L'accordo di programma, previsto dal della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 27, comma 5-bis, che coinvolge più amministrazioni, ove l'intervento involga variegati interessi pubblici alla cui tutela è preposta ciascuna di esse, ha ad un tempo effetti d’imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità, quindi va collocato nella fase attuativa (scilicet espropriativa) delle scelte urbanistiche, e non può di conseguenza determinare ...