per le aree edificabili si deve fare riferimento al valore di mercato, ai sensi dell’art. 37 T.U.; per le aree non edificabili e coltivate si deve riferimento al valore agricolo di mercato, ai sensi dell’art. 40, comma 1,T.U.; per le aree non edificabili e non coltivate si deve fare riferimento al valore di mercato, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 2359/1865