Casi di soggetti cointeressati e controinteressati all'impugnazione di provvedimenti amministrativi

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> DISATTIVAZIONE IMPIANTI RADIOTELEVISIVI

Sintesi: La società che esercita radiodiffusione televisiva sul canale radiotelevisivo in cui trasmette anche un impianto di cui è ordinata la disattivazione è controinteressata nel giudizio di impugnazione dell'ordine di disattivazione.


Estratto: «Nello svolgere il proprio intervento ad opponendum la società Video Lazio ha chiesto al giudice adito di voler dichiarare la inammissibilità del ricorso per violazione del principio del contraddittorio. In altri termini, per non essere stato lo stesso ricorso appunto notificato alla detta Video Lazio, quale controinteressata.Ritiene il Collegio che l’eccezione sia da respingere pur dovendosi, nella specie,riconoscere alla interveniente la qualità di controinteressata.Nel processo amministrativo, infatti, la qualità di controinteressato è riconosciuta ai soggetti aventi un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso e che siano nominativamente individuati in detto provvedimento, o comunque sulla base di questo agevolmente identificabili. Nel caso di specie, la Video Lazio che opera sul citato canale 67 UHF in virtù di decreto del 2 marzo 1994, in atti del presente giudizio, ha interesse alla conservazione del provvedimento impugnato con cui il Ministero delle comunicazioni ha ordinato l'immediata disattivazione dell’impianto della odierna ricorrente - poiché, indipendentemente dalla ragione giuridica che ne sia alla base, il provvedimento produce per essa emittente la conseguenza vantaggiosa della cessazione delle interferenze, che è per essa effetto diretto, individuale e connesso all'oggetto proprio e al contenuto tipico del provvedimento, data la sua posizione differenziata di titolare delle specifiche frequenze che si assumono interferite e la cessazione del fenomeno a seguito della disattivazione dell'impianto interferente. Si tratta, peraltro, di società agevolmente identificabile quale controinteressata anche alla luce del contesto della complessiva vicenda, amministrativa e giudiziaria, in cui l'atto si colloca. E’ sufficiente al riguardo ricordare che nella nota del 17 marzo 2007 inviata dal Ministero delle Poste alla odierna ricorrente è espressamente detto che l’accensione del canale “ha provocato gravi interferenze all’emittente Video Lazio” e che ancora la odierna ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario, i provvedimenti con cui alla interveniente è stato concesso l’esercizio della radiodiffusione sul canale 67 UHF (cfr. con riguardo a fattispecie analoga relativa ad ordinanza di disattivazione, Consiglio Stato, sez. VI, 27 agosto 2010 , n. 5983).Ciò posto, deve anche rilevarsi che l'effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato, pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione, non si verifica sia nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa, non potendo l'intervento in giudizio porre nel nulla gli effetti della decadenza dall'impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione, sia nel caso di inesistenza della notificazione, allorché l'intervento spontaneo avvenga oltre il termine utile per la proposizione dell'impugnazione; al contrario, ove l'intervento ad opponendum si sia verificato nel segmento temporale fra la conoscenza del provvedimento impugnato ed i termini per la proposizione del ricorso, la spontaneità della costituzione, per di più intesa a tutelare, nel merito, gli interessi dell'opponente, rende superflua la notificazione, essendosi il contraddittorio comunque costituito ed essendo quindi stato raggiunto lo scopo della prescrizione tassativa (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 12 maggio 2009 , n. 2923).Nella specie, deve ritenersi operato il descritto effetto sanante atteso che l’ordinanza di disattivazione è stata notificata alla ricorrente il 28 aprile e l’intervento ad opponendum è stato a sua volta notificato alla ricorrente il 27 giugno, e dunque pendente ancora il termine per la proposizione del ricorso.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> EDILIZIA RESIDENZIALE

Sintesi: I soggetti utilmente collocati in una gara per la selezione di proposte progettuali private rivestono la qualità processuale di controinteressati quando l'interesse fatto valere da chi agisce in giudizio è quello all’annullamento della graduatoria.

Estratto: «Il Comune di Foggia, in data 6 novembre 2008, bandiva avviso pubblico per l’attuazione di un programma integrato finalizzato a fronteggiare l’emergenza abitativa, dando così attuazione al programma di emergenza abitativa approvato con delibera di consiglio comunale n. 40 del 2 ottobre 2008.Il suddetto programma aveva quale obiettivo l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale attraverso la riqualificazione, il rinnovo urbano ed il completamento della città per mezzo di proposte progettuali di privati da individuare attraverso una procedura selettiva pubblica, sino alla concorrenza del fabbisogno abitativo stimato in 400 alloggi per l’anno 2008.Entro il termine fissato dal bando, pervenivano 70 proposte progettuali, tra cui quella dei ricorrenti.[OMISSIS]In via preliminare, va respinta la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dal controinteressato.Nelle procedure concorsuali, qual è quella qui in questione, i soggetti utilmente collocati in graduatoria, rivestono la qualità processuale di controinteressati, quando l'interesse fatto valere da chi agisce in giudizio è quello all’annullamento della graduatoria.»

Sintesi: In materia di contributi per l'edilizia agevolata non esistono controinteressati in senso tecnico, dovendo la Regione calibrare i fondi complessivi in modo che il saldo dovuto in aggiunta ad una società non ridondi a danno delle altre.

Estratto: «Del pari infondata e da respingere è, poi, l’altra eccezione pregiudiziale avanzata dalla difesa della Regione, avente ad oggetto l’asserita inammissibilità del gravame per la sua omessa notificazione ai controinteressati. Eccepisce, in particolare, la Regione che nel meccanismo dei contributi non vi sono risorse illimitate, ma l’ammontare disponibile è limitato ed è ripartito, in base alle domande, secondo parametri in precedenza stabiliti: con il corollario che l’incremento del contributo a favore di uno dei richiedenti comporta la riduzione dell’importo disponibile per gli altri aspiranti, i quali, in tal guisa, acquisterebbero la veste di controinteressati nel giudizio volto all’ottenimento di detto incremento.In contrario, si osserva anzitutto che, ai sensi dell’art. 5.3 del d.m. 5 agosto 1994, secondo alinea, il contributo, in sede di accertamento definitivo del suo ammontare, potrebbe ben risultare maggiore di quello erogato nel corso della realizzazione dell’intervento, con l’esigenza di provvedere al saldo della differenza: questo, proprio perché la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sua erogazione si ricollega all’emissione del decreto definitivo. Se ne desume che – come osserva correttamente la società ricorrente nella memoria finale – è possibile, già in base alla normativa di riferimento, disporre l’incremento (rispetto a quello ottenuto originariamente) del contributo in favore di singoli beneficiari di esso: pertanto, la Regione è tenuta a mantenere un margine idoneo a garantire l’eventuale saldo dovuto agli interessati. Ad opinare diversamente, si arriverebbe infatti all’assurda conclusione per cui gli eventuali incrementi a saldo del contributo per singoli beneficiari, ammessi dalla normativa, potrebbero essere erogati soltanto a patto di andare a reperire le relative somme decurtando gli importi nel frattempo erogati agli altri beneficiari del finanziamento. Ne discende l’inesistenza di controinteressati in senso tecnico rispetto alla pretesa della ricorrente, dovendo la Regione calibrare i fondi complessivi in modo che il saldo dovuto in aggiunta ad una società non ridondi a danno delle altre.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.