RINNOVO PROROGA

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Qualsivoglia automatismo nella proroga delle concessioni demaniali marittime, derivante da norme di diritto interno, è incompatibile con il quadro ordinamentale dell'Unione Europea.

Va disapplicata la normativa interna che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime, con finalità turistico-ricreative per il contrasto con l'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) e con l'art. 49 TFUE

La differenza tra il procedimento di proroga e rinnovo di una concessione demaniale in essere

Il rinnovo della concessione integra gli estremi di una nuova concessione che si sostituisce alla precedente scaduta, a differenza delle proroghe che determinano il prolungamento della durata della concessioni in essere.

Le fonti normative succedute nel tempo che hanno previsto proroghe legali dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime

Dovendosi disapplicare le disposizioni di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere per contrasto alla normativa UE, le leggi succedutesi nel tempo che l'hanno disposta non attribuiscono il potere alle p.a. di rinnovarle.

Il rinnovo della concessione demaniale marittima

Le concessioni demaniali marittime consentono un'occasione di guadagno a soggetti operanti nel mercato, per cui, una volta scaduto il titolo, occorre provvedere alla riassegnazione del bene mediante procedimenti competitivi, senza che sia consentito alcun rinnovo automatico del rapporto.

Norme regionali in materia di autorizzazioni e concessioni per l’attività estrattiva

È incostituzionale la legge regionale che preveda a priori che la Regione non rilascerà l’intesa, prevista dall’art. 1, co. 7, lett. n), l. 239/2004, al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi: tale previsione appare in aperto contrasto con la ratio stessa del principio di leale collaborazione, che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative.

Le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18/2021

Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 - sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 T.F.U.E. e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla p.a.

Il rinnovo della concessione di beni appartenenti al demanio

L’interesse pubblico sotteso alla concessione di beni del demanio, obiettivo cui è diretto anche il potere di autotutela a favore dei medesimi beni pubblici, consente quindi alla P.A. il rifiuto del rinnovo di una licenza o di una concessione quando tali atti ampliativi della sfera giuridica dei privati non siano coerenti con le esigenze collettive di fruizione e di tutela dei beni stessi.

La proroga dei rapporti concessori in corso e scaduti

La previsione di una proroga dei rapporti concessori in corso, in luogo di una procedura di rinnovo che apra il mercato, è del tutto contraddittoria rispetto ai fini di tutela della concorrenza e di adeguamento ai principi comunitari, quali la libertà di stabilimento, con tutti gli obblighi di trasparenza che ne discendono.

Il rinnovo della concessione demaniale marittima

Le concessioni demaniali marittime consentono un'occasione di guadagno a soggetti operanti nel mercato, per cui, una volta scaduto il titolo, occorre provvedere alla riassegnazione del bene mediante procedimenti competitivi, senza che sia consentito alcun rinnovo automatico del rapporto.

Laddove siano vietate le nuove concessioni demaniali non è vietato il mero rinnovo

L’estensione della spiaggia libera utilizzata da coloro che abbiano noleggiato attrezzature da spiaggia è cosa diversa dall’estensione della concessione demaniale rilasciata per il noleggio di tali attrezzature.

La proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime non si applica a porti ed approdi turistici

La proroga automatica ex art. 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, convertito nella legge n. 25/2010, si applica alle concessioni aventi ad oggetto punti d’ormeggio e non a quelle riferite a porti turistici.

Proroga delle concessioni demaniali marittime : il decreto milleproroghe non va disapplicato

È legittima la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2015, disposta sia dalla legge statale n. 25 del 26/2/2010, di conversione con modificazioni del D.L. n. 194 del 30/12/2009, relativamente all’ambito nazionale, trattandosi di termine necessario e congruo per potere espletare le necessarie gare per l’affidamento di tutte le concessioni di competenza dell’amministrazione regionale medesima.