APPRENDISTATO

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L'apposizione del vincolo culturale in contraddittorio con i privati

Deve ritenersi illegittimo il decreto con cui il Direttore Generale del Ministero per i beni culturali o ambientali che appone un vincolo indiretto ex art. 21 L.1 Giugno 1939 n. 1089 su aree di proprietà privata, nel caso in cui l’adozione di detto decreto non sia stata preceduta dalla comunicazione agli interessati dell’avviso di avvio del procedimento.

Rendita catastale delle banchine delle aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale

La legge di stabilità per l’anno 2018, n. 205/2017, di cui all’articolo unico, commi 578-581, tende ad escludere dalle categorie catastali del gruppo “D” a decorrere dal 1/1/2020 le banchine ed aree scoperte nell’ambito dei porti marittimi, ancorchè in concessione amministrativa a privati, che saranno da iscrivere nella categoria particolare E/1.

Accatastamento degli impianti di rigassificazione nel mare territoriale

La legge di stabilità per l’anno 2018, n. 205/2017, di cui all’articolo unico, comma 728, detta disposizione per l’applicazione dell’IMU per i rigassificatori ubicati nel mare territoriale prevedendo l’assoggettabilità dell’imposta alla sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili. La disposizione tende a fare chiarezza sull’assoggettabilità ad IMU di tali manufatti, atteso che detti immobili, al momento, non sono accatastabili.

La normativa in tema di accatastamento dei fabbricati rurali

Il D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 ha specificato che le modalità da seguire per l’accatastamento sono quelle ordinariamente previste per i fabbricati urbani. Devono quindi essere prodotti: il tipo mappale per l’inserimento in mappa del perimetro del fabbricato, redatto con la procedura PREGEO 10 da parte di un tecnico professionista abilitato; la dichiarazione delle unità immobiliari per il censimento al catasto urbano, redatto con la procedura DOCFA 4 sempre da parte di un tecnico abilitato.

Evoluzione normativa sui criteri di accatastamento dei fabbricati rurali conseguenti alle pronunce della Corte di Cassazione

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha sciolto i dubbi in tema di censimento catastale dei fabbricati rurali, optando per la posizione assunta dalla Corte di Cassazione, stabilendo che gli immobili per potere beneficiare delle agevolazioni fiscali per le costruzioni rurali devono essere inquadrati nelle categorie catastali A/6 o D/10 (cfr. art. 7, comma 2bis).

Modalità di accertamento della categoria catastale dei fabbricati rurali

Per l'attuazione del processo di variazione della categoria catastale per i fabbricati rurali già censiti con effetto retroattivo all’ultimo quinquennio c’è stata una interferenza normativa tra il D.L. 70/2011 e il D.L. 201/2011: con l’entrata in vigore della seconda norma ed in particolare con l’emanazione del D.M. economia e finanze 26/7/2012, ivi previsto, sono state stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità.

Riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini fiscali

A partire dall’entrata in vigore dell’articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133 che ha disposto la inventariazione nel catasto edilizio urbano anche delle costruzioni rurali, sono stati previsti, per la prima volta, criteri diversificati per il riconoscimento della ruralità tra abitazioni ed immobili rurali destinati ad usi diverso dalla residenza.

Il trattamento fiscale dei fabbricati rurali e dei terreni agricoli

La normativa che disciplina l’imposta sul reddito ha previsto l’esenzione del reddito dei fabbricati delle costruzioni rurali, se e in quanto beni strumentali dei terreni a destinazione agricola essendo lo stesso già compreso nella redditività propria commisurata ai redditi dominicali ed agrari delle particelle di terreno delle quali costituiscono pertinenze.

Normativa fiscale in tema di successione

Il regime fiscale delle successioni, donazioni e altri atti a titolo gratuito, è regolato dall'art. 2, commi da 47 a 53, del D.L. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006; dall'art. 1, commi da 77 a 79, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) e dall'art. 1, comma 31, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per l’anno 2008).

Valore fiscale degli immobili ai fini dell’applicazione delle imposte di successione

Il valore venale di un immobile può essere generalmente diverso dal valore che il contribuente può dichiarare, ai fini fiscali, nella denuncia di successione. Tuttavia, per non essere soggetto ad accertamento di maggior valore e quindi, non essere soggetto a sanzioni, il valore da dichiarare non può essere minore a quello fiscale determinato dall’applicazione di opportuni coefficienti moltiplicatori della rendita catastale che sono stabiliti dalla normativa.

La voltura catastale degli immobili in successione ereditaria

Gli eredi, entro trenta giorni dalla registrazione della dichiarazione di successione per gli immobili ereditati, sono tenuti autonomamente alla presentazione della domanda di volture in catasto. Anche se il catasto, ad oggi, è incorporato nello stesso Ufficio delle Entrate, si tratta di un adempimento separato costituente uno specifico procedimento amministrativo.

La nuova dichiarazione telematica di voltura catastale per successione ereditaria

L’uso della procedura di inoltro telematico della dichiarazione di successione è stato disciplinato con il Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 27-12-2016 – prot 231243.- “Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.”

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