DEMANIO PATRIMONIO BENI PUBBLICI

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Suddivisione e condizione giuridica dei beni demaniali

L'art. 822 c.c. definisce i beni demaniali diversificandoli al primo comma nel demanio naturale o necessario , mentre al secondo in quello accidentale. Secondo un'accezione univoca il bene è demaniale quando risponde in via assoluta ad una destinazione pubblica perseguendo per principio solamente l'interesse legittimo della collettività, tuttavia esso è naturale o necessario quando tale destinazione viene assunta per vocazione primigenia, rientrando, pertanto, in "mano pubblica".

Il «Federalismo fiscale» di cui alla legge delega 5 maggio 2009, n. 42

L'intento predominante della legge 42/2009, come esplicitato nell'art. 1, è quello di sostituire gradualmente il concetto di spesa storica ed avviare un percorso in cui le entrate e le uscite siano responsabilizzate su ogni ente territoriale di riferimento mediante un solo strumento di raccordo e di controllo dell'attività di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Le diverse forme di devoluzione dei beni demaniali dallo Stato a Regioni ed enti locali

L'art. 3 del d.lgs. 85/2010 permette di comprendere che il presupposto formale di selezione del bene demaniale da attribuire a Regioni ed enti locali è già stato eseguito in un tempo anteriore al momento di trasferimento sulla base dell'assunzione di una serie di proposte e di concertazioni di natura tecnica dei vari ministeri competenti in materia, premessi all'emissione amministrativa del provvedimento scelto dal legislatore per la determinazione del passaggio patrimoniale.

Le tipologie di beni demaniali oggetto di conferimento: l'art. 5 del D.Lgs. 85/2010

L'art. 5 del D.Lgs. 85/2010 descrive quali beni possono essere conferiti a Regioni ed Enti locali: beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze; beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze; i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica; gli aeroporti di interesse regionale o locale; le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma.

Il Federalismo «culturale» tra il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto 42/2004 ed il D.Lgs. 85/2010

La ristrutturazione del patrimonio culturale è perseguita mantenendo la potestà legislativa statale in ordine alla regolamentazione dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa, sia dello Stato che degli altri enti pubblici nazionali, oltre a quella concorrente e residuale delle Regioni, aprendo al decentramento delle funzioni amministrative mediante attribuzione diretta dei beni culturali agli enti pubblici territoriali.

Il fine economico nel procedimento di dismissione del patrimonio pubblico immobiliare

Il concetto di valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare, ispirato dai più nobili principi costituzionali inerenti all'economicità, alla promozione, allo sviluppo sociale ed all'integrità territoriale, ha permesso l'attività di dismissione secondo lo schema della concertazione, senza peraltro rinunciare all'esercizio di quel potere pubblico tipico della norma di legge appositamente prevista per l'attuazione della destinazione d'uso a beneficio della collettività.

Il sistema di regole che disciplinano il regime giuridico dei beni demaniali e patrimoniali pubblici

Ai sensi dell’art. 823, comma 1 c.c. i beni appartenenti al demanio pubblico, per qualità e caratteri intrinseci, non possono che essere inalienabili, inusucapibili ed imprescrittibili proprio in funzione del soddisfacimento dell’interesse superiore a cui sono protesi. L’incommerciabilità che ne deriva e la mancanza di potere di acquisto secondo i modi conosciuti dal sistema ordinamentale determinano nella “concessione” l’unica possibilità di riconoscere diritti a favore di terzi su tali beni.

Il procedimento di dismissione immobiliare: la sdemanializzazione

Il concetto di dismissione del patrimonio pubblico può essere introdotto come procedimento prodromico non solo dell’attività di alienazione del bene, ma anche di tutte le altre conseguenze previste e regolarizzate dal legislatore, quali ad esempio l’espropriabilità o la sua usucapibilità, che fanno capo alla sdemanializzazione patrimoniale.

La gestione del patrimonio disponibile ed il fenomeno del "federalismo demaniale"

La gestione dei beni annoverati come disponibili è sottoposta alle regole di diritto privato, in effetti questi beni possono essere sottratti al loro impiego senza alcuna particolare procedura, in modo particolare se non sono stati destinati a specifici fini istituzionali la libertà d’impiego è caratterizzata soltanto da eventuali procedure di evidenza pubblica per ciò che concerne la scelta del contraente, altrimenti sono asserviti ai comuni contratti di locazione e comodato.

Le concessioni demaniali marittime: rilievi e criticità secondo le “raccomandazioni comunitarie”

Il Consiglio di Stato afferma con rigore e puntualità l’espunzione dal nostro ordinamento della proroga della concessioni demaniali marittime e la conformità al diritto attraverso l’uso della gara pubblica per la scelta del contraente. Vengono così definitivamente recepiti i principi di cui alla direttiva 2006/123/CE, che, armonizzata con l’ordinamento nazionale, estende i principi di trasparenza ed imparzialità non solo alle concessioni di beni, ma anche a quelle di servizi.

Il c.d. Decreto Tremonti: come cambiano i concetti di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

Il “Decreto Tremonti” e il decreto legislativo sul “Federalismo demaniale”, sono permeati dalle buone intenzioni del legislatore conformi all’idea di vuotare il debito di conoscenza del patrimonio immobiliare pubblico, raggiungere un quadro organico di interventi legislativi nelle singole materie, puntare alla valorizzazione implementando la produttività secondo le diverse realtà territoriali.

Acquisto beni culturali: prelazione del Ministero dei beni culturali

L’errore particolarmente esiguo nell’indicazione numerica del prezzo da pagare per esercitare il diritto potestativo di prelazione, in presenza di costante riferimento al prezzo di aggiudicazione e non a quello a base d’asta, è da qualificarsi come errore imputabile a svista e per ciò, usando terminologia civilistica, come errore ostativo facilmente riconoscibile e del tutto irrilevante (cioè non essenziale), come tale soggetto solo a correzione.

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