Compendio unico: il quadro normativo

Come detto, la disciplina in tema di compendio unico avente portata generale trova accoglimento nel d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, con il quale, in attuazione delle finalità e delle direttive stabilite dalla legge delega 38/2003, il Legislatore ha esteso a tutto il territorio nazionale, o più correttamente a tutti i terreni, ivi compresi quelli non ubicati nei territori delle comunità montane, le agevolazioni fiscali fino ad allora previste dalla legge 97/1994 riservate a queste ultime.

Più precisamente, tale decreto, in vigore dal 7 maggio 2004, ha introdotto una serie di disposizioni volte ad attribuire rilevanza unitaria, ancorché per un periodo di tempo limitato, ad una pluralità di terreni agricoli, anche non confinanti fra loro purché funzionali all’esercizio dell’impresa agricola, nel tentativo di procedere alla ricomposizione della proprietà fondiaria e per tale via, al conseguente rafforzamento strutturale delle imprese agricole.
... _OMISSIS_ ...idenziato[8], l’esigenza di salvaguardare l’integrità fondiaria, da lungo tempo avvertita dal Legislatore, ha faticato ad affermarsi nel nostro sistema soprattutto in ragione dei particolari meccanismi successori esistenti, tesi essenzialmente a tutelare gli interessi della famiglia e a garantire l’eguaglianza tra i coeredi (con gravi conseguenze, posto che esse, in sede di divisione ereditaria, comportano il frazionamento della proprietà con grave pregiudizio della sua produttività) .

In tal senso, infatti, devono richiamarsi i precedenti legislativi del d.lgs. 99/2004, per lo più contenuti in una serie di norme di diritto speciale[9] e finanche nella legge 31 gennaio 1994, n. 97, la quale pur disciplinando – dopo il d.lgs. 448/2001 – l’istituto del compendio montano, non predispone un meccanismo protettivo adeguato rispetto alle finalità prefissate.

Analogamente, del resto, sembra doversi dire rispetto a... _OMISSIS_ ...to della «minima unità culturale» – definitivamente abrogata dall’art 7 del d.lgs. 99/2004 – per la quale pure non può negarsi la sussistenza della eadem ratio della ricomposizione fondiaria rispetto alla normativa che qui si commenta.

Tuttavia, com’è stato giustamente osservato[10], le differenze fra i due istituti – quello del compendio unico e quello della minima unità culturale – sono notevoli. Laddove quest’ultima, infatti, ha inteso prevenire la frammentazione fondiaria, mediante l’imposizione di una disciplina imperativa caratterizzata da un divieto di frazionamento dei fondi al di sotto di una determinata dimensione; la prima realizza l’ampliamento della proprietà fondiaria e ne previene la cd. polverizzazione, mediante la previsione di un meccanismo fiscale agevolato, la cui applicabilità non è in alcun modo imposta all’imprenditore, il quale ben potrà decidere se avvalersene ... _OMISSIS_ ...
Questa particolare connotazione – volontaria e agevolata – del compendio unico giustifica inoltre, nell’ambito della sua disciplina, la presenza di una serie di disposizioni, quali quelle relative al possesso di particolari requisiti soggettivi da parte di chi intende costituire il compendio, che garantiscono da un lato, la gestione professionale dell’azienda agricola e, dall’altro, la indivisibilità dei terreni medesimi per un periodo minimo di dieci anni, che mai avrebbero potuto trovare riscontro nell’istituto della minima unità culturale[11].

Del resto, parzialmente diverso è l’oggetto dei due istituti, posto che per la minima unità culturale esso devo individuarsi esclusivamente nei terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, laddove nel compendio unico esso è esteso ai terreni agricoli e relative pertinenze, ivi compresi i fabbricati rurali.

Ancora, deve evidenziarsi il diver... _OMISSIS_ ...otezione accordato. Nella disciplina di cui al d.lgs. 99/2004, infatti, dalla costituzione del compendio discende un vincolo di indivisibilità sui beni che lo compongono, sanzionato a pena di nullità degli atti fra vivi e delle disposizioni a causa di morte che ne realizzino il frazionamento.

Il diverso divieto di frazionamento della minima unità culturale, invero, ne prevedeva esclusivamente la possibilità di annullamento da parte dell’autorità giudiziaria e sempre che la relativa azione fosse proposta nel breve termine di tre anni dalla trascrizione dell’atto impugnato.

Proprio per tali ragioni, nonché in considerazione della mancata promulgazione dei provvedimenti esecutivi necessari, causata a loro volta dalla mancata determinazione dell’autorità amministrativa competente, l’istituto di cui all’art. 846 c.c. non ha mai trovato applicazione nel nostro ordinamento, fino ad essere poi definitivamente abrogato a... _OMISSIS_ ...quo;art. 7 del d.lgs. 99/2004.

Ora, la disposizione da ultimo citata, come detto, ha provveduto ad inserire nel corpo del d.lgs. 228/2001 l’istituto del compendio unico, disciplinandolo per l’intero territorio nazionale, così predisponendo uno strumento affidato all’autonomia privata – al fine di attribuire rilevanza unitaria ad una pluralità di terreni agricoli, in ragione della funzionalità degli stessi all’esercizio dell’impresa agricola – che non risente della limitatezza e dello scarso regime di protezione proprio di quest’ultima.

A tal riguardo, la disciplina di cui al d.lgs. 99/2004 espressamente prevede un trattamento fiscale agevolato a favore di coloro che, in occasione del trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli, si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per u... _OMISSIS_ ...meno dieci anni dal trasferimento; al contempo stabilendo un vincolo di indivisibilità decennale per i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico, a pena di nullità degli atti, mortis causa o inter vivos che realizzino il loro frazionamento.

Essa ha inoltre introdotto un particolare regime successorio per i beni costituiti in compendio, giacché prevede che qualora, in pendenza del termine decennale, i beni disponibili nell’asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provveda all’assegnazione del compendio all’erede che la richieda, con addebito dell’eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall’apertura della stessa con un tas... _OMISSIS_ ...resse inferiore di un punto a quello legale.

In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743.

Se nessuno degli eredi richiede l’attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l’attribuzione di quote produttive, assegnati all’imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione.

In definitiva, quindi, preme affermarsi come la principale novità introdotta dal d.lgs. 99/2004 consista proprio in tale meccanismo di tutela reale della proprietà fondiaria e dell’impresa agricola, e nella sua portata generale.

Il d.lgs. 99/2004, attuativo... _OMISSIS_ ...lega 7 marzo 2003, n. 38, ha così apportato rilevanti modifiche al corpo del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 recanteOrientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, con il quale era stato dato per l’appunto attuazione alla legge 5 marzo 2001, n. 57 in materia di apertura e regolazione dei mercati.

In particolare, il provvedimento da ultimo citato, recava agli articoli 7 (delega per la modernizzazione nei settori dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura) e 8 (principi e criteri direttivi) la previsione di una delega al Governo per l’elaborazione e l’emanazione di una legge di orientamento, ossia di un provvedimento che ponesse mano alla vasta e complessa normativa esistente e razionalizzasse l’intervento dello Stato, con la finalità di definire un nuovo quadro complessivo per la modernizzazione del settore primario, includendov... _OMISSIS_ ...uo;agricoltura in senso stretto, anche il settore selvicolo, della pesca e l’acquacoltura, nonché di lavorazione del pescato.

In applicazione dei principi contenuti nella citata legge sono stati emanati i decreti legislativi[12] n. 226, n. 227 e n. 228 del 18 maggio 2001 contenenti, rispettivamente, le disposizioni per l’orientamento e la modernizzazione del settore della pesca, del settore forestale e del settore agricolo.

Ai fini che qui interessano, deve segnalarsi come il d.lgs. 228/2001 abbia il merito di aver introdotto una nuova nozione di imprenditore agricolo, definendolo come colui che «esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse», mediante la modifica dell’art. 2135 c.c.

Segnatamente, poi, sostanziali novità sono state introdotte per quanto attiene alle attività espletate dall’imprenditore, ove è specifica... _OMISSIS_ ...er coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità c... _OMISSIS_ ...lla legge».

Il secondo comma dello stesso articolo ha poi esteso alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi la nuova figura dell’imprenditore agricolo, stabilendo che «si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci,ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico».

Ora, alla disciplina legislativa così sinteticamente definita, importanti modifiche ed integrazioni sono state introdotte dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.... _OMISSIS_ ...le il Legislatore ha tentato di arginare talune problematiche sorte nella pratica applicativa e per lo più concernenti i vari aspetti di carattere tributario riguardanti le figure introdotte, la definizione del momento rilevante ai fini del possesso dei requisiti soggettivi in capo al costituente il compendio unico; la determinazione dei beni che possono contribuire alla formazione del compendio unico; la determinazione del contenuto e della forma della dichiarazione costitutiva del compendio unico; ed infine, l’applicabilità delle condizioni, dei requisiti e delle decadenze previsti dalla normativa sulla piccola proprietà contadina, l’applicabilità alla società agricola IAP del requisito di iscrizione all’INPS, la conseguibilità successivamente all’acquisto del requisito di società agricola IAP, le conseguenze per la società di agricoltori dello scioglimento del rapporto con il soggetto qualificante, l’individuazione dei regimi fiscali appl... _OMISSIS_ ...uo;IAP in conseguenza del rinvio a quelli del coltivatore diretto.

In particolare, infatti, richiamando quanto già affermato in precedenza, deve ricordarsi come la portata innovativa del d.lgs. 101/2005 si sia manifestata ne:

- l’introduzione del comma 11-bis, con il quale si è precisato che la costituzione del compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto ...