La Corte dei Conti interviene sulla natura giuridica delle reti idriche: il parere 9/2012

Sulla tematica in esame ha avuto modo di pronunciarsi anche la Corte dei Conti, sezione regionale controllo per l’Emilia Romagna, con il parere 9/2012 [1].

Quest’ultimo è stato reso a seguito della rappresentazione alla Corte predetta da parte del Presidente del Consiglio delle autonomie locali dell’Emilia Romagna di una serie di problematiche interpretative concernenti l’art. 14 comma 32, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni in tema di dismissioni societarie da parte di enti a minore densità demografica.


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La Corte prima di fornire risposta ai quesiti ad essa sottoposti ha dichiarato la ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di parere formulata dal suddetto Presidente: dal punto di vista soggettivo, infatti, la Corte afferma che la richiesta deve essere considerata ammissibile in quanto sottoscritta dal suddetto Presidente, organo legittimato a formulare richieste di parere ai sensi dell’art. 2 comma 4 della Convenzione stipulata il 15 ottobre 2010 tra la sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, la Regione ed il Consiglio delle autonomie locali; la richiesta di parere in esame è stata, inoltre, considerata ammissibile anche dal punto di vista oggettivo, essendo le problematiche interpretative sull’art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 e successive modifiche…



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