Sulla base delle disposizioni richiamate il collegio di cui all’art. 21 è dunque composto, a regime, da tre tecnici, di cui due nominati dall’Autorità espropriante (tra cui è compreso il tecnico designato dal proprietario) e uno dal Presidente del Tribunale. Occorre aggiungere che, ai sensi dell’art. 21.11, in caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza. Quest’ultima disposizione induce ad una riflessione in ordine alla composizione del collegio.
E’ cioè necessario, ai fini della riconducibilità della fattispecie alla procedura di cui all’art. 21, che il collegio sia composto da tre tecnici o viceversa, la presenza di due tecnici (il riferimento va a quelli di parte), sussistendo determinati condizioni, è già sufficiente a tal fine ? Il dubbio sorge proprio in relazione alla disposizione di cui all’art. 21.11, ragionando oltre l’apparenza (e cioè che la maggioranza implica un n...
_OMISSIS_ ...
Supponendo che i tecnici di parte addivengono ad un accordo in ordine alla quantificazione dell’indennità, l’eventuale dissenso del tecnico designato dal Presidente del Tribunale non assumerebbe, infatti, alcuna rilevanza, poiché in ogni caso la decisione dovrebbe essere assunta a maggioranza, e la maggioranza è già configurata; quale sarebbe dunque l’utilità di addivenire, in tale evenienza, alla nomina del terzo tecnico, che peraltro comporterebbe un rilevante onere aggiuntivo ?
Vero è che la nomina del terzo assume rilevanza ai fini della decorrenza del termine per presentare la stima. Ai sensi, infatti, dell’art. 21.3 il termine (massimo) di 90 giorni decorre dalla nomina del terzo tecnico. Ciò tuttavia, non sembra essere elemento inconciliabile con l’eventualità che un accordo possa essere raggiunto prima della nomina del terzo tecnico, circostanza quest’ultima legata semmai proprio alla manca...
_OMISSIS_ ...di tentativi di accordo tra le parti.
La nomina di un tecnico il cui apporto è irrilevante sarebbe viceversa in contrasto con i principi di semplificazione ed economicità dell’azione amministrativa.
Le ragioni suddette e sotto meglio analizzate inducono a concludere che l’ipotesi di nomina di soli due tecnici e di sopraggiunto accordo tra gli stessi, non sia estranea alla procedura di cui all’art. 21 con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione delle spese nonché all’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 7 e segg. dell’art. 21.
Il fatto che l’articolo 21 non imponga l’obbligo di nominare immediatamente un collegio “perfetto” di tre tecnici, può dedursi dalle seguenti considerazioni.
Proprio perché il comma 11 stabilisce che “in caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza”, questo significa ch...
_OMISSIS_ ...vi dissenso di due dei tre tecnici, e che se non vi è dissenso non sussiste né la condizione giuridica, né la possibilità materiale che una relazione di diverso contenuto venga adottata a maggioranza: la maggioranza, o meglio la sua non necessità, da cui deriva la determinazione dell’indennità, scatta con l’accordo dei primi due, e la nomina del terzo sarebbe a quel punto inutile, perché del tutto irrilevante sarebbe qualunque suo parere, non avendo il legislatore ad esso attribuito una valenza particolare e qualificata rispetto a quello dei tecnici di parte.
E’ contrario al buon andamento della pubblica amministrazione pagare (in base alle tariffe professionali) un terzo perito il cui apporto è inutile in partenza, in quanto gli altri due sono già d’accordo e la maggioranza esiste già.
L’inciso “su istanza di chi vi abbia interesse” significa che la nomina del terzo è solo eventuale, dipendendo...
_OMISSIS_ ...orgenza di uno specifico interesse alla stessa; se l’interesse fosse indefettibile, il legislatore si sarebbe espresso in maniera affatto diversa, precisando chi e quando dovrebbe, senz’altro, procedervi. Evidentemente, in caso di accordo tra le parti, nessuna delle due ha interesse a chiedere la nomina del terzo tecnico (così come, per contro, non si capisce chi non abbia interesse alla nomina del terzo in caso di dissenso).
E’ vero che il termine per la consegna della relazione non può essere superiore a novanta giorni dalla nomina del terzo, ma tale termine può ritenersi riferito all’ipotesi di costituzione del collegio perfetto; ciò non preclude all’Autorità espropriante di stabilire un termine anche in caso di nomina di due tecnici, per una verifica preliminare circa le possibilità dell’accordo.
I commi 7 e 10 dell’articolo 21, sulle procedure di formazione della perizia, sono compati...
_OMISSIS_ ...legio comporto da due soli professionisti.
L’interpretazione logica della norma induce dunque a ritenere che i tecnici, in prima battuta, non debbano essere necessariamente tre. Sennonché, se non è obbligatorio nominare subito tre tecnici, non è nemmeno obbligatorio nominarne subito due: si tratta, come si dirà, di valutare caso per caso quale sia la scelta più opportuna.
La procedura collegiale dell’articolo 21 solleva alcuni dubbi di fondo.
Per quanto riguarda il terzo tecnico, va escluso che egli assuma il ruolo di garante dell’imparzialità della stima collegiale, ovvero di mediatore, perché non ha alcuna possibilità di impedire un eventuale accordo tra gli altri due, né, al contrario, ha alcun potere di dirimere il disaccordo. Diciamo che l’autorità espropriante o l’espropriato potrebbero – forse – mantenere interesse, a scopo valutativo e comparativo, ad una terza perizia, ancorché s...
_OMISSIS_ ...quo;accordo degli altri due tecnici, solo in qualche raro caso di particolare e peculiare complessità della stima, fermo restando che il dissenso del perito del Tribunale non comporta, di per sé, che l’accordo degli altri due non sia congruo; d’altra parte, potrebbero essere nominati anche dieci tecnici, e ottenersi dieci pareri discordanti.
Sotto un altro profilo, viene da chiedersi fino a che punto i tecnici di parte dispongano di effettivi margini di discussione, con conseguente possibilità di “accordo”, in relazione alle precedenti ufficiali prese di posizione delle parti, tanto più se si tratta delle stesse persone che in precedenza hanno quantificato l’indennità provvisoria, per l’espropriante, o abbiano prodotto perizie scritte per l’espropriato.
Il dubbio, a ben vedere, più che riguardare l’ipotesi di “accordo” tra i due periti di parte, investe la stessa funzione del c...
_OMISSIS_ ...atti si ritenesse la determinazione dell’indennità provvisoria vincolante per il tecnico dell’espropriante, il funzionamento del collegio diventerebbe irrazionale e pressoché impossibile.
Diventerebbe irrazionale perché, se i tecnici di parte fossero tenuti a riconfermare le precedenti prese di posizione, non avrebbe alcun senso la loro partecipazione ad un organo collegiale, e, in definitiva, troverebbe giustificazione la sola nomina del perito del Tribunale, al quale dovrebbe competere in via esclusiva la quantificazione dell’indennità definitiva, esaminate, ma senza alcun vincolo, la indennità provvisoria e le eventuali perizie di parte, e ascoltate, al più, le ragioni delle parti mediante i propri tecnici.
Inoltre il funzionamento diventerebbe pressoché impossibile perché il collegio verrebbe ad irrigidirsi e congelarsi alle “estremità”, non scostandosi il tecnico di parte espropriante dalla indennità provvi...
_OMISSIS_ ...stesso tempo non potendo il tecnico di parte espropriata convergere su tale posizione, perché, avendo la parte espropriata già rifiutato a suo tempo la provvisoria, accettarla ora significherebbe perdere le maggiorazioni di cui la parte avrebbe goduto in caso di accettazione tempestiva della medesima somma prima della nomina del collegio. L’unica possibilità di ottenere una determinazione definitiva diventerebbe pertanto, a quel punto - giusta l’articolo 21.11 -, l’adesione incondizionata del perito del Tribunale all’una o all’altra delle due posizioni contrapposte.
E’ chiaro che non si può pervenire ad un simile esito, e che non rimane che concludere che nella determinazione dell’indennità definitiva vi è lo spazio per il perito dell’espropriante di riconsiderare e superare la quantificazione provvisoria, pur sempre, ovviamente, applicando i criteri legali, e purché si rimanga nell’ambito di quel margi...
_OMISSIS_ ...nalità tecnica intrinseco nelle metodologie estimative (ad esempio passando da una stima sintetica, fatta in primo grado, a una più accurata stima analitica): peraltro la possibilità di rivedere la stima provvisoria è in re ipsa per le aree non edificabili, dove il criterio legale cambia tra la determinazione provvisoria (40.3) e la determinazione definitiva (40.1).
Del resto che la convergenza delle parti sul valore di esproprio sia ammissibile è confermato dall’articolo 45, il quale stabilisce che dalla dichiarazione di pubblica utilità fino all’esecuzione del decreto di esproprio (o fino alla sua emanazione se sia stato anticipatamente eseguito in forza di un decreto di occupazione) è diritto del proprietario stipulare l’atto di cessione volontaria, che presuppone l’accordo sul quantum, purché il criterio di quantificazione del corrispettivo di cessione sia conforme al parametro indennitario (45.2).
Vien da chieder...
_OMISSIS_ ...posito che fine facciano le maggiorazioni, e se dal comportamento dei periti di parte possa farsi discendere l’applicazione delle maggiorazioni.
Per le aree non edificabili gli articoli 45, 21, 40.1 e 40.3 vanno ragionevolmente coordinati nel senso che le maggiorazioni previste dall’articolo 45.2 sono ammissibili solo in caso di accettazione dell’indennità provvisoria basata sul VAM (40.3), e restano dunque precluse in sede di determinazione dell’indennità definitiva, laddove il VAM non è operativo, applicandosi il VAE (40.1), salvo il caso di errori nella scelta del VAM in sede provvisoria (CASS SU 13533/2006).
Per le aree edificabili il fatto stesso di ricorrere alla definitiva comporta la perdita della possibilità di evitare la falcidia del 40% in caso di accettazione. E’ infatti vero che l’articolo 37.2 si limita a stabilire che la riduzione non si applica se sia stato concluso l’accordo di cess...
_OMISSIS_ ...;articolo 45 afferma che l’accordo di cessione può concludersi fino all’esecuzione del decreto di esproprio, il quale non necessariamente precede la determinazione collegiale ex art. 21. Tuttavia ai sensi dell’art. 37.2 la riduzione non si applica se l’accordo di cessione non sia stato concluso perché all’espropriato sia stata offerta una indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva. Ciò significa che, salvo l’eccezione di uno “sforamento” della soglia di congruità dei due decimi (o di altra causa non imputabile all’espropriato), la mancata accettazione dell’indennità provvisoria comporta comunque la perdita del 40%.
D’altro canto, da un lato la ratio delle maggiorazioni è quella “premiante” di favorire, in termini acceleratori, al conclusione delle cessioni volontarie e dell’iter determinativo del...
_OMISSIS_ ... evidente che se al proprietario fosse data la possibilità di accettare anche la definitiva senza incorrere nella falcidia, verrebbe meno l’effetto persuasivo/dissuasivo della norma, dall’altro lato non può sostenersi che una relazione tecnica unitaria di periti incaricati dalle parti avente ad oggetto il valore del bene possa essere equiparata ad una manifestazione di volontà del proprietario di accettazione dell’indennità configurante un accordo di cessione volontaria.
Come si è già detto a proposito dell’accettazione dell’indennità provvisoria, per una serie di ragioni cui si rimanda, è ragionevole ritenere che quando viene richiesta da parte del proprietario la formazione del collegio dei tecnici, tale manifestazione di volontà equivalga alla tacita rinuncia ad accettare l’indennità provvisoria.
Sul piano pratico, la nomina in prima battuta di due tecnici anziché tre presenta il rischio di far perdere ...
_OMISSIS_ ...tto alla immediata nomina di tre, e di snaturare la funzione collegiale.
Se, infatti, i due tecnici di parte depositano due perizie discordanti, non solo si realizza una perdi...