Il fondamento dell’efficacia reale deve rinvenirsi nella forza vincolante ed erga omnes del vincolo, ovvero nella sua opponibilità ai terzi. Ora, nel caso di specie, tale opponibilità pare prima facie ricavabile dalla stessa lettera dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. 228/2001 laddove stabilisce la nullità di tutti gli atti che realizzino il frazionamento del compendio unico, in violazione del vincolo di indivisibilità.