Ammissibilità dell' impugnazione di atti endoprocedimentali

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

Sintesi: Non sono di regola immediatamente lesivi gli atti endoprocedimentali, che rilevano ai fini dello sviluppo dell’iter procedimentale, ma non esprimono la determinazione finale dell’amministrazione, fino alla cui adozione restano sconosciuti tanto l’esito del procedimento, quanto la possibilità che esso conduca ad un provvedimento lesivo: essi, dunque, non sono suscettibili di autonoma impugnazione e possono essere contestati soltanto unitamente al provvedimento finale conseguentemente adottato.


Estratto: «15. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna il parere di compatibilità territoriale reso, su richiesta del Comune di Peschiera Borromeo, dal comitato tecnico regionale della Lombardia in data 11 maggio 2011.Con tale atto, il comitato tecnico regionale ha espresso il proprio avviso al Comune, ai sensi dell’art. 5, c. 5 del d.m. 9.5.2001, affermando la parziale incompatibilità della destinazione a parco pubblico prevista dal p.i.i. con lo stabilimento Mapei.L'eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse, formulata dalla Mapei s.p.a. Italia, è fondata.L’atto è privo di contenuto provvedimentale e di rilevanza esterna. Come espressamente previsto dal decreto ministeriale citato si tratta, invero, di un mero parere consultivo. Tale atto – come riconosciuto nello stesso ricorso – è inidoneo a produrre la definitiva lesione dell’interesse della ricorrente e non è perciò autonomamente impugnabile.Per giurisprudenza unanime, il ricorso può essere proposto solo da chi è portatore di un interesse effettivo alla decisione giurisdizionale, in dipendenza della concreta ed attuale lesività del provvedimento impugnato.Tale immediata attitudine lesiva non caratterizza normalmente gli atti endoprocedimentali, che rilevano ai fini dello sviluppo dell’iter procedimentale, ma non esprimono la determinazione finale dell’amministrazione, fino alla cui adozione restano sconosciuti tanto l’esito del procedimento, quanto la possibilità che esso conduca ad un provvedimento lesivo.Di conseguenza, l’atto endoprocedimentale non è suscettibile di autonoma impugnazione e può essere contestato solo unitamente al provvedimento finale conseguentemente adottato.»

Sintesi: La carenza di interesse al ricorso sussiste solo ove gli atti endoprocedimentali siano oggetto di impugnazione diretta, e non quando venga impugnato il provvedimento finale e con esso vengano gravati anche gli atti endoprocedimentali.

Estratto: «Il Collegio deve prioritariamente scrutinare le eccezioni preliminari di rito formulate dalla difesa del Comune resistente.Va, innanzitutto, respinta l’eccezione di irricevibilità e, comunque, inammissibilità del ricorso nella parte in cui ha ad oggetto l’impugnativa degli atti preliminari ed endoprocedimentali (pareri tecnici, verbali della Polizia Municipale, ecc.) preordinati all’emanazione del provvedimento finale, atteso che, da un lato, la carenza di interesse al ricorso sussiste solo ove gli atti endoprocedimentali siano oggetto di impugnazione diretta, e non quando, invece – come nel caso di specie – venga impugnato il provvedimento finale e con esso vengano gravati anche gli atti endoprocedimentali (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 luglio 2006, n. 5745; v., pure, T.A.R. Umbria, Sez. I, 24 aprile 2008, n. 132). Né può essere condivisa l’eccezione di tardività dell’impugnazione, essendo la relativa lesione divenuta attuale e concreta solo con l’adozione del suddetto provvedimento finale.»

Sintesi: È inammissibile l’impugnazione di atti aventi natura endoprocedimentale, potendo questi ultimi essere oggetto di gravame soltanto unitamente all’atto finale conclusivo del procedimento.

Estratto: «Il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile, a cagione della natura non lesiva degli atti – delibera della G. C. di Positano n. 195 del 22.11.07, nota prot. n. 41 del 2.01.08 del Responsabile dell’U. T. C. e nota prot. n. 18382 del 5.10.07, del Responsabile dell’Ufficio Patrimonio dello stesso Comune...
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Sintesi: Gli atti endoprocedimentali non sono immediatamente impugnabili, salvo che si tratti di atti di natura vincolata idonei ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva.

Estratto: «1 Deve innanzitutto essere dichiarata, in assenza di accordo tra le parti, la tardività della memoria depositata dalla ricorrente in data 28.9.2009, in quanto depositata oltre i termini di cui all’art. 23 c.4 della legge legge 1034/1971.2 Il ricorso è, in ogni caso, inammissibile.2.1 Gli atti impugnati riguardano infatti un procedimento in itinere ed, in particolare, il procedimento disciplinato dall’art. 13 della legge Regionale 71/1997, con il quale vengono valutate le richieste presentate delle ditte interessate alla coltivazione delle cave disponibili nel territorio regionale.2.2 Il complesso procedimento, disciplinato dalla citata legge regionale 71/1997, dal Piano Regionale delle Attività Estrattive e dal relativo Piano Provinciale, non è ancora giunto a conclusione, non essendo ancora terminate le conferenze di servizi che devono approvare il progetto selezionato, atto prodromico all’autorizzazione alla coltivazione della cava.2.3 Infatti, come ha statuito una recente pronuncia del Consiglio di Stato, l’atto finale del procedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava è l’autorizzazione Comunale, mentre è da considerarsi atto endoprocedimentale l’atto di approvazione del progetto (fase a cui non si è ancora giunti nelle fattispecie in esame), ancorché l’approvazione sia fatta dalla conferenza di servizi. 2.4 Gli atti precedenti sono quindi privi di autonoma efficacia e dunque portata lesiva per gli interessati (Consiglio di Stato 29.7.2009 n. 4278)3 Conformemente a tale orientamento, non si possono che applicare, nel caso in esame, i criteri previsti per l’impugnazione dei bandi di gara e delle successive modificazioni. Per consolidata giurisprudenza, l’onere di immediata impugnazione delle procedure di gara riguarda le sole clausole che concernono i requisiti soggettivi di partecipazione dei soggetti interessati, che risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizioni di ledere immediatamente e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura, perché connotate da carattere impeditivo della partecipazione, nonché quelle che impongono oneri incomprensibili o manifestamente sproporzionati, come tali immediatamente ostativi alla partecipazione alla gara. Ne consegue che ogni diversa questione riguardante l'assunta illegittimità della procedura di gara, anche in relazione all'applicazione di clausole che variamente riducano o modifichino la discrezionalità della Pubblica amministrazione, deve essere proposta unitamente alla impugnazione degli atti che di esse fanno diretta applicazione (posto che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento, ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato). Vale a dire all’atto dell'impugnazione del provvedimento di esclusione o dell'aggiudicazione del contratto o di altro provvedimento che segni comunque, per l'interessato, un arresto procedimentale (tra le tante CdS , sez. V 14.1.2009 n. 102, Tar Napoli10.3.2009 , n 1371, Tar Cagliari 7.4.2008 n. 642, Tar Milano 10.8.2009 n. 4572).3.1 Ciò costituisce un’ulteriore specificazione del principio generale per cui gli atti endoprocedimentali non sono immediatamente impugnabili, salvo che si tratti di atti di natura vincolata idonei ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva (Tar Sicilia Catania 30.10.2008 n. 1889).3.2 I provvedimenti impugnati sino del tutto privi delle caratteristiche sopra descritte.3.3 Appare quindi evidente come, allo stato, l’interesse dalla ricorrente all’annullamento dei provvedimenti impugnati sia del tutto eventuale, considerato che non è ancora riscontrabile se le modifiche ai criteri di selezione e valutazione abbiano in alcun modo pregiudicato le possibilità di approvazione dei progetti presentati dalla stessa. Infatti le graduatorie non sono state formulate, per cui potrebbero alla fine risultare del tutto ininfluenti, dal punto di vista della ricorrente, sia il denunciato allargamento della platea dei soggetti partecipanti conseguente alla Determinazione Dirigenziale del 24.11.2005, sia le modifiche ai criteri di valutazione, operate dal medesimo provvedimento e dai successivi decreti n.357 e 358 del 19.12.2008.»

Sintesi: L’invito all’esame delle problematiche sottoposte, rivolto ai funzionari della diversa branca del medesimo ufficio, costituisce un momento informale di un attività interna dell’amministrazione che, in quanto tale, non è suscettibile di autonoma impugnazione in sede giurisdizionale.

Estratto: «Ad avvio del Collegio il motivo è inammissibile ed infondato.E' inammissibile in quanto la nota impugnata, come già rilevato, non ha natura provvedimentale, ma endoprocedimentale, atteso che essa è redatta, in fase istruttoria da un ufficio tecnico ed è indirizzata ad altro ufficio, nell’ambito dello svolgimento delle fasi di un procedimento in cui i due organi del medesimo Ente sono coinvolti.L’invito all’esame delle problematiche sottoposte rivolto ai funzionari della diversa branca del medesimo ufficio costituisce un momento informale di un attività interna dell’amministrazione quindi, non suscettibile di impugnazione autonoma in sede giurisdizionale essendo eventualmente, impugnabile soltanto il provvedimento finale avente rilevanza esterna se lesivo degli interessi del cittadino titolare di posizioni giuridiche .»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI --> ATTI SOPRASSESSORI

Sintesi: E' autonomamente impugnabile la nota con la quale l'amministrazione rinvia l’esame della pratica al momento in cui il Comune si sarà dotato di un piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

Sintesi: Sono autonomamente impugnabili quegli atti interlocutori idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato ovvero ancora gli atti soprassessori, che, rinviando ad un avvenimento futuro ed incerto nell'an e nel quando il soddisfacimento del suddetto interesse pretensivo, determinano un arresto del procedimento che lo stesso privato ha attivato con la sua istanza.

Estratto: «Preliminarmente il Collegio reputa opportuno affermare l’ammissibilità del ricorso.La nota con la quale il Comune comunica il parere della Commissione edilizia, nel far propria la decisione di quest’ultima, rinviando l’esame della pratica al momento in cui il Comune si sarà dotato di un piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, costituisce, in sostanza, il provvedimento conclusivo del procedimento.Con esso, infatti, il Comune adotta la decisione di sospendere sine die l’esame della pratica edilizia aperta a seguito della presentazione dell’istanza di concessione edilizia da parte della ricorrente.La consolidata giurisprudenza, alla quale presta adesione il Collegio, individua quali atti autonomamente impugnabili quegli atti interlocutori idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato ovvero ancora gli atti soprassessori, che, rinviando ad un avvenimento futuro ed incerto nell'an e nel quando il soddisfacimento del suddetto interesse pretensivo, determinano un arresto del procedimento che lo stesso privato ha attivato con la sua istanza (cfr ex multis T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 04 giugno 2009, n. 167 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 15 gennaio 2009 , n. 60 ).La nota gravata, al pari del parere della Commissione edilizia, rientrano pienamente nell’ambito di quegli atti che, creando un arresto del procedimento, sono autonomamente impugnabili, anche ove si volesse qualificare la nota del dirigente dell’Ufficio Tecnico quale atto interlocutorio.»

Sintesi: Il provvedimento che rinvia l'esame della pratica di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di cava è autonomamente impugnabile, essendo in grado di inibire qualsiasi attività estrattiva e, in quanto tale, essendo capace di ledere immediatamente la sfera di interesse di cui è titolare il privato.

Estratto: «Contrariamente, invero, a quanto sostenuto dalla difesa della Regione l’atto impugnato al di là dell’espressione usata contiene una vera e propria determinazione di diniego di rinnovo della richiesta di autorizzazione in quanto rinvia l’eventuale decisione positiva “ in attesa che l’area di che trattasi venga sgravata del vincolo esistente” ed è quindi provvedimento allo stato in grado di inibire qualsiasi attività estrattiva ed in quanto tale capace di ledere immediatamente la sfera di interesse di cui è titolare la società ricorrente. Il che è sufficiente a far ritenere non condivisibile la eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e ciò indipendentemente dalla competenza a provvedere dell’organo che l’ha emanato e dalla qualificazione giuridica dell’atto impugnato.»

Sintesi: Ancorché endoprocedimentale, presenta natura lesiva ed è pertanto impugnabile l'atto con cui l'Amministrazione sospende una pratica a tempo indeterminato.

Estratto: «Oggetto del presente ricorso è il provvedimento datato 27 marzo 2009 n. 4213 con cui il Comune di Casalbordino, in riscontro all’istanza della ditta ricorrente per ottenere l’autorizzazione per l’attraversamento della strada comunale, al fine di realizzare l’allaccio alla rete idrica e fognaria, ne ha disposto il rinvio.Detto atto, ancorché endoprocedimentale, presenta natura lesiva, in quanto costituisce un arresto procedimentale a tempo indeterminato; l’eccezione comunale sul punto va quindi disattesa.»

Sintesi: Il privato può impugnare l'atto che sospende il procedimento in attesa di adempimenti integrativi cui egli non intende sottostare.

Estratto: «4. Il primo ricorso (n. 1504/04) è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cons. Stato V, 6.7.07 n. 3855; Cons. Stato 2^, 31.5.06 n. 7884), avendo la ricorrente, a seguito dell’ordinanza di demolizione, presentato domanda di accertamento di conformità sulla quale il Comune...
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Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.