Cassazione "con" o "senza" rinvio delle sentenze impugnate (art. 26 D.Lgs. 40/2006)

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RINVIO, CON

Sintesi: L'art. 26 d. lgs. 40/2006 ha introdotto la regola della appellabilità delle sentenze pronunziate sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione: le sentenze pronunciate anteriormente alla data di entrata in vigore di tale norma - che erano unicamente impugnabili con ricorso per cassazione - ma cassate successivamente vanno rimesse, quale giudice di rinvio, non già al Tribunale, ma alla Corte d'Appello.

Estratto: «Quest'ultimo deve essere individuato nella Corte d'appello di Foggia. La sentenza cassata è stata infatti pronunziata dal tribunale di Lucera prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il cui art. 26, modificando della citata L. n. 689, l'art. 23, ha introdotto, senza distinzioni di sorta, la regola della appellabilità delle sentenze pronunziate sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione. La sentenza è... _OMISSIS_ ...orrettamente impugnata con ricorso per cassazione in base al principio tempus regit actum che, con riguardo alla disciplina delle impugnazioni, viene di regola riferito al tempo in cui la sentenza impugnata è stata pubblicata. Ove quest'ultima venga cassata successivamente all'entrata in vigore della norma che ha reso appellabili le sentenze emesse dal tribunale in questa materia, si tratta di individuare, in mancanza di una espressa previsione legislativa, quale sia il giudice al quale rimettere il giudizio di rinvio. Individuare tale giudice nel tribunale potrebbe apparire la soluzione più aderente alla lettera dell'art. 383 c.p.c., comma 1, (mentre non appare conferente l'art. 5 del codice di rito non trattandosi di questione di competenza) ma dovrebbe in tal caso essere trovata la chiave per escludere - in deroga all'art. 394 cod. proc. civ., comma 1, secondo cui in sede di rinvio si applicano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Cort... _OMISSIS_ ...a causa - la successiva appellabilità della sentenza emessa a definizione del giudizio di rinvio. L'appellabilità di una sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio è infatti estranea al sistema ed in particolare appare in contrasto con i caratteri propri del giudizio di rinvio "ordinario" - e cioè estraneo alle ipotesi di cui all'art. 382 c.p.c. e art. 383 c.p.c., comma 3. Posta la ineludibile necessità di integrare il dettato legislativo, l'individuazione nella Corte d'appello del giudice del rinvio appare la soluzione più "naturale" e più semplice - rispetto a quella di affermare una sorta di ultrattiva inappellabilità della sentenza emessa dal tribunale in sede di rinvio. La prima soluzione appare inoltre trovare conforto - sul piano del ragionamento analogico - nella sua coerenza con il criterio adottato dall'art. 383, comma 2, per l'ipotesi di omissione consensuale dell'appello.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIO... _OMISSIS_ ... CORTE DI CASSAZIONE --> RINVIO, SENZA

Sintesi: Va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ove si accerti il difetto di legittimazione dell'attore, che toglie in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione.

Estratto: «3.4. Discende dalle considerazioni sin qui svolte il difetto di legittimazione attiva della ricorrente Provincia di Oristano.Tale difetto di legittimazione non è stato rilevato dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ma è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, alla luce del principio secondo cui "alla stregua della regola dettata dall'art. 81 cod. proc. civ., fuori dai casi espressamente previsti dalla legge di sostituzione processuale o di rappresentanza, nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio. Ciò comporta, trattandosi di materia di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio, la verifica, che può avvenire... _OMISSIS_ ...o, in ogni stato e grado del giudizio, della titolarità, in capo all'attore e al convenuto, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, dei relativi diritti ed obblighi, salvo che sulla questione sia intervenuto giudicato interno" (Cass. n. 7337 del 1998). L'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza... _OMISSIS_ ...del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010).3.5. Da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta. A norma dell'art. 382 c.p.c., u.c., infatti, va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ove si accerti il difetto di legittimazione dell'attore, che toglie in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione (Cass. n. 2517 del 2000).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.