Art. 21 octies L. 241/1990: principio del raggiungimento del risultato

L'omissione dell'avviso di avvio del procedimento di adozione di atti amministrativi ha efficacia invalidante soltanto se in giudizio emerge che il contenuto del provvedimento avrebbe potuto essere diverso da quello effettivamente adottato.

Nelle procedure di gara non può trovare ingresso l’applicazione del principio processuale civilistico della sanatoria dei vizi formali per il raggiungimento dello scopo, rispondendo tale istituto ad una logica diversa da quella che connota il procedimento amministrativo di evidenza pubblica contrattuale.

Gli istituti di partecipazione procedimentale, per quanto ispirati ad evidenti esigenze di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa – corollari, a loro volta, dei principi di buon andamento e imparzialità della stessa (art. 97 Cost.) - non godono di applicazione indiscriminata, potendo risultare recessivi rispetto ad altre esigenze, del pari dotate di analogo rilievo costi... _OMISSIS_ ...|
L'art. 21-octies, co. 2, legge 241/1990 ha codificato una diffusa prassi giurisprudenziale, tesa ad escludere la declaratoria di annullamento dell’atto, tutte le volte in cui la disciplina sostanziale della funzione, di cui l’atto è espressione formale, non privi l’amministrazione del potere – e in certi casi del dovere – di emettere un nuovo atto, di contenuto analogo a quello affetto dai (rilevati) vizi formali.

L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 legge 241/1990 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere, in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento; pertanto, neppure la totale omissione di tale formalità vizierebbe il procedimento tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque in... _OMISSIS_ ...rave; da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione.

Le norme sulla partecipazione non possono essere applicate meccanicamente e formalisticamente, dovendosi escludere il relativo vizio nei casi in cui lo scopo della partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto, anche in difetto della comunicazione di avvio o vi sia comunque un atto equipollente alla formale comunicazione o, ancora, la stessa partecipazione si rivelerebbe inutile, non avendo l'interessato dimostrato, neppure ex post, gli eventuali esiti diversi, cui sarebbe potuta giungere l'azione amministrativa sulla base dei dati, notizie ed osservazioni che avrebbe potuto fornire il destinatario del futuro provvedimento.

Il vizio derivante dall’omissione di comunicazione d'avvio del procedimento non sussiste nei casi in cui lo scopo della partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto.

Nel caso in cui sia dedotta ... _OMISSIS_ ...ell’art. 7 l. n. 241/90 in quanto il ricorrente non avrebbe ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento culminato con l’adozione del provvedimento impugnato, considerato l’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato è precluso ove sussista la correttezza sostanziale dello stesso.

L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non riveste efficacia invalidante tutte le volte in cui, per altra via, il privato abbia avuto conoscenza del procedimento e, dunque, abbia avuto modo di interloquire con l’autorità amministrativa.

L’art. 21 octies comma 2 L. n. 241/1990, si muove non nell’ambito della regola del raggiungimento dello scopo bensì in un’altra ottica, definita dalla dottrina come quella del raggiungimento del risultato.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.