La variante urbanistica mediante accordo di programma

PIANIFICAZIONE --> VARIANTE URBANISTICA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> EFFETTO DI VARIANTE URBANISTICA -->

L'accordo di programma, previsto dal della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 27, comma 5-bis, che coinvolge più amministrazioni, ove l'intervento involga variegati interessi pubblici alla cui tutela è preposta ciascuna di esse, ha ad un tempo effetti d’imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità, quindi va collocato nella fase attuativa (scilicet espropriativa) delle scelte urbanistiche, e non può di conseguenza determinare la condizione del bene agli effetti espropriativi, pur se ad esso è associato l'effetto di variante dello strumento urbanistico.

Agli effetti della determinazione delle indennità di espropriazione, non costituisce vincolo conformativo del diritto di proprietà delle aree interessate la sopravvenuta approvazione dei progetti attraverso l'accordo di programma, la... _OMISSIS_ ...di variazione degli strumenti urbanistici opera nel limitato senso di registrare nel piano regolatore generale una puntuale destinazione a servizi con scorporo delle aree interessate dalla zona in cui sono comprese. Diversa è l’ipotesi in cui il contenuto dell'accordo di programma abbia comportato una variante sostanziale nella disciplina urbanistica della zona interessata dall'opera pubblica, la cui esecuzione, dunque, non contraddice alla disciplina del territorio organizzata in sede di pianificazione generale.

Alla luce della normativa speciale dettata per Roma Capitale (Legge 15 dicembre 1990 n. 396), l’accordo di programma costituisce lo strumento privilegiato ed ordinario, in quanto caratterizzato da procedure più agevoli e semplificate, per la realizzazione degli interventi che richiedono l’azione integrata e coordinata di più amministrazioni, conseguendo alla sua approvazione la variante al piano regolatore generale, senza che riv... _OMISSIS_ ...tativo la dimensione delle aree.

Legislatore ha consentito che, attraverso l'accordo di programma, si potessero conseguire una serie di effetti, come la dichiarazione di pubblica utilità e la variazione degli strumenti urbanistici, i quali, in una situazione ordinaria, dovrebbero essere oggetto di appositi procedimenti amministrativi.

PIANIFICAZIONE --> VARIANTE URBANISTICA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> EFFETTO DI VARIANTE URBANISTICA --> OPERE FERROVIARIE

La Conferenza di servizi promossa ex 9, comma 2, della L. 340 del 2000 convocata e presieduta da R.F.I., non si identifica con la conferenza convocata per verificare la possibilità di concordare un Accordo di programma, contemplata dall’art. 34 del T.U. 267 del 2000; in particolare per effetto del tuttora vigente comma 3 dell’ art. 25 della L. 210 del 1985, richiamato dalla citata L. n. 340/2000, l’accordo ivi previsto assume “diretta eff... _OMISSIS_ ...zione degli strumenti urbanistici”, ossia non necessita di essere direttamente recepito dal Consiglio Comunale.

PIANIFICAZIONE --> VARIANTE URBANISTICA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> EFFETTO DI VARIANTE URBANISTICA --> RATIFICA

Il Consiglio comunale, nell’ipotesi in cui le opere progettate comportino la variazione dello strumento urbanistico, deve ratificare l'adesione del sindaco all'accordo di programma, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione dell'accordo, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 267/200 (in Abruzzo dalla data di notifica all'amministrazione comunale del decreto di approvazione). Il quinto comma, del citato articolo, quindi, stabilisce una espressa e tassativa ipotesi di decadenza della disposta variazione in ipotesi di non tempestiva approvazione.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.