Il ruolo delle commissioni censuarie nelle attività di formazione, revisione e conservazione del Catasto fabbricati

Per le attività di formazione, revisione e conservazione del Catasto fabbricati l'Amministrazione catastale è coadiuvata dalle commissioni censuarie locali e dalla Commissione censuaria centrale. Ciascuna delle commissioni locali esamina e approva i prospetti delle tariffe per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione. La Commissione censuaria centrale, tra i suoi compiti, ha quello di decidere sui ricorsi in merito ai quadri delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo dei singoli comuni. Essa ha anche il gravoso compito, in caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Le commissioni censuarie sono state oggetto in anni recenti di nuove disposizioni recate dal D.Lgs 17/12/2014, n. 198, avente titolo «Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie,... _OMISSIS_ ...rticolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23». Il nuovo dettato normativo disciplina anche la composizione delle commissioni, nelle quali risulta una significativa ed autorevole presenza di esperti d’estimo, come peraltro è naturale che sia. Gli elementi essenziali su cui focalizzare l’attenzione sono dunque:
- presenza di esperti d’estimo, conoscitori del territorio e del mercato immobiliare della loro circoscrizione;
- competenza in merito all’esame ed approvazione dei quadri tariffari, circostanza che presuppone la competenza di entrare nel merito anche dei singoli casi che definiscono poi le aggregazioni per categorie e classi;
- competenza a decidere in merito ai ricorsi (nel caso della Commissione censuaria centrale).

È il caso di sottolineare che gli aspetti evidenziati non mutano sostanzialmente se si prende in considerazione anche la normativa previgente, costituita essenzialme... _OMISSIS_ ...del 26/10/1972, n. 650, così come modificato ed integrato dal successivo D.P.R. del 23/3/1998, n. 138.

Tutto ciò considerato, è il caso di ritornare sulle parole scritte da Antonio De Santis a proposito dell’«effetto perverso della revisione del 1992» e dei «ricorsi presentati da oltre 1770 comuni [che] hanno generato ulteriori sperequazioni».

Fissate le idee su una determinata tariffa, determinata da categoria (ordinaria) e classe di una data zona censuaria , le sperequazioni, alle quali è fatto riferimento, sono generate dalle modificazioni indotte dalle decisioni sui ricorsi. Se le ragioni addotte in un dato ricorso sono oggettivamente valide per modificare la tariffa in questione nella zona censuaria costituita dal comune (immaginario) di Castelvecchio della Rocca, allora è più che probabile che le analoghe tariffe dei comuni viciniori debbano essere conseguentemente rimodulate, per mantenere que... _OMISSIS_ ...to di proporzionalità che, in fondo, è l’essenza stessa della perequazione impositiva.

Le norme attuali però impediscono di ritornare su decisioni già assunte e consolidate, se non in conseguenza di uno o più ricorsi, che, nell’esempio, i soggetti potenzialmente abilitati non hanno posto in essere. La grave sperequazione cui è fatto riferimento esiste dunque tra le analoghe tariffe di comuni (zone censuarie) generalmente limitrofi. Per taluni il ricorso è andato a buon fine , mentre per i comuni per i quali non è stato presentato alcun ricorso hanno mantenuto le tariffe precedentemente deliberate.

Quanto narrato è diretta conseguenza di una gravissima lacuna legislativa: non esistono, né sono mai esistiti, strumenti operativi per governare efficacemente le modificazioni (delle tariffe) indotte, nel loro insieme, da eventuali ricorsi in rapporto alle tariffe immutate delle zone censuarie viciniore.