L'art. 42-bis interviene in un contesto normativo nel quale il codice del processo amministrativo devolve al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, «le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità»