Risarcimento per occupazione illegittima: continua il balletto sulla giurisdizione

La vicenda che ha fornito l’occasione per l’ennesimo pronunciamento della Cassazione è scaturita da una istanza per regolamento di giurisdizione avanzata davanti al Tribunale di Palermo in un giudizio (nel quale era convenuto un Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale) proposto al fine di ottenere, tra l’altro, il risarcimento del danno per l’irreversibile trasformazione di alcuni terreni destinati ad opere pubbliche facenti parte del piano urbanistico e delle relative urbanizzazioni di un agglomerato industriale.

Tale giudizio faceva seguito ad un precedente giudizio tra le stesse parti instaurato davanti al TAR che, però, si era dichiarato, declinandola, privo di giurisdizione con sentenza che, a quanto risulta, non venne mai opposta.

In disparte i problemi processuali (e in particolare, l’ammissibilità davanti al giudice civile, chiamato successivamente a decidere, del regolamento di giurisdizione ... _OMISSIS_ ...di una sentenza passata in giudicato - ma di un giudice di merito e che quindi, in quanto tale, non ha sulla giurisdizione effetto sostanziale fuori dal processo in cui è stata resa), deve notarsi come resti ancora non completamente definito il pacifico assetto su quale giudice sia competente in tema di risarcimento del danno per occupazioni illegittime e, in particolare, per l’occupazione (che un tempo - ma forse ancora oggi - è bene chiamare) usurpativa per mancanza cioè di pubblica utilità sia iniziale (c.d. usurpativa pura) sia sopravvenuta a seguito di annullamento (c.d. usurpativa spuria).

Non è servito nel caso di specie il richiamo alle note sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006 che vengono, sulla specifica questione in commento, sempre citate e tirate come un elastico a favore dell’una tesi (giurisdizione amministrativa) o dell’altra (giurisdizione del giudice ordinario).

Non tragga in ingan... _OMISSIS_ ...aminato dalla Corte, il dispositivo che assegna all’autorità giudiziaria ordinaria la competenza a giudicare (recte: a conoscere) della domanda di occupazione legittima e, invece, al giudice amministrativo a conoscere del risarcimento del danno chiesto dagli attori: la fattispecie era, infatti, relativa ad uno di quei casi che vanno (recte: andavano) sotto il nome di occupazioni “acquisitive” (o impropriamente dette - con una locuzione che, ci si augura, venga definitivamente e rapidamente abbandonata - di accessioni invertite) che sono cosa ben diversa dall’altra figura cui si riferisce il commento in esame.

Si presti, invece, attenzione ad un passaggio della parte normativa della ordinanza in esame dove, a chiare note, è detto che restano riservate al giudice ordinario (in questo citando il precedente di Cass., SS.UU., 26737/2007) le controversie “in tema di danni da occupazione usurpativa” senza porsi il problema di c... _OMISSIS_ ...clude tale espressione adoperata in senso generico laddove la stessa da tempo è stata, per così dire, scomposta nelle due sottospecie svincolate. La cosa solleva ancora confusione sia per gli operatori (ma soprattutto, per i malcapitati “espropriati”) i quali avevano forse sperato di aver trovato un punto fermo da quando anche sulla figura in esame si era pensato ad un (implicito) agreement fra i due ordini giudiziari.

In altre parole, si era “convenuto” che toccasse al giudice ordinario solo il caso della c.d. “occupazione usurpativa pura” cioè sganciata da ogni pubblica utilità mai dichiarata ovvero da qualsiasi esercizio del potere pubblico (ma ciò, in concreto, potrebbe mai avvenire?); mentre restasse (cioè fosse attribuito) al giudice amministrativo la giurisdizione nelle ipotesi non solo di dichiarazione di pubblica utilità inizialmente esistente e poi annullata (c.d. “occupazione usurpativa spuri... _OMISSIS_ ...ei casi (che potremmo chiamare - ci si passi l’espressione - di occupazione usurpativa parzialmente pura) in cui pur mancando sin dall’inizio la dichiarazione di pubblica utilità, l’azione amministrazione viene svolta e deve ritenersi collegata (in modo oggettivo e senza una formale intenzionalità, dice Cons. Stato, Ad. Plen. 12/2007) all’esercizio di un potere pubblico:potrebbe citarsi ad esempio lo sconfinamento, in sede di realizzazione di opere infrastrutturali, su particelle non comprese nel piano d’esproprio ma oggettivamente ed effettivamente destinate al sedime dell’opera.

Ragioni logiche prima ancora che giuridiche consiglierebbero di seguire tale ultimo orientamento, anche per il risparmio di tempi e costi - anche legali - per l’espropriante e per l’espropriato.

A seguire la pronuncia in esame, invero un po’ sbrigativa, non sarebbe più così. La saga dell’occupazione... _OMISSIS_ ...arricchisce così di un altro episodio.

Mette conto segnalare, invero, di una rigorosa posizione sebbene marginale al tema che ci occupa, di notevole spessore ed equilibrio giuridico che può fornire spunti di riflessione per una soluzione, per così dire, amministrativistica della questione in esame, anche cioè per l’occupazione usurpativa. Potendo sintetizzare il decisum di Con. Giust. Amm. del 29 maggio 2008 si giunge a rilevare che nelle occupazioni “trasformative” per finalità pubblicistiche il diritto di proprietà può ricevere reale tutela, sotto il profilo costituzionale,non tanto considerando l’utilità materiale (la brutale monetizzazione) che il privato avrebbe potuto ricavare dall’immobile quanto considerando la sua effettiva destinazione ad una necessità pubblica anche se quest’ultima si è manifestata in termini non canonici o classico-formali, se si vuole adoperare un linguaggio più tecnico.
... _OMISSIS_ ...o; questo un aspetto del controverso articolo 43 sull’acquisizione sanante che conosce, con tale ultima pronuncia, una particolare angolazione che, a ben guardare, non solo non comprime le situazioni giuridiche soggettive private (nella fattispecie, l’“espropriato” ha ottenuto ragione e così la restituzione dell’area) ma le tutela in forma piena in quanto rimette alla p.a. (o in genere, al soggetto espropriante) il compito di legittimare la manipolazione ablativa in modo rigoroso, attraverso la puntuale e diffusa esposizione, nell’atto di acquisirne, degli elementi indicati nell’articolo in parola e che vanno comunque ad incidere, spezzandolo, nel rapporto autorità - libertà.

Niente approssimazioni da parte del soggetto pubblico - dice la sentenza in parola - e perciò, tornando all’argomento che ci occupa, quale miglior giudice, per tutte le vicende di cui trattasi, di quello amministrativo?

Autore

Cimellaro, Antonino

Avvocato in Roma