Le controversie relative ad occupazione acquisitiva o appropriativa di suolo privato sono di competenza del G.A.

Estratto: «Va però a tal proposito rilevato che, laddove, come pare prospettato dall'attore, le trattative sull'ammontare dell'indennità di esproprio non siano seguite né da cessione volontaria né da decreto di esproprio, l'Amministrazione che ha iniziato il procedimento non è obbligata per legge a completarlo né può configurarsi in capo al privato interessato...
[...omissis...]

Sintesi: A seguito delle sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte cost. che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale, rispettivamente, dell'art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della l. 205 del 2000 e dell'art. 53 del D.P.R. 327/2001, la domanda di risarcimento del danno derivante dalla c.d. occupazione espropriativa rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Estratto: «Con riguardo alla competenza relativamente all'azione di restituzione e di risarcimento del danno a seguito della "occupazione acquisitiva" ovvero della "occupazione usurpativa" va rilevato che, a seguito delle sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale...
[...omissis...]

Sintesi: Il ricorso avente ad oggetto la domanda di accertamento e condanna al risarcimento dei danni subiti in relazione all’occupazione appropriativa della proprietà, rientra nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «Stabilito, pertanto, che il Tribunale Amministrativo è competente a conoscere dell’azione, per così dire principale, di risarcimento in forma specifica, ovvero per equivalente, esercitata nel presente giudizio, osserva il Collegio che peraltro, relativamente alle domande...
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Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento dei danni da occupazione appropriativa (nel caso di specie per effetto dell'irreversibile trasformazione del fondo in mancanza di decreto di espropriazione).

Estratto: «2. Come già chiarito, gli attori hanno fatto valere nel giudizio di merito due distinte pretese, avendo richiesto la condanna dell'A.N.A.S. s.p.a. sia al pagamento dell'indennità di occupazione legittima sia al risarcimento dei danni per l'occupazione appropriativa.
[...omissis...]

Sintesi: Rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa di un’area (non seguita da tempestivo decreto di esproprio), atteso che la condotta lamentata si collega indirettamente alla dichiarazione di pubblica utilità, ancorché i suoi effetti siano terminati.

Estratto: «2. - Il primo motivo di appello - con cui si deduce il difetto di giurisdizione amministrativa per le cause di risarcimento danni da c.d. occupazione acquisitiva - (pur considerato che sulla vertenza è pendente giudizio anche avanti al giudice ordinario) deve ritenersi infondato, in armonia con quanto stabilito dalla citata sentenza...
[...omissis...]

Sintesi: La fattispecie dell’occupazione acquisitiva, anche se contrassegnata soltanto da posizioni di diritto soggettivo, risulta sempre strettamente connessa non ad un mero comportamento materiale, ma ad un potere pubblicistico, sebbene diventato successivamente inefficace, per cui tale fattispecie risulta caratterizzata dalla medesima natura delle fattispecie rientranti nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo cioè dalla circostanza che la Pubblica Amministrazione (nella specie Ente espropriante) agisce come “Autorità”.

Estratto: «Mentre con riferimento alle domande di risarcimento dei danni, relativi alle parti di terreno effettivamente utilizzate per la costruzione dei due elettrodotti di cui è causa (ed anche dei danni, derivanti dalla diminuzione di valore dei terreni non oggetto di asservimento), va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
[...omissis...]

Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in forza del disposto dell’art. 34, d.lgs. n. 80 del 1998 e dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, le controversie relative ad una c.d. occupazione acquisitiva o appropriativa di suolo privato che ha avuto luogo sulla base di un atto implicante dichiarazione di pubblica utilità ed in forza di un formale provvedimento di autorizzazione all’occupazione in via d’urgenza, venendo in discussione la lesione di diritti soggettivi eziologicamente riconducibili all’esercizio del potere pubblico.

Estratto: «È noto che la Corte costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2004 n. 204, proprio in relazione ad una fattispecie di occupazione appropriativa, ha ritenuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205...
[...omissis...]

Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, deve ritenersi che permanga la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, collocandosi tale fattispecie nell’ambito del risarcimento derivante da atti e comportamenti della pubblica amministrazione ex art. 34 del D. Lgs. n. 80/1998.

Estratto: «2. Va, preliminarmente, affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, anche dopo ed alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004.Nella fattispecie, come risulta dalla documentazione depositata in giudizio, il procedimento di espropriazione è iniziato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità del progetto dell’opera pubblica del 7 luglio 2000, che ha fissato in tre anni il termine per l’ultimazione delle procedure di esproprio; ad essa è seguita l’emissione di un decreto di occupazione d’urgenza del 15 dicembre 2000, che ha previsto un’occupazione fino a cinque anni dalla data di immissione in possesso, avvenuta in data 12 febbraio 2001.L’opera pubblica cui era preordinata la procedura espropriativa consisteva nell’adeguamento degli argini preesistenti del fosso Meldancione. E, ai fini dell’individuazione della data in cui la realizzazione dell’opera in questione ha determinato l’irreversibile trasformazione del fondo occorre avere riguardo al momento in cui l’opera è venuta ad esistenza nei suoi elementi oggettivi ed essenziali alla funzione della stessa, senza che, al contrario, sia necessaria l’ultimazione anche delle componenti accessorie.Ciò premesso, si è dell’avviso di poter concordare con l’amministrazione resistente nel ritenere che tale data vada individuata nel 7 dicembre 2001 – data peraltro individuata dall’amministrazione in via subordinata rispetto al giugno del 2001, che è quella che risulterebbe dalla documentazione fotografica dalla stessa prodotta, dalla quale tuttavia non emerge in maniera incontrovertibile l’esecuzione dei lavori - sulla scorta delle considerazioni che seguono.Dal certificato di pagamento del 13 marzo 2002, relativo al terzo stato di avanzamento, si evince che con il terzo stato di avanzamento i lavori erano già praticamente completati. Difatti, da tale documento emerge che su un ammontare totale dei lavori pari a 1.110.809.672 lire, erano stati eseguiti lavori per un ammontare di 1.110.783.675 lire. E tale certificato non può che riferirsi alle prestazioni eseguite al 7 dicembre 2001 di cui ai disegni di contabilità versati in atti, atteso che il precedente certificato di pagamento, relativo al secondo stato di avanzamento, era del 5 luglio 2000 e, quindi, anteriore ai suindicati disegni di contabilità.Pertanto, può convenirsi con l’amministrazione che l’irreversibile trasformazione dell’area per cui è causa sia avvenuta il 7 dicembre 2001, e, quindi, durante il periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità e della relativa occupazione d’urgenza.Nel termine fissato dalla dichiarazione di pubblica utilità (7 luglio 2003) non è intervenuto l’atto finale di esproprio, mancante anche all’epoca di proposizione del ricorso in esame.Siamo, quindi, in presenza di una c.d. accessione invertita o occupazione acquisitiva, in base alla nota giurisprudenza della Corte Suprema, riconducibile alla irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio, pur a seguito di una dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, nell’ambito di una procedura di espropriazione. La c.d. occupazione acquisitiva fa sì che l’occupazione illegittima - come nel caso di specie, in cui l’occupazione è divenuta tale a seguito della mancata emanazione del decreto di esproprio - di un fondo di proprietà privata per la costruzione di un’opera pubblica e la radicale trasformazione dello stesso comporti l’estinzione del diritto di proprietà e la contestuale acquisizione a titolo originario in capo alla pubblica amministrazione del diritto stesso, abilitando il privato a richiedere, nel termine di prescrizione quinquennale dalla data della trasformazione, il risarcimento del danno (cfr., Corte europea dir. uomo, 6 aprile 2004; Cons. Stato, sez. IV, 10 novembre 2003 n. 7135).Pur dopo l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 204 del 6 luglio 2004) deve ritenersi che permanga la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, collocandosi tale fattispecie nell’ambito del risarcimento derivante da atti e comportamenti della pubblica amministrazione ex art. 34 del D. Lgs. n. 80/1998 (cfr., Cons. Stato, Ad. plen. 9 febbraio 2006 n. 2; TAR Campania, Napoli, sez. V, 26 ottobre 2004 n. 15428; TAR Toscana, sez. I, 13 aprile 2006 n. 1291).»

Sintesi: Per effetto delle sentenze della Corte cost. n. 204/04, n. 281/04,n. 191/06, la fattispecie dell'occupazione appropriativa o accessione invertita, si colloca, in sede di riparto di giurisdizione, sul crinale del giudice amministrativo.

Estratto: «     Tanto premesso, il Collegio è dell’avviso che :     - le figure dell’occupazione appropriativa e dell’occupazione usurpativa sono rispettivamente caratterizzate, l’una, dall’irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio e, l’altra, dalla trasformazione in assenza, originaria o sopravvenuta, di dichiarazione di pubblica utilità (Cass., sez. I, 17 giugno 2005, n. 13001; Corte Cost. 12 maggio 2006, n. 191);     - la fattispecie dell’occupazione appropriativa o accessione invertita, si colloca, in sede di riparto di giurisdizione, sul crinale del giudice amministrativo (Corte cost. n. 204/04; n. 281/04; n. 191/06); con la precisazione che “per l’assoluta somiglianza di fattispecie, restano accomunati sia le controversie caratterizzate dall’inefficacia retroattiva ex lege che investe l’atto degradatorio applicativo del vincolo preordinato all’esproprio, sia le ipotesi di annullamento dell’atto stesso (con proposizione in entrambi i casi – sul presupposto della caducazione degli effetti dell’atto autoritativo – della pretesa di carattere patrimoniale)” (per cui) “va considerata come controversia riconducibile all’esplicazione del pubblico potere – nel senso di cui parla l’art. 34, in contrapposizione ai “comportamenti materiali” – qualunque lite suscitata da lesioni del diritto di proprietà provocate, in area urbanistica, dalla esecuzione di provvedimenti autoritativi degradatori, venuti meno o per annullamento o per sopraggiunta inefficacia ex lege” (Ad. Plen. N. 4/05).»

Sintesi: Per effetto delle sentenze della Corte cost. n. 204/04, n. 281/04, n. 191/06, la fattispecie dell'occupazione appropriativa o accessione invertita, si colloca, in sede di riparto di giurisdizione, sul crinale del giudice amministrativo.

Estratto: «Tanto premesso, il Collegio è dell’avviso che :- le figure dell’occupazione appropriativa e dell’occupazione usurpativa sono rispettivamente caratterizzate, l’una, dall’irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio e, l’altra, dalla trasformazione in assenza, originaria o sopravvenuta, di dichiarazione di pubblica utilità (Cass., sez. I, 17 giugno 2005, n. 13001; Corte Cost. 12 maggio 2006, n. 191);- la fattispecie dell’occupazione appropriativa o accessione invertita, si colloca, in sede di riparto di giurisdizione, sul crinale del giudice amministrativo (Corte cost. n. 204/04; n. 281/04; n. 191/06); con la precisazione che “per l’assoluta somiglianza di fattispecie, restano accomunati sia le controversie caratterizzate dall’inefficacia retroattiva ex lege che investe l’atto degradatorio applicativo del vincolo preordinato all’esproprio, sia le ipotesi di annullamento dell’atto stesso (con proposizione in entrambi i casi – sul presupposto della caducazione degli effetti dell’atto autoritativo – della pretesa di carattere patrimoniale)” (per cui) “va considerata come controversia riconducibile all’esplicazione del pubblico potere – nel senso di cui parla l’art. 34, in contrapposizione ai “comportamenti materiali” – qualunque lite suscitata da lesioni del diritto di proprietà provocate, in area urbanistica, dalla esecuzione di provvedimenti autoritativi degradatori, venuti meno o per annullamento o per sopraggiunta inefficacia ex lege” (Ad. Plen. N. 4/05).Orbene, la vicenda odiernamente all’esame del Collegio si connota per la presenza di una dichiarazione di pubblica utilità, ricollegabile, alla delibera approvativa del progetto dell’opera pubblica, che non risulta mai impugnata dal ricorrente. Invero, come sopra evidenziato, la mancanza dei prescritti termini di inizio e fine lavori ed espropriazioni può inficiare la legittimità dell’atto dichiarativo, se tempestivamente gravato secondo i termini decadenziali, ma non pregiudica la esistenza stessa dell’atto sì da renderlo addirittura nullo o inesistente. Ne consegue che la vicenda espropriativa in esame si riconduce al sopra illustrato paradigma concettuale dell’occupazione appropriativa, pertanto attratta alla sfera giurisdizionale del giudice adito, invece che a quello, come opina parte ricorrente, dell’occupazione usurpativa, che andrebbe affidata alla cognizione del giudice ordinario.»

Sintesi: Alla luce della disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, comma 1, lett. b), da intendersi, a seguito della sentenza della corte cost. n. 204 del 2004 nel senso che sussiste la giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi in materia urbanistica ed edilizia salvo che relativamente ai meri "comportamenti" dell'amministrazione, spettano al GA le controversie in materia di occupazione acquisitiva.

Estratto: «Come è stato già affermato (cass. 27193/2006, 3043 e 14749/2007, 7442/2008, 9675 e 6959/2009) alle controversie relative a procedure ablative conseguenti a dichiarazioni di pubblica utilità anteriori all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, instaurate, come nella specie, successivamente a tale data deve ritenersi applicabile la disciplina...
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Sintesi: Alla luce del disposto di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 80/1998, così come modificato dalla L. n. 205/2000, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nell’ipotesi in cui si sia dato corso ad un’occupazione acquisitiva di un suolo privato, basata su un atto implicante dichiarazione di pubblica utilità ed in forza di un formale provvedimento di autorizzazione all’occupazione in via d’urgenza, in quanto trattasi di fattispecie nelle quali risultano coinvolti diritti soggettivi eziologicamente riconducibili all’esercizio del pubblico potere connesso alla realizzazione dell’opera pubblica.

Estratto: «Va in primo luogo superata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito per quanto riguarda la competenza a valutare le pretese di carattere risarcitorio nei confronti della pubblica amministrazione, nei casi in cui il soggetto venga privato del diritto dominicale per effetto, come nel caso di specie, di comportamenti posti in essere dall’autorità procedente, pur nell’ambito dell’esercizio di pubblici poteri.Invero, se risulta pacifico che la giurisdizione spetta al giudice ordinario nelle ipotesi in cui si sia dato corso ad un’occupazione in assenza della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, in quanto trattasi di un caso di appropriazione del bene del privato in totale assenza del provvedimento amministrativo, risulta altrettanto pacifico che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nell’ipotesi in cui si sia dato corso ad un’occupazione acquisitiva di un suolo privato, basata su un atto implicante dichiarazione di pubblica utilità ed in forza di un formale provvedimento di autorizzazione all’occupazione in via d’urgenza, in quanto trattasi di fattispecie nelle quali risultano coinvolti diritti soggettivi eziologicamente riconducibili all’esercizio del pubblico potere connesso alla realizzazione dell’opera pubblica.Trattasi quindi di un comportamento posto in essere da parte della pubblica amministrazione, espressione di un cattivo uso del potere, diverso dalle ipotesi in cui tale potere difetti del tutto, mancando il relativo provvedimento amministrativo.In tal senso, in forza del dettato normativo di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 80/1998, così come modificato dalla L. n. 205/2000, si è autorevolmente pronunciata l’A.P. del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1 del 22.10.2007, che ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie in tema di accessione invertita.»

Sintesi: Spettano al giudice amministrativo le controversie risarcitorie in materia di occupazioni appropriative, correlate ad una dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «3. Venendo all’esame del conflitto, va considerato quanto segue.La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 1, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nella parte in cui comprendeva nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - oltre agli atti e provvedimenti con i quali le pubbliche amministrazioni, direttamente o attraverso soggetti ad esse equiparati, svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia di urbanistica e edilizia anche i comportamenti, cosi’ estendendola a controversie relative a fattispecie nelle quali la p.a. non esercita, nemmeno mediatamente, alcun pubblico potere (Corte cost., 6 luglio 2004, n. 204).Successivamente, con sentenza 11 maggio 2006, n. 191, la Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale anche del D.Lgs. n. 325 del 2001, art. 53, comma 1, (T.U. delle disposizioni legislative in materia di espropriazioni per pubblica utilita’), trasfuso nel D.P.R. n. 327 del 2001, nella parte in cui, a sua volta, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai "comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", non escludeva i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.Ne deriva che, sulla base dei principi enunciati in tali sentenze, in materia urbanistico - edilizia ed espropriativa, debbono ascriversi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di risarcimento da comportamenti causativi di un danno che, pur se illegittimi, siano riconducibili, almeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, rientrando esse invece, in mancanza di tale riconducibilita’, nella giurisdizione del giudice ordinario. In particolare, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative ad occupazioni, con irreversibile trasformazione a seguito di esecuzione di opera pubblica, in cui sia mancata la dichiarazione di pubblica utilita’ (Cass. Sez. un. 20 marzo 2008, n. 7442; 19 aprile 2007, n. 9322; 30 febbraio 2007, n. 3043; 20 dicembre 2006, n. 27192), ovvero sia divenuta inefficace prima dell’irreversibile trasformazione del bene (Cass. Sez. un. 23 dicembre 2002 n. 30254). Spettano invece al giudice amministrativo le controversie risarcitorie in materia di occupazioni appropriative, correlate ad una dichiarazione di pubblica utilita’ (Cass. sez. un., 20 dicembre 2006, n. 27191).Nel caso di specie in atti manca la documentazione relativa alla procedura ablativa riguardante i terreni espropriati e i terreni che si dicono abusivamente occupati, nonche’ alla dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera, per cui la decisione sulla giurisdizione va fondata unicamente sulla originaria domanda dell’attore, in relazione al "petitum sostanziale".L’attore ha dedotto, a fondamento della domanda di risarcimento proposta dinanzi al tribunale di Lamezia Terme, l’abusiva occupazione ed irreversibile trasformazione di una porzione di terreno che asseriva non rientrante nei decreti di esproprio adottati.Deve pertanto ritenersi che avendo l’attore addotto, a fondamento della domanda di risarcimento, l’occupazione di terreni non ricompresi nei decreti di esproprio e destinati ad opere di urbanizzazione, non si e’ di fronte ad un mero comportamento materiale, non ricollegabile neppure mediamente all’esercizio del potere espropriativo espressosi nella dichiarazione di pubblica utilita’ a seguito della quale sono stati emessi i decreti di esproprio, trattandosi invece di un comportamento la cui legittimita’ va valutata in correlazione con l’effettivo contenuto degli atti su detti, cosicche’ oggetto del giudizio e’ proprio la sua riconducibilita’ (o meno) agli atti di una procedura espropriativa fondata su una dichiarazione di pubblica utilita’. Con la conseguenza che deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.Affermata tale giurisdizione, la sentenza del TAR della Calabria 30 aprile 2007, n. 384 va cassata e la causa rinviata a tale TAR che decidera’ anche sulle spese di questo giudizio.»

Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006, spettano al giudice amministrativo le controversie risarcitorie in materia di occupazioni appropriative, cioè le occupazioni con irreversibile trasformazione del fondo correlate ad una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace al momento in cui esse avvennero.

Estratto: «La controversia è iniziata nel 2007, ma si riferisce a procedura ablativa conseguente a dichiarazione di pubblica utilità anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, cosicché è regolata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 nel testo di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 7, comma 1, lett. b) come modificato per effetto della sentenza n. 2004 del 2004...
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Sintesi: Qualora alla dichiarazione di pubblica utilità non segua, nei termini assegnati, l’adozione del decreto di esproprio, si versa in ipotesi di di c.d. occupazione appropriativa di cui conosce il GA.

Estratto: «8. La vicenda contenziosa muove dall’occupazione, disposta in seguito a conforme dichiarazione di pubblica utilità, di due terreni di proprietà delle signore Colosi utilizzati per la costruzione di due palazzine adibite ad edilizia residenziale pubblica.9. Alla dichiarazione di pubblica utilità non è comunque seguita, nei termini assegnati, l’adozione del decreto di esproprio.10. Si versa, evidentemente, in un caso di c.d. occupazione appropriativa, che appartiene alla cognizione del Giudice amministrativo (come ritenuto anche da pronunce delle Sezioni unite della Corte di cassazione: 15 luglio 2008, n. 19500; 27 giugno 2007, n. 14794).11. Ciò discende, d’altro canto, dai chiari insegnamenti della Corte costituzionale, secondo la quale la linea di demarcazione tra la giurisdizione ordinaria e amministrativa è determinata dalla presenza e dalla mediazione, nella singola vicenda, di un atto amministrativo: la giurisdizione amministrativa, a questa stregua, è esclusa nei soli casi di occupazione usurpativa, cioè quando l’attività di immissione in possesso di un’area e le eventuali trasformazioni della stessa siano riconducibili alla mera via di fatto (C. cost. n. 204/2004 e, soprattutto, n. 191/2006, che assegna tale ambito alla giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia).»

Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006, la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno da cd. occupazione espropriativa rientra nella nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; ciò in quanto i "comportamenti" causativi di danno ingiusto costituiscono, in tale fattispecie, esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione.

Estratto: «1. Vanno preliminarmente trattate le eccezioni processuali dedotte dalle resistenti.1.1 Viene eccepito, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.1.1.1 L'eccezione è infondata nella parte in cui deduce il difetto di giurisdizione sull’istanza di risarcimento del danno a seguito di occupazione definitiva...
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Sintesi: Sussiste giurisdizione del GA in ordine alla domanda risarcitoria formulata su una fattispecie di occupazione acquisitiva, caratterizzata dall'esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «Tanto precisato, sussiste difetto di giurisdizione in ordine alla domanda formulata in principalità, fondata su una fattispecie di occupazione usurpativa caratterizzata dalla inesistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità.Ammissibile è invece la domanda subordinata, vertendosi nella specie di danno afferente ad occupazione acquisitiva assistita da valida dichiarazione di pubblica utilità epperciò sindacabile da Questo Giudice.6. Nel merito la predetta domanda viene respinta non avendo il ricorrente adempiuto all’onere probatorio sia in ordine alla sussistenza del danno che in ordine alla sua quantificazione.»

Sintesi: La domanda di risarcimento del danno derivante da occupazione appropriativa, rientra nella ordinaria competenza del GA.

Estratto: «Oggetto del presente giudizio è la domanda avanzata dagli attori di risarcimento del danno sia per la perdita della proprietà di parte del fondo di cui in premessa - in ragione della irreversibile trasformazione del medesimo a seguito della esecuzione sullo stesso di opera pubblica - sia per la occupazione illegittima.
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Sintesi: Della pretesa risarcitoria conseguente ad intervenuta occupazione acquisitiva, per non essere stato, nel caso di specie, il procedimento concluso mediante decreto di esproprio, sussiste la giurisdizione del GA; ciò in quanto il richiesto risarcimento del danno non si collega a meri comportamenti della p.a. ma a condotte fattuali correlate ad atti amministrativi (la dichiarazione di pubblica utilità).

Estratto: «L’eccezione di difetto di giurisdizione è palesemente infondata. È assorbente sul punto il rilievo che la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo è stata affermata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la ricordata ordinanza n. 9609 del 2008, la quale peraltro applica in termini convincenti la regole di riparto, in presenza di occupazione acquisitiva, ove il richiesto risarcimento del danno non si collega a meri comportamenti della p.a. ma a condotte fattuali correlate ad atti amministrativi (la dichiarazione di pubblica utilità a monte).»

Sintesi: Spetta alla giurisdizione amministrativa la cognizione della fattispecie denominata occupazione appropriativa o accessione invertita.

Estratto: «2.1. - Preliminarmente va respinta l'eccezione, relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito, per le considerazioni già rassegnate da questo Tribunale con la precedente decisione (Sez. III, n. 99 del 30 gennaio 2008), che in questa sede si ribadiscono, confermandosi che spetta alla giurisdizione amministrativa...
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Sintesi: Le vertenze risarcitorie in caso di occupazione acquisitiva, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Estratto: «II. Nel caso all’esame l’area della ricorrente è stata occupata a seguito di dichiarazione di pubblica utilità nell’ambito di una procedura espropriativa, ed ha subito un’irreversibile trasformazione in esecuzione dell’opera pubblica senza che sia intervenuto nei termini prescritti il decreto di esproprio.Si tratta di occupazione acquisitiva, le cui vertenze risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Corte Cost., 191/2006, Cons. Stato, A.p. n.9/2007 e n.12/2007; Cass. SS.UU.n. 19501/2008).Quanto all’accertamento del diritto azionato è incontroverso che, per effetto della realizzazione dei lavori relativi alla “Secante”, si è verificata l’irreversibile trasformazione del fondo della ricorrente, che è pertanto abilitata a richiedere, nel termine di prescrizione quinquennale dalla data della trasformazione, il risarcimento del danno.Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all’ANAS, peraltro neppure oggetto di contestazione, il Consiglio di Stato in vicenda analoga ( IV,2389/2007) ha ricordato che non deve aversi riguardo all'atteggiamento dell'agente ma al funzionamento complessivo dell'apparato pubblico per verificare se, in concreto, esso sia stato coerente con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento che ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione devono presiedere proprio all'attività amministrativa, e che non può revocarsi in dubbio che la tardiva emanazione del decreto di espropriazione sia ascrivibile alla colposa violazione delle regole della procedura ovvero alla omessa efficace vigilanza sull'attività amministrativa affidata ad altri.»

Sintesi: Per effetto delle sentenze della Corte cost. n. 204/04, n. 281/04 e n. 191/06, la fattispecie dell'occupazione appropriativa o accessione invertita, si colloca, in sede di riparto di giurisdizione, sul crinale del giudice amministrativo.

Estratto: «Tanto premesso, il Collegio è dell’avviso che: - le figure dell’occupazione appropriativa e dell’occupazione usurpativa (con le precisazioni che si diranno) sono rispettivamente caratterizzate, l’una, dall’irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio e, l’altra, dalla trasformazione in assenza, originaria o sopravvenuta...
[...omissis...]

Sintesi: Della domanda risarcitoria connessa ad irreversibile trasformazione del suolo privato, con destinazione all’opera pubblica (c.d. occupazione appropriativa), avvenuta in presenza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, conosce il GA.

Estratto: «4. Per quanto attiene l’eccepito difetto di giurisdizione, il Collegio deve osservare che, come affermato in giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Giustizia Amministrativa, n. 578 del 4 luglio 2009, e Cassazione, Sezioni Unite, ord. n. 27191 del 20 dicembre 2006), rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. n. 80/1998, la domanda di risarcimento del danno sopportato dalla parte privata in conseguenza dello spossessamento di un’area di sua proprietà a seguito di provvedimento di occupazione e sulla quale sia stata realizzata l’opera pubblica, senza l'emanazione nel termine prescritto del decreto di espropriazione o di altro atto idoneo a produrre l’effetto traslativo della proprietà, in quanto, nel contesto ermeneutico delle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, dichiarative della illegittimità costituzionale di nuove ipotesi legislative di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia ed espropriativa, se estese a comportamenti non riconducibili nemmeno mediatamente all’esercizio di un pubblico potere, deve ritenersi che siano ascrivibili alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in tema di risarcimento del danno da comportamenti, causativi di danno ingiusto, che, pur se illegittimi, costituiscano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e che quindi siano riconducibili all’esercizio della potestà amministrativa., come nel caso di irreversibile trasformazione del suolo privato, con destinazione all’opera pubblica (c.d. occupazione appropriativa), avvenuta in presenza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità. In conseguenza, ad avviso di questo Collegio, è infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.