Opere e interventi ammissibili in fascia di rispetto cimiteriale

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> TIPOLOGIE --> CIMITERIALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA

La preesistenza della fascia di rispetto cimiteriale, costituente vincolo di inedificabilità assoluta, è incompatibile con qualsiasi ampliamento della civile abitazione, indipendentemente dalla maggiore o minore consistenza dell’intervento edilizio.


Il vincolo cimiteriale riguarda anche gli edifici sparsi utilizzati per il ricovero di attrezzi agricoli o aventi destinazione diversa da quella abitativa, ponendosi persino rispetto ad essi l’esigenza, perseguita dall’art. 338, comma 1, del R.D. n. 1265/1934, di salvaguardare la salubrità pubblica e di consentire futuri amplia... _OMISSIS_ ...eno a cielo aperto non può qualificarsi come costruzione edilizia o come opera incompatibile con la sacralità del luogo, essendo semplicemente la modalità di espletamento di un’attività commerciale.

Il vincolo di rispetto cimiteriale, riguarda non solo i centri abitati, ma anche i fabbricati sparsi e preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell'art. 33 L. 28 febbraio 1985 n. 47), senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo. (In applicazione di tale principio è stato ritenuto legittimo il provvedimento di diniego alla realizzazione di un parcheggio interrato nella suddetta fascia di rispetto, in quanto struttura servente all'uso abitativo, rientrante tra le costruzion... _OMISSIS_ ...i antecedentemente alla data imposizione del vincolo.

Le stazioni radio base, in quanto opere di urbanizzazione primaria, oltre ad essere compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, possono essere installate anche in zona di rispetto cimiteriale, atteso anche il fatto che rispetto a tali installazioni non si pongono i problemi relativi alla tutela delle esigenze a cui è preordinato l'art. 338 R.D. 1265/1934.

L'asserito contrasto con previsioni di P.R.G., secondo i rilievi cartografici, non può implicare l'illegittimità del progetto di ampliamento cimiteriale, quando non sia contestato che il suolo privato ricada nella fascia assoggettata al vincolo cimiteriale, di tal che, e in ogni caso, risulti affatto prevalente il vincolo l... _OMISSIS_ ...CRLF|
Il vincolo di rispetto cimiteriale riguarda quelle costruzioni incompatibili con la funzione cimiteriale, in quanto destinate ad ospitare stabilmente l’uomo ( abitazioni, alberghi, ospedali, scuole, etc.) e non le opere prive invece di tale funzione, specie se di carattere viario.

Il divieto di edificare nella fascia di rispetto cimiteriale non opera nei confronti di un impianto di telefonia mobile che non può essere classificato come costruzione edilizia.

La modifica parziale o totale di un edificio preesistente, con creazione di un organismo edilizio oggettivamente diverso dal precedente, rientra nel concetto di “nuova costruzione”, la quale, rispetto al vincolo assoluto di inedificabilità all'interno della fascia di rispetto cimiteriale... _OMISSIS_ ...;, ostandovi la previsione di cui al comma 1 dell’articolo 6 del d.P.R. 380 del 2001 il quale fa in ogni caso salve le preclusioni rinvenienti “[da] altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (…)”.

L'art. 338 R.D. 1265/1934 vieta l'edificazione, nella fascia di duecento metri dal muro di cinta dei cimiteri, di manufatti che possono essere qualificati come costruzioni edilizie: quindi l'installazione di un impianto di telefonia mobile che - per le proprie caratteristiche - non può in alcun modo essere classificato come un manufatto edilizio non è incompatibile con il vincolo cimiteriale.

Le stazioni radio base sono opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista da... _OMISSIS_ ...segue la tutela.

Le stazioni radio base per la telefonia mobile, in quanto opere di urbanizzazione primaria, oltre ad essere compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, possono essere installate anche in zona di rispetto cimiteriale, atteso anche il fatto che rispetto a tali installazioni non si pongono i problemi relativi alla tutela delle che tale fascia di rispetto intende tutelare.

Un impianto di telefonia mobile non può in alcun modo essere classificato come un manufatto edilizio, pertanto può essere installato anche in zona di rispetto cimiteriale.

Il vincolo derivante dalla fascia di rispetto cimiteriale per un progetto di ampliamento non ha valore di inedificabilità assoluta bensì di inedificabilità re... _OMISSIS_ .... 1265 del 1934: essi infatti sono assimilabili ai tralicci dell’energia elettrica, non arrecano alcun danno al decoro e alla tranquillità dei defunti; non creano problemi di ordine sanitario, non impediscono l’ampliamento del cimitero.

L’art. 338 T.U.L.S. ha espressamente affermato che nel divieto di nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale non rientrano le stazioni radio base per gli impianti di telefonia mobile che per le loro caratteristiche non possono essere classificati come manufatti edilizi incompatibili con il vincolo cimiteriale, in quanto gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano... _OMISSIS_ ... ledono gli interessi dei quali il vincolo cimiteriale persegue la tutela.

È illegittimo un progetto dichiarato di pubblico interesse dall’amministrazione comunale che prevede un ampliamento dell’area cimiteriale comportante l’avvicinamento della stessa ad una abitazione, ad una distanza inferiore ai 50 metri, non intendendosi le limitazioni all’edificazione riferite alla sola edificazione privata, e non intendendosi per "centro abitato" ai sensi dell’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, a cui fa formalmente riferimento il limite di distanza, qualche cosa di diverso dai singoli fabbricati, dovendosi intendere con tale espressione qualsiasi abitazione o aggregazione di abitazioni.

In tema di interventi edilizi consentiti in zona di ri... _OMISSIS_ ...i metallici e sormontato di lamiera, creato attraverso il collegamento tra due locali esistenti, è valutabile in termini volumetrici e quindi non può essere considerato una mera "tettoia".

Il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della zona di rispetto cimiteriale è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell’art. 338, del regio decreto n. 1265/1934 (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti), mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico - come valutato dal legislatore nell’elencazione, al quinto comma, delle opere ammissibili - la procedura di riduzione della fascia inedificabile.

Il vincolo cimiteriale ha natura assoluta e si riferisce a qualunque tipo di manufatto ancor... _OMISSIS_ ...lizzazione di un’opera pubblica (è in questo senso il riferimento della norma all’attuazione di intervento urbanistico), ma anche per quanto concerne le ipotesi che attengono all'esecuzione di “altre” opere pubbliche, quali parchi, giardini e annessi, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

È ammissibile la deroga alla distanza minima prevista dalla fascia di rispetto cimiteriale nell’ipotesi di ampliamento di strutture ricettive, dovendosi ritenere queste ultime equiparabili, in considerazione della funzione svolta, alle opere di interesse pubblico.

La deroga al rispetto del vincolo cimiteriale disposta dal Comune per la realizzazione di un’opera pubblica (ad es. una strada di circonvallazione) deve essere esplicitamente dis... _OMISSIS_ ...vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale. Tale vincolo infatti ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.

La situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, i... _OMISSIS_ ... conseguenza che la procedura di riduzione della fascia inedificabile resta attivabile nel solo interesse pubblico, come valutato dal legislatore nell’elencazione delle opere ammissibili;

Il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della zona di rispetto cimiteriale è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell’art. 338 r.d. n. 1265 del 1934 (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti).

Solo per le costruzioni in origine legittimamente insediate in fascia di rispetto, che si trovano ipso facto a distanza inferiore dal limite consentito a seguito della deliberazione dell’ampliamento del cimitero, e non per le nuove costruzioni, né per quelle realizzate ab origine a distanza infe... _OMISSIS_ ...uo;esistente situato in zona di rispetto cimiteriale.

Considerato che, ai sensi del quinto comma dell’art. 338 r.d. 1265/1934, l’insediamento di opere pubbliche o di pubblico interesse nella fascia di rispetto cimiteriale è ammissibile se non vi si oppongono prevalenti ragioni di ordine sanitario e di tutela degli elementi ambientali di pregio dell’area, deve ammettersi la possibilità, non esclusa dal giudicato, di regolarizzarle ex post, in coerenza con il principio che ammette la sanatoria degli abusi formali o comunque redimibili.

Il vincolo di inedificabilità cimiteriale ai sensi dell'art. 338 del R.D. 1265/1934 comporta per sua stessa natura e per la ragioni che ne giustificano l’esistenza la sua applicazione non solo ai centri abitati, ma... _OMISSIS_ ... a tutela della natura e della salubrità dei luoghi, per cui non opera alcuna distinzione tra manufatti, riguardando anche gli eventuali manufatti (in ipotesi) pertinenziali.

L'art. 338, comma 1, R.D. n. 1265-1934 (il cui testo è stato parzialmente modificato dall'art. 28 della L. 1° agosto 2002, n. 166, che ha peraltro confermato il limite della zona di rispetto), nel vietare la costruzione di nuovi edifici o fabbricati nel raggio di 200 m. dai cimiteri, si riferisce a qualsiasi tipo di costruzione anche se destinata ad uso diverso da quello di abitazione.

Il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della zona di rispetto cimiteriale è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell’art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n.... _OMISSIS_ ... r.d. 1265 del 1934 deve essere intesa in senso più ampio e comprensivo di ogni ambito spaziale nel quale insistano edifici connotati da effettiva e permanente destinazione residenziale ovvero con uso correlato alla residenza, posto che, altrimenti, si consentirebbe la generaliuzzata costruzione o ampliamento dei cimiteri anche a ridosso di edifici a uso abitativo.

L'art. 338 del regio decreto n. 1265/1934, quinto comma, primo periodo, come sostituito dall'art. 28, comma 1, lett. b), della legge n. 166/2002, richiamando l’esecuzione di un’opera pubblica o l’attuazione di un intervento urbanistico, dà alle possibili deroghe al rispetto cimiteriale connotazione pubblicistica e non connessa ad interessi edificatori privati: la situazione di inedificabilità prodott... _OMISSIS_ ...a; e questo art. 338, quinto comma, non presidia interessi privati e non può legittimare interventi edilizi futuri su un'area indisponibile, sia per ragioni di ordine igienico-sanitario sia per la sacralità dei luoghi di sepoltura.

Il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della zona di rispetto cimiteriale è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell'art. 338 del TULS (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti); mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico - come valutato dal legislatore nell'elencazione, al quinto comma, delle opere ammissibili ai fini della riduzione - la procedura di riduzione della fascia inedificabile.

L'assolutezza del vincolo cimiteriale opera con riferimento ... _OMISSIS_ ...one in ragione delle concrete peculiarità dei manufatti, riguardando anche gli eventuali manufatti (in ipotesi) pertinenziali.

Il vincolo cimiteriale, essendo un vincolo assoluto, non può essere derogato secondo quanto disposto dall'art. 9 della L. n. 122/89, in quanto anche il parcheggio interrato, in quanto struttura servente all'uso abitativo e, comunque, posta nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale, rientra tra le costruzioni edilizie del tutto vietate dalla disposizione di cui all'art. 338 T.U.L.S.

Il legislatore della regione Piemonte, con l'art. 27 l.r. n. 56/1977, ammettendo la realizzazione di parcheggi entro le fasce di rispetto cimiteriali, non ha inteso legittimare un’attività edilizia suscettibile di tradursi in nuove costruzioni o ne... _OMISSIS_ ...ante la creazione di apposite aree verdi, sub specie di parchi pubblici o culture arboree industriali, o di aree destinate alla sosta di veicoli.

Gli unici interventi edilizi consentiti ai singoli proprietari all’interno della fascia di rispetto cimiteriale sono quelli ora permessi dal comma 7 dell’art. 338 del R.D. n. 1265/34, come sostituito con la legge n. 166/02.

Un manufatto che, per durata, inamovibilità ed incorporazione al suolo, deve essere qualificato come costruzione edilizia a tutti gli effetti, risulta di per sé incompatibile con il vincolo cimiteriale e con gli interessi ad esso sottesi.

È legittimo il provvedimento con il quale il comune nega il rilascio dell'autorizzazione edilizia per la realizzazione di un'autorimessa interrata... _OMISSIS_ ...934 n. 1265 e 57, d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 vietano qualsiasi costruzione con prescrizioni che prevalgono ratione materiae sulle eventuali diverse destinazioni di zona previste dal piano regolatore, essendo finalizzate alla salvaguardia sia dell'igiene e della tranquillità sia della possibilità di assicurare un possibile futura ampliamento del cimitero, che sarebbe compromesso dall'esistenza di costruzioni altrui.

L’art. 4, commi 2 e 3, della l.r. Puglia n. 34/2008 impone la realizzazione delle sale per il commiato nella fascia di rispetto cimiteriale, consentendo, solo previo il conseguimento di deroga, la costruzione a una distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati: in senso contrario non sembra deporre né la previsione di cui all’art. 17 della medesi... _OMISSIS_ ... commerciale.

Dall'art. 4, commi 2 e 3, della Legge Regionale pugliese n. 34/2008 emerge che esiste una fascia di rispetto cimiteriale di duecento metri dal centro abitato, che riguarda anche le strutture per il commiato, le quali devono quindi essere collocate, di norma, alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato, salvi “i casi di reale necessità” e sentita la ASL competente. Il riferimento alle strutture per il commiato è stato introdotto con la mod...

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.