Nel vigente ordinamento non convivono affatto due diverse tipologie di occupazione d'urgenza, l'una disciplinata dalla L. n. 865 del 1971, art. 20 e l'altra dalla L. n. 1 del 1978, art. 3, ma ne esiste una soltanto: quella preordinata all'espropriazione introdotta dalla L. n. 2359 del 1865, artt. 71 e 72 e regolata quanto alla sequenza procedimentale nelle espropriazioni soggette alla L. n. 865 del 1971, dalla normativa dell'art. 20.