Impugnazione dell'ordinanza di rilascio di un immobile: giurisdizione e competenza

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ORDINANZA DI SGOMBERO

Sintesi: L’azione con cui un privato, destinatario di un ordine di rilascio di un immobile, chiede l’accertamento dell’intervenuta usucapione dello stesso appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.


Estratto: «5.-Con il ricorso in esame, infine, l’interessato chiede che l’adito Tribunale accerti l’usucapione del terreno in questione, dichiarandone l’acquisto a titolo originario, nonché il risarcimento del danno..5.a.- Come esattamente osservato dalla resistente amministrazione, la dedotta questione dell’avvenuto trasferimento di proprietà esula dalla giurisdizione del G.A. per appartenere a quella dell’A.G.O.La giurisprudenza è, infatti, consolidata (ex multis Cons. St. Sez. V 20.3.2006) nel ritenere che : “Tali azioni, come correttamente ritenuto dai primi giudici, debbono ritenersi inammissibili ed il G.A. deve ritenersi privo della giurisdizione sulla domanda diretta ad ottenere il trasferimento della proprietà. In casi analoghi, infatti, si è già pronunciata la giurisprudenza, secondo cui, ad esempio, nel caso in cui la P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile sul presupposto della sua demanialità, a dispetto della sua appartenenza al patrimonio comunale disponibile, ed il privato occupante proponga opposizione chiedendo l’accertamento del proprio diritto sul bene derivante da un contratto di diritto privato, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario in quanto non investe i vizi dell’atto amministrativo, ma si esaurisce nell’indagine sulla validità del contratto riguardante il bene patrimoniale ed è quindi rivolta alla tutela di diritti soggettivi (cfr. Cass. civ., Sez. un., 15 luglio 1999, n. 391).L’azione di accertamento è ammessa nell’ambito della giurisdizione esclusiva (del Giudice Amministrativo) nei soli casi in cui sia controverso un rapporto giuridico, caratterizzato dalla correlazione tra un diritto soggettivo ed un corrispondente obbligo, mediato, eventualmente, dall’adozione di un atto paritetico, e non anche per quanto concerne gli interessi legittimi o, comunque, situazioni che trovano titolo in atti amministrativi di carattere autoritativo, ancorché vincolati (cfr. Cons. St., sez. V, 6 ottobre 1999, n. 1343).La Giurisdizione Amministrativa di legittimità è giurisdizione di annullamento e non consente azioni di mero accertamento, né consente al Giudice di sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione dei fatti che involgono un apprezzamento discrezionale, dovendosi dichiarare l’inammissibilità di azioni in tal senso (cfr. Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 1982, n. 40; Cons. St., sez. V, 12 gennaio 2000, n. 173)”.»

Sintesi: La posizione soggettiva del privato che si oppone al provvedimento di reintegra è quella di interesse legittimo ogni qualvolta vengano in rilievo atti autoritativi resi dagli enti locali.

Estratto: «3. Preliminarmente, in punto di giurisdizione, occorre precisare che il presente giudizio rientra nella cognizione del giudice adito poiché l’ordinanza di sgombero impugnata costituisce esercizio del potere di autotela della pubblica amministrazione a salvaguardia dei beni demaniali e nel presente giudizio si controverte in ordine alle modalità di esercizio del potere amministrativo onde ottenere l'annullamento dell'atto impugnato. 3.1 Il potere di autotutela possessoria in via amministrativa per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili è disciplinato dall'art. 823 c.c. a tenore del quale spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico ed essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso. Pertanto, la presenza dell'interesse pubblico e del potere autoritativo esercitato sono idonei a determinare l'assoggettamento del privato all'esercizio della pubblica funzione che vi è riconnessa e la conseguente degradazione della relativa posizione giuridica vantata, per cui la questione dominicale dedotta può costituire oggetto da parte del giudice amministrativo di valutazione incidenter tantum, onde verificare la legittimità dell'atto impugnato, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 8 c.p.a. La giurisprudenza ha chiarito al riguardo che la posizione soggettiva del privato che si oppone al provvedimento di reintegra è quella di interesse legittimo ogni qualvolta vengano in rilievo atti autoritativi resi, come nella specie, dagli enti locali (cfr. Cass., sez. un., 29 aprile 2008, n. 10814; Cons. St., sez. II, 11 gennaio 2006, n. 1572/2003; C.d.S. sez. V 3.02.2009 n.595 );»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sull'ordinanza di rilascio del modulo abitativo provvisorio (MAP) concesso agli sfollati del sisma del 6 aprile 2009: non rileva infatti la provenienza delle “casette” ed il titolo in base al quale il Comune ne ha acquisito la proprietà (donazione modale da parte della Croce Rossa Italiana), essendo invece significativa la circostanza che la detenzione scaturisce da un procedimento conclusosi con l’assegnazione di un alloggio appartenente al patrimonio indisponibile dell’ente.

Estratto: «2. Le eccezioni della difesa comunale sono infondate.Quanto alla giurisdizione, va osservato che è lo stesso provvedimento impugnato a contenere considerazioni che presuppongono l’esercizio di un potere pubblicistico e come tali atte a radicare la competenza del giudice amministrativo. In esso si premette, infatti, che l’alloggio è stato assegnato dal Comune sulla base di quanto stabilito dal D.L. 28 aprile 2009 n. 39 e che lo stesso “ricade ope legis nel patrimonio indisponibile del Comune siccome destinato per sua natura al soddisfacimento di esigenze pubbliche ed assegnato alla proprietà dello stesso”. Pertanto non rileva la provenienza delle “casette” ed il titolo in base al quale il Comune ne ha acquisito la proprietà (donazione modale da parte della Croce Rossa Italiana), essendo invece significativa la circostanza che la detenzione del ricorrente scaturisce da un procedimento conclusosi con l’assegnazione di un alloggio appartenente al patrimonio indisponibile dell’ente. Tale atto è perciò espressione di un potere autoritativo ed il provvedimento impugnato ne costituisce annullamento in autotutela, di per sé implicante l’esercizio di un potere discrezionale, sul presupposto della carenza originaria di un requisito di assegnazione. Si tratta di una serie di elementi che depongono per la giurisdizione di questo giudice, come peraltro informa l’atto in esame richiamando l’art. 5 della L. TAR. Quanto alla questione della tempestività dell’impugnazione, il collegio osserva che appaiono innanzitutto fondate le controdeduzioni del ricorrente che rileva come la notifica dell’atto del novembre 2009 sia stata effettuata ex art. 140 c.p.c. presso la sua precedente abitazione in Via Martire di Onna, vale a dire quella andata distrutta dal terremoto, anziché presso il “villaggio Onna, alloggio 72”, come è invece avvenuto per l’atto qui impugnato. Non risulta pertanto provato dall’amministrazione resistente che tale atto fosse stato conosciuto in epoca anteriore ai sessanta giorni dalla notifica del ricorso. Va poi osservato che l’atto impugnato non rappresenta il momento esecutivo di un precedente provvedimento, essendo invece il risultato di un rinnovato esame della vicenda, come può facilmente evincersi dalla più ampia considerazione dei presupposti che ne costituiscono il fondamento rispetto alla succinta comunicazione del novembre 2009, nonché dalla stessa impostazione dell’atto, di chiaro tenore provvedimentale rispetto all’altro che assumeva invece la veste formale di una semplice comunicazione. Anche l’eccezione in parola va pertanto respinta.»

Sintesi: Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo laddove la controversia abbia ad oggetto l’ordine di rilascio di un bene appartenente al patrimonio disponibile dell’Amministrazione: infatti in tal caso l’Amministrazione agisce “jure privatorum”, al di fuori cioè dell’esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica (attribuitale, dall’art. 823 cod. civ., esclusivamente in relazione ai beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili degli enti pubblici).

Estratto: «CONSIDERATO, in punto di diritto, che - secondo la giurisprudenza, anche di questa Sezione (sentenze 9 aprile 2010, n. 1868; 12 marzo 2010, n. 1390) - va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo laddove la controversia abbia ad oggetto l’ordine di rilascio di un bene appartenente al patrimonio disponibile dell’Amministrazione. Infatti in tal caso l’Amministrazione agisce “jure privatorum”, al di fuori cioè dell’esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica (attribuitale, dall’art. 823 cod. civ., esclusivamente in relazione ai beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili degli enti pubblici);»

Sintesi: Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che abbia ad oggetto l’ordine di rilascio di un bene appartenente al patrimonio disponibile di un Comune: infatti in tal caso l’Amministrazione agisce jure privatorum, al di fuori cioè dell’esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica, (potestà attribuitale, dall’art. 823 cod. civ., esclusivamente in relazione ai beni demaniali ed a quelli patrimoniali indisponibili).

Estratto: «CONSIDERATO, in punto di diritto, che - secondo la giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Liguria Genova, 15 novembre 2007, n. 1937l; T.A.R. Piemonte Torino, 18 febbraio 2000 n. 179), anche di questa Sezione (sentenze 9 aprile 2010, n. 1868; 12 marzo 2010, n. 1390) - esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che abbia ad oggetto l’ordine di rilascio di un bene appartenente al patrimonio disponibile di un Comune. Infatti in tal caso l’Amministrazione agisce jure privatorum, al di fuori cioè dell’esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica, (potestà attribuitale, dall’art. 823 cod. civ., esclusivamente in relazione ai beni demaniali ed a quelli patrimoniali indisponibili);»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.A. sull'impugnazione dell'ordinanza che ingiunge la rimozione di rifiuti posizionati in area appartenente al demanio idrico, in quanto non si tratta di provvedimento che influisce sul regime delle acque pubbliche.

Estratto: «4. - In primis, va risolta la questione di giurisdizione sollevata dal resistente Comune, che si appalesa infondata.E invero, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella decisione n. 4472/09, richiamata dalla difesa regionale, la giurisdizione del TSAP sussiste solo quando il provvedimento di cui si controverte “incide direttamente sul regime delle acque pubbliche”.Così non è nel caso di specie, in cui l’ordinanza comunale è stata emessa al solo fine di rimuovere un cumulo di rifiuti rinvenuto “in ambo i lati della stradina in corrispondenza del guado in sponda destra del torrente Torre”. Pertanto, benché i rifiuti risultino posizionati in area appartenente al Demanio Idrico, tuttavia la loro permanenza in sito e/o la loro rimozione non sono idonei ad influire neppure indirettamente sul “regime delle acque”.Va quindi affermata positivamente la giurisdizione di questo Tribunale.»

Sintesi: Va affermata la giurisdizione del G.A. sulla controversia in cui il ricorrente impugni l'ordine di sgombero da un'area demaniale deducendone la sdemanializzazione e l'intervenuta usucapione (che dovranno incidentalmente essere valutate dal G.A.).

Estratto: «1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia.E’ indubbio, infatti, che l’istanza di annullamento del provvedimento impugnato, proposta dagli odierni ricorrenti davanti al T.A.R., presuppone che, a monte, il Giudice adito si pronunci in via incidentale sia sulla presunta avvenuta sdemanializzazione che sull’attuale regime proprietario del sito (a suo tempo abusivamente occupato) e in via principale sulla legittimità dell’ordine di sgombero adottato sul presupposto dell’attuale demanialità dell’area.»

Sintesi: Poiché la procedura di ripristino in via amministrativa è un potere che ha natura autoritativa e richiede la ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, le relative controversie ricadono nella giurisdizione amministrativa.

Estratto: «5. L’esito del giudizio ordinario non rende inutile la presente controversia, che si colloca sul piano dell’autotutela possessoria. Il Comune ha esercitato il potere di ripristino della destinazione pubblica dei beni demaniali previsto dall’art. 823 comma 2 cc. e dall’art. 378 della legge 2248/1865 all. F. La procedura di ripristino in via amministrativa costituisce un privilegio dell’autorità titolare del demanio e viene esercitata in alternativa ai mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso. Trattandosi di un potere che ha natura autoritativa e richiede la ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, le relative controversie ricadono nella giurisdizione amministrativa (v. CS Sez. IV 7 settembre 2006 n. 5209).»

Sintesi: La giurisdizione in merito alle controversie aventi ad oggetto l'ingiunzione di pagamento dell'indennità conseguente all'occupazione sine titulo di un bene demaniale appartiene di regola al G.O.; tuttavia, ove il soggetto contesti la legittimità dell'intimazione di pagamento argomentando a partire dalla ritenuta illegittimità dell’ordinanza di sgombero che ha dato origine all’intimazione, per il principio di concentrazione può sussistere la giurisdizione del G.A..

Estratto: «Il ricorrente impugna l’intimazione di pagamento del Ministero delle Finanze indicata in epigrafe per l’occupazione (senza titolo) di suolo demaniale.L’atto è stato adottato a seguito di accertamenti di P.G. con cui è stata verificata, da parte della Capitaneria di Porto, la costruzione di un muro di cinta, lungo circa 30 mt, 1 metro oltre il confine della proprietà Aragona e più precisamente su demanio dello Stato.A seguito di tali accertamenti, oltre ad essere stato instaurato un processo penale (conclusosi con assoluzione per mancanza dell’elemento psicologico, con accertamento tuttavia della materialità dell’occupazione e della demanialità del suolo), è stata adottata ingiunzione di sgombero, impugnata dinanzi a questo Tar con ricorso 244/96, deciso in pari data con sentenza di rigetto.L’intimazione di pagamento viene impugnata deducendo gli stessi vizi fatti valere contro l’ingiunzione di sgombero ed in particolare il difetto del requisito della natura demaniale del bene occupato che il ricorrente sostiene essere di proprietà privata.Va preliminarmente rilevato che, benché la giurisprudenza amministrativa sia orientata nel ritenere la giurisdizione del g.o. in merito alle controversie aventi ad oggetto l'ingiunzione di pagamento dell'indennità conseguente all'occupazione sine titulo di un bene demaniale, trattandosi di questione che investe nella sostanza la quantificazione dell'indennizzo preteso dalla p.a. per l'occupazione (v. in tal senso T.A.R. Molise Campobasso 19 dicembre 2005 n. 1194, T.A.R. Lazio Roma sez. II 09 giugno 2008 n. 5705, T.A.R. Sicilia Palermo sez. II 15 novembre 2002 n. 3896, Cassazione Civile, sez. I, 03 marzo 2004 , n. 4304), motivando anche in relazione alla natura squisitamente privatistica delle intimazioni in questione, che si atteggiano come atti di diritto civile ex art. 1219 c.c., nel caso di specie, data la particolarità della fattispecie ed in considerazione delle particolari doglianze fatte valere, va riconosciuta la giurisdizione del G.A.Più in particolare il ricorrente contesta l’intimazione di pagamento, partendo dalla ritenuta illegittimità dell’ordinanza di sgombero che ha dato origine all’intimazione e contestando in realtà non il quantum, ma lo stesso presupposto di fatto che ha dato origine all’esercizio del potere di autotutela del bene demaniale, così censurando il corretto esercizio del potere “a monte” dell’ingiunzione di pagamento.In altri termini le censure, investono non l’atto privatistico in sé , quanto piuttosto l’atto espressione del potere pubblico (di sgombero) che dell’intimazione è presupposto fondamentale ed esclusivo.Essendo, pertanto, incontrovertibile la giurisdizione di questo Tar in merito alla controversia principale (atteso che si censura, in quella sede, l’esercizio del potere della p.a. in ordine ad un bene demaniale, con conseguente giurisdizione anche ex art. 5 l. tar), per il principio di concentrazione, più volte ritenuto dalla Corte Costituzionale espressione dell’effettività della tutela giurisdizionale stessa (v. in tal senso Corte Cost. sent. n. 204/04 e 77/07), la giurisdizione va ritenuta anche per la controversia “accessoria”, in considerazione della identità delle censure mosse contro l’atto conseguente a quello impugnato in via principale.La competenza sulla questione pregiudiziale e principale, per ciò, attrae anche quella sulle controversie conseguenti.»

Sintesi: L'ordinanza emanata in materia di azione possessoria, esercitata “iure publico” dal Sindaco, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Sintesi: In relazione a provvedimenti inerenti strade iscritte negli elenchi comunali, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo circa la cognizione in ordine al provvedimento autoritativo, attraverso cui il Sindaco ordina il ripristino del pubblico transito su una strada vicinale, anche con richiesta al medesimo Giudice di accertare, in via incidentale, la sussistenza o meno del diritto della collettività sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico.

Estratto: «1. Il Collegio rileva, in via preliminare, la pacifica sussistenza della propria giurisdizione sulla fattispecie, poiché l’impugnata ordinanza risulta emanata in materia di azione possessoria, esercitata, “iure publico”, dal Sindaco, a norma dell'art. 378, comma 2, della legge 20.3.1865, n. 2248, all. F.Giova osservare che, anche sotto il diverso profilo, concernente la contestazione dell'esistenza di diritti della collettività, in relazione a provvedimenti inerenti strade iscritte negli elenchi comunali, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo circa la cognizione in ordine al provvedimento autoritativo, attraverso cui il Sindaco ordina il ripristino del pubblico transito su una strada vicinale, anche con richiesta al medesimo Giudice di accertare, in via incidentale, la sussistenza o meno del diritto della collettività sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico (cfr. in tal senso Cass. SS.UU. 2.10.1989, n. 3950, 23.1.1991, n. 596, 7.11.1994, n. 9206; TAR Lombardia, Brescia, 7.9.1999, n. 769; TAR Campania, Napoli, 27.6.2000, n. 2466).»

Sintesi: Poichè l'ordinanza di sgombero di immobili abusivamente occupati non ha un’autonoma valenza provvedimentale, ma costituisce esclusivamente l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale in materia di misure di prevenzione, qualsiasi contestazione sulla stessa esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo e non può che essere avanzata dinanzi al Giudice Ordinario.

Estratto: «Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.Invero l’atto impugnato non ha un’autonoma valenza provvedimentale, ma costituisce esclusivamente l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale in materia di misure di prevenzione.In quanto tale, come da giurisprudenza consolidata di questo Tribunale Amministrativo, da cui la Sezione ritiene di non doversi discostare (cfr. tra le tante T.A..R. Palermo n.1276/05 del 20/07/2005), qualsiasi contestazione sullo stesso esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo e non può che essere avanzata dinanzi al Giudice Ordinario, nelle forme proprie del procedimento nel quale si inserisce.Il ricorso in questione è pertanto inammissibile.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ORDINANZA DI SGOMBERO --> CONTESTAZIONE DELLA CONTESTUALE TOSAP

Sintesi: Appartiene alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie la contestazione degli oneri relativi all’occupazione di suolo pubblico, anche se imposti al privato contestualmente all'ordine di rimuovere i detriti dalla pubblica via.

Estratto: «Con una prima eccezione si contesta la sussistenza della giurisdizione del g.a., relativamente allo scrutinio delle censure volte a contestare l’imposizione a carico della ricorrente degli oneri relativi all’occupazione di suolo pubblico.L’eccezione è fondata.L’art. 2 D.Lgs. n. 546/92...
[...omissis...]

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ORDINANZA DI SGOMBERO --> CONTESTAZIONE DELLA DEMANIALITÀ

Sintesi: Nell’ipotesi in cui la p.a. emetta ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio ovvero al patrimonio indisponibile, e il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, la cognizione della controversia spetta al giudice amministrativo, ove il privato deduca vizi dell’atto amministrativo, mentre spetta al giudice ordinario, ove il privato neghi la natura di bene pubblico del bene e chieda che sia accertato il proprio pieno e libero diritto di proprietà.

Estratto: «RITENUTO che, per costante giurisprudenza, la giurisdizione, a norma dell’art. 386 c.p.c., va determinata in base all’oggetto della domanda, dovendo essere preso in considerazione il cosiddetto petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice (c.d. petitum formale), ma soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio con riguardo, in particolare, ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata nel giudizio (cfr., tra le altre, Cass. SS.UU. 3 marzo 2003, n. 3077). L’applicazione del suesposto principio giurisprudenziale all’ipotesi in cui la p.a. emetta ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio ovvero al patrimonio indisponibile, e il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, comporta che la cognizione della controversia spetta al giudice amministrativo, ove il privato deduca vizi dell’atto amministrativo, mentre spetta al giudice ordinario, ove il privato neghi la natura di bene pubblico del bene e chieda che sia accertato il proprio pieno e libero diritto di proprietà;RITENUTO che, nel caso di specie, il petitum sostanziale concerne l’accertamento del diritto di proprietà sul terreno conteso tra le parti e che nessun vizio è stato mosso dalla ricorrente avverso il provvedimento amministrativo impugnato;RITENUTO, quindi, che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la questione sottesa al rapporto controverso al giudice ordinario presso il quale il processo potrà essere riproposto nel temine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art.11, comma 2, cod. proc. amm.;»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia ove il privato impugni un'ordinanza di sgombero asserendo che il terreno occupato sarebbe divenuto di sua proprietà in virtù dell'art. 942 c.c. (c.d. alluvione impropria).

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del G.O. la controversia che per quanto formalmente presentata come contestazione di una ordinanza di sgombero, presuppone la corretta qualificazione giuridica di una porzione di suolo e postula, prima di tutto, la corretta delimitazione del demanio e verte perciò su diritti soggettivi.

Estratto: «Come emerge nettamente dal primo motivo di ricorso, il ricorrente assume di essere divenuto proprietario dell’area per effetto della applicazione al caso di specie dell’art. 942 c.c. nella sua originaria formulazione.La norma in effetti stabiliva che, in caso di abbandono spontaneo e lento dell’alveo da parte di un corso d’acqua, quest’ultimo appartenesse al proprietario della riva scoperta.Con l. n. 37/1994, l’art. 942 c.c. è stato modificato e il nuovo testo stabilisce che il terreno abbandonato dalle acque correnti che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartiene al demanio pubblico.Sebbene il ricorso sia stato notificato e depositato successivamente alla entrata in vigore della modifica legislativa, i fatti rilevanti risalgono ad epoca senz’altro anteriore.Il ricorrente, per vero, non fornisce adeguata prova della apprensione materiale del fondo in epoca utile a giovarsi della superata formulazione testuale dell’art. 942 c.c., limitandosi a delle apodittiche affermazioni.Non la sola apprensione del fondo ma anche le specifiche modalità di tale apprensione sono determinanti per stabilire se ricorra l’ipotesi di cui all’art. 942 c.c. ovvero quella di cui all’art. 946 c.c. (alveo abbandonato) legata al “subitaneo abbandono da parte della corrente fluviale” (Cass. sent. 10.11.1994, n. 9376).Tuttavia proprio la nota n. 5130/93 del Genio civile di Salerno e del sopralluogo all’esito del quale essa è stata redatta, provano che, in epoca certamente anteriore al 5 gennaio 1994 (data della approvazione della novella legislativa), il ricorrente occupava il terreno conteso.Trattandosi di bene già acquisito alla sfera giuridica del privato (ex art. 942 c.c.), sostiene il ricorrente che l’amministrazione adita non avesse alcun potere di dare (o negare) una concessione demaniale sul bene e pertanto che il provvedimento di diniego sia inficiato essenzialmente da carenza di potere/incompetenza assoluta.La tesi è sostenuta nel I motivo di ricorso ma ritorna anche nel II e reputa il collegio che la prospettazione fatta dal ricorrente della posizione giuridica azionata sia, in questo caso, dirimente in punto di giurisdizione, secondo un recente orientamento affermato dal TAR Campania – Napoli, sentenza 15 ottobre 2012, n. 4124, che si ritiene di condividere.Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che “per quanto formalmente presentata come contestazione di una ordinanza di sgombero, presuppone la corretta qualificazione giuridica di una porzione di suolo e postula, prima di tutto, la corretta delimitazione del demanio (omissis) e verte perciò su diritti soggettivi” (così CdS sent. 8.07.2011, n. 4110).Il caso portato all’attenzione del collegio è analogo alle fattispecie esaminate nei precedenti richiamati.Il “petitum sostanziale” è la richiesta di riconoscimento-accertamento della consistenza di diritto soggettivo della posizione sostanziale vantata dal ricorrente.Sulla base di tale assunto, il ricorrente contesta in radice il potere in capo alla PA di ordinare lo sgombero a seguito del diniego di concessione demaniale.L’impugnazione del provvedimento censurato, in altri termini, è solo l’occasione per ottenere una statuizione che, però, per ius receptum è di spettanza del giudice ordinario, come riaffermato anche in una recente pronuncia di questo TAR (TAR Salerno, sentenza 18 marzo 2013, n. 351) in cui, in maniera molto chiara, si sostiene che “la controversia tra privato e p.a. concernente la proprietà di un immobile, sia quando se ne debba accertare la natura demaniale, sia quando si contesti il potere dell'amministrazione di modificarla, è devoluta alla giurisdizione del g.o., a nulla rilevando che le doglianze del privato siano dirette ad impugnare i relativi provvedimenti, oppure a denunciarne i vizi procedurali per carenza o incompletezza dell'attività istruttoria o errori di valutazione”.»

Sintesi: Quando si verta nel caso dell’ordine di rilascio di un immobile da parte della pubblica amministrazione, sul presupposto della sua appartenenza al demanio ed il privato miri, tramite il giudizio, a sentire accertare negativamente la demanialità del bene e positivamente il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo.

Estratto: «3. - Venendo al merito della questione, va osservato come, valutando correttamente le ragioni sostanziali sottese alla pretesa dell’originaria parte ricorrente, il giudice di prime cure, sollecitato dall’espressa eccezione di controparte, si è soffermato preliminarmente nell’esame dell’esistenza della propria giurisdizione.
[...omissis...]

Sintesi: L'impugnazione del provvedimento amministrativo al fine sostanziale di sentire negare la demanialità del bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà postula accertamenti di fatto inerenti il rapporto tra proprietà pubblica e proprietà privata ed è pertanto di pertinenza del giudice ordinario, in quanto la posizione che fa valere il soggetto che assume di essere proprietario dell'immobile è di diritto soggettivo, ancorché l'impugnazione sia rivolta contro il provvedimento ingiuntivo.

Estratto: «Al riguardo la consolidata giurisprudenza in materia ha avuto modo di rilevare come - atteso che la giurisdizione, a norma dell'articolo 386 c.p.c., va determinata in base all'oggetto della domanda, dovendo essere preso in considerazione il cosiddetto “petitum” sostanziale (consistente, nello specifico, nella declaratoria dell'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affermare la demanialità delle aree di proprietà della ricorrente), da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice (c.d. “petitum” formale) ma soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio -, le questioni di questo tipo, che postulano accertamenti di fatto inerenti il rapporto tra proprietà pubblica e proprietà privata, sono di pertinenza del giudice ordinario, in quanto la posizione che fa valere il soggetto che assume di essere proprietario dell'immobile è di diritto soggettivo, ancorché l'impugnazione sia rivolta contro il provvedimento ingiuntivo (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 luglio 2007, n. 4016; Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 1985, n. 450; TAR Lazio-Roma, sez. II, 3 luglio 2008, n. 6378; T.A.R. Calabria-Catanzaro, sez. II, 14 gennaio 2010, n. 18; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, 8 settembre 2005, n. 1399).Nel caso in esame, infatti, il privato occupante insorge avverso tale ordinanza al fine sostanziale di sentire negare la demanialità del bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo se la questione della proprietà privata di un'area è introdotta in giudizio, quale questione incidentale, in ragione dello specifico motivo di ricorso con cui si assume la illegittimità dell'atto di sgombero, poiché basato non tanto (o non solo) sull'erroneo presupposto della demanialità dell'area, ma su di una situazione di incertezza di confini (tra proprietà privata e demanio) che avrebbe richiesto un adeguato procedimento di verifica dei confini medesimi.

Estratto: «In primo luogo, il Collegio ritiene di dover esaminare la sussistenza della propria giurisdizione.Il relativo dubbio potrebbe conseguire dalla circostanza secondo la quale la controversia in esame si riferisca alla titolarità dell'area oggetto dell'ordinanza e che, quindi, si faccia questione di diritto soggettivo.Ritiene il Collegio, invece, che con il proposto ricorso non venga richiesto di accertare la qualitas soli, bensì la legittimità della attività provvedimentale autoritativa svolta dall'Amministrazione, a fronte del cui esercizio sussiste una posizione che ha consistenza di interesse legittimo. Infatti con l'ordinanza avversata in questa sede l'amministrazione ha esercitato i poteri di controllo e di vigilanza alla stessa assegnati dalla legislazione di settore. La questione della proprietà privata dell'area di che trattasi è invero introdotta nel presente giudizio, ma quale questione incidentale, in ragione dello specifico motivo di ricorso con cui si assume la illegittimità dell'atto, poiché basato non tanto (o non solo) sull'erroneo presupposto della demanialità dell'area, ma su di una situazione di incertezza di confini (tra proprietà privata e demanio) che avrebbe richiesto uyn adeguato procedimento di verifica dei confini medesimi. Essendo, quindi, questione introdotta al solo scopo di contestare la fondatezza dell'atto impugnato, la stessa può essere esaminata dall'adito Giudice amministrativo appunto incidenter tantum, senza che, in ragione di essa, si innesti nel processo, in via principale, una questione in ordine alla proprietà dell'area (cfr., in termini, T.A.R. Catanzaro, sez. I, 1 aprile 2010, n. 398).Alla luce di tali considerazioni deve essere affermata la competenza di questo giudice a conoscere della presente controversia.»

Sintesi: La questione dell'illegittimità del provvedimento di sgombero per mancanza di demanialità dell'area occupata rientra nella competenza del GO in quanto si sostanzia in una questione di inesistenza del potere di autotutela.

Estratto: «Se è vero che nel ricorso proposto di fronte all'AGA gli originari ricorrenti avevano dedotto la illegittimità del provvedimento amministrativo per violazione di legge ed eccesso di potere, invocandone l'annullamento, essi avevano giustificato tale richiesta con la negazione che dette costruzioni insistessero su di una strada comunale, cosa questa che comportava che il potere autoritativo non era stato esercitato dal Comune a tutela di un bene pubblico.Se dunque la doglianza dei D.G. si fonda sulla inesistenza di un potere di autotutela in capo al Comune, non essendo lo stesso diretto alla salvaguardia di un bene pubblico, da tanto consegue che non vengono in discussione, nel caso in esame, questioni concernenti la legittimità del provvedimento emanato dall'Amministrazione, ma la diversa tematica afferente alla sussistenza o meno della natura demaniale dell'area occupata dalle opere de quibus.Viene quindi prospettata con il ricorso introduttivo una questione che richiede una pronuncia che ha ad oggetto la proprietà pubblica o privata del suolo occupato dalle opere realizzate dai soggetti privati; ne deriva che la decisione di ogni altra questione è solo conseguente.»

Sintesi: Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la contesa dominicale che sorge laddove il privato contesti l'ordinaza di sgombero assumendo la proprietà privata dell'area.

Estratto: «Constatato che il ricorso in epigrafe si dirige avverso l’ordinanza del 20.12.2006 con cui il sindaco di Pescasseroli ha ingiunto alla ricorrente di rimuovere la recinzione su area (adibita a parcheggio in prossimità degli impianti sciistici), che la ricorrente medesima reclama essere di sua proprietà e di cui viceversa il comune rivendica l’appartenenza pubblica (tanto da programmarne l’affidamento in concessione a terzi, previa gara);Vista in particolare la ratio fondante dell’impugnativa con cui la ricorrente –lamentando l’illegittimità dell’autotutela possessoria operata dall’amministrazione civica- afferma di vantare la proprietà dell’area (già intestata alla società Bucaneve srl di cui Ella era socia), in contrasto con la tesi avversaria secondo cui vi sarebbe stato un uso pubblico ultraquarantennale di detto terreno da parte di una molteplicità di cittadini e turisti che si recavano a sciare presso i limitrofi campi da sci;Considerato che la vertenza riguarda pertanto una contesa dominicale dell’area in questione, come tale da devolvere alla elettiva cognizione dell’AGO;»

Sintesi: Qualora il privato insorga avverso un ordine di rilascio di immobile, emanato dalla pubblica autorità sul presupposto della sua appartenenza al demanio, al fine di sentir negare la demanialità del bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo.

Estratto: «4.1 Prima di esaminare i successivi due motivi di ricorso è necessario fare una breve premessa in ordine all’estensione della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle questioni concernenti gli atti di confisca ed i provvedimenti successivi.È chiaro, innanzi tutto, che sfuggono alla giurisdizione del giudice amministrativo le doglianze relative alla legittimità del provvedimento di confisca del giudice penale, la cui cognizione spetta al giudice stesso.Versandosi nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità sfuggono, altresì, alla giurisdizione del giudice amministrativo le doglianze che non attengono propriamente al corretto esercizio del potere, ma che concernono piuttosto la titolarità di diritti sui beni oggetto di confisca. In tal caso, infatti, la tutela ha ad oggetto posizioni di diritto soggettivo, la cui cognizione è riservata al giudice ordinario.Ha precisato, al riguardo la S.C. che “...qualora il privato insorga avverso un ordine di rilascio di immobile, emanato dalla pubblica autorità sul presupposto della sua appartenenza al demanio, al fine di sentir negare la demanialità del bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo” (Cass., SS.UU., 17 giugno 1996 n. 5522).»

Sintesi: Nel caso in cui la p.a. emetta ordinanza di rilascio di un immobile sul presupposto della sua appartenenza al demanio ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, al fine di sentir negare la demanialità del bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo.

Estratto: «Occorre preliminarmente sottoporre a doverosa verifica, su eccezione di parte, la ricorrenza delle attribuzioni giurisdizionali del giudice adito. Orbene, il Collegio ritiene che, come osservato dalla parte eccipiente, la controversia sfugga alla giurisdizione del giudice amministrativo vertendo essa non sulla presenza di vizi formali e/o procedimentali...
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.