La Corte Costituzionale interviene sulla natura giuridica delle reti idriche: la pronuncia 320/2011

La tematica relativa alla natura giuridica delle reti idriche ha avuto modo di interessare recentemente sia la Corte Costituzionale [1] che la Corte dei Conti.

La Consulta è stata chiamata ad intervenire a seguito della proposizione, ad opera del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 1 comma 1, lett. t) della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010,n. 21 [2] per la parte in cui introduce nell’art. 49 della legge regionale n. 26/2003 i commi 2,4 e 6, lett. c), in riferimento all’art. 117 comma 2, lettere e), l), m), s) Cost..

In particolare, occorre precisare che il predetto comma 2 stabilisce che «Gli enti locali possono costituire



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Il comma 4 del medesimo articolo della legge regionale prevede che la società patrimoniale d’ambito «In ogni caso … pone a disposizione del gestore incaricato della gestione del servizio le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali» e che «L’ente responsabile dell’ATO può assegnare alla società il compito di espletare le gare per l’affidamento del servizio, le attività di progettazione preliminare delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico e le attività di collaudo delle stesse».

Da ultimo, ai sensi del comma 6, lett. c) della legge regionale in esame viene previsto che, al fine di ottemperare nei termini all’obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l’ente responsabile dell’ambito territoriale ottimale, tramite l’Ufficio d’ambito di cui all’art. 48 della stessa legge regionale 26/2003, effettua «la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti».

Prima di affrontare l’analisi della sentenza in esame è opportuno precisare che essa interviene a due anni di distanza da una precedente sentenza [3] emanata sempre dalla nostra Consulta, con la quale era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il primo comma dell’art. 49 della legge della Regione Lombardia 26/2003, nel testo novellato dalla legge regionale 18/2006 [4].

La Corte Costituzionale nel 2009 aveva sostenuto che l’imposizione ad opera della legge censurata del principio della separazione tra gestione della rete ed erogazione del servizio idrico integrato violava la competenza esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali dei Comuni di cui all’art. 117 comma 2 lett. p) Cost., …



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Con la sentenza del 2011 la Corte Costituzionale interviene nuovamente, come già anticipato, sulla legge lombarda questa volta censurando, però, i commi 2, 4 e 6 dell’art. 49 della stessa [5].

Secondo la ricostruzione della Consulta al momento dell’entrata in vigore della legge regionale predetta che al suo art. 49 comma 2 prevede, con rife...