Competenza sulle controversie patrimoniali relative alla concessione del servizio idrico integrato

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> CONTROVERSIE PATRIMONIALI

Sintesi: Le doglianze circa l'omesso pagamento da parte del Comune al gestore del servizio idrico integrato di somme per l'esecuzione di lavori di carattere straordinario riconosciutigli dalla stessa amministrazione comunale non rientrano nella giurisdizione del G.A..


Estratto: «Lamenta, poi, la ricorrente che il comune resistente non avrebbe provveduto al pagamento della somma pari ad € 884.531,67 per l'esecuzione di lavori di carattere straordinario riconosciutigli dall’amministrazione stessa e che il Comune non avrebbe corrisposto le fatture relative alla fornitura d'acqua a favore delle infrastrutture comunali oltre il limite annuo di consumo di 89.000 m³ /annui. Le pretese sono in questa sede inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario ai sensi dell'art. 133 lett. c) c.p.a. in quanto trattasi di questioni relative a corrispettivi.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> CONVENZIONE

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. sulla controversia avente ad oggetto la decadenza/risoluzione della concessione del servizio idrico integrato per inadempimento del concessionario.

Estratto: «2. Va peraltro dato atto che la questione di giurisdizione è devoluta alla cognizione di questo giudice anche dalla Costruzioni D..Nondimeno, all’esame della stessa è ostativo l’indirizzo di questo Consiglio di Stato a mente del quale la suddetta questione non può essere sollevata in appello dalla parte che in primo grado la aveva implicitamente...
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Sintesi: La controversia sulla nullità della convenzione che disciplina i rapporti tra il gestore del servizio idrico integrato e gli enti appartenenti all'ambito territoriale ottimale è devoluta alla giurisdizione del G.A., in quanto essa può ricondursi ad un accordo amministrativo.

Estratto: «Riveste carattere preliminare rispetto alle altre domande formulate dalla ricorrente la questione relativa alla validità del contratto di servizio con cui le è stata affidata la gestione dei servizi idrici del comune intimato.Non si tratta, peraltro, di una questione su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi in via meramente incidentale in quanto A. ha proposto in via principale una domanda tesa alla declaratoria di nullità del richiamato contratto di servizio ed altra domanda tesa a far accertare e dichiarare la sua intervenuta risoluzioneAtteso ciò si pone il problema se rispetto alle suddette domande sussista la giurisdizione del g.a. In base ad un certo orientamento giurisprudenziale tutte le controversie insorte dopo la nascita del rapporto contrattuale fra p.a. e privato sarebbero devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ancorché questi, al fine di accertare la validità del contratto, debba conoscere in via incidentale di questioni afferenti alla sussistenza e alla regolarità della procedura amministrativa di affidamento (Cass. SS.UU 10/7/2012, n. 11512).Tale indirizzo, che, peraltro, muove da una dubbia interpretazione dell’art. 113, comma 1 lett. e) n. 1 c.p.a., in base alla quale la giurisdizione esclusiva del g.a. sulla efficacia del contratto sussisterebbe nelle sole ipotesi in cui la invalidità della aggiudicazione sia fatta valere da un terzo che aspiri a sua volta al conseguimento della commessa (in senso contrario e più estensivo Cass. SS.UU 8 agosto 2012, n. 14260), non appare, tuttavia, applicabile allorché, come accade nel caso di specie, il contratto abbia ad oggetto l’affidamento di un servizio pubblico.In tal caso, infatti, il potere di cognizione del g.a. sul rapporto contrattuale deriva sia dalla previsione contenuta nella lettera c) del comma 1 dell’art. 133 c.p.a., che devolve alla giurisdizione esclusiva di tale giudice le controversie in materia di concessioni di pubblici servizi con la sola eccezione di quelle relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi, che da quella di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo che include fra le materie su cui il g.a. esercita la propria giurisdizione esclusiva quella relativa alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi preliminari e sostitutivi di provvedimento.Non ignora, peraltro, il Collegio che, secondo un diverso filone dottrinale il cosiddetto “contratto di servizio” a differenza della concessione-contratto e degli accordi amministrativi, avrebbe una natura meramente privatistica e non ricadrebbe, pertanto, negli ambiti di giurisdizione esclusiva delineati dalla norme sopra richiamate.Tale indirizzo prende le mosse dalla constatazione che nell’attuale contesto normativo i servizi pubblici non rappresenterebbero più settori di attività sottratti all’iniziativa privata a cui i privati potrebbero accedere soltanto mediante un apposito provvedimento di “concessione”, in quanto i processi di esternalizzazione e (più o meno accentuata) liberalizzazione, indotti dal diritto comunitario, avrebbero ricondotto anche tali attività economiche nell’alveo della libertà di impresa e del mercato, attribuendo all’amministrazione un ruolo “esterno” di regolazione e correzione delle dinamiche concorrenziali.Occorre, tuttavia, distinguere fra i servizi di pubblica utilità aperti alla concorrenza, rispetto ai quali l’intervento pubblico è di mera regolazione, dai settori di attività in cui l’organizzazione del servizio continua a costituire una competenza attribuita dalla legge ad uno specifico ente pubblico che ha come compito quello di assicurarne la indiscriminata fruizione sia pur in forma indiretta attraverso forme di collaborazione con gestori esterni.Ciò è quanto accade con riguardo al “servizio idrico integrato” che l’art. 141, comma 2 del D.lgs. n. 152 del 2006 definisce come insieme di “servizi pubblici” (di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue), la cui “organizzazione” è affidata agli enti locali (riuniti in Autorità di ambito) che ne stabiliscono tariffe e forme di gestione, provvedendo altresì a vigilare sul loro regolare svolgimento (art. 142, comma 3).In tale contesto la convenzione che, ai sensi dell’art. 150 del richiamato D.lgs. n. 152 del 2006, disciplina i rapporti fra i predetti enti ed il gestore del servizio idrico costituisce uno strumento pubblicistico strettamente funzionale ai compiti di vigilanza ed organizzazione del servizio che la legge attribuisce alle amministrazioni locali, come dimostra il fatto che, in caso di mancato esercizio dei predetti poteri, la regione può nominare un commissario ad acta che si sostituisca agli enti inadempienti nell’esercizio delle prerogative convenzionalmente previste (art. 152, comma 3 del D.lgs. 152/2006).La predetta convenzione non costituisce, dunque, un contratto di diritto privato, ma integra uno strumento bilaterale per l’esercizio di potestà pubbliche, che ben può farsi rientrare nel genus degli accordi amministrativi necessari soggetti alla disciplina dell’art. 11 della L. n. 241 del 1990 e, quanto alla giurisdizione, all’art. 133, comma 1 lett. a) n. 1 del c.p.a.»

Sintesi: La giurisdizione sull'impugnazione della delibera con cui viene dichiarata la decadenza/risoluzione per inadempimento della concessionaria della convenzione di concessione del servizio idrico integrato rientra nella giurisdizione del G.A..

Sintesi: I giudizi aventi ad oggetto le vicende di un rapporto di concessione di pubblico servizio, compresa la decadenza, non estesi a indennità, canoni ed altri corrispettivi, rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A..

Sintesi: La valutazione del giudice sul provvedimento di decadenza della convenzione del servizio idrico integrato comprende anche anche la valutazione in termini civilistici dell’eventuale rilevanza, ai fini della risoluzione del contratto, dell'inadempimento purché ciò si traduca nella violazione dei principi di diritto che attengono all'esercizio della discrezionalità amministrativa.

Estratto: «In via preliminare, occorre esaminare la questione di giurisdizione sottoposta a questo Tribunale dalle parti. Eccepisce il comune di S. il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul presupposto che trattasi di questione vertente esclusivamente su diritti soggettivi patrimoniali e inerente la fase esecutiva del contratto...
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GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> ORDINANZE DI NON POTABILITÀ

Sintesi: Ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. appartiene alla giurisdizione esclusiva del G.A. la controversia in cui è contestata la legittimità di ordinanze contingibili ed urgenti nella parte in cui, pur inibendo l'utilizzo delle acque destinate al consumo umano, hanno omesso di ridurre la tariffa del servizio idrico integrato ed è, altresì, chiesto il risarcimento del danno.

Estratto: «15. Osserva altresì il Collegio che è stato preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito, vertendo la controversia -secondo la tesi di parte resistente- intorno ad un problema di riduzione della tariffa imposta per la fornitura di un servizio pubblico, sulla base di quanto disposto dall'art. 133 lett c) c.p.a., che devolve alla giurisdizione esclusiva del G.A."le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi “. Parte ricorrente ribatte che la propria pretesa avente ad oggetto l'adozione da parte dei comuni di provvedimenti finalizzati al ribasso delle tariffe, sia come minor compenso di un minor servizio erogato, sia - per i comuni dove il problema e' in atto rimosso e l'acqua e' oggi potabile – come ulteriore pretesa ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, (così come la pretesa a vedere ordinata alle amministrazioni resistenti l'adozione di tutte le misure più idonee a tutelare la propria situazione giuridica soggettiva, lesa per effetto della loro inerzia ai sensi dell’art. 34, comma 1 lett. b e lett. c), concernono con tutta evidenza una questione connessa all'esercizio di un potere pubblico, e non rapporti individuali di utenza, essendo finalizzate all'annullamento di atti (le ordinanze comunali) che costituiscono il frutto di un esercizio illegittimo del potere. Non può, infatti, dubitarsi, prosegue parte ricorrente, che, allorquando la questione involga la verifica della legittimità dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione esercitata attraverso lo svolgimento di un potere discrezionale, cui si contrappone una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, la controversia sia attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. A tal fine, viene invocata la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, n. 24/2009) formatasi in una controversia attinente alla stessa materia, in cui il Giudice adito, in via preliminare, ha respinto la questione pregiudiziale relativa al difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione amministrativa in quanto il thema decidendum riguardava proprio l'atto autoritativo con cui erano stati definiti i criteri per la parametrazione della tariffa dovuta da ogni singolo utente del servizio idrico, in ragione dell' esercizio di un potere discrezionale. Conf. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2007, n. 2239; T.A.R. Lazio, Latina, 24 giugno 2006, n. 406; nonché Cassazione civile, Sez. Un., 10 settembre 2004, n. 18263 e 13 ottobre 1997, n. 9962, secondo cui, laddove si contesti l'organizzazione del servizio sotto vari profili (qualità dell'acqua, perdite nella rete e nelle condotte di adduzione, registrazione dei consumi presso gli uffici pubblici) e si sostenga che il servizio non si presenta pienamente fruibile per il consumatore, la giurisdizione va riservata al giudice amministrativo, in quanto la domanda non censura "incidenter tantum" il provvedimento amministrativo, chiedendone la disapplicazione ai fini della tutela del diritto soggettivo al pagamento di un canone contrattualmente stabilito, ma investe in via principale le scelte discrezionali dell'ente in ordine alla determinazione del canone e contesta l'organizzazione del servizio, facendo valere una situazione giuridica qualificabile come interesse legittimo correlato ad un atto adottato dall'ente territoriale come autorità nell'esercizio di una potestà amministrativa. 16. Al riguardo, il Collegio ritiene necessario avviare il ragionamento dal disposto dell'art. 133, lett. c) c.p.a. che, escludendo dalla giurisdizione esclusiva le controversie concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi "in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi", la prevede invece nelle controversie "relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo". Pertanto, essendo stata contestata proprio la legittimità di provvedimenti che hanno implicitamente ribadito la doverosità del corrispettivo a fronte dell' erogazione di acqua non potabile, viene in rilievo l'esercizio di un potere discrezionale dell' amministrazione. La predetta circostanza vale a qualificare la competenza di questo Tribunale in sede di giurisdizione esclusiva per i servizi pubblici locali, attenendo la controversia, in realtà, non alla determinazione della tariffa finale per l’utente, bensì alla stessa individuazione autoritativa dell’idoneità del servizio pubblico in esame sotto il profilo della pubblica salute, nonché alla verifica dell’eventuale lesione del diritto alla salute conseguente alla errata disciplina pubblicistica del medesimo servizio, radicando la cognizione presso questo Giudice ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c) c.p.a.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Sintesi: La controversia attinenente all’annullamento della selezione per la scelta del socio di minoranza di società locale mista e ai connessi profili risarcitori rientra nella giurisdizione del G.A., non del T.S.A.P.

Estratto: «Sostiene in tal senso la Provincia che la controversia all’esame è devoluta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in quanto essa concerne le modalità di corretta gestione del servizio idrico integrato.Come statuito dal T.A.R. l’eccezione va disattesa.Al riguardo infatti questo Collegio – pur dando doveroso atto della complessità della questione – aderisce all’orientamento della Corte regolatrice, secondo cui la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore della acque pubbliche dall'art. 143 comma 1 lett. a) T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta incidenza (cfr. ad es. SS.UU. n. 23300 del 2011).Nel caso in esame la controversia attiene direttamente all’annullamento della selezione per la scelta del socio di minoranza di società locale mista e ai connessi profili risarcitori, e solo indirettamente essa appare suscettibile di riverberare i suoi effetti sulla gestione del servizio idrico in quell’ATO: la controversia, pertanto, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.»

Sintesi: Non sussiste la giurisdizione del T.S.A.P. sulla controversia relativa alla legittimità dei provvedimenti con cui l'Amministrazione comunale decide di recedere dalla gestione unica del servizio idrico integrato e di gestire autonomamente il medesimo servizio sul proprio territorio.

Estratto: «2. Costituendosi in giudizio, il Comune di Barengo ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sostenendo che la controversia sarebbe devoluta ratione materiae alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.2.1. L’eccezione non può essere condivisa.2.2. Secondo quanto stabilisce l’art. 143 del T.U. n. 1775 del 1933, spetta al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche o adottati ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge, nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche. Il TSAP si pronuncia, infine, sui ricorsi in materia di pesca previsti dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.Il presupposto che giustifica l’attrazione dell’impugnativa di atti amministrativi dinanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche è dato dalla circostanza che il provvedimento impugnato abbia una “incidenza diretta ed immediata” sul regime delle acque pubbliche.Il criterio dell’”incidenza immediata e diretta” sul regime delle acque pubbliche è affermato da un indirizzo giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (da ultimo, Consiglio Stato, sez. V, 02/08/2011, n. 4557; Consiglio Stato, sez. VI, 09/05/2011, n. 2745; Consiglio Stato, sez. IV, 29/04/2011, n. 2544; Cassazione civile, sez. un., 13/05/2008, n. 11848; Cassazione civile, sez. un., 24/04/2007, n. 9844).Lo stesso indirizzo è stato fatto proprio e ribadito in numerose pronunce di tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 27/05/2011, n. 441; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 04/05/2011, n. 1172; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 27/05/2011, n. 441) e dello stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche (tra le più recenti, sentenza del 14/04/2010, n. 63).Secondo tali condivisibili decisioni, l'”incidenza diretta” del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche è configurabile soltanto quando l’atto amministrativo abbia riflessi sulle “opere idrauliche” ed in particolare quanto esso concorra a disciplinare la gestione e l'esercizio di dette opere o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.Inoltre, osserva il collegio che la devoluzione della cognizione al Tribunale superiore delle acque pubbliche postula che la controversia implichi la soluzione di questioni di carattere tecnico concernenti il regime delle acque e le opere idrauliche e acquedottistiche.Tale necessità si ricollega alla stessa ragion d’essere di detto giudice speciale.E’ noto, infatti, che la creazione di un giudice speciale delle acque pubbliche risale al decreto luogotenenziale n. 1664 del 1916 che, accanto alla prima disciplina sostanziale organica delle acque pubbliche, stabiliva la creazione di un tribunale speciale competente a decidere le controversie in materia, introducendo un’eccezione all’ordinario regime di riparto fondato sulla situazione giuridica soggettiva. La sua istituzione rispondeva all’esigenza, in una materia considerata ad elevato grado di complessità tecnica, di assicurare un giudice che, grazie alla presenza nel proprio collegio di ingegneri idraulici e funzionari esperti in acque pubbliche e opere idrauliche, fosse in grado di assicurare una giustizia adeguata. Esso godeva originariamente (prima dell’istituzione dei tribunali regionali delle acque pubbliche) di una competenza estesa sia ai diritti soggettivi che agli interessi legittimi, proprio perché la rilevanza del profilo tecnico delle controversie era stata ritenuta prevalente rispetto ad ogni altro profilo, compreso il principio dell’unità della giurisdizione.Tuttora l’organico del Tribunale superiore delle acque pubbliche, oltre a nove giudici togati, prevede la presenza di tre membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e ogni decisione è assunta con l’intervento di sette votanti, di cui sei togati e un tecnico.Ritiene il collegio che la presenza di tecnici esperti della materia nella composizione di ogni collegio giudicante giustifichi la devoluzione al Tribunale superiore delle acque pubbliche delle sole controversie che, concernendo la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche ed avendo, per tale ragione, un’incidenza immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche, implicano per loro natura la soluzione di questioni tecniche di carattere idraulico e acquedottistico.Restano invece estranee alla competenza di tale giudice speciale le controversie che involgono censure di carattere prettamente giuridico la cui soluzione non richiede competenze di carattere tecnico specialistico.In tale prospettiva, il riparto di giurisdizione appare condizionato dalla specifica domanda proposta dal ricorrente, con riferimento ai motivi dedotti.2.3. Nel presente giudizio, le domande proposte dalla parte ricorrente involgono questioni di carattere prettamente giuridico: si tratta di accertare se il Comune di Barengo avesse o meno il potere di recedere dalla gestione unica del servizio idrico integrato e se, quindi, il predetto Comune, esercitando il recesso, abbia o meno posto in essere un atto invalido e si sia reso o meno inadempiente alla convenzione istitutiva dell’ATO.L’esito di tale indagine dipende da valutazioni di carattere squisitamente giuridico, mentre esulano del tutto questioni di carattere tecnico specialistico. La controversia non ha ad oggetto opere idrauliche, di modo che non è chiaro – né la difesa del Comune ha offerto contributi in tal senso - in che modo gli atti impugnati abbiano un’incidenza immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche.Alla stregua di tali considerazioni, ritiene il collegio che debba essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, con la precisazione che si tratta di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 comma 1 lettera a) n. 2 del codice del processo amministrativo, dal momento che la controversia verte in materia di “esecuzione di…accordi tra pubbliche amministrazioni”.»

Sintesi: Appartiene alla cognizione del G.A. e non del T.S.A.P. la controversia con cui si dubita della legittimità di un provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per la realizzazione di opere idrauliche.

Estratto: «5. Per il suo carattere pregiudiziale deve essere innanzitutto esaminato il primo motivo dell’appello incidentale, col quale la Società Azionaria per le Condotte di Acqua Potabile S.p.A. ha lamentato l’erroneità della sentenza impugnata relativamente al capo con cui è stata respinta l’eccezione, formulata in primo grado di difetto di giurisdizione, appartenendo a suo avviso la cognizione della controversia de qua alla potestas iudicandi del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.Il motivo è infondato, come correttamente ritenuto dai primi giudici.Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale da cui non vi è motivo di discostarsi (ex pluribus, Cass. SS.UU. 6 luglio 2005, n. 14195; C.d.S., sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4306; sez. V, 18 settembre 2006, n. 5442), la giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche ex art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, sui ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche, sussiste solo allorquando i provvedimenti impugnati incidono direttamente ed immediatamente sulla materia delle acque, concorrendo in concreto a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari ovvero a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e/o alla realizzazione delle opere stesse o a stabilirne e/o a modificare la localizzazione di esse o influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimento.Non rientrano per contro in tale speciale competenza giurisdizionale le controversie che hanno per oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, così che appartiene alla cognizione del giudice amministrativo la controversia con cui si dubita della legittimità di un provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per la realizzazione di opere idrauliche.La controversia in esame che, come si ricava dalla documentazione in atti riguarda la legittimità dell’affidamento definitivo al raggruppamento temporaneo d’imprese costituito dalla società Acque Potabili di Torino nella qualità di mandataria, da Genova Acque S.p.A. di Genova, da S.M.A.T. S.p.A. di Torino, da Cons. Coop. di Forlì, da Galva S.p.A. di Pomezia, da Giovanni Putignano e figli s.n.c., da Edil Putignano di Noci, da Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. s.r.l. di Palermo, da DESA s.r.l. di Torino in qualità di mandanti della gestione del Servizio Idrico Intergrato nell’A.T.O. di Palermo (nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti), non incide in modo diretto ed immediato sulla gestione delle acque pubbliche e non appartiene quindi alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque, bensì a quella di legittimità del giudice amministrativo, come correttamente statuito dai primi giudici.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> RICONSEGNA BENI

Sintesi: L'ordinanza che intima la riconsegna degli impianti e delle strutture demaniali e patrimoniali indisponibili utilizzati per la gestione del servizio idrico integrato rientra nella giurisdizione del T.S.A.P..

Estratto: «Come fondatamente eccepito dalla difesa del Comune di V., il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche.In base all’art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche...
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Sintesi: L'ordinanza contingibile ed urgente con la quale l'Amministrazione comunale ha avocato a sé il servizio pubblico di erogazione di acqua potabile e il connesso servizio di depurazione, ordinando al precedente gestore di riconsegnare anche gli impianti di emungimento di acqua dai pozzi va contestata avanti il T.S.A.P..

Estratto: «2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come eccepito dal resistente.Al riguardo, giova ricordare che, per giurisprudenza costante della Corte regolatrice, a norma dell’art. 143 del t.u. approvato con R.D. n. 1775 del 1933, appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche...
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GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> TARIFFE

Sintesi: In materia di servizi pubblici, le indennità, canoni o altri corrispettivi riservate alla giurisdizione del G.O. sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla P.A. per la tutela di interessi generali.

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.A. nel contenzioso concernente l’atto generale con il quale la P.A. competente ha determinato i criteri in base ai quali viene stabilita la tariffa dovuta da ogni singolo utente facendo uso, a tale scopo, della propria potestà discrezionale; la concreta determinazione del quantum debendi è rimessa, per converso, alla giurisdizione del G.O..

Estratto: «1. Sulla giurisdizione del giudice adito, mette conto rilevare che il thema decidendum attiene alla determinazione delle tariffe per i servizi idrici integrati, rimessa per legge al potere di regolamentazione dei Consorzi Asi ai sensi degli articoli 172, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 e 6 della l.r. Campania n. 16 del 1998.In questa cornice normativa, la clausola (vincolante) dei contratti di somministrazione stipulati fra il Consorzio Asi e gli utenti, la quale sancisce il potere di determinazione tariffaria, deve ritenersi meramente ripropositiva della disciplina di rango pubblicistico, la cui applicazione è sottoposta alla generale giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo.Vale sul punto precisare che il sistema di determinazione della remunerazione per il servizio idrico integrato affidato dalla legge ai consorzi Asi costituisce espressione del potere autoritativo tariffario riservato ad un soggetto pubblico in materia di pubblici servizi e concessioni di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 133, lett. c), C.P.A. (controversie "relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo"), mentre le indennità, canoni o altri corrispettivi riservate alla giurisdizione del Giudice ordinario sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla P.A. per la tutela di interessi generali.In linea con tali rilievi, del resto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che «sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel contenzioso concernente l’atto generale con il quale l’amministrazione competente ha determinato i criteri in base ai quali viene stabilita la tariffa dovuta da ogni singolo utente facendo uso, a tale scopo, della propria potestà discrezionale» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2007, n. 2239).Pertanto, tali giudizi spettano alla giurisdizione del giudice amministrativa in base all'ordinario riparto di giurisdizione, a parte ogni considerazione sulla giurisdizione estesa ai diritti in materia di servizi pubblici e fermo restando che la concreta determinazione del quantum debendi è rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario.»

Sintesi: In materia di servizi pubblici, le indennità, canoni o altri corrispettivi riservate alla giurisdizione del G.O. sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla P.A. per la tutela di interessi generali.

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.A. nel contenzioso concernente l’atto generale con il quale la P.A. competente ha determinato i criteri in base ai quali viene stabilita la tariffa dovuta da ogni singolo utente facendo uso, a tale scopo, della propria potestà discrezionale; la concreta determinazione del quantum debendi è rimessa, per converso, alla giurisdizione del G.O..

Estratto: «Sulla giurisdizione del giudice adito, mette conto rilevare che il thema decidendum attiene alla determinazione delle tariffe per i servizi idrici integrati, rimessa per legge al potere di regolamentazione rimesso al Consorzio Asi (cfr. art. 172, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed art. 6 l.r. Campania n. 16 del 1998).In questa cornice normativa, la clausola (vincolante) dei contratti di somministrazione stipulati fra il Consorzio Asi e gli utenti che sancisce il potere di determinazione tariffaria deve ritenersi meramente ripropositiva della disciplina di rango pubblicistico, la cui applicazione è sottoposta alla generale giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo.I provvedimenti di carattere generale mediante i quali l’amministrazione intimata ha provveduto alla determinazione dei criteri per la quantificazione della tariffa dovuta dagli utenti non attiene alla determinazione quantitativa della prestazione contrattuale dovuta ed alla sua difformità, così come richiesta dall’ente fornitore, rispetto ai criteri di legge, ma alla definizione degli stessi criteri di commisurazione della tariffa elaborati dall’autorità amministrativa, "quaestio" rispetto alla quale la posizione di utenti del servizio idrico e gli obblighi ad essa connessi, lungi dall’assurgere ad oggetto immediato della definizione giudiziaria della "regula iuris" invocata mediante la proposizione del ricorso, costituiscono il mero presupposto legittimante di quest’ultimo.In linea con tali rilievi, del resto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che «sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel contenzioso concernente l’atto generale con il quale l’amministrazione competente ha determinato i criteri in base ai quali viene stabilita la tariffa dovuta da ogni singolo utente facendo uso, a tale scopo, della propria potestà discrezionale» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2007, n. 2239).Vale sul punto precisare che le indennità, canoni o altri corrispettivi riservate alla giurisdizione del giudice ordinario sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo pretesa», senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla P.A. per la tutela di interessi generali. Di converso il sistema di determinazione della remunerazione per il servizio idrico integrato affidato dalla legge ai consorzi Asi costituisce espressione del potere autoritativo tariffario riservato ad un soggetto pubblico, ai sensi dell'art. 133, lett. c) c.p.a., che pur escludendo dalla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi "in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi", la prevede tuttavia nelle controversie "relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo".Ne consegue che le relative controversie, riguardanti l'impugnativa di atti autoritativi, implicano un sindacato di legittimità di fronte al quale la posizione giuridica soggettiva dell'imprenditore operante nell’ambito del consorzio ha la consistenza di un interesse legittimo rispetto all'esercizio della potestà amministrativa. Pertanto, tali giudizi spettano alla giurisdizione del giudice amministrativa in base all'ordinario riparto di giurisdizione, a parte ogni considerazione sulla giurisdizione estesa ai diritti in materia di servizi pubblici e fermo restando che la concreta determinazione del quantum debendi è rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario.Pertanto in relazione alle contestazioni attinenti al concreto consumo del volume di acqua erogato, va di contro dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, nella misura in cui è in contestazione l’importo individualmente richiesto quale corrispettivo della fruizione del servizio idrico, e quindi l’oggetto dell’obbligo al quale l’utente è tenuto in correlazione alla fornitura di acqua di cui beneficia.»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del G.A. l'impugnazione del provvedimento con cui il Consorzio A.S.I. ha provveduto, in via generale ed astratta, all’adeguamento delle tariffe per il servizio idrico, fognario e depurativo.

Estratto: «1. In via preliminare va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di N.Osserva il Collegio che la controversia ha ad oggetto in primis il decreto (n. 194 del 15 settembre 2010) con cui il Commissario straordinario del suindicato Consorzio A.S.I. ha provveduto, in via generale ed astratta, all’adeguamento delle tariffe per il servizio idrico, fognario e depurativo, che solo in via derivata e successiva si riflette sul rapporto giuridico intercorrente tra utente e gestore del servizio, attraverso le fatture successivamente emesse in stretta applicazione del suddetto provvedimento. Il ricorrente Interporto Campano S.p.A. ha contestato, infatti, le concrete modalità con le quali si è estrinsecato il potere autoritativo di tariffazione del servizio pubblico – censurando l’erroneità dei presupposti, il difetto di istruttoria ed altri tipici vizi della funzione amministrativa de qua – che solo in via indiretta ha incidenza sul rapporto individuale di utenza. La controversia resta pertanto attratta nella giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di servizi pubblici, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n.80, come modificato dall’art. 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205, nel testo risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 (cfr. T.A.R. Campania, Sezione I, 7 ottobre 2010, n. 18011; T.A.R. Liguria, Sezione I, 21 febbraio 2008, n. 312; T.A.R. Lazio, Latina, 24 giugno 2006, n. 406; Cassazione, Sezioni Unite, 25 marzo 2010, n. 7160).»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.A. sulla controversia concernente l'esercizio del potere discrezionale di tariffazione del servizio idrico integrato.

Estratto: «5. In limine, va declinata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Termoli.Ed invero, gli atti impugnati veicolano il potere discrezionale di tariffazione del servizio idrico ed esprimono, quindi, un'attribuzione in termini di regolamentazione, non incidente sul diritto di applicare il canone concessorio e incidente solo in via mediata sul rapporto individuale di utenza.Un tale riferimento reca indubbie conseguenze in punto di giurisdizione dell’adito Tribunale amministrativo regionale, tanto più ove si consideri il complesso normativo invocato da parte ricorrente, rilevante nella vicenda, e costituito, precipuamente, dalla delibera CIPE n. 131 del 19 dicembre 2002, avente indiscussa portata conformativa della menzionata attribuzione regolamentare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1915; TAR Lazio, Latina, 24 giugno 2006, n. 406; TAR Veneto, Venezia, sez. III, 24 dicembre 2008, n. 3987).»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel contenzioso concernente l’atto generale con il quale l’amministrazione competente ha determinato i criteri in base ai quali viene stabilita la tariffa dovuta da ogni singolo utente facendo uso, a tale scopo, della propria potestà discrezionale.

Estratto: «Viene in primo luogo in rilievo, al riguardo, l’eccezione (articolata dal difensore della società S.I.I.S.) con la quale si deduce il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, appartenendo la controversia all’ambito di cognizione del giudice ordinario in quanto avente ad oggetto la tutela di posizioni soggettive immediatamente inerenti ai rapporti individuali di utenza intrattenuti dai ricorrenti.L’eccezione non può essere accolta.I ricorrenti non contestano infatti, “recta via”, l’importo loro individualmente richiesto quale corrispettivo della fruizione del servizio idrico, e quindi l’oggetto dell’obbligo al quale sono tenuti in correlazione alla fornitura di acqua di cui beneficiano, ma i provvedimenti di carattere generale mediante i quali l’amministrazione intimata ha provveduto alla determinazione dei criteri per la quantificazione della tariffa dovuta dagli utenti: la controversia, pertanto, non attiene alla determinazione quantitativa della prestazione contrattuale dovuta ed alla sua difformità, così come richiesta dall’ente fornitore, rispetto ai criteri di legge, ma alla definizione degli stessi criteri di commisurazione della tariffa elaborati dall’autorità amministrativa, “quaestio” rispetto alla quale la posizione di utenti del servizio idrico e gli obblighi ad essa connessi, lungi dall’assurgere ad oggetto immediato della definizione giudiziaria della “regula iuris” invocata mediante la proposizione del ricorso, costituiscono il mero presupposto legittimante di quest’ultimo.In linea con tali rilievi, del resto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che “sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel contenzioso concernente l’atto generale con il quale l’amministrazione competente ha determinato i criteri in base ai quali viene stabilita la tariffa dovuta da ogni singolo utente facendo uso, a tale scopo, della propria potestà discrezionale” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2007, n. 2239).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

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