Condizioni di ammissibilità del ricorso in Cassazione: la fase della notifica

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> NOTIFICA

Sintesi: È ammissibile il ricorso per cassazione, dalla relazione della cui notificazione, redatta dal notificatore ufficiale giudiziario, risulti che la notificazione si è perfezionata nei confronti del notificatario designato dal notificante.


Sintesi: È invalida, e non inesistente, la notificazione del ricorso per cassazione che, risultante al ricorrente come perfezionatasi sulla base della relazione dell'ufficiale giudiziario notificatore, si appalesi, invece, come non mai realizzata nei confronti del notificatario, ed è sanata, senza necessità che ne ordini la rinnovazione, dalla proposizione tardiva, ma ammissibile, del controricorso della controparte, che abbia potuto così esercitare pienamente il suo diritto di difesa.

Estratto: «6. Le questioni pregiudiziali dell'ammissibilita' sia del ricorso sia del controricorso.In via pregiudiziale devono essere esaminate le questioni relative all'ammissibilita' sia del ricorso del Comune sia del controricorso della Societa'. 6.1. Il ricorso del Comune e' sospettato d'inammissibilita', da parte della Societa', sotto due distinti profili: a) la sua notificazione sarebbe inesistente e, comunque, b) la notificazione sarebbe stata effettuata nei confronti di una societa' inesistente.6.1.1. Sotto il primo profilo, si rileva che il ricorso per cassazione del Comune e' corredato della seguente relazione di notificazione: A richiesta del Comune ..., io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario ... ho notificato il suesteso ricorso ... alla societa' SIMONETTA SRL ... nel domicilio eletto in Milano, Via San Vittore n. 36, presso lo studio del procuratore domiciliatario dr. Alessandro Valer, ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale del predetto atto a mani della signora C.... impiegato dipendente incaricato a ricevere. Milano, 30/03/07 UFFICIALE GIUDIZIARIO D.F..La Societa' resistente sostiene, nel suo controricorso, che la signora C. sarebbe persona del tutto estranea al soggetto intimato con il ricorso per cassazione e che l'ufficiale giudiziario sarebbe incorso in un errore materiale, scambiando la Simonetta srl con la societa' "Le Simonette di Cagnoni Simona Paola", che avrebbe avuto sede, al pari del difensore domiciliatario della Societa', Dott. Alessandro Valer, in Via San Vittore n. 36, Milano. Ne discenderebbe che la notificazione del ricorso per cassazione sarebbe inesistente e che l'atto d'impugnazione sarebbe inammissibile.La tesi della Societa' e' infondata. Si deve tener presente, al riguardo, che e' costante e consolidato l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte nel ritenere che non puo' farsi ricadere sul ricorrente, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, l'esito negativo dell'operazione di conoscenza per circostanze indipendenti dalla sua volonta' e non prevedibili (Corte di cassazione 14 ottobre 2005, n. 20000) o a causa... di un evento ... - che ... non era tenuto a conoscere (Corte di cassazione, Sezioni unite, 21 gennaio 2005, n. 1238), qual e' quella che il consegnatario individuato dall'ufficiale giudiziario (la signora C.) non sia legittimata a ricevere atti notificati alla Simonetta srl. Inoltre, e' parimenti costante e consolidata la giurisprudenza di legittimita' nel ritenere che la relazione di notifica abbia la natura di atto pubblico, che e' munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti attestati dall'ufficiale giudiziario come avvenuti in sua presenza (Corte di cassazione 27 aprile 2004, n. 8032), con la conseguenza che, in difetto di querela di falso, l'attestazione contenuta nella relazione dell'ufficiale giudiziario puo' essere disattesa solo quando, dal contesto dell'atto medesimo, risulti in modo palese ed inequivoco la ricorrenza di un errore materiale (Corte di cassazione 18 gennaio 1984, n. 418).Ne deriva che, in un caso come quello in esame, nel quale il Comune ricorrente ha chiesto tempestivamente la notificazione del suo ricorso per cassazione all'ufficiale giudiziario, il quale ha riferito di aver compiuto l'operazione di conoscenza nei confronti della Societa' indicata come notificataria attraverso la consegna del documento incorporante il ricorso per cassazione ad una persona fisica dipendente dalla Societa' ed incaricata di riceverne gli atti, il Comune e' stato legittimato a ritenere che la notificazione si sia validamente perfezionata nei confronti della Societa' e non puo' patire alcuna conseguenza negativa derivante da una causa d'invalidita' o, addirittura, di inesistenza della notificazione ad esso non imputabile.A questa conclusione si giunge in base al seguente principio di diritto: "e' ammissibile il ricorso per cassazione, dalla relazione della cui notificazione, redatta dal notificatore ufficiale giudiziario, risulti che la notificazione si e' perfezionata nei confronti del notificatario designato dal notificante".Si da il caso, poi, che, comunque la Societa' sia successivamente venuta a conoscenza del ricorso per cassazione del Comune e che essa abbia presentato un controricorso, sia pure tardivo ma in tempo utile per difendersi prima della trattazione della causa. Ne deriva che solo nel caso in cui la Societa' non si fosse potuta difendere, si sarebbe dovuto procedere ad una rimessione in termini del Comune incolpevole dell'inesistenza della notificazione, al fine di consentire alla Societa' di svolgere quelle difese che essa ha in effetti potuto svolgere efficacemente con il suo controricorso, rendendo cosi' inutile che la Corte ordinasse ai Comune la rinnovazione della notifica, che, nonostante la relazione dell'ufficiale giudiziario, si fosse rivelata , senza colpa del ricorrente, priva di perfezionamento nei riguardi dell'effettivo notificatario. In sostanza, la proposizione del controricorso, anche se tardiva, trasforma l'asserita inesistenza della notificazione in una forma d'invalidita', che si deve considerare sanata dall'esercizio effettivo e pieno del diritto di difesa, anche in forza del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost, comma 2, n. 2), che impone di evitare ogni inutile prolungamento della controversia.A siffatte valutazioni si giunge, dunque, sulla base dei seguenti principio di diritto: "e' invalida, e non inesistente, la notificazione del ricorso per cassazione che, risultante al ricorrente come perfezionatasi sulla base della relazione dell'ufficiale giudiziario notificatore, si appalesi, invece, come non mai realizzata nei confronti del notificatario, ed e' sanata, senza necessita' che ne ordini la rinnovazione, dalla proposizione tardiva, ma ammissibile, del controricorso della controparte, che abbia potuto cosi' esercitare pienamente il suo diritto di difesa".In conclusione, in una fattispecie, conformata come quella in esame, da un lato il ricorso del Comune, incolpevole per i vizi della notificazione, deve considerarsi ammissibile e, dall'altro, il controricorso della Societa' e' ammissibile, nonostante la sua tardivita', perche' essa ha anticipato spontaneamente un comportamento difensivo, che, comunque, nel caso di sua inerzia, le si sarebbe dovuto consentire di adottare attraverso l'ordine, da rivolgere al Comune, di rinnovare la notificazione difettosa.»

Sintesi: Per l'ipotesi in cui la fusione di una società divenga efficace prima dello svolgimento dell'udienza collegiale, senza che il suo procuratore ne trasmetta la conoscenza alle altre parti, attraverso la dichiarazione in udienza o per notificazione, l'impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito della società fusa, senza che trovi applicazione la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 2193 c.c., perché tale principio non opera in campo processuale.

Estratto: «6.1.2. La Societa' resistente chiede, poi, che sia verificata l'ammissibilita' del ricorso per cassazione del Comune anche sotto il profilo della sua intimazione a soggetto non piu' esistente, perche' il ricorso sarebbe rivolto alla Simonetta Srl, la quale sarebbe stata incorporata dalla Tredil spa con atto di fusione a rogito del notaio Filippo Zabban del (OMISSIS) e si sarebbe quindi estinta a seguito dell'incorporazione.Anche questa eccezione e' priva di fondamento.In fatto e' accaduto che l'atto di appello e' stato proposto dalla Simonetta srl, che lo ha depositato il 6 aprile 2004. Su di esso la CTR di Milano si e' pronunciata il 24 novembre 2005 con una sentenza che e' stata pubblicata il 16 febbraio 2006. Poiche' non risulta dalla sentenza d'appello, che e' stata pronunciata nei confronti della Simonetta srl, che della fusione del (OMISSIS) sia stata data notizia, da parte del procuratore della societa' fusa, ne' in udienza ne' attraverso la notifica alle altre parti, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 1 correttamente il Comune ha notificato il suo ricorso per cassazione al soggetto che e' stato parte nel processo di appello.Infatti, se si resta nella prospettiva assunta dalla Societa' resistente, secondo la quale la fusione del (OMISSIS) avrebbe prodotto l'estinzione della societa' fusa, e' sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per l'ipotesi in cui la fusione divenga efficace prima dello svolgimento dell'udienza collegiale e la societa' fusa venga, percio', meno per una causa - l'estinzione per fusione - che, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. rientra tra le cause diverse dalla morte fisica per cui un soggetto puo' venir meno, senza che il suo procuratore dichiari in udienza o notifichi alle altre parti il fatto estintivo ex art. 300 c.p.c., comma 1, vige, a maggior ragione, il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte in relazione all'ipotesi della fusione successiva al deposito della sentenza impugnata, secondo il quale "l'impugnazione e' validamente notificata al procuratore costituito di una societa' estintasi per fusione secondo il quale dopo il deposito della sentenza impugnata, se (come nella specie) l'istante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacita' della persona giuridica mediante notifica o dichiarazione del procuratore all'udienza. Ne' puo' essere invocata in contrario la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 2193 c.c., perche' tale principio non opera in campo processuale" (Corte di cassazione 5 luglio 2007, n. 15234, che richiama numerose sentenze precedenti) (Corte di cassazione 6 agosto 2008, n. 21161).D'altra parte, non gioverebbe in alcun modo alla Societa' invocare l'orientamento interpretativo, assunto da questa Corte, a proposito delle fusioni successive al 1 gennaio 2004, con l'ordinanza delle Sezioni unite civili 8 febbraio 2006, n. 2637, secondo la quale la fusione tra societa', prevista dagli artt. 2501 c.c. e segg., non determina, nella ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della societa' incorporata, ne' crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle societa' partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l'estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto; risolvendosi (come e' gia' stato rilevato in dottrina) in una vicenda meramente evolutiva - modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identita', pur in un nuovo assetto organizzativo. Infatti, e' ben vero che, stando alla lettera della legge in materia tributaria, bisognerebbe ritenere che il principio accolto dalle Sezioni unite dovrebbe valere ai fini civilistici ma non ai fini tributari, perche' il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 172, comma 10 dispone che 'Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento ... dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dall'art. 2504 bis c.c., comma 2,;successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante dalla fusione'. Tuttavia, la considerazione di questa disposizione normativa e le altre ragioni - quelle di armonizzazione delle legislazioni interne all'Unione europea e quelle prospettate dalla dottrina - pur potendo costituire il presupposto per sollecitare le Sezioni unite a precisare l'ambito di applicazione della posizione da esse assunta, non sono sufficienti ad indurre a chiedere, in occasione della presente controversia, un riesame della questione della sorte delle societa' di fusione, perche' l'eventuale abbandono dell'attuale loro orientamento e il riconoscimento anche per il periodo successivo al 1 gennaio 2004 dell'effetto, da parte della fusione, dell'estinzione delle societa' fuse non porterebbe certamente all'accoglimento dell'eccezione sollevata in questo giudizio dalla Societa' resistente.Al rigetto dell'eccezione relativa all'estinzione della societa' fusa, si giunge, dunque, in base al seguente principio di diritto:"per l'ipotesi in cui la fusione di una societa' divenga efficace prima dello svolgimento dell'udienza collegiale, senza che il suo procuratore ne trasmetta la conoscenza alle altre parti, attraverso la dichiarazione in udienza o per notificazione, l'impugnazione e' validamente notificata al procuratore costituito della societa' fusa, senza che trovi applicazione la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 2193 c.c., perche' tale principio non opera in campo processuale".»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> NOTIFICA --> PERFEZIONAMENTO

Sintesi: Il principio sancito dalla sentenza Corte Cost. n. 477/2002, trova applicazione limitatamente al tema della tempestività della notifica dell'atto, e non anche ai fini della tempestività del deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c., relativamente al quale deve pertanto aversi riguardo alla data di perfezionamento della notifica.

Estratto: «Risulta invero dagli atti che il ricorso per cassazione è stato nella specie presentato all'ufficiale giudiziario in data 7/3/2005, con notifica alla M. effettuata il 9/3/2005; e che il deposito del ricorso e di copia conforme dell'impugnata la sentenza presso l'Ufficio depositi di questa Corte è stato effettuato in data 29/3/2005; nonché essere stata la richiesta di trasmissione del fascicolo ex art. 369 c.p.c. dalla ricorrente principale presentata alla Segreteria della C.T.R. di Siracusa a mezzo telefax il (OMISSIS), con successivo pervenimento degli atti all'Ufficio depositi di questa Corte pure in data 29/3/2005.Emerge pertanto evidente l'insussistenza della denunziata improcedibilità, giacché come questa Corte ha già avuto modo di precisare, il principio sancito dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) trova applicazione limitatamente al tema della tempestività della notifica dell'atto, e non anche ai fini della tempestività del deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c. (v. Cass., 26/6/2007, n. 14742), relativamente al quale deve pertanto aversi riguardo alla data di perfezionamento della notifica, e pertanto nel caso - come sopra esposto - al 9/3/2005.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

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