Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. 99/2004, come modificato dal d.lgs. 101/2005[14] – per quanto attiene alla normativa nazionale e sempre nell’ambito tributario e previdenziale della disciplina qui al vaglio – sono considerate imprenditori agricoli professionali le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, che siano in possesso di taluni requisiti.