Natura giuridica dei beni conferiti a società partecipate: il servizio idrico integrato

I beni demaniali, come già anticipato nel capitolo I, si articolano in due categorie strutturalmente differenziate:
 

  • quella del demanio necessario, all’interno della quale vengono ricompresi i beni che per la loro stessa natura non possono che essere deputati al perseguimento dei fini pubblici;

  • quella del demanio accidentale, che ricomprende, invece, quei beni che solo a seguito di un provvedimento dell’autorità amministrativa (o anche in forza di una disposizione normativa) sono utilizzati per l’esercizio di funzioni pubbliche.

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A tale riguardo, infatti, il fiume è, per legge, per il solo fatto di esistere, un bene demaniale, senza che occorra un atto amministrativo di destinazione del bene stesso [2].

Oltre ai fiumi, però, fanno parte del demanio idrico, ai sensi dell’art. 822 c.c., i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [3].

Con riferimento, invece, alla legislazione speciale, è opportuno prendere in considerazione il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 [4] secondo il quale fanno parte del demanio idrico gli acquedotti, le fognature e gli impianti di depurazione.

Fanno, inoltre, parte del demanio idrico tutte le acque superficiali e sotterranee. La dichiarazione di pubblicità delle stesse è stata introdotta dalla l. 5 gennaio 1994 n. 36.

A tale riguardo, è importante citare una nota pronuncia della Corte Costituzionale [5] secondo cui l’art. 1 comma 1 della legge predetta non contrasta con l’art. 42 Cost. sotto il profilo della mancata previsione dell’indennizzo, dal momento che non sussiste indennizzo laddove la legge regoli in via generale i diritti dominicali in relazione a determinati…



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Da ultimo, occorre aggiungere che la pubblicità delle acque superficiali e sotterranee è stata confermata dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 [6]

I beni del demanio idrico, come già anticipato, rientrando nel c.d. demanio necessario, e, pertanto, non possono essere oggetto di proprietà privata, ma appartengono necessariamente allo Stato o all’ente indicato dalla legge come titolare del bene.

A tale riguardo, è opportuno aggiungere che in generale la proprietà pubblica si costituisce e si estingue con l’esistenza o la cessazione in capo al bene di quelle caratteristiche, fisiche e materiali, che lo fanno confluire nella categoria del bene riservato.

Le vicende modificative che si sono verificate al cospetto di numerosi soggetti erogatori di servizi pubblici, hanno altresì interessato gli enti erogatori del servizio idrico.

A tal proposito, infatti, è necessario ricordare che il fenomeno della «municipalizzazione» è nato proprio in ragione del fatto che gli Enti locali avevano necessità di realizzare le reti di pubblici servizi, soprattutto di acqua e gas, ed intendevano sottrarli al monopolio privato che si era venuto a creare verso la fine dell’Ottocento, e che si era rivelato la causa di evidenti distorsioni ai danni della collettività.

È con la legge Giolitti 103/1903 e con il T.U. di cui al R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 che viene disciplinata l’assunzione dei servizi pubblici da parte degli Enti locali e la loro gestione viene esercitata tramite le aziende municipalizzate.

Quest’ultime sono di fatto organi-ente del Comune, dotate di autonomia economica ed organizzativa ma prive di personalità giuridica.

Pertanto, i risultati economico-finanziari prodotti da tali aziende



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...anche la proprietà dei beni che continuava a sussistere in capo all’ente che le costituiva.

Inoltre, il risultato dell’operatività delle citate Aziende fu quello di creare, sviluppare e gestire nell’arco di oltre settant’anni, le reti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali ai servizi da esse gestiti.

Con la l. 8 giugno 1990, n. 142, di riforma delle autonomie locali, la situazione giuridica delle Aziende municipalizzate muta radicalmente.

Infatti, viene loro attribuita la personalità giuridica e, conseguentemente, i beni che erano stati realizzati dalle precedenti Aziende divengono, con l’avvento delle Aziende speciali (frutto della trasformazione delle prime), di proprietà di queste ultime.

L’elemento normativo, che più in particolare concerne i beni attinenti al servizio idrico integrato, è costituito dall’art. 12 comma 1 [8], l. 5 gennaio 1994, n.36, secondo cui le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi al servizio idrico predetto di proprietà degli Enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad Aziende speciali e a consorzi, sono devoluti in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri.


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