai temi di indagine ed al riparto dell'onere della prova, perché nel primo caso il danneggiato dovrà attivarsi a dimostrare qualcosa, mentre nel secondo sarà il danneggiante a doversi attivare.

Quando il danno cagionato dalla cosa in custodia possa essere ricondotto ad un'omissione nell'esercizio dei poteri-doveri di controllo e manutenzione del bene che gravano sul custode, trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c. laddove il danno lamentato dal terzo sia stato determinato dalla cosa in custodia o per proprio dinamismo o per l'insorgere in essa di un agente idoneo a produrre nocumento, dovendosi - in caso contrario - ricondurre la fattispecie nell'ambito di applicazione del criterio generale d'imputazione della responsabilità extracontrattuale previsto dall'art. 2043 c.c..

L’orientamento giurisprudenziale, secondo cui la responsabilità oggettiva previst... _OMISSIS_ ...1 non è applicabile a beni della P.A. può dirsi superato. Possono rinvenirsi posizioni diverse fra le decisioni: a) che ritengono sussistente tale responsabilità per beni demaniali quali le strade pubbliche solamente quando, per le loro ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo e una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti; b) che ritengono indispensabile la verifica di un potere di governo, come nel caso in cui la strada sia ubicata all'interno della perimetrazione del centro abitato; c) che concentrano l'attenzione non tanto sull'estensione territoriale del bene e le concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto sulla natura e tipologia delle cause che abbiano provocato il danno, secondo che siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti, conoscibili ed evitabili dal custode (quali, in mater... _OMISSIS_ ...'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili dal custode se non dopo un certo tempo, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio; abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).

A carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile appunto ad un rapporto di custodia.

Agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericol... _OMISSIS_ ...e connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione.

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Con riferimento ai beni del demanio stradale, solo ove l'oggettiva impossibilità della custodia renda inapplicabil... _OMISSIS_ ....c., la tutela risarcitoria del danneggiato rimane esclusivamente affidata alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c.

In tema di responsabilità da custodia dei beni demaniali e, tra questi, di quelli di grande estensione, come strade e loro accessori e pertinenze, incombe al danneggiato l'onere di un'opzione chiara (anche in termini di alternatività o reciproca subordinazione) tra l'azione generale di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e quella di responsabilità per fatto della cosa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., visto che le due domande presentano tratti caratteristici, presupposti, funzioni ed oneri processuali assai diversificati.

La responsabilità dell'amministrazione comunale non viene essere esclusa dal solo fatto che parte dei danni si verifichi in un ambiente sottratto al suo controllo: ad esempio, una pavimentazione del marciapiede fortemente sollevata e danni alla muratura perimetrale dell'edificio costituiscono ... _OMISSIS_ ... sè sufficienti per ritenere l'esistenza di un potenziale pericolo, cui l'amministrazione è chiamata a vigilare. Ad ogni buon conto, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi oggettivamente impossibile un controllo da parte dell'amministrazione, troverebbe pur sempre applicazione l'art. 2043 c.c

La disciplina prevista dall'art. 2051 c.c. è applicabile anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito o, comunque, preposti alla loro manutenzione; in particolare l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il caso fortuito.

In tema di responsabilità per danni da beni demaniali, qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni ... _OMISSIS_ ...nte, secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto; in tal caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale, come una strada, che va considerata fatto di per sé idoneo a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.

Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione Europea e alla giurisprudenza Eurounitaria, nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa esser... _OMISSIS_ ... modo conforme alla sua funzione abituale.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.