Danno erariale e rilevanza dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione

uo;art. 1, comma 1 bis, della l. n. 20/1994 prevede che «nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità».

Si tratta del noto principio della compensatio lucri cum damno il quale richiede, ai fini della sua operatività, oltre all’esistenza di un nesso causale che lega i vantaggi conseguiti dall’amministrazione alla condotta antigiuridica del o dei responsabili, anche la compresenza di ulteriori elementi.

La giurisprudenza richiede, infatti, ai fini dell’applicazione del principio in esame, non solo che il danno e il vantaggio generino dallo stesso fatto, ma anche «l’effettività dell’utilitas conseguit... _OMISSIS_ ...aquo;appropriazione dei vantaggi […] da parte della Pubblica Amministrazione che li riconosce», nonché la «rispondenza dell’ utilitas ai fini istituzionali dell’Amministrazione che li riceve»[1].

Riguardo all’unicità causale che deve sussistere tra danno e vantaggio la giurisprudenza contabile, occupandosi di un caso relativo ad un «danno erariale consistente nelle maggiori spese, per oneri accessori e spese processuali» sostenute da un comune rimasto «soccombente nel giudizio instaurato da un privato proprietario di un bene su cui era stata realizzata un’opera pubblica senza che il procedimento espropriativo fosse stato definito nei termini e nei modi di legge», ha avuto modo di affermare che «il danno risarcibile non può […] essere ridotto o addirittura eliso in considerazione dei vantaggi che sarebbero derivati all’amministrazione comunale dalla realizzazion... _OMISSIS_ ...era pubblica non solo in termini di accrescimento del proprio patrimonio ma anche di canoni di locazione trattandosi di utilità che ovviamente sarebbero state conseguite anche se la procedura fosse stata conclusa legittimamente, con la conseguenza che viene a mancare quell’unicità causale che per principi di carattere generale deve sussistere tra arricchimento ed impoverimento»[2].

La mancanza di unicità causale, e di conseguenza la negazione della possibilità di tenere conto dei vantaggi conseguiti dall’amministrazione, è stata affermata anche nel caso in cui, a seguito dell’introduzione medio tempore di una nuova disciplina legislativa in materia indennitaria, l’amministrazione stessa si è trovata beneficiaria di un vantaggio economico dovuto alla «valutazione del terreno non sulla base del suo valore effettivo bensì in termini di valore dimidiato»[3].

Per quanto riguarda la necessità d... _OMISSIS_ ...onforme ai fini istituzionali dell’Amministrazione la Sezione Marche, occupandosi di un ipotesi di danno erariale indiretto relativo ad un’occupazione sine titulo, ha confermato il danno nell’intero importo determinato dalla parte attrice, respingendo così la richiesta della difesa, in quanto i lavori eseguiti non presentavano alcun interesse pubblico, potendosi riscontrare invece addirittura la presenza di interessi privati[4].

In un caso di appropriazione acquisitiva, avvenuta a seguito di mancato perfezionamento nei tempi previsti della procedura di espropriazione, è stato sottolineato, dalla Sezione Liguria, come non possa accogliersi la tesi, sostenuta dalla difesa di taluni dei convenuti, secondo la quale non sussisterebbe un danno da interessi in quanto «gli stessi troverebbero compensazione nei supposti vantaggi derivati al Comune dall’aver trattenuto il capitale, beneficiando dei frutti per tutto il periodo di... _OMISSIS_ ...mento. Tale tesi difensiva, oltre a prospettare vantaggi teorici, appare inaccettabile», in quanto, come affermato dalla Sezione II d’Appello richiamata dai giudici contabili liguri, significherebbe elevare a «principio di buona e corretta amministrazione, in evidente spregio dell’art. 97 Cost., l’inadempimento ovvero il sistematico ritardo dei pagamenti dovuti»[5].

Riguardo, poi, alla presunta assenza di danno erariale dovuto al maggior valore dell’immobile acquisito, i magistrati contabili Campani, nel trattare una vicenda relativa ad un danno erariale scaturente da accessione invertita, hanno affermato il principio in base al quale non è possibile compensare il pregiudizio patito dall’Amministrazione con «il maggior valore dell’immobile acquisito», ciò perché «il vantaggio prospettato presenta una valenza meramente economica laddove, trattandosi di funzionari o amministratori di un... _OMISSIS_ ...ale e non già di soggetti privati che operino nel campo dell’intermediazione finanziaria, le scelte dei medesimi avrebbero dovuto essere effettuate nel rispetto dei parametri pubblicistici (in primo luogo quello del buon andamento) posti dalla normativa che regola la loro azione a tutela dei preminenti interessi della collettività»[6].

Anche la presunta utilità sociale dell’opera, prospettata dalla difesa dell’appellato quale vantaggio derivante all’Amministrazione dalla condotta dell’appellato stesso, è stata ritenuta elemento non in grado di giustificare l’applicazione del principio della compesatio lucri cum damno, in quanto trattasi di una «valutazione che opera su un piano metagiuridico che non può, ovviamente, trovare spazio in un giudizio di responsabilità che, per propria natura e finalità, deve parametrarsi a dati concreti ed effettivi suscettibili, appunto, di valutazioni giuridiche»[7].