Un altro adempimento successivo all'adozione del provvedimento di acquisizione è la relativa trascrizione presso la conservatoria del registri immobiliari. Sul punto si può ricordare che, nel regime dell'espropriazione sostanziale, il titolo di opponibilità dell'acquisto era estremamente discusso. Il problema, però, era già stato risolto dall'art. 43, il cui recupero da parte dell'art. 42-bis, comma 4, quarta parte, appare qui condivisibile.