La disciplina legislativa in materia di compendio unico

Nel capitolo precedente si è avuto modo di dire come le disposizioni in tema di compendio unico trovino accoglimento in una duplice serie di fonti normative e, segnatamente, nella legge 31 gennaio 1994, n. 97, quale modificata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 – per quanto concerne il compendio montano – e nel d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, quale modificato dal d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101 – per quanto concerne il compendio generale.

Ora, in considerazione della predetta duplicità, nonché al fine di definire l’esatta portata applicativa delle disciplina così predisposta in tema di compendio unico generale, si rende qui necessario procedere ad un esame più dettagliato della stessa.

Preliminarmente, tuttavia, preme porre qualche ulteriore precisazione

La prima considerazione da farsi attiene al rapporto fra legge speciale anteriore e legge speciale posteriore.|... _OMISSIS_ ...Stante l’anzidetta duplicità normativa – la quale distingue il compendio unico in territori di Comunità Montana dal compendio unico in altri territori – nonché la posteriorità e la potenziale universalità di tale ultima disciplina rispetto a quella contenuta nella legge 97/1994, la cui applicabilità è limitata ai soli territori montani, si pone qui il problema [1] di stabilire l’eventuale abrogazione tacita della disposizione speciale anteriore (di cui alla legge 97/1994 [2]) ad opera della disposizione generale posteriore di cui al d.lgs. 228/2001 [3].

Sul punto, preme qui richiamare le ormai consolidate opinioni dottrinali [4], secondo cui, in ogni ipotesi di conflitto fra legge speciale anteriore e legge generale posteriore, deve ritenersi normalmente ammessa la coesistenza delle diverse disposizioni normative, salvo che risulti una diversa volontà legislativa.

Ora, tale principio, riassumibile nel noto brocardo la... _OMISSIS_ ...ior generalis non derogat propri speciali, deve ritenersi applicabile anche al caso di specie.

Nella fattispecie in commento, infatti, non sembra potersi ravvisare alcuna volontà legislativa derogatoria.

Al contrario, stante il riferimento all’art. 5-bis, commi 1 e 2, della legge 97/1994 contenuto nell’art. 5-bis del d.lgs. 228/2001, deve ritenersi esclusa l’avvenuta abrogazione tacita delle disposizioni sul compendio in territorio montano ad opera delle disposizioni sul compendio in generale; ammettendosi invece la coesistenza delle due discipline [5].

Così posta questa prima considerazione, veniamo alla seconda, la quale attiene al rapporto fra la normativa nazionale e la normativa regionale.

A tal riguardo, preme subito ricordare come, ai sensi dell’art. 117 Cost., la materia dell’agricoltura rientri fra quelle di competenza esclusiva delle Regioni.

In tale ... _OMISSIS_ ...rsquo;intervento del Legislatore si porrà solo trasversalmente, al fine di garantire una regolamentazione uniforme nelle materie a lui riservate o concorrenti – quali, per quanto attiene all’oggetto della nostra indagine, quelle previdenziali e tributarie o relative all’ordinamento giuridico (si pensi alla sanzione della nullità) – i cui istituti sono correlati e dipendenti da definizioni desumibili da altri settori [6].

Secondariamente, poi, stante i ripetuti richiami alla normativa comunitaria contenuti nella disciplina qui al vaglio, nonché nella stessa legge delega 7 marzo 2003, n. 38, deve ribadirsi come le disposizioni comunitarie si elevino ad importante criterio ermeneutico delle disposizioni interne. Queste ultime infatti - sia nazionali che regionali - devono essere interpretate alla luce del principio di attuazione conforme al diritto comunitario.

Nel caso di specie, del resto, il riferimento corre, ad... _OMISSIS_ ...tati regolamenti CE 1257 e 1260/1999, cui occorre riferire ai fini della definizione dei livelli minimi di redditività.

Poste queste necessarie premesse, le quali rendono così comprensibile il rinvio operato dalla normativa qui al vaglio alle statuizioni regionali [7], veniamo ad esaminare la disciplina prevista a livello nazionale in tema di compendio unico.

Sul punto si rende necessaria un’ulteriore considerazione di ordine metodologico, prima di procedere.

L’indagine che si andrà compiendo nelle prossime pagine di questo capitolo sarà limitata alla generica trattazione dei provvedimenti legislativi che compongono in tema di compendio unico il quadro normativo di riferimento, dovendosi rinviare per quanto attiene ai singoli aspetti della citata disciplina, al capitolo successivo, ove saranno trattati i singoli profili della stessa.