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L’uso dell’espressione “a titolo risarcitorio” contenuta nel comma 3 dell’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001 costituisce una mera imprecisione lessicale che non altera la natura indennitaria del ristoro unitariamente inteso per l'occupazione senza titolo.
il giudice non può condannare direttamente in sede di cognizione la P.A. a emanare tout court il provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis T.U.Es., ma può imporle di decidere se adottarlo o seguire altre soluzioni.
In caso di occupazione illegittima, la P.A. può: fare ricorso ad un accordo transattivo; restituire i terreni illegittimamente occupati previa riduzione in pristino stato; provvedere all'acquisizione ex art. 42 bis T.U.Es. risarcendo il danno.
Il comportamento tenuto dalla P.A., che abbia emesso una valida dichiarazione di p.u. senza emanare il provvedimento definitivo di esproprio deve configurarsi quale illecito permanente e non già quale illecito istantaneo ad effetti permanenti.
Sussiste l’obbligo per la P.A. di far venire meno l’occupazione senza titolo, valutando discrezionalmente se restituire gli immobili al legittimo proprietario o acquisirli ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001
Dall'annullamento, per omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990, di “tutti gli atti della procedura espropriativa”, discende l'illegittimità derivata del decreto di esproprio.
La P. A. ha un vero e proprio obbligo di disporre l’acquisizione sanante ove l’esercizio di tale potere risulti meglio corrispondere all’interesse pubblico rispetto alla soluzione alternativa della restituzione dell’immobile e del risarcimento del danno
Solo il formale atto di acquisizione ex art. 42 bis T.U.Es. può limitare il diritto alla restituzione dei beni illegittimamente occupati, non potendo rinvenirsi atti estintivi della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni.
La realizzazione di un’opera pubblica non rappresenta un impedimento alla possibilità di restituire l’area illegittimamente appresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione.
Il danno da illecita occupazione può quantificarsi nell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro di cui all’art. 42 bis, comma 3, del d.P.R. 327/2001, suscettibile di applicazione analogica.
Il danno da occupazione temporanea illegittima va commisurato al valore venale del bene da calcolarsi al momento dello spossessamento ed aggiornato anno per anno.
L'istituto dell'abdicazione, come vicenda giuridica che attribuisce direttamente il bene all’Amministrazione a fronte del versamento del controvalore, non può trovare ingresso nel nostro ordinamento.
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