ESPROPRIAZIONE PER P U

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Acquisizione coattiva di terreni destinati all'uso speciale di soggetti privati

la legge non dispone espressamente l'ammissibilità dell'acquisizione coattiva sanante, lasciando invece che ciò si ricavi implicitamente dalla previsione di alcune deroghe al regime ordinario. Sennonché, nel caso in esame una simile scelta è ancor meno opportuna di quanto lo sia in tema di immobili residenziali, dal momento che qui l'art. 42-bis innova profondamente rispetto alla tradizione e ciò avrebbe chiaramente meritato una disposizione espressa in luogo di una norma implicita.

Acquisizione coattiva di opere private di pubblica utilità: competenza ed indennizzo

Nel caso del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata ed in quello del terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, l'art. 42-bis può trovare applicazione. La legge reca però due deroghe rispetto alla procedura ordinaria, riguardanti l'una la competenza procedimentale, che è attribuita alla «autorità che ha occupato il terreno», e l'altra

L'acquisizione coattiva sanante di servitù

Le principali differenze tra l'acquisizione speciale in discorso e la normale acquisizione coattiva sanante rimangono comunque nell'ambito dei presupposti, come altresì confermato dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato [809]. Sul piano procedurale, invece, la fattispecie speciale si accosta al procedimento ordinario in misura maggiore rispetto al comma 5 e comunque in modo assai più flessibile

L'art. 42-bis davanti alla Corte dei conti

Tra gli adempimenti successivi all'adozione del provvedimento acquisitivo spicca, per portata innovativa, l'obbligo di trasmetterne copia integrale alla Corte dei conti, nel termine di trenta giorni

L'art. 42-bis davanti alla Corte costituzionale

Fin dall'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 42-bis, i primi commentatori della norma hanno seriamente dubitato della sua legittimità costituzionale

L'art. 42-bis davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

per apprezzare la compatibilità di ciascuna specifica soluzione con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione EDU, ci si deve normalmente rifare alle massime delle sentenze che si occupano di regimi diversi, verificando di volta in volta se esse si possono adattare al regime vigente. In effetti, è proprio in questo modo che si può tentare di vagliare la compatibilità dell'art. 42-bis con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla convenzione EDU

La prescrizione del diritto all'indennizzo-risarcimento

La prescrittibilità del diritto al risarcimento del danno aveva costituito una delle più tormentate difficoltà operative del regime dell’espropriazione di fatto

il risarcimento del danno da illegittima occupazione

Questo capoverso, dopo essersi occupato al primo periodo dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale , prescrive al secondo periodo il risarcimento per il danno da occupazione senza titolo, quantificandolo per ogni anno nel 5% del valore venale, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno .

L’accertamento delle condizioni di sanabilità

Esaurita la fase di iniziativa, il procedimento entra in fase istruttoria, laddove l’amministrazione è tenuta ad accertare puntualmente la sussistenza di tutte le condizioni di legittimità richieste dall’art. 42-bis.

42-bis: natura dell'indennizzo

Il passaggio fondamentale della nuova procedura di acquisizione coattiva sanante è costituito dalla determinazione della somma di denaro che deve essere corrisposto al proprietario per acquisire l’area illegittimamente occupata.

42-bis: l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale

La voce principale dell’indennizzo che deve essere corrisposto al privato in occasione dell’acquisizione coattiva sanante è costituita dal pregiudizio patrimoniale da lui subito. Ai sensi del comma 3 dell’art. 42-bis, tale indennizzo corrisponde normalmente al «valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità» .

42-bis: l’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale

La somma di denaro da corrispondere al privato, comprende un ulteriore elemento, dichiaratamente finalizzato a tenerlo indenne dal «pregiudizio [...] non patrimoniale» e di norma «forfettariamente liquidato nella misura del misura del dieci per cento del valore venale del bene» .

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