ESPROPRIAZIONE PER P U

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L’istituto espropriativo nella costituzione e il principio di legalità

Tutti gli istituti giuridici hanno quale condizione legittimante la loro compatibilità e conformità ai canoni e ai principi sanciti dalla Costituzione . L’espropriazione per pubblica utilità non può fare eccezione specie se si considera che, come è stato precedentemente affermato, l’istituto in questione è destinato a incidere sul più sacro e inviolabile dei diritti patrimoniali, ovvero sul diritto di proprietà.

Il procedimento espropriativo

Si è detto che il testo unico in materia di espropri predispone un ampio potere espropriativo i cui confini si estendono sul profilo soggettivo «anche a favore dei privati» e sul profilo oggettivo ricomprendendo sia i beni immobili sia i diritti relativi ad immobili .

Dichiarazione di pubblica utilità: definizione e la classificazione dell'istituto

L’ordinamento giuridico impone all’autorità amministrativa, quale condizione legittimante - ovvero quale necessario presupposto - per l’esercizio del potere espropriativo la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera che si intende realizzare

Potere espropriativo e potere conformativo

All’interno dell’articolo 42 della Costituzione si distinguono due tipologie di potere amministrativo: il secondo comma si riferisce al potere conformativo, mentre il terzo comma è relativo al potere espropriativo.

interesse generale

Dall’analisi del dettato costituzionale si ricavano i tre presupposti necessari affinché il potere espropriativo sorga e venga legittimamente esercitato.

La riserva di legge

il terzo comma dell’art. 42 della Costituzione prevede che l’espropriazione possa essere disposta solamente nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti. L’art. 2, comma 1, Testo Unico si adegua al dettato costituzionale, prevedendo che «l’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili […] può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti».

Indennità di espropriazione

Il comma 3 dell’articolo 42 della Costituzione ha chiarito anche il secondo elemento legittimante del potere espropriativo, vale a dire l’indennizzo. Questo comporta che la potestà pubblica ablatoria non può privare il cittadino di un bene che gli appartiene o di un diritto inerente allo stesso senza che gli venga riconosciuto un ristoro.

Evoluzione in materia di indennità di esproprio

la legge 2359/1865 commisurava l’indennità al valore venale del bene, testualmente indicato come il «giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione di compravendita», mentre la legge per la città di Napoli stabiliva che l’indennità fosse individuata nella media tra il valore venale del bene e la somma dei fitti riscossi nell’ultimo decennio.

L’indennità nell’attuale sistema

per le aree edificabili si deve fare riferimento al valore di mercato, ai sensi dell’art. 37 T.U.; per le aree non edificabili e coltivate si deve riferimento al valore agricolo di mercato, ai sensi dell’art. 40, comma 1,T.U.; per le aree non edificabili e non coltivate si deve fare riferimento al valore di mercato, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 2359/1865

espropri e giurisprudenza sovranazionale

La Corte di Strasburgo non ha mancato di esprimersi con riferimento al potere conformativo della Pubblica Amministrazione, anch’esso riconosciuto dall’art. 1 del Protocollo n. 1, che ammette che lo Stato possa disciplinare l’utilizzo dei beni in conformità all’interesse generale, a tal fine promulgando le leggi necessarie.

L’oggetto dell’espropriazione: opera pubblica e opera di pubblica utilità

Nel regime inaugurato nel 2001 non è stata replicata la tradizionale differenza tra opera pubblica e opera di pubblica utilità, per delineare i cui significati si deve ancora fare ricorso alla classificazione operata dalla legge fondamentale, oltre che alle successive specificazioni di dottrina e giurisprudenza, a cui si va ora a fare riferimento per definire i due concetti.

La dichiarazione di pubblica utilità

La dichiarazione di pubblica utilità è l’atto autoritativo dal quale deve emergere il potere pubblicistico in relazione al bene immobile e costituisce allo stesso tempo il presupposto per la successiva attività giuridica e materiale di utilizzazione del bene stesso per gli scopi pubblici individuati

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