Condizioni e termini di decorrenza dell'impugnabilità di un provvedimento lesivo

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ELEMENTI ACCIDENTALI --> CONDIZIONE

Sintesi: Il provvedimento lesivo soggetto a condizione risolutiva della sua esecutività o efficacia deve essere impugnato nell'ordinario termine decadenziale.


Estratto: «Occorre valutare, per l’ipotesi in cui il provvedimento non risulti immediatamente lesivo, se ricorra o meno comunque un onere di impugnazione nei 60 giorni dalla piena/legale conoscenza dello stesso ovvero una mera facoltà di impugnazione e, in tal caso, con quali conseguenze rispetto ai successivi sviluppi della vicenda amministrativa.In proposito possono considerarsi alcune ipotesi o fattispecie degne di rilievo.Nulla quaestio per il caso di provvedimento lesivo la cui efficacia sia soggetta a termine iniziale (efficacia/esecutività differita) o finale (efficacia/esecutività a termine), atteso che in tali ipotesi ricorre senz’altro l’onere di immediata impugnazione nel termine.Analoga considerazione va fatta con riferimento all’atto lesivo soggetto a condizione risolutiva della sua esecutività o efficacia, nel qual caso ricorre indubbiamente una lesione immediata dell’interesse tutelato.»

Sintesi: Con riferimento al provvedimento lesivo soggetto a condizione sospensiva, analogamente a quello soggetto a controllo e nelle more del controllo medesimo, sussiste una mera facoltà di impugnazione (e non già un onere di impugnazione immediata) decorrente dalla data di conoscenza del provvedimento.

Estratto: «Il problema si pone viceversa con riferimento a provvedimenti lesivi soggetti a condizione sospensiva dell’efficacia intesa in senso ampio.In tal caso infatti la legale conoscenza del provvedimento è accompagnata dalla consapevolezza di una lesività solo potenziale ed eventuale, essendo subordinato il verificarsi della lesione della sfera giuridica del soggetto interessato al verificarsi di una circostanza, di fatto o di diritto, futura ed incerta.Con riferimento all’ipotesi similare relativa all’impugnazione del provvedimento in itinere, ovvero del provvedimento lesivo soggetto a controllo e nelle more del controllo medesimo, la prevalente giurisprudenza ha individuato una mera facoltà di impugnazione (e non già un onere di impugnazione immediata) decorrente dalla data di conoscenza del provvedimento.Ciò sulla base di due considerazioni: la prima ispirata all’esigenza di assicurare maggior tutela, ritenendo l’ammissibilità originaria di un ricorso proposto nei confronti di un atto originariamente inefficace e quindi non lesivo; la seconda correlata al fatto che le forme di pubblicità in via generale sono previste per il provvedimento e non anche necessariamente per l’atto di controllo, qualificato prevalentemente come atto esterno integrativo dell’efficacia di atto interno e – comunque – come atto di natura endoprocedimentale, i cui effetti tuttavia retroagiscono alla data di adozione del provvedimento, che deve costituire pertanto il riferimento significativo del dies a quo.Il citato orientamento giurisprudenziale, risalente per lo più al previgente contesto normativo in cui del potere di controllo si faceva largo uso (prima della riforma Bassanini), era dunque teso non già ad assicurare uno slittamento del dies a quo dell’impugnazione fino ad individuarlo con il momento di positivo controllo dell’atto lesivo, quanto invece a ritenere comunque ammissibile l’impugnazione di un provvedimento originariamente privo di efficacia e di portata lesiva da parte di un ricorrente solerte e previdente.»

Sintesi: L’omessa impugnazione nei termini di un atto o provvedimento presupposto immediatamente lesivo soggetto a condizione risolutiva determina, per il caso di successiva impugnazione oltre i termini, la declaratoria di irricevibilità del ricorso in parte qua.

Estratto: «Occorre ovviamente distinguere la condizione risolutiva in senso proprio dalle mere prescrizioni contenute in un atto generale e lesivo e che attengono alla fase attuativa dello stesso e alla adozione di atti consequenziali.Se infatti l’omessa impugnazione nei termini di un atto o provvedimento presupposto immediatamente lesivo soggetto a condizione risolutiva può determinare, per il caso di successiva impugnazione oltre i termini, la declaratoria di irricevibilità del ricorso in parte qua, non altrettanto può dirsi con riferimento all’ipotesi di mere prescrizioni contenute nel predetto atto ed attinenti la fase attuativa e l’adozione di atti consequenziali, qualora l’impugnazione di questi ultimi sia supportata non già dall’illegittimità derivata dall’illegittimità dell’atto presupposto, bensì dalla deduzione di vizi propri e autonomamente riferiti all’atto conseguenziale.»

Sintesi: Diversamente dal provvedimento sottoposto a condizione risolutiva in senso proprio, le mere prescrizioni attinenti la fase attuativa e l’adozione di atti consequenziali non importano la tardività dell'impugnazione rivolta contro questi ultimi e supportata non già dall’illegittimità derivata dall’illegittimità dell’atto presupposto, bensì dalla deduzione di vizi propri e autonomamente riferiti all’atto conseguenziale.

Estratto: «Occorre ovviamente distinguere la condizione risolutiva in senso proprio dalle mere prescrizioni contenute in un atto generale e lesivo e che attengono alla fase attuativa dello stesso e alla adozione di atti consequenziali.Se infatti l’omessa impugnazione nei termini di un atto o provvedimento presupposto immediatamente lesivo...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: La condizione relativa al soddisfacimento degli standards, essendo determinante ai fini dell’an della realizzazione e localizzazione dell’intervento edilizio, non esclude l'onere di impugnazione del provvedimento nell'ordinario termine decadenziale, a pena di tardività.

Estratto: «Anche a prescindere da ogni considerazione circa la natura e gli effetti dell’atto di approvazione condizionato o soggetto prescrizioni, risulta comunque evidente che la prima “condizione”, quella relativa alla verifica della sufficienza degli standards di area a servizio della residenza, costituisce presupposto per l’approvazione dell’Accordo di Programma e non già per il rilascio del permesso di costruire.Tale circostanza, se da un lato è idonea a determinare una eventuale declaratoria di irricevibilità del ricorso in parte qua, ricorrendone i presupposti di prova, dall’altro condiziona l’esistenza o meno della stessa approvazione dell’Accordo di Programma.Viceversa le “condizioni” ulteriori, cioè quella relativa alla previsione di adeguata viabilità di raccordo e allacciamenti alle reti pubbliche, nonché quella relativa all’altezza degli edifici residenziali (che non possono superare quella degli edifici circostanti), si configurano più propriamente come “prescrizioni”, apparendo logico demandarne la verifica all’atto del rilascio dei singoli permessi di costruire, con la conseguenza che le relative contestazioni della legittimità possono farsi valere in sede di impugnazione del singolo permesso di costruire, come vizi propri ed autonomi di quest’ultimo.E’ evidente infatti che mentre la condizione relativa al soddisfacimento degli standards di aree a servizio della residenza risulta determinante ai fini dell’an della realizzazione e localizzazione dell’Accordo di Programma di che trattasi, le due successive prescrizioni attengono semplicemente alle modalità di realizzazione di singoli interventi, la cui valutazione di legittimità non può che trovare la sua sede naturale nel procedimento volto al rilascio del singolo permesso di costruire, con la conseguenza che l’eventuale irricevibilità o inammissibilità del’impugnazione degli atti generali presupposti non preclude la possibilità di autonoma impugnazione dei singoli permessi di costruire relativamente a vizi propri, ivi compreso quello di violazione delle prescrizioni contenute nell’atto generale presupposto.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ELEMENTI ACCIDENTALI --> TERMINE

Sintesi: Il provvedimento lesivo con efficacia soggetta a termine iniziale (efficacia/esecutività differita) o finale (efficacia/esecutività a termine), deve essere impugnato nell'ordinario termine decadenziale.

Estratto: «Occorre valutare, per l’ipotesi in cui il provvedimento non risulti immediatamente lesivo, se ricorra o meno comunque un onere di impugnazione nei 60 giorni dalla piena/legale conoscenza dello stesso ovvero una mera facoltà di impugnazione e, in tal caso, con quali conseguenze rispetto ai successivi sviluppi della vicenda amministrativa.
[...omissis: vedi sopra...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.