Circostanze e condizioni di liquidazione del risarcimento danni da occupazione illegittima

GIUDIZIO --> DOMANDA --> RISARCITORIA --> CONDIZIONI

Sintesi: A seguito dell’espunzione dall’ordinamento dell’istituto dell’accessione invertita o occupazione acquisitiva, non si determina per effetto della trasformazione del bene a seguito della realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, alcun acquisto della proprietà, che resta in capo al proprietario che ha subito l’illegittima occupazione del fondo e la che può agire per la restituzione di esso; deve essere esclusa, pertanto, la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del diritto di proprietà.


Estratto: «Le brevi osservazioni di cui sopra conducono ad affermare che il proprietario del fondo che ha subito l’occupazione del fondo può chiedere la restituzione del bene, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni per il mancato godimento nei periodi di occupazione illegittima.D’altra parte, l’amministrazione ha sempre la possibilità di paralizzare ogni iniziativa tesa alla restituzione esercitando il potere di cui all’art. 42 bis del DPR n. 327/2001, con il pagamento dell’indennità per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, nei modi indicati nella norma.Deve essere esclusa, invece, la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni dei conseguenti alla perdita del diritto di proprietà, atteso che, a seguito dell’espunzione dall’ordinamento dell’istituto dell’accessione invertita o occupazione acquisitiva, non si determina alcun acquisto né alcuna estinzione di tale diritto, che resta in capo al proprietario che ha subito l’illegittima occupazione del fondo e la trasformazione dello stesso a seguito della realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, che può agire per la restituzione di esso.Deve essere, pertanto, affermata l’infondatezza della domanda avanzata dai ricorrenti, diretta esclusivamente alla condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni connessi direttamente (valore delle particelle espropriate) o indirettamente (valore parte residua post-espropriazione; perdita dei frutti pendenti) alla perdita del diritto di proprietà sul bene occupato.»

Sintesi: In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in merito alla restituzione o acquisizione del bene illegittimamente occupato, nessuna somma può essere liquidata ai proprietari istanti.

Estratto: «Ritiene la Sezione che, come stabilito in analoga vicenda (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1° dicembre 2011, n. 6351) in assenza di atti di natura acquisitiva o ablatoria o di contratti di acquisto delle relative aree, sussiste il potere-dovere di questo giudice amministrativo di avvalersi (anche per il tramite del commissario ad acta) di tutti i mezzi per far luogo – con le necessarie cautele per la pubblica incolumità –alla materiale rimozione delle opere che attualmente risultano sui terreni in proprietà degli appellanti, per disporne la restituzione conformemente alla loro domanda.Tuttavia, ritiene anche la Sezione che, in attesa delle determinazioni che gli organi competenti assumeranno ai sensi dell’art. 42 bis, essa debba tenere in debito conto le esigenze di interesse pubblico che militano nel senso del provvisorio mantenimento della rete e della stazione ferroviaria.8. La Sezione ritiene che la competenza sulla gestione della vicenda (con l’alternativa tra l’emanazione dell’atto di acquisizione ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 e la materiale demolizione delle opere al fine restitutorio) sia del Prefetto di Firenze, che ebbe ad emanare l’atto autorizzativo dell’occupazione d’urgenza in favore di Rete ferroviaria italiana spa.9.- Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Collegio dispone che:a) entro il termine di centoventi giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente sentenza), il Prefetto di Firenze (ovvero un funzionario da questi delegato, che agisca sotto la sua diretta vigilanza), trasmetta ai proprietari – per il tramite del loro difensore costituito nel presente giudizio – l’avviso di avvio del procedimento previsto dall’art. 42 bis del Testo unico degli espropri, consentendo loro, entro un termine non inferiore a sette giorni e non superiore a trenta dal ricevimento della comunicazione, di rappresentare le proprie valutazioni sulla complessiva vicenda, anche in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico tale da giustificare l’emanazione dell’atto di acquisizione, sia sul valore dell’area in questione (specificando, sulla base dei criteri contestualmente esplicitati, il suo ipotizzato valore complessivo ovvero computandolo a metro quadrato);b) decorsi i medesimi termini, entro i successivi sessanta giorni, il Prefetto ovvero il suo delegato:b1) debba emanare il formale provvedimento di acquisizione dell’area, ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, disponendo che l’onere finanziario del pagamento dell’indennizzo ricada a carico della società Rete ferroviaria italiana spa, che sarebbe risultata beneficiaria nel caso di emanazione del decreto di esproprio;b 2) in alternativa, lo stesso Prefetto di Firenze debba emettere un atto formale, in cui dichiari che non ritiene sussistenti i presupposti di emanazione dell’atto di acquisizione previsto dall’art. 42 bis, disponendo contestualmente per la materiale demolizione della stazione ferroviaria e delle opere annesse realizzate sul terreno.Il Prefetto di Firenze, non appena avrà emanato uno dei due provvedimenti alternativi previsti dalle precedenti lettere b1) e b2), invierà una articolata e documentata relazione alla Segreteria della Sesta Sezione del Consiglio di Stato.10. La Sezione è consapevole della delicatezza degli interessi coinvolti e della nettezza delle misure sopra statuite, ma non può che evidenziare che in uno Stato di diritto – anche in base agli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo – le decisioni di giustizia, divenute irrevocabili, devono essere eseguite.E nella specie l’adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto può avere luogo – come sopra rilevato - o con la riduzione in pristino del terreno e la sua restituzione in favore dei proprietari (con la spettanza in tal caso anche del risarcimento del danno derivante dal ritardo della consegna) o con la emanazione del provvedimento di acquisizione (con la spettanza in tal caso dell’indennizzo di cui all’art. 42 bis).11..- Va da sé che, in attesa delle determinazioni amministrative da adottare in esecuzione della presente sentenza, nessuna somma può essere liquidata allo stato agli appellanti, tanto più che la valutazione della congruità dell’eventuale indennizzo che sarà liquidato in base all’art. 42 bis citato esula dall’ambito cognitorio di questa giurisdizione (ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), del Codice del processo amministrativo), sussistendo nella materia la competenza funzionale in unico grado della Corte d’appello competente per territorio.»

Sintesi: L'eventuale domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad espropri ritenuti illegittimi non può essere accolta se non previa impugnazione ed annullamento del provvedimento lesivo del diritto dominicale.

Estratto: «b) secondo pacifica giurisprudenza, laddove, nell'ambito di un accordo sull'ammontare dell'indennità d' esproprio, il privato abbia dichiarato di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo ed abbia comunque conseguito l'effettivo pagamento della somma pattuita, il medesimo non può agire in via risarcitoria sul presupposto della intervenuta perdita del bene per accessione invertita, qualora il decreto d'esproprio, successivamente intervenuto, non sia stato tempestivamente impugnato (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6245);c) la eventuale domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad espropri ritenuti illegittimi non può essere accolta se non previa impugnazione ed annullamento del provvedimento lesivo del diritto dominicale (cfr. Consiglio Stato, n. 6245/2004 cit.);d) non può rilevare nella specie la pendenza di altro ricorso proposto da soggetto terzo avverso la originaria dichiarazione di pubblica utilità (ric. n. 2672/91 proposto da (..) avverso la variante approvata con deliberazione consiliare 27.12.1990 e la pregressa delibera consiliare 9.6.1989 di assegnazione del terreno alle cooperative edilizie interessate) dato che:1) tale ricorso è stato dichiarato perento con decisione assunta nella stessa odierna camera di consiglio;2) i provvedimenti di espropriazione hanno per definizione un contenuto plurimo e scindibile (cfr. Cons. di Stato, 6 luglio 2009, n. 4315, Sez. IV), e quindi le posizioni dei vari soggetti coinvolti, titolari di terreni diversi, sono e debbono tenersi comunque distinte.»

Sintesi: Del tutto ininfluente è la circostanza che al momento della domanda risarcitoria o successivamente non sussistano tutte o in parte, le condizioni per il verificarsi dell'occupazione espropriativa, avendo costantemente la giurisprudenza enunciato il principio che non si tratta di presupposti processuali, per cui è sufficiente che le stesse, così come la pronuncia del decreto di espropriazione nelle ablazioni legittime, sussistano al momento della decisione.

Estratto: «A questi principi si è puntualmente attenuta la sentenza impugnata, la quale ha accertato - ed il Ministero confermato - che il B., fin dall'atto introduttivo del giudizio, ha dedotto la sussistenza di un procedimento ablativo nei confronti del fondo di sua proprietà ubicato in contrada M. per la costruzione della locale caserma dei carabinieri...
[...omissis...]

Sintesi: E' ammissibile la domanda risarcitoria proposta prima del decorso del termine di occupazione legittima, poiché la sussistenza del diritto fatto valere in giudizio si atteggia non già come presupposto processuale, bensì come condizione di accoglimento della domanda, la quale deve essere accolta se al momento della decisione il diritto sia sorto, sebbene i suoi elementi costitutivi siano venuti a concorrere solo in corso di causa.

Estratto: «Non è controverso che l'occupazione illegittima si sia nel caso di specie verificata il 3.1.94, dopo l'emanazione della sentenza di primo grado.Tuttavia ciò non comporta l'inammissibilità della domanda come correttamente osservato dalla sentenza impugnata.E' indiscusso che in tema di occupazione di urgenza il momento in cui essa diviene illegittima coincide con quello della scadenza del termine delle predetta occupazione; deve, però ritenersi - alla stregua della giurisprudenza di questa Corte - ammissibile la domanda risarcitoria proposta prima del decorso del termine anzidetto, poiché la sussistenza del diritto fatto valere in giudizio si atteggia non già come presupposto processuale, bensì come condizione di accoglimento della domanda, la quale deve essere accolta se al momento della decisione il diritto sia sorto, sebbene i suoi elementi costitutivi siano venuti a concorrere solo in corso di causa (v. Cass. 10344/95).»

Sintesi: La mancata emissione del decreto di esproprio entro il termine di durata dell'occupazione legittima costituisce condizione delle azioni restitutorie e risarcitorie avanzate dal proprietario del fondo.

Estratto: «Può a questo punto passarsi all'esame dell'appello principale, il cui primo motivo è fondato e deve essere accolto.La mancata emissione del decreto di esproprio entro il termine di durata dell'occupazione legittima costituisce condizione delle azioni restitutorie e risarcitorie avanzate dal proprietario del fondo, la cui sussistenza va valutata alla data della decisione.Nel caso di specie é circostanza pacifica che, alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, detto termine fosse ampiamente spirato: l'occupazione fu infatti autorizzata per il triennio 29.4.91/29.4.94 e fu prorogata per legge, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 158/91, per un ulteriore biennio.Pertanto, in riforma della decisione impugnata, le domande proposte dalle sorelle D'Am. nei confronti del Comune di Vico Equense vanno dichiarate procedibili e vanno esaminate nel merito.Nel merito non v'è dubbio, in primo luogo, che - essendo venuto a scadenza il termine fissato nel decreto di occupazione d'urgenza per il compimento dell'esproprio e non essendo intervenuta nelle more l'irreversibile trasformazione del terreno - le appellanti abbiano diritto ad ottenere dall'ente espropriante la restituzione del bene.Le appellanti hanno inoltre diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittima occupazione del suolo, ovvero al rimborso delle spese necessarie per il suo ripristino nello stato quo ante (avendo i testi escussi concordemente affermato che la Cooperativa, immessasi nella detenzione del bene, provvide a sbancare il terreno, sradicando gli alberi di ulivo e di noce sorrentino che vi erano piantati e demolendo il muro di contenimento esistente) ed alla corresponsione dei frutti non riscossi (nella quale si sostanzia il danno c.d. da occupazione illegittima).Il ctu incaricato della quantificazione di tali danni ha calcolato in Euro 9.033,07 i redditi che le sorelle D'Am. avrebbero tratto dalla commercializzazione dei frutti ricavabili dalle piante di ulivo e di noce sradicate, in Euro 17.314,03 il costo degli interventi necessari al ripristino della fertilità del terreno e per il reimpianto delle essenze sradicate ed in Euro 20.002,78 il costo dell'intervento di rifacimento della muratura abbattuta.Le conclusioni del ctu reggono alle critiche che sono state loro mosse dalle appellanti e vanno integralmente condivise. Il tecnico ha infatti chiarito: che, trattandosi di interventi da compiere in un fondo privato di piccole dimensioni (mq. 1050), le opere c.d. di "miglioramento fondiario" (reimpianto e fertilizzazione) sono state computate secondo il prezzario regionale approvato con delibera di G.R. n. 569/2008, pubblicata nel BURC n. 19 del 12.5.2008, e quelle in muratura secondo il prezzario regionale dei LL.PP. approvato con delibera di G.R. n. 2238/07; che il primo prezzario scaturisce da indagini oculate di mercato, sicché i costi in esso contemplati (che oscillano fra un prezzo minimo ed uno massimo, a seconda dell'ubicazione dell'azienda, della distanza dal centro di acquisto, del tipo di lavori da compiersi ecc.) sono congrui e corrispondono a quelli effettivi; che il secondo prezzario è comprensivo dei costi occorrenti per la progettazione e la messa in sicurezza della manodopera; che le maggiori richieste avanzate dalle proprietarie per i titoli in esame avrebbero potuto essere giustificate solo dalla presentazione di un preventivo redatto da ditta specializzata conformemente ai "listini prezzi" dalla stessa depositati presso la CCIAA competente e dalla prova del pagamento, a consuntivo, delle fatture da questa emesse.»

GIUDIZIO --> DOMANDA --> RISARCITORIA --> CONDIZIONI --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE

Sintesi: In nessun caso, neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica e nonostante l’espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’amministrazione, poiché una tale pronuncia postula l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata: esito, questo (comunque sia ricostruito in diritto: rinuncia abdicativa implicita nella domanda solo risarcitoria, ovvero accessione invertita), vietato.

Estratto: «Ciò premesso, osserva tuttavia il Collegio che comunque in nessun caso, neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica e nonostante l’espressa domanda in tal senso di parte ricorrente, è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’amministrazione, poiché una tale pronuncia postula l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata: esito, questo (comunque sia ricostruito in diritto: rinuncia abdicativa implicita nella domanda solo risarcitoria, ovvero accessione invertita), vietato, come già detto, dal primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. I, 1 luglio 2010, n. 1418).Donde la necessità in ogni caso di un passaggio intermedio, alternativamente finalizzato all’acquisto della proprietà del bene da parte dell’ente espropriante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5830; T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, 14 gennaio 2011, n. 43; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 5 giugno 2009, n. 3124) ovvero alla presa d’atto che occorre procedere alla restituzione con tutte le conesse conseguenze.3.3.- Tale passaggio, allo stato della legislazione vigente, è costituito senz’altro dall’art. 42 bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico), introdotto dall’art. 34 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, che così recita.“1. Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l’annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma..4. Il provvedimento di acquisizione, recante l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell’atto è liquidato l’indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L’atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’articolo 14, comma 2.5 Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell’autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l’autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.7. L’autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo né dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo”.34-Ed allora, affinché possa essere soddisfatto l’interesse primario della parte lesa, volto al alla restituzione del bene o, in subordine ,al risarcimento del danno, deve imporsi all’amministrazione di rinnovare, entro novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura dei ricorrenti, la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’eventuale acquisizione dei fondi per cui è causa, adottando, all’esito di essa, un provvedimento col quale gli stessi, in tutto od in parte, siano alternativamente:a) acquisiti non retroattivamente al patrimonio indisponibile comunale;b) restituiti in tutto od in parte ai legittimi proprietari, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell’apprensione, entro novanta giorni.»

Sintesi: La domanda di risarcimento del danno derivante dalla così detta “occupazione acquisitiva”, non può essere accolta, in quanto inequivocabilmente fondata su un presupposto in realtà inesistente, non potendosi ritenere che l’Amministrazione abbia acquisito la proprietà dei terreni; il proprietario di tale immobile può chiedere la restituzione del bene stesso, previa rimozione delle opere indebitamente sullo stesso realizzate.

Estratto: «La pretesa ivi azionata è radicata sull’indirizzo giurisprudenziale - ampiamente maggioritario al momento della proposizione dei ricorsi – secondo il quale, in caso di mancata tempestiva adozione del decreto di esproprio entro i termini indicato nella dichiarazione di p.u., l’irreversibile trasformazione del terreno oggetto di esproprio determina il suo acquisto in favore dell’amministrazione espropriante e, conseguentemente, il diritto dell’originario proprietario ad ottenere il risarcimento del danno subito.E’ però noto che il quadro normativo e giurisprudenziale, da allora, è significativamente mutato.In particolare attualmente la materia è regolata dall’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, introdotto dall’art. 34 comma 1° del D.L. 6 giugno 2011 n. 98 convertito dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.In forza di tale disposizione di legge deve ritenersi che l’irreversibile trasformazione non determini, di per sé, l’acquisto in proprietà da parte di una P.A. di un immobile, in ipotesi indebitamente occupato ma mai regolarmente espropriato; correlativamente il proprietario di tale immobile non può chiedere il risarcimento del danno derivante dalla così detta “occupazione acquisitiva”, ma la restituzione del bene stesso, previa rimozione delle opere indebitamente sullo stesso realizzate.L’amministrazione ha però la possibilità di acquisire l’immobile trasformato, ed indebitamente detenuto, attraverso l’adozione dello specifico provvedimento previsto dal richiamato art. 42 bis.Il collegio è a conoscenza che recentemente il C.G.A., con ordinanza n. 265/2013, ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione della corretta interpretazione dell’art. 42 bis, ipotizzando la possibilità che l’attuale assetto normativo consenta ancora l’acquisto in proprietà da parte della P.A. di un immobile irreversibilmente trasformato, seppur in assenza del provvedimento ivi previsto.Ritiene però che le pur suggestive ricostruzioni della richiamata ordinanza si scontrino con i dati testuali della norma in esame che, unitamente alle disposizioni ed ai principi che regolano il trasferimento della proprietà immobiliare, impediscono la possibilità di concepire l’acquisto in capo alla P.A. di un immobile, esclusivamente in virtù dell’avvenuta realizzazione di un’opera pubblica, in assenza dell’adozione di uno degli atti tipizzati nelle norme di legge idonei al trasferimento della proprietà di un immobile (Cass., II, 14 genn. 2013 n. 705; Cons. di Stato, IV, 3 ott. 2012 n. 5189; Cons. di Stato, IV, 29 agosto 2012 n. 4650; Cons. di Stato, IV, 2 sett. 2011 n. 4970). Sulla questione, in un caso analogo a quello oggetto della presente controversia si richiama la sentenza di questa sezione n. 732/2013.Alla luce di tali premesse la pretesa azionata da parte ricorrente non può essere accolta, in quanto inequivocabilmente fondata su un presupposto in realtà inesistente, non potendosi ritenere che il comune resistente abbia acquisito la proprietà dei terreni per cui è causa.Né evidentemente questo Giudice potrebbe trasformare d’ufficio la domanda di risarcimento danni per occupazione acquisitiva in domanda restitutoria, operazione che si porrebbe in aperta violazione del principio processuale fondante della corrispondenza tra chiesto e pronunziato.»

Sintesi: Qualora sia intervenuta l’irreversibile trasformazione dei fondi, in assenza di segnali (anche stragiudiziali) dell’Amministrazione intimata, manifestanti la volontà di restituzione dei fondi occupati dalle opere pubbliche, va accolta in via surrogatoria la domanda di risarcimento mediante la monetizzazione dei danni subiti dai proprietari corrispondente al valore venale dei beni.

Estratto: «5) Nel merito, il ricorso, nella parte in cui sussiste la giurisdizione di questo Tribunale, è fondato e va accolto nei sensi che di seguito si espongono.Va premesso in fatto che è pacifico in giudizio che al decreto Prefettizio di occupazione temporanea e d’urgenza dei fondi per la realizzazione dell’opera pubblica non è seguita, come prescrive l’art. 50 della legge 25/6/1865 n. 2359 (ora art. 23 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327) il decreto di esproprio che segna il passaggio della proprietà del bene all’espropriante, sicché, in diritto, stante l’occupazione sine titulo per il periodo successivo alla scadenza dell’occupazione temporanea (dal 19/1/1995), ricorrono gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana dell’A.N.A.S. espropriante (danno ingiusto, colpa grave e rapporto di causalità tra condotta ed evento), per cui la domanda risarcitoria al riguardo svolta è fondata e va accolta.4.1) Va, allora, ulteriormente stabilito se l’azione risarcitoria va soddisfatta in forma specifica mediante la restituzione dei fondi od, in via surrogatoria, mediante il pagamento del valore pecuniario dei beni oltre la monetizzazione dei danni subiti in relazione al periodo di non utilizzazione dei fondi per il periodo di occupazione illegittima.E’ noto che la pacifica giurisprudenza della CEDU ha affermato che l’indirizzo (italiano) per il quale la P.A. diviene proprietaria del bene in assenza di un atto ablatorio contrasta con l’art. 1, prot. 1 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo censurando in tal modo l’istituto dell’accessione invertita per effetto dell’avvenuta definitiva trasformazione dei fondi seguita alla realizzazione dell’opera pubblica; e che la Corte Costituzionale, con la decisione 8/10/2010 n. 293, ha espunto dall’ordinamento, per eccesso di delega, l’acquisizione sanante alla mano pubblica del bene privato su cui è sorta l’opera pubblica ex art. 43 del D.P.R. n. 327/2001.Per il caso in esame devesi, allora, considerare che parte ricorrente, senza essere contraddetta ex adverso ed allegando all’uopo consulenza tecnica supportata anche da reperti fotografici ed una decisione del G.O. pronunciata in fattispecie omologa riguardante la medesima procedura espropriativa in controversia (decisione n. 517/2006 del Tribunale di Vallo della Lucania), afferma che è avvenuta l’irreversibile trasformazione dei fondi occupati ancorché l’opera pubblica non risulta del tutto ultimata risultando realizzati una serie d’interventi edilizi definitivi consistenti in piloni in c.a., galleria, sbancamenti, muri di contenimento e riporti di terra ed in ragione di ciò chiede, in alternativa alla restituzione dei beni, il risarcimento mediante la monetizzazione corrispondente al valore venale dei beni. E si deve osservare che, in assenza di segnali (anche stragiudiziali) dell’Amministrazione intimata manifestanti la volontà di restituzione dei fondi occupati dalle opere pubbliche (ancorché non ultimate nella loro funzionalità), reputa il Tribunale che, tenuto conto dell’irreversibile trasformazione dei fondi, la domanda di risarcimento va accolta in via surrogatoria mediante la monetizzazione dei danni subiti dai ricorrenti corrispondente al valore venale dei beni. Sotto quest’ultimo aspetto, però, la domanda presuppone il passaggio di proprietà dei beni dal privato all’Ente espropriante, passaggio che l’irreversibile trasformazione dei beni medesimi non può ex se concretizzare in ragione di quanto in precedenza si è esposto, occorrendo, invece, allo stato della vigente legislazione, la concorde volontà delle parti espressa con gli ordinari strumenti civilistici di acquisto della proprietà immobiliare ovvero mediante gli istituti amministrativi dell’accordo disciplinato dall’art. 11 della legge n. 241/1990 o della speciale figura della cessione volontaria prevista dall’art. 45 del D.P.R. n. 327/2001 in materia di espropriazione. (Cfr., in termini, TAR Lazio – sez. II 14/4/2011 n. 3260) Da quanto considerato ed osservato consegue il dovere dell’Amministrazione di addivenire ad un accordo transattivo con i ricorrenti che determini il definitivo trasferimento della proprietà dei fondi occupati e di risarcire i danni da occupazione illegittima.»

Sintesi: In presenza di una occupazione di suolo sine titulo, cui ha fatto seguito un'irreversibile trasformazione del fondo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica, assistita inizialmente da dichiarazione di pubblica utilità, seguita da decreto di occupazione e non culminata però nell'indefettibile decreto di espropriazione, merita accoglimento in ragione della qualificazione della vicenda in termini di occupazione appropriativa, la domanda risarcitoria proposta.

Estratto: «Superate quindi le eccezioni poste dalla resistente amministrazione, deve osservarsi – quanto al merito del ricorso e della richiesta di risarcimento del danno – che l'opera pubblica è stata nella specie comunque realizzata, sebbene il procedimento ablatorio dopo la sua instaurazione non abbia avuto un iter e una conclusione rituali (sebbene cioè non vi sia stato l'intervento di un provvedimento espropriativo, né di altro atto idoneo a trasferire al soggetto pubblico la proprietà del fondo interessato), per cui il diritto di proprietà dei ricorrenti è risultato inciso solo in via "di fatto" con conseguente spazio per una prospettiva risarcitoria.In proposito, va ribadito che si è in presenza – nella specie - di una occupazione di suolo sine titulo, assistita inizialmente da dichiarazione di pubblica utilità, seguita da decreto di occupazione e non culminata però nell'indefettibile decreto di espropriazione. Dopo l'illegittima apprensione, il fondo avrebbe poi subito una irreversibile trasformazione per effetto della realizzazione dell'opera pubblica.»

Sintesi: In presenza di una occupazione di suolo sine titulo, cui ha fatto seguito un'irreversibile trasformazione del fondo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica, assistita inizialmente da dichiarazione di pubblica utilità, seguita da decreto di occupazione e non culminata però nell'indefettibile decreto di espropriazione, merita accoglimento, in ragione della qualificazione della vicenda in termini di occupazione appropriativa, la domanda risarcitoria proposta.

Estratto: «Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito meglio precisati.Non sussistono dubbi sulla circostanza in fatto per cui l'opera pubblica di che trattasi è stata comunque realizzata, sebbene il procedimento ablatorio dopo la sua instaurazione non abbia avuto un iter e una conclusione rituali (cioè non vi è stato l'intervento di un provvedimento espropriativo, né di un altro atto idoneo a trasferire al soggetto pubblico la proprietà del fondo interessato), per cui il diritto di proprietà del ricorrente è risultato inciso solo in via "di fatto" con conseguente spazio per una prospettiva risarcitoria.Si è in presenza, infatti, di una occupazione di suolo sine titulo, assistita inizialmente da dichiarazione di pubblica utilità, seguita da decreto di occupazione e non culminata però nell'indefettibile decreto di espropriazione. Dopo l'illegittima apprensione, il fondo avrebbe poi subito una irreversibile trasformazione per effetto della realizzazione dell'opera pubblica.Sulla base della evidenziata qualificazione della vicenda appropriativa verificatasi e della relativa connotazione temporale, deve, quindi, essere accolta la domanda risarcitoria proposta (che, è bene ricordare, esaurisce il petitum del presente ricorso).»

Sintesi: L'irreversibile trasformazione dell'area occupata avvenuta prima della data di scadenza dell'occupazione legittima, può legittimare, in assenza del decreto di esproprio, solo l'azione risarcitoria per occupazione appropriativa.

Estratto: «La domanda di determinazione dell'indennità di esproprio è inammissibile. Infatti, se è vero che l'emanazione del decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione di determinazione dell'indennità di espropriazione ed è sufficiente, quindi, che venga ad esistenza prima della decisione della causa (v. per tutte: Cass. n. 20.997/2008), è anche vero che nel caso concreto: a) al momento dell'introduzione del giudizio detto decreto non era stato emesso; b) non risulta, e non è stato neanche allegato, che esso sia intervenuto in corso di causa.Ciò posto, va anche rilevato che parte attrice formula ulteriori domande, ossia chiede liquidarsi "l'indennità di occupazione senza titolo, quella temporanea e il maggior danno ricevuto dalla mancata coltivazione del terreno" (v. conclusioni nell'atto di citazione, confermate all'udienza collegiale del 9/12/2009).L'indennità di occupazione senza titolo non può che corrispondere al risarcimento del danno in ipotesi patito dai proprietari: 1) per occupazione di una porzione di suolo in assenza di decreto di occupazione di urgenza; 2) per il protrarsi dell'occupazione, in mancanza di trasformazione irreversibile del suolo, dopo la scadenza del termine di occupazione legittima.Tale domanda, di contenuto risarcitorio, non rientra nella competenza di questa Corte e avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al Tribunale. Vi è tuttavia da considerare che non vi è stato alcun rilievo di tale profilo di incompetenza nei termini fissati dall'art. 38 c.p.c., sicché questo giudice deve ora pronunciarsi nel merito, sia pure per rigettare la domanda.Infatti, quanto all'ipotesi sub 1), non è stata allegata nell'atto introduttivo del giudizio - e nella ctp prodotta dagli attori - una situazione tale da giustificare una pronuncia di merito favorevole sul punto. In altri termini, gli attori non hanno dedotto che sia stata occupata una porzione dei suoli loro appartenenti diversa dalle aree indicate nel decreto di occupazione di urgenza.Quanto all'ipotesi sub 2), bisogna considerare che il decreto di occupazione d'urgenza è stato oggetto di successive proroghe, l'ultima delle quali ancora pendente al momento della proposizione della causa (scaduta il 16/6/2009). Visto poi che in comparsa conclusionale parte attrice afferma essere stata già collaudata e aperta al traffico la strada, è ragionevole ritenere, in assenza di elementi di segno contrario, che l'irreversibile trasformazione dell'area occupata sia avvenuta prima del 16/6/2009, data di scadenza dell'occupazione legittima, situazione questa che può legittimare, in assenza del decreto di esproprio, solo l'azione risarcitoria per occupazione appropriativa (azione questa non proposta nel presente giudizio).Quanto al "risarcimento del maggior danno da mancata coltivazione del terreno", malgrado l'impropria terminologia utilizzata esso rientra nell'indennità per occupazione legittima temporanea, che deve essere oggetto, una volta emanata la presente sentenza parziale, di accertamento attraverso un supplemento di istruttoria.»

Sintesi: L'irreversibile trasformazione del fondo, inducente gli effetti estintivi - acquisitivi della proprietà, al pari del provvedimento di ablazione, non costituisce presupposto processuale bensì, trattandosi di requisito per affermare il diritto del proprietario al risarcimento, una condizione dell’azione risarcitoria, che deve sussistere al momento della decisione e che deve pertanto essere esaminata pur se essa sopravvenga nel corso del giudizio.

Estratto: «Non diversa sorte merita il secondo profilo di censura contenuto nel primo motivo, avendo la Corte di merito rettamente applicato l’indirizzo di questa Corte per il quale tanto la irreversibile trasformazione del fondo, inducente gli effetti estintivi - acquisitivi della proprieta’, al pari del provvedimento di ablazione, quanto, e specularmente, il decreto di esproprio non costituiscono presupposto processuale bensi’, trattandosi di requisiti per affermare il diritto del proprietario all’indennizzo o al risarcimento, una condizione dell’azione che deve sussistere al momento della decisione e che deve pertanto essere esaminata pur se essa sopravvenga nel corso del giudizio (in tal senso Cass. n. 20997 del 2008 e n. 15082 del 2003). E tanto e’ occorso nella specie, ove alla citazione del 6.4.1995 e’ succeduta la cessazione della occupazione legittima e pertanto la acquisizione del fondo medio tempore trasformato in data 5.5.1995 e quindi in momento ben anteriore a quello della prima decisione del Tribunale.»

Sintesi: L'azione risarcitoria per equivalente in luogo della restituzione del bene non può trovare accoglimento allorché l'immobile possa essere agevolmente rimesso, mediante intervento ripristinatorio, nelle condizioni originarie.

Sintesi: L'acquisto coattivo caratterizzante l'occupazione usurpativa si verifica soltanto nel momento in cui l'immobile, per l'avvenuta radicale trasformazione nel suo aspetto materiale, muta fisionomia strutturale e funzionale per assumere quella di un bene pubblico (artt. 822 e 826 cod. civ.) di modo che l'ipotetica restituzione riguarderebbe tutt'altro bene; qualora siffatto presupposto non possa dirsi verificato per l'esiguità dei lavori svolti, è da escludersi la configurabilità dell'occupazione usurpativa, rimanendo i privati proprietari dell'immobile e quindi legittimati ad ottenerne la restituzione.

Estratto: «Come allora dedotto nella stessa citazione, il CTU Ingegner A. esponeva che i lavori di consolidamento e restauro eseguiti nel Complesso Monumentale di S. Pietro a Corte ad opera del Provveditorato OO.PP. e della Soprintendenza BAAAS avessero determinato l'eliminazione della separazione tra la proprietà degli attori e quella della Confraternita di S. Anna, la chiusura in muratura della porta di accesso alla proprietà attorea e l'apertura di due collegamenti tra la proprietà degli attori e il complesso della chiesa di S. Pietro a Corte.Invero, in astratto, un'opera pubblica può riguardare un edificio già esistente, e quindi legittimare la speciale procedura di esecuzione di un'opera pubblica, purché consista quanto meno nella ristrutturazione dell'immobile stesso, quanto meno sotto il profilo dell'alterazione degli interni.Sempre in via di principio, tuttavia, l'occupazione usurpativa si verifica quando il fondo occupato, in assenza ab initio di qualsivoglia dichiarazione di pubblica utilità, abbia subito un irreversibile trasformazione in esecuzione di un'opera di pubblica utilità, senza che poi sia intervenuto un decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà. In tale ipotesi il trasferimento del diritto di proprietà in capo alla mano pubblica si realizza con l'irreversibile trasformazione del fondo - con destinazione ad opera pubblica o di uso pubblico - ed il proprietario di esso può chiedere unicamente la tutela per equivalente, cioè il risarcimento del danno. Infatti è dal momento dell'irreversibile trasformazione del bene e della destinazione ad opera pubblica che si verifica l'estinzione del diritto di proprietà in capo al titolare ed il contestuale acquisto dello stesso diritto, a titolo originario, da parte dell'ente pubblico.Tale presupposto dell'irreversibile trasformazione della proprietà attorea non risulta affatto dalla descrizione dei luoghi e delle opere compiute nella richiamata CTU; l'eliminazione delle strutture divisorie e la muratura dell'accesso non concretano invero un'irreversibile trasformazione che riveli la destinazione ad opera pubblica della proprietà degli attori.Non può allora ravvisarsi il diritto degli attori al risarcimento integrale del danno subito per effetto dell'occupazione usurpativa dell'immobile di loro proprietà, in misura corrispondente al suo valore integrale. La giurisprudenza della Cassazione è infatti fermissima nel ritenere fin dalle note decisioni delle Sezioni unite che hanno definito presupposti e confini dell'istituto (cfr. sent. 3940/1988; 3963/1989; 4619/1989), che la cd. occupazione usurpativa, espropriativa o acquisitiva resta del tutto distinta dal fenomeno, indiscriminato e generico dell'apprensione sine titolo per qualsivoglia ragione e fine (pur se di interesse collettivo) di un bene immobile altrui da parte della P.A.: essendo necessariamente caratterizzata "quale suo indefettibile punto di arrivo" dalla realizzazione dell'opera pubblica medesima, appartenente alla categoria dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili; e perciò strettamente sottoposta al relativo regime pubblicistico che ne impedisce alla stessa amministrazione la dismissione e la restituzione del suolo all'originario proprietario. Il proprietario può cioè rinunciare alla restituzione dell'immobile prevista dall'art. 2058 cod. civ., comma 1, disinteressarsi della sua sorte, e chiedere in luogo di questa la condanna dell'ente occupante autore dell'illecita detenzione, al risarcimento per equivalente, nella misura del suo valore venale, soltanto se (ed a condizione che), a cagione, della irreversibilità della trasformazione del fondo, la valenza restitutoria dell'azione del privato possa trovare ostacolo o nell'eccessiva onerosità di essa per il debitore (art. 2058 c.c., comma 2) o nel pregiudizio per l'economia nazionale (art. 2933 c.c., comma 2), o essere irragionevolmente antieconomica. Per cui la relativa azione non può trovare accoglimento allorché difetti il menzionato presupposto e l'immobile possa essere agevolmente rimesso, mediante intervento ripristinatorio, nelle condizioni originarie.Per cui, siccome l'acquisto coattivo caratterizzante l'occupazione usurpativo si verifica soltanto nel momento in cui l'immobile, per l'avvenuto svolgimento dei lavori di un opera pubblica che ne comportano una radicale trasformazione nel suo aspetto materiale, muta fisionomia strutturale e funzionale per assumere quella di un bene pubblico (artt. 822 e 826 cod. civ.), di modo che l'ipotetica restituzione riguarderebbe tutt'altro bene, deve prendersi atto che siffatto presupposto nella fattispecie non si sia verificato, e perciò escludersi la configurabilità dell'occupazione usurpativa, rimanendo gli attori proprietari dell'immobile de quo, e quindi legittimati ad ottenerne la restituzione.»

GIUDIZIO --> DOMANDA --> RISARCITORIA --> CONDIZIONI --> MANCANZA DEL TITOLO ACQUISITIVO

Sintesi: Perdurando gli effetti dell'occupazione di area senza che sia intervenuto un titolo valido a trasferire la proprietà del suolo in capo all’Amministrazione, nulla vieta che il proprietario possa procedere ad inoltrare nelle competenti sedi domanda di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni in relazione, appunto, all’occupazione (sia essa acquisitiva o usurpativa) dell’area di proprietà.

Estratto: «Nondimeno, perdurando, come pare di capire gli effetti di una occupazione dell’area de qua senza che sia intervenuto un titolo valido a trasferire la proprietà del suolo in capo all’Amministrazione, nulla vieta che la Società interessata possa procedere ad inoltrare nelle competenti sedi domanda di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni in relazione, appunto, all’occupazione ( sia essa acquisitiva o usurpativa ) dell’area di proprietà.»

Sintesi: Non è accoglibile la domanda volta alla restituzione di terreni che non sono né nella disponibilità giuridica, né nella disponibilità di fatto del ricorrente, grazie all’efficacia del decreto d’esproprio; il rigetto dell’istanza è, infatti, intimamente connesso alla constatazione dell’esistenza e dell’efficacia del provvedimento amministrativo con cui è stata pronunciata l’espropriazione, ancorché in presenza di un vizio (inosservanza dei termini stabiliti nella dichiarazione di pubblica utilità), tuttavia superato dall’inutile decorso del termine decadenziale per la sua impugnazione.

Estratto: «3. Rimane aperta la questione delle superfici ulteriormente occupate a seguito dell’approvazione della nuova dichiarazione di pubblica, la cui identificazione ed estensione non appare facilmente desumibile dagli atti prodotti.Tale elemento oggettivo appare, però, irrilevante, atteso che la domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere la restituzione dei terreni occupati a seguito del rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità nel 1996, non può trovare positivo apprezzamento.Ciò a prescindere dal fatto che, pur essendo, al momento della notificazione, espunta dall’ordinamento la previsione normativa che consentiva di sanare l’occupazione senza titolo di terreni destinati ad uso pubblico, il vuoto normativo sia stato successivamente colmato dal legislatore mediante l’introduzione dell’art. 42 bis, la valutazione della possibilità di applicazione del quale dovrebbe essere rimessa all’Amministrazione.Nel caso di specie, infatti, le ulteriori superfici occupate dopo il primo decreto d’esproprio hanno formato oggetto di un autonomo decreto traslativo della proprietà, emanato nel 2003 e non impugnato, notificato al proprietario dei terreni e regolarmente trascritto, con la conseguenza che esso si è consolidato.In concreto, dunque, come dimostrato anche da copia delle visure catastali prodotte in atti, la proprietà dei terreni in questioni risulta essere, a tutti gli effetti, di ANAS s.p.a..Ne discende l’impossibilità di accogliere la domanda volta alla restituzione di terreni che non sono né nella disponibilità giuridica, né nella disponibilità di fatto del ricorrente, grazie all’efficacia del decreto d’esproprio sopra richiamato e all’effettiva realizzazione dell’opera.Tale condizioni permangono fino all’eventuale eliminazione dall’ordinamento del provvedimento amministrativo, che non può essere disapplicato dal giudice amministrativo, essendosi esso consolidato; né su tale punto fermo di questo giudizio può in alcun modo interferire la circostanza che la Corte d’appello di Brescia sia pervenuta all’accertamento dell’esistenza di una situazione di occupazione illegittima, per poi declinare la giurisdizione in ordine alla quantificazione del risarcimento: a tacer d’altro (e cioè della rilevanza meramente fattuale e non giuridica di tale circostanza), basterà qui ricordare che la suddetta pronuncia risulta attualmente sub judice, per effetto del ricorso per Cassazione proposto dall’espropriato.4. Dato atto della sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale amministrativo in ordine alla predetta domanda risarcitoria, si deve, peraltro, negare la ravvisabilità dei presupposti per il suo accoglimento.Il rigetto dell’istanza è, infatti, intimamente connesso alla constatazione dell’esistenza e dell’efficacia del provvedimento amministrativo con cui è stata pronunciata l’espropriazione, ancorché in presenza di un vizio (inosservanza dei termini stabiliti nella dichiarazione di pubblica utilità), tuttavia superato dall’inutile decorso del termine decadenziale per la sua impugnazione.A tale proposito si può richiamare la più recente giurisprudenza, a partire dalla sentenza del T.R.G.A. di Trento 27 ottobre 2011, n. 260, nella quale si legge che: “La deduzione di nullità del citato provvedimento (il decreto d’esproprio, n.d.e.) ai sensi dell'art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241, è infondata in diritto, atteso che consolidata giurisprudenza amministrativa ha da tempo rilevato che la nullità del provvedimento amministrativo per difetto assoluto di attribuzione, come prevista dall'invocato articolo, va circoscritta ai soli casi di incompetenza assoluta o di cd. carenza di potere in astratto, ossia al caso in cui manchi del tutto una norma che attribuisca all'amministrazione il potere in fatto esercitato".Non è, quindi, invocabile la nullità del provvedimento per carenza di potere nei casi "di cd. carenza di potere in concreto, ossia di potere, pur astrattamente sussistente, esercitato in assenza dei presupposti di legge" (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. IV, 28.1.2011, n. 676).Infatti, come si afferma nella sentenza Consiglio di Stato, IV, 23 agosto 2010, n. 5902, da cui questo Collegio non ravvisa ragione di discostarsi: “Da parte del giudice amministrativo, quindi, non può che darsi applicazione alla norma di legge, la quale, in particolare, non contempla la nullità dell'atto amministrativo per contrasto con norme imperative; e ciò, come sottolineato dalla giurisprudenza, costituisce una soluzione di compromesso in considerazione del fatto che le norme riguardanti l'azione amministrativa, avendo carattere pubblicistico, sono sempre imperative e la comminazione della nullità per la loro violazione risulterebbe particolarmente pericolosa rispetto alle esigenze di certezza e di stabilità dell'azione amministrativa. Simili violazioni, pertanto, si convertono in cause di annullabilità del provvedimento, da farsi valere entro il breve termine di decadenza a tutela della stabilità del provvedimento amministrativo e di certezza dei rapporti giuridici (cfr. da ultimo: Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2010, n. 1498)”.Anche nella sentenza T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 04-10-2011, n. 7687, in un caso del tutto analogo - con la sola differenza che la domanda risarcitoria è stata una scelta autonoma dell’erede dell’espropriata (che non aveva impugnato il decreto d’esproprio) e non anche indirizzata dalla Corte d’Appello - si è affermato che il decreto è illegittimo e non anche nullo e, quindi, non può essere censurato dopo che lo stesso si è consolidato per effetto della mancata, tempestiva, impugnazione.La stessa Corte di Cassazione, sez. un., 5 maggio 2011, n. 9844 - nel delimitare la competenza residuante al giudice ordinario in ordine al risarcimento del danno connesso alla illegittima occupazione della proprietà privata per la realizzazione di opere di pubblica utilità ai soli casi di dichiarazione di pubblica utilità inesistente o radicalmente nulla ovvero di inutile decorso dei termini della dichiarazione di pubblica utilità - definisce come nullo il solo provvedimento privo dell’indicazione dei termini.Nel caso di specie, invece, non si è in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità nulla nel senso ora detto, in quanto puntualmente corredata dei termini di fine lavori ed espropriazioni, né di una trasformazione del suolo avvenuta in assenza di un titolo legittimante il trasferimento della proprietà all’ente pubblico, bensì di un decreto d’esproprio adottato in violazione della norma che impone il rispetto del termine finale delle espropriazioni, ma mai censurato dall’odierno ricorrente e, quindi, consolidatosi.Ne deriva che non si è in presenza di una situazione di occupazione illecita, fonte di risarcimento del danno, derivante da un comportamento illecito dell’Amministrazione, bensì di un valido trasferimento di proprietà intervenuto in forza di un provvedimento amministrativo corredato di tutti gli elementi essenziali e, sebbene illegittimo in quanto adottato fuori termine, divenuto inoppugnabile per effetto dell’inutile decorso del termine decadenziale, all’uopo fissato dall’ordinamento per la sua contestazione giudiziale.»

Sintesi: Presupposto legittimante la domanda di risarcimento del danno da c.d. occupazione espropriativa è che il bene irreversibilmente trasformato nell’ambito di una procedura ablativa non abbia mai costituito oggetto di un decreto di esproprio.

Sintesi: L’esistenza di un decreto di esproprio preclude al proprietario ogni pretesa risarcitoria da occupazione acquisitiva e gli consente di ristorarsi solo mediante l’indennizzo determinato nelle forme di legge, sindacabile tramite giudizio di opposizione alla stima, da proporsi dinanzi alla Corte d’appello competente per territorio. Ciò rende inammissibile il ricorso per risarcimento del danno.

Estratto: «Presupposto legittimante la domanda di risarcimento del danno da c.d. occupazione espropriativa è che il bene irreversibilmente trasformato nell’ambito di una procedura ablativa non abbia mai costituito oggetto di un decreto di esproprio.Infatti, l’esistenza di un decreto di esproprio preclude al proprietario ogni pretesa di carattere risarcitorio e gli consente di ristorarsi solo mediante l’indennizzo determinato nelle forme di legge, sindacabile tramite giudizio di opposizione alla stima, da proporsi dinanzi alla Corte d’appello competente per territorio.Per contro, nella fattispecie in esame risulta che, in relazione al fondo della ricorrente, il comune di Vallata ha adottato il decreto di esproprio 14.5.2009 n. 18, formalmente comunicato il 12.6.2009.Ciò rende inammissibile il ricorso per risarcimento del danno.»

Sintesi: Deve essere respinta la domanda risarcitoria qualora, nelle more del giudizio, sia stata acquistata formalmente dall’amministrazione la proprietà del bene, con provvedimento all’esito di una sequenza procedimentale di dichiarazione ex novo della pubblica utilità mai contestata e del tutto svincolata anche nei presupposti rispetto a quello precedente e la cui contestazione avrebbe imprescindibilmente richiesto l’autonoma impugnazione dei relativi atti.

Estratto: «Ciò premesso, ed evidenziato pertanto che l’unico sbocco legittimo della tutela del ricorrente in tali casi è la restituzione in integrum o la formale acquisizione del bene in capo alla P.A., va rilevato che nel caso di specie, come sopra accennato, con la determinazione dirigenziale n. 254 del 23 marzo 2005 è stata approvata la seconda perizia di variante, che includeva nuovamente nel piano particellare di esproprio alcune delle proprietà stralciate con la prima perizia, tra cui quella del ricorrente; con la stessa determina è stata dichiarata nuovamente la pubblica utilità dell’opera e rifissato il termine per l’ultimazione delle procedure espropriative al 23 marzo 2010; quindi con la determinazione 299 dell’11 aprile 2005 è stata di nuovo autorizzata l’occupazione del fondo del ricorrente e determinata l’indennità da offrire (non accettata dal D’Agnelli); infine, con la determinazione dirigenziale 154 del 23.2.2009, è stato emesso il decreto di esproprio della proprietà del ricorrente.Attualmente la proprietà del fondo è stata quindi formalmente acquisita all’esito di una sequenza procedimentale mai contestata dal ricorrente, che non ha impugnato alcuno degli atti susseguitisi fino al definitivo decreto di esproprio.Né può sostenersi la nullità o illegittimità derivata di tali atti, in quanto come detto la pubblica amministrazione ha provveduto a dichiarare ex novo la pubblica utilità e l’indifferibilità ed urgenza delle opere, di tal che il nuovo procedimento si presenta del tutto svincolato anche nei presupposti rispetto a quello precedente e la sua contestazione avrebbe imprescindibilmente richiesto l’autonoma impugnazione dei relativi atti.Di conseguenza anche in ragione di tali considerazioni la domanda risarcitoria deve essere respinta, essendo stata nelle more del giudizio acquistata formalmente dall’amministrazione la proprietà del bene, con provvedimento non impugnato e dietro versamento del corrispettivo, benché non accettato dal ricorrente.»

Sintesi: Il decreto di espropriazione, per quanto intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina comunque l’infondatezza della domanda di restituzione dei terreni e di risarcimento danni collegati alla perdita di proprietà degli stessi che risultano ormai, allo stato, legittimamente espropriati; in tale ipotesi l’unica domanda fondata attiene al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittima occupazione per il periodo in cui questa si è protratta, fino alla data di adozione del decreto di espropriazione.

Estratto: «Il Collegio rileva infatti che il decreto di espropriazione, per quanto intervenuto dopo la proposizione del presente ricorso, produce comunque conseguenze inevitabili sulla controversia in esame, perché determina l’infondatezza della domanda di restituzione dei terreni e di risarcimento danni collegati alla perdita di proprietà degli stessi che risultano ormai, allo stato, legittimamente espropriati.Allo stato, pertanto, l’unica domanda contenuta nel ricorso che si rivela fondata attiene al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per effetto dell’illegittima occupazione dei beni per il periodo intercorso tra la scadenza del periodo massimo di cinque anni, per i quali era stata regolarmente autorizzata l'occupazione temporanea e in via d'urgenza degli immobili de quibus, fino alla data di adozione del decreto di espropriazione e quindi dal 28.6.2007 al 30.6.2011.Va precisato che i cinque anni di occupazione legittima decorrevano infatti, ai sensi dell’espressa previsione del decreto prefettizio 28.6.2002 dalla data di tale provvedimento e non dalla data dell’effettiva immissione in possesso.Tali danni vanno calcolati ai sensi dell’art. 42 bis comma 3^ del d.lgs 327/ 2001, applicando l’interesse del 5% annuo sul valore determinato ai sensi di tale comma, rapportato all’effettiva superficie dei terreni che risulta essere stata occupata per il periodo anzidetto, come risultante dallo stato di consistenza redatto all’atto dell’immissione in possesso.»

GIUDIZIO --> DOMANDA --> RISARCITORIA --> CONDIZIONI --> PERDITA DISPONIBILITÀ DEL BENE

Sintesi: A seguito dell'annullamento degli atti del procedimento va rigettata la richiesta risarcitoria e quella restitutoria avanzata dal proprietario qualora l’area oggetto di esproprio sia rimasta nella detenzione e disponibilità del conduttore – affittuario che ha così potuto continuare svolgere la propria attività produttiva senza alcun intralcio.

Estratto: «Pertanto il terzo ed il quarto motivo di gravame vanno accolti con conseguente annullamento, per la parte di interesse della ricorrente, degli atti con essi impugnati, meglio indicati in epigrafe, ossia del Decreto n. CDG 0120785-P dell’ 11/10/2007 di proroga dei termini di inizio e fine lavori ed espropriazione, nonché del decreto di esproprio del 9/3/2009 emesso a suo carico sulle particelle suindicate da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane.Va, però, rigettata la richiesta risarcitoria formulata nel contesto del secondo ricorso per motivi aggiunti e quella restitutoria avanzata nel contesto del terzo ricorso per i motivi aggiunti atteso che, allo stato, per stessa ammissione della ricorrente (pagina 6 del quarto motivo aggiunto , depositato in data 31/10/2011) l’area oggetto di esproprio è rimasta nella detenzione e disponibilità dell’ affittuaria Natura Iblea s.r.l., la quale ha sin qui potuto continuare svolgere la propria attività produttiva senza alcun intralcio.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.