Irreversibile trasformazione di un fondo occupato dalla P.A.: competenza e giurisdizione

Estratto: «1. Oggetto del ricorso è la domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario, che sarebbe stato causato dall’occupazione illegittima del fondo di proprietà di parte ricorrente, irreversibilmente trasformato dalla realizzazione delle opere già dichiarate di pubblica utilità, a seguito della mancata conclusione del procedimento espropriativo con l’adozione del decreto di espropriazione, oltre quanto sarebbe dovuto a titolo di occupazione legittima, così come sembra potersi desumere, seppur in modo non del tutto chiaro, dal complesso delle domande formulate.2. Va subito rilevato, in via preliminare, il difetto di giurisdizione di questo giudice riguardo all’accertamento del diritto al risarcimento (rectius: indennità) a titolo di occupazione temporanea legittima, perché rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, così come previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sostituito dall’art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205 (v. Cass., Sez. Unite Civili, ord. 6 maggio 2009, n. 10364) e ora dall’art. 133, lett. f), c.p.a., che nulla ha innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità connesse all'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, comprendenti sia le indennità di espropriazione, sia quelle dovute per l'occupazione temporanea d'urgenza ed espressamente attribuite dagli artt. 19 e 20 della L. n. 865 del 1971, alla speciale competenza in unico grado della Corte di Appello.»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla quantificazione dell’indennità dovuta dal Comune per il periodo di occupazione legittima.

Estratto: «Va anzitutto esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Comune in relazione alla domanda di riconoscimento di un indennizzo per il periodo di occupazione legittima dei terreni. L’eccezione è fondata dato che è “ius” receptum” (cfr. p.e. TAR Basilicata, 20/10/08 n.635; Abruzzo, Pescara, 10/12/08 n. 966; TAR Sicilia, Palermo, III, 14/12/06 n.3935) che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla quantificazione dell’indennità dovuta dal Comune per il periodo di occupazione legittima.»

Sintesi: Il giudice amministrativo, nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima, non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario, a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «Va preliminarmente dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in materia di pagamento di indennità per occupazione legittima e, pertanto, la conseguente inammissibilità del gravame, per questa parte.Invero, il giudice amministrativo, nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima...
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Sintesi: La domanda di pagamento dell’indennità di occupazione nel periodo di validità del decreto di occupazione d'urgenza spetta alla cognizione del Giudice Ordinario.

Estratto: «In via preliminare, va affermata la Giurisdizione del Giudice Amministrativo della controversia in esame, nella parte in cui la ricorrente chiede il pagamento del risarcimento del danno derivante dalla sopravvenuta illegittimità dell’occupazione d’urgenza (autorizzata con D.P.G.R. n. 403 del 5.5.1993) del terreno di proprietà della ricorrente, foglio di mappa n. 30, particella n. 1488 (non essendo stato emesso il decreto di esproprio entro il termine di validità triennale decorrente dal 5.5.1993 ed essendo intervenuta l’irreversibile trasformazione del fondo prima della predetta data del 5.5.1996), pari al valore venale del predetto terreno oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Infatti, prima l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4 del 30.8.2005 e poi la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 191 dell’11.5.2006 hanno sancito che spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo le domande di risarcimento del danno (in forma specifica o in forma equivalente) sia nel caso in cui l’opera pubblica è stata realizzata nel periodo di vigenza del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di occupazione d’urgenza e conseguente spossessamento dell’area (ma tale provvedimento ha perso efficacia per mancata emanazione del decreto di espropriazione entro il termine prescritto di validità della dichiarazione di pubblica utilità: cd. ipotesi di occupazione acquisitiva e/o appropriativa), sia nel caso in cui il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità sia stato annullato con sentenza passata in giudicato (cioè una delle ipotesi di occupazione usurpativa, che anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riconoscevano di spettanza del Giudice Amministrativo in virtù del principio di concentrazione e dell’attribuzione ex art. 7, comma 3, L. n. 1034/1971 al Giudice Amministrativo di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno “nell’ambito della sua giurisdizione”), in quanto la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 204 del 6.7.2004 ha statuito la compatibilità con l’art. 103, comma 1, Cost. delle norme che devolvono alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la cognizione dei diritti soggettivi sui quali incide la Pubblica Amministrazione come “Autorità”, come per es. le domande di risarcimento dei danni (sia in forma specifica che in forma equivalente), derivanti eziologicamente dall’esplicazione di una pubblica funzione e/o un pubblico potere, per cui le “particolari materie” di cui al citato art. 103, comma 1, Cost. sono quelle che coinvolgono anche isolatamente diritti soggettivi sui quali interferiscono poteri pubblicistici (e non solo le controversie in cui sono coinvolti insieme interessi legittimi e diritti soggettivi oppure che implicano l’esame della posizione di diritto soggettivo dopo l’annullamento del provvedimento degradatorio, al quale si correla sempre una posizione di interesse legittimo), come la fattispecie che ha ad oggetto un diritto soggettivo, la cui lesione deriva dall’esplicazione di un pubblico potere (quello di imprimere ad un bene la dichiarazione di pubblica utilità) divenuto inefficace per mancato compimento della procedura espropriativa e/o dei lavori entro il termine stabilito nell’atto di dichiarazione di pubblica utilità. Perciò, la Sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, quando ha espunto la parola “comportamenti” dall’art. 34, comma 1, D.Lg.vo n. 80/1998, ha inteso sottrarre alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di urbanistica e di edilizia soltanto gli interventi sine titulo non riconducibili nemmeno mediatamente e/o indirettamente all’esercizio di una funzione amministrativa (cioè i comportamenti materiali non sorretti da una dichiarazione di pubblica utilità, come le occupazioni in via di fatto: altro tipo di occupazione usurpativa), mentre la fattispecie dell’occupazione acquisitiva, anche se contrassegnata soltanto da posizioni di diritto soggettivo, risulta sempre strettamente connessa non ad un mero comportamento materiale, ma ad un potere pubblicistico, sebbene diventato successivamente inefficace, per cui tale fattispecie risulta caratterizzata dalla medesima natura delle fattispecie rientranti nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo (nelle quali la posizione giuridica dei soggetti privati assume la configurazione dell’interesse legittimo), cioè dalla circostanza che la Pubblica Amministrazione (nella specie Ente espropriante) agisce come “Autorità”.Mentre il presente ricorso risulta inammissibile per difetto di giurisdizione, nella parte in cui viene chiesto il pagamento dell’indennità di occupazione nel periodo di validità triennale del Decreto di occupazione d’urgenza n. 403 del 5.5.1993, in quanto tale domanda va assimilata all’indennità di espropriazione, poiché l’indennità di occupazione legittima ai sensi dell’art. 20, comma 3, L. n. 865/1971 va calcolata in 1/12 dell’indennità di espropriazione (cfr. ora art. 50, comma 1, DPR n. 327/2001), per cui ai sensi dell’art. 34, comma 3, lett. b), D.lg.vo n. 80/1998 (cfr. ora art. 53, comma 3, DPR n. 327/2001) tale domanda spetta alla cognizione del Giudice Ordinario (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 15471 del 15.10.2003).»

Sintesi: Esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella dell'A.G.O., ogni domanda intesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale, infatti, continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001.

Estratto: «3) Tanto esposto in fatto, il Collegio rileva sul punto di giurisdizione che è ormai pacifico che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 11 maggio 2006 n. 191, la quale è intervenuta nella materia delle occupazioni appropriative della p.a. dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del D. L.gvo 8 giugno 2001, n. 325 (trasfuso nel D..P.R. n. 327 del 2001), nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a "i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, emerge di contro l’ascrivibilità della controversia in esame - occupazione d'urgenza originariamente legittima, poi divenuta illegittima per scadenza del termine previsto senza perfezionamento della procedura ablatoria di asservimento - alla tipologia delle occupazioni cd."appropriative", seguenti a comportamenti "amministrativi", riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come tali attratti senz'altro alla sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo (Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12).Ne consegue che, quanto alla domanda risarcitoria, la giurisdizione Amministrativa sulla presente controversia è radicata (ratione temporis) nell'art. 7 della Legge TAR, e nell'art. 35 del D.lgs. n. 80/1998: cognizione delle domande risarcitorie consequenziali, prima ancora che nell'art. 53 del T.U. dell'espropriazione, e nell'art. 34 del D.lgs. n. 80/1998 (Cass. Civ. Sez. Un. 19/4/2007 n. 9324).Consegue altresì, per converso, che esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella dell'A.G.O., ogni domanda intesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale, infatti, continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001.»

Sintesi: In merito alla domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima sussiste difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «In merito, invece alla domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima sussiste difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.Infatti ai sensi dell’art. 55 del DPR 327/01 la giurisdizione in merito alla definizione dell’indennità di occupazione legittima spetta al giudice ordinario.»

Sintesi: In ipotesi di irreversibile trasformazione di un fondo occupato dalla P.A. per il quale, tuttavia, non è stato emesso decreto di espropriazione definitiva nei termini, mentre sussiste la giurisdizione amministrativa per la domanda di restituzione ovvero di risarcimento a seguito dell’irreversibile trasformazione, non sussiste detta giurisdizione per la domanda connessa al pagamento delle indennità da occupazione legittima, sussistendo al riguardo la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 7, L. n. 205/2000.

Estratto: «Con lo stesso mezzo, parte ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento del danno per il deprezzamento subito dalla porzioni residue del medesimo fondo non interessate dall’opera pubblica, nonché il pagamento dell’indennità di occupazione legittima.
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Sintesi: Esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella dell'A.G.O., ogni domanda intesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale, infatti, continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001.

Estratto: «La Corte Costituzionale, con sentenza 11 maggio 2006 n. 191, è intervenuta nella materia delle occupazioni appropriative della p.a., per esaminare il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)...
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Sintesi: Sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario in merito al capo di domanda inerente la pretesa di inclusione nel quantum debeatur della somma dovuta, secondo la prospettazione di parte ricorrente, a titolo di mancato pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima.

Estratto: «Questa eccezione resta, invece, fondata limitatamente al capo di domanda inerente la pretesa di inclusione nel quantum debeatur della somma dovuta, secondo la prospettazione di parte ricorrente, a titolo di mancato pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima. Per tale periodo, infatti, resta sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario. Per tale capo della domanda, infatti, continua ad operare, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001 (“Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, disposizione in base alla quale deve ritenersi tuttora applicabile la previsione del comma quarto dell’art. 20 della legge n. 865 del 1971 – ancorché formalmente abrogata dal testo unico del 2001 – in base alla quale “Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili”).»

Sintesi: La domanda concernente il risarcimento per il periodo di occupazione legittima è devoluta, ai sensi dell’art. 34 comma 3 lett. b), del D.Lgs. n. 80/1998 e dell’art. 53 comma 3 del DPR n. 327/2001, alla giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «3.- Per quanto riguarda il risarcimento del danno conseguente all’occupazione del bene immobile, pure rivendicato dal ricorrente, occorre distinguere tra periodo di occupazione legittima (16.5.2003 – 16.5.2005) e periodo di occupazione illegittima (successivo al 16.5.2005).Per quanto attiene al primo di tali periodi la relativa domanda, infatti, ai sensi dell’art. 34 comma 3 lett. b), del D.Lgs. n. 80/1998 e dell’art. 53 comma 3 del DPR n. 327/2001 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cfr. Cass. SS.UU. n. 15471/2003, n. 9847/2007). Di conseguenza va dichiarato il difetto di giurisdizione sotto il profilo in esame.Mentre per quanto concerne il secondo di tali periodi, vanno richiamati gli orientamenti delle Sezioni Unite che, dopo le note sentenze nn. 204/2004 e 191/2006 della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale rispettivamente, del D.Lgs. n. 80/1998, art. 34, come recepito e modificato dalla L. n. 205/2000, art. 7, nonché del D.P.R. n. 327/2001, art. 53, hanno ritenuto che la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno dalla cd. occupazione espropriativa rientra nella nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ciò in quanto entrambe le disposizioni legislative si sottraggono alla censura di illegittimità costituzionale nelle ipotesi in cui i “comportamenti” causativi di danno ingiusto – e cioè, nella specie, l'occupazione e/o la realizzazione dell'opera – costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione: costituendo anche tali "comportamenti" esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della P.A. (cfr. Cass. SS.UU. nn. 19500/2008; 7442/2008; 14794/2007; 7256/2007).La relativa domanda (come pure quella principale formulata con il ricorso in esame) appartiene quindi alla giurisdizione di questo Tribunale e deve essere accolta. Il “quantum” del risarcimento, in mancanza di una dimostrazione di un maggior danno, che non è stata fornita dal ricorrente, viene determinato negli interessi legali e nella rivalutazione monetaria sul valore venale del bene, quale risulterà in sede di consulenza tecnica, a decorrere dal 16.5.2005 e fino al saldo.»

Sintesi: Esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella dell'A.G.O., ogni domanda intesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale, infatti, continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001.

Estratto: «1.Con il presente giudizio, i ricorrenti agiscono per ottenere il risarcimento dei danni per i terreni di loro proprietà, irreversibilmente trasformati e non espropriati, interessati dai lavori di costruzione della variante al cementificio dal KM. 13+300 della SS 522 di Tropea al KM 0+500 della SS 182, ai sensi del Decreto n. 2070 del 5.11.1991 del Prefetto di Catanzaro...
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Sintesi: Della domanda diretta ad ottenere il pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima conosce il GO.

Estratto: «1. Deve esaminarsi, in via preliminare, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente, sia in ordine alla domanda risarcitoria, sia in ordine alla domanda di condanna del Comune all’indennità dovuta in relazione al periodo di occupazione legittima.Quanto alla domanda di risarcimento relativa all’illegittima occupazione del terreno...
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Sintesi: Della domanda diretta ad ottenere il pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima conosce il GO.

Estratto: «1. Deve esaminarsi, in via preliminare, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente, sia in ordine alla domanda risarcitoria, sia in ordine alla domanda di condanna del Comune all’indennità dovuta in relazione al periodo di occupazione legittima.1.1 Quanto alla domanda di risarcimento relativa all’illegittima occupazione del terreno di proprietà della ricorrente, a seguito della vana scadenza del termine assegnato per l’emissione del decreto di esproprio, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo e, quindi, l’infondatezza dell’eccezione della resistente.L’apprensione dell’area di proprietà della ricorrente ha avuto luogo sulla base di un provvedimento implicante dichiarazione di pubblica utilità ed in forza di decreto che ha disposto l’immissione in possesso da parte del Comune. Le attività esplicate risultano riconducibili all'esercizio del potere espropriativo per la realizzazione di un fine pubblico. Si tratta, pertanto, di controversia avente ad oggetto comportamenti dell’amministrazione connessi all’esercizio dei pubblici poteri, che, in considerazione delle previsioni dell’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 e dell’art. 53 del DPR 327/2001 e sulla base dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con le sentenze 6 luglio 2004 n. 204 ed 11 maggio 2006 n. 191, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ( cfr. Cass., SS. UU., 20 marzo 2008, n. 7442; id., 24 aprile 2007, n. 9847; Cons. St., Ad. Plen., 30 agosto 2005, n. 4; id., 16 novembre 2005, n. 9).1.2 Riguardo alle altre domande risarcitorie, concernenti danni connessi alla distruzione di una recinzione, all’eliminazione di un cancello ed al trafugamento di una ruota di frantoio deve essere, invece, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di pregiudizi del tutto estranei all’esercizio del pubblico potere e non correlati, in particolare, all’esercizio del potere espropriativo, quanto piuttosto ad attività di carattere materiale del tutto svincolate da detto potere.Per tale parte, pertanto, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.Il ricorso è ugualmente inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui è chiesta la condanna del Comune al pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima. L’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia, precisa, al terzo comma, che nulla è innovato alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.Analogamente, l’art. 53 del DPR n. 327/2001, prevista la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico, specifica, al terzo comma, che resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.»

Sintesi: Esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella dell'A.G.O., il capo della domanda relativo al riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale, infatti, continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001.

Estratto: «La Corte Costituzionale, con sentenza 11 maggio 2006 n. 191, è intervenuta sul tema del riparto nella materia delle occupazioni appropriative della p.a., per esaminare il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)...
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Sintesi: Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennità di occupazione legittima.

Estratto: «Occorre tenere distinta la domanda risarcitoria dalla richiesta di corresponsione dell’indennità relativa all’occupazione eseguita dal Comune durante il periodo di efficacia del decreto di occupazione d’urgenza, a sua volta supportato da una valida dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori.E’ infatti pacifico che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennità di occupazione legittima, come risulta dall’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 80/1998 (Tar Toscana, I, 14/9/2006, n. 3976; Tar Campania, Napoli, V, 1/4/2008, n. 1718).Per tale aspetto, quindi, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.»

Sintesi: L'indennità di occupazione legittima è dovuta e deve esser determinata dalla Corte di Appello anche se per l'inutile decorso del termine finale dell'occupazione e per l'irreversibile trasformazione del bene occupato, si è verificato il fenomeno della perdita della proprietà per accessione invertita.

Estratto: «III. Tornando al tema del giudicato, sotto altro profilo deve essere rilevato che, diversamente da quanto opinato dal Comune nella comparsa di risposta, esso spiega effetto nel presente giudizio, giacché, per legge, la determinazione dell'indennità d'occupazione legittima deve effettuarsi dopo aver calcolato l'indennità di espropriazione o quella di risarcitoria per accessione, sicché, una volta stabilita la regola per la determinazione risarcitone quella relativa all'indennità d'occupazione deve seguire lo stesso criterio, salvo che non mutino, nel corso del giudizio, i presupposti normativi.A tal riguardo va anzitutto precisato che non essendo in contestazione l'esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, l'indennità di occupazione legittima è dovuta e deve esser determinata da questa Corte (come dispongono, riguardo alla giurisdizione, l'art. 34, c. 3°, lett. b, del D.Lgs. n. 80/98, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205/2000, e, riguardo alla competenza, trattandosi di procedimento nel quale la dichiarazione di pubblica utilità è anteriore all'entrata in vigore del nuovo testo unico delle norme in materia d'espropriazione - D.P.R. n. 327/2001 - l'art. 20 della legge n. 865/71), anche se per l'inutile decorso del termine finale dell'occupazione e per l'irreversibile trasformazione del bene occupato, si è verificato il fenomeno della perdita della proprietà per accessione invertita.Infatti, la sopravvenuta illegittimità dell'occupazione, determinata dall'inutile scadenza del suo termine finale, non estende i suoi effetti a ritroso e non incide sulla legittimità del possesso sino a quel momento esercitato dall'espropriante sul bene oggetto della procedura in esecuzione di un provvedimento legittimo anche se con efficacia limitata nel tempo, sicché per quel periodo è in ogni caso dovuta l'indennità per l'occupazione legittima, che ha la funzione di compensare il detrimento subito dal proprietario per il mancato godimento del bene occupato determinato da un comportamento legittimo dell'amministrazione, irrilevante essendo l'evento giuridico che ha poi determinato l'acquisizione del bene da parte dell'amministrazione stessa, ivi compresa l'ipotesi dell'acquisto per accessione invertita (ex plurimis: Cass. 21.5.07 n. 11782).»

Sintesi: Per la controversia relativa all’indennizzo per il periodo di occupazione legittima sussiste, ai sensi dell’articolo 53 comma 3 del DPR 327/2001, la giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «Rimane estranea alla portata della presente pronuncia sui criteri la controversia relativa all’indennizzo per il periodo di occupazione legittima dell’area, pure oggetto di separata richiesta della ricorrente, e ciò in considerazione del fatto che non potrebbe sussistere alcun vaglio del giudice amministrativo sulle spettanze stricto sensu indennitarie, ai sensi dell’articolo 53 comma 3 del TUE, secondo cui “resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.»

Sintesi: Va dichiarata la competenza giurisdizionale in capo al Giudice ordinario per una domanda di pagamento della indennità di occupazione legittima (ex art. 34, comma 3, lett. b), d.lg. n. 80/1998, nel testo di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), l. n. 205/2000).

Estratto: «Deve il Collegio preliminarmente esaminare la dedotta eccezione di difetto di giurisdizione. La stessa è espressamente riferita, per come è agevole ricavare dalla difesa della resistente Amministrazione, alla sola pretesa di parte ricorrente concernente l’indennità per legittima occupazione. Negli esposti termini, l’eccezione è fondata, trattandosi in detta evenienza di controversia rimessa alla cognizione dell’A.G.O. Infatti, va dichiarata la competenza giurisdizionale in capo al Giudice ordinario per una domanda di pagamento della indennità di occupazione legittima (ex art. 34, comma 3, lett. b), d.lg. n. 80/1998, nel testo di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), l. n. 205/2000) (cfr. Cassazione civile , sez. un., 05 agosto 2009 , n. 17944).»

Sintesi: Delle pretese indennitarie relative al periodo di occupazione legittima, per essere la stessa sorretta da validi ed efficaci provvedimenti amministrativi, conosce la Corte d'Appello; solo limitatamente infatti all'ulteriore occupazione ed all'eventuale irreversibile trasformazione del suolo è ipotizzabile un illecito e giustificabile la richiesta di risarcimento dei danni avanti al giudice competente.

Estratto: «Con il primo motivo di ricorso M.G. e T.M. denunciano violazione della L. n. 865 del 1971, art. 19. Lamentano che la Corte d'Appello, nonostante avesse rilevato che l'occupazione fosse di natura usurpativa per il superamento dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, si sia ugualmente pronunciata in ordine alla perdita della disponibilità del bene durante il periodo di occupazione e non abbia invece dichiarato la propria incompetenza in quanto anche sotto tale profilo la richiesta finisce per assumere contenuto risarcitorio.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e successive modifiche nonché della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65. Deducono, in subordine, che in ogni caso lo "ius superveniens" costituito dall'art. 5 bis, richiamato dalla Corte d'Appello al fine di verificare l'edificabilità del terreno, non è applicabile, vertendosi in tema di occupazione illegittima in quanto, a seguito della scadenza dei termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, il decreto di occupazione era rimasto travolto dall'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.Gli esposti motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono infondati.L'intervenuta scadenza del termine previsto per il compimento dei lavori dal decreto assessoriale n. 630 del 1988, contenente l'espressa affermazione di equivalenza alla dichiarazione di pubblica utilità, non rende illecita l'occupazione intercorsa fino a quella data che rimane pur sempre sorretta da detta dichiarazione, oltre che dal provvedimento autorizzativo dell'occupazione medesima. A detta scadenza non può attribuirsi infatti efficacia retroattiva, come se si trattasse di un'ipotesi di annullamento, con la conseguenza che l'occupazione, finché perduri l'operatività della dichiarazione di pubblica utilità e persista l'efficacia del decreto di occupazione, è da considerarsi legittima.Errano pertanto i ricorrenti nel sostenere la illiceità dell'occupazione anche relativamente al periodo in cui era sorretta da validi ed efficaci provvedimenti amministrativi e nel non considerare che solo limitatamente all'ulteriore occupazione ed all'eventuale irreversibile trasformazione del suolo è ipotizzabile un illecito e giustificabile la richiesta di risarcimento dei danni avanti al giudice competente.»

Sintesi: Alla luce del disposto di cui all'art. 53 comma 3 DPR 327/2001, della domanda di pagamento dell’indennità di occupazione c.d. “legittima” dei terreni, conosce il GO.

Estratto: «5. La domanda di pagamento dell’indennità di occupazione c.d. “legittima” dei terreni, protrattasi per il periodo 30 luglio 2001 – 2 agosto 2008, infine, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.Infatti, ai sensi dell’art. 53, co. 3, d.P.R. 327/2001, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.D’altra parte, l’art. 34, co. 3, lett. b), d.lg. 80/1998, come sostituito dall’art. 7 l. 205/2000, stabilisce che nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.»

Sintesi: Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il mancato pagamento al soggetto espropriato dell'indennità per mancato godimento del terreno oggetto del procedimento ablatorio durante il periodo di legittima occupazione dello stesso.

Estratto: «2) Per quanto riguarda l’istanza volta al conseguimento dell’indennità di occupazione legittima il Collegio evidenzia quanto segue.La domanda, per espressa prospettazione di parte ricorrente, è relativa al conseguimento dell’indennità per un periodo di occupazione legittima, ovverosia operata sotto la vigenza dei provvedimenti amministrativi indicati nella parte in fatto e, pertanto, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.Ciò in forza dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001 che riserva al giudice ordinario le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, in base al quale deve ritenersi tuttora applicabile la previsione del comma quarto dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971 (formalmente abrogata dal testo unico del 2001) per cui contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d'Appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili. Appartiene quindi alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il mancato pagamento al soggetto espropriato dell'indennità per mancato godimento del terreno oggetto del procedimento ablatorio durante il periodo di legittima occupazione dello stesso (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 1 aprile 2008 , n. 1718; T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 27 dicembre 2007, n. 868).»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. b), D. Lgs. 80/98, come modificato dall’art. 7, Legge 205/2000 in ordine alla domanda di risarcimento del danno cagionato dalla occupazione del fondo, in relazione al periodo di occupazione legittima.

Estratto: «Tuttavia, il Collegio ritiene che non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo circa la domanda di risarcimento del danno cagionato dalla occupazione del fondo, in relazione al periodo di occupazione legittima, corrente:- per l’appezzamento occupato in relazione al 1° stralcio: dal 3 aprile 2000 (data di occupazione del fondo, giusto verbale di immissione in possesso redatto dal Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Mineo), al 3 aprile 2005; - per l’appezzamento occupato in relazione al 2° stralcio: dal 23 settembre 2000 (data di occupazione del fondo, giusto verbale di immissione in possesso redatto dall’Ing. Giovanni Amato), al 23 settembre 2005.Sussiste infatti al riguardo, pacificamente, la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. b), D. Lgs. 80/98, come modificato dall’art. 7, Legge 205/2000 (ex multis, TAR Lazio – Roma, Sez. I, 15 gennaio 2009, n. 220; Cassazione, SU civili, 8 aprile 2008, n. 9038).»

Sintesi: La competenza in unico grado della Corte di Appello ex art. 19 L. n. 865/71, non trova applicazione in ipotesi di domanda di pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione legittima contestuale alla domanda di risarcimento per intervenuta occupazione sine titulo, conseguente alla mancata conclusione della procedura; ciò in quanto presupposto applicativo della norma è l'esistenza di una stima dell'ufficio tecnico erariale quasi sempre viceversa mancante in caso di omessa conclusione della procedura.

Estratto: «Con il secondo motivo il Comune di Roma si duole che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione di incompetenza per materia sollevata in relazione alla domanda di pagamento dell'indennità per il periodo di legittima occupazione del terreno di proprietà della Cl. s.r.l..Lamenta l'appellante principale che il Tribunale ha errato nel non ritenere applicabile alla domanda...
[...omissis...]

Sintesi: In ipotesi di domanda risarcitoria conseguente a fatto illecito per essersi la P.A. appropriata di beni di proprietà privata, senza portare a termine il prescritto procedimento di espropriazione, il tribunale adito conosce anche della domanda di pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione legittima; ciò al fine di evitare un'inutile duplicazione del processo, in contrasto con l'art. 111 cost. che viceversa conseguirebbe al riconoscimento della giurisdizione in unico grado della Corte d'Appello ex art. 19 L. n. 865/71 in ordine a quest'ultima domanda.

Sintesi: Le domande del privato di condanna dell'ente pubblico al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e al risarcimento del danno per irreversibile trasformazione del suolo a seguito dell'esecuzione su di esso di un'opera pubblica, ancorché cumulativamente proposte nello stesso giudizio, spettano rispettivamente alla Corte di Appello, in unico grado, e al giudice di primo grado.

Estratto: «In ogni caso si deve sottolineare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione "le domande del privato di condanna dell'ente pubblico al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e al risarcimento del danno per irreversibile trasformazione del suolo a seguito dell'esecuzione...
[...omissis...]

Sintesi: Alla luce del disposto dell’art. 34, comma 3 sub b) del D. L.vo 80/98 della domanda con cui viene richiesta la liquidazione dell’indennità da legittima occupazione, conosce il GO.

Estratto: «Il Collegio, in via preliminare, prende in esame l’eccezione di inammissibilità della domanda attorea nella parte in cui viene richiesta la liquidazione dell’indennità da legittima occupazione, e ne riscontra la fondatezza.La incontestata circostanza che la predetta occupazione non sia sfociata nel decreto di esproprio nel termine prescritto, non determina la sua eliminazione dal mondo giuridico, poiché nel periodo di cinque anni dalla sua adozione ha prodotto conseguenze giuridiche rilevanti, quali la legittimazione dell’Amministrazione intimata ad occupare le aree di cui trattasi ed il diritto dei soggetti incisi dal provvedimento di richiedere la prescritta indennità di occupazione d’urgenza.Tale richiesta va però avanzata avanti al giudice competente che è il giudice ordinario, ai sensi del chiaro disposto dell’art. 34, comma 3 sub b) del D. L.vo 80/98 (in termini ex multis, C. Stato, sez. IV, sent. n. 4660 del 26/9/08). Inammissibile per carenza di giurisdizione di questo giudice adito si presenta pertanto la richiesta qui esaminata.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.