Il vincolo di destinazione esclusiva stabilito dall’art. 3, comma 1, lett. a), d.l. 47/2014 va considerato come l’espressione di un principio fondamentale nella materia «coordinamento della finanza pubblica», sicché una norma regionale che consente agli enti di gestione di destinare parte dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a un diverso fine invade la competenza concorrente dello Stato nella materia suddetta, violando l’art. 117, terzo comma, Cost.