Determinazione dell'indennità definitiva e giudiziale

Uno dei possibili esiti della notifica dell’indennità provvisoria di espropriazione è la mancata accettazione alla quale farà seguito il deposito della indennità e la conseguente emanazione nonché esecuzione del decreto di esproprio.

Se la vicenda ablatoria può dirsi conclusa a seguito del perfezionamento del trasferimento del bene, non così è per la quantificazione della indennità.

Nel caso di mancata accettazione l’Autorità espropriante dovrà, infatti, attivare il procedimento diretto alla determinazione della indennità definitiva, ricorrendo alla procedura di cui all’art. 21.

Primo adempimento che l’Autorità procedente dovrà espletare è la formazione dell’elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione dell’indennità di espropriazione (21.1). Sono questi, infatti, gli unici soggetti per i quali si rende necessaria la prosecuzione della procedura limitatamente, com... _OMISSIS_ ...filo indennitario.

Formato l’elenco l’Autorità espropriante dovrà invitare ciascun proprietario, compreso nell’elenco, a comunicare la volontà di avvalersi per la determinazione della indennità definitiva, della procedura collegiale prevista dallo stesso articolo 21, designando, nel caso affermativo, un tecnico di propria fiducia. Si tratta del procedimento di determinazione della indennità definitiva tramite il collegio dei tecnici. L’invito deve essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario e la scelta da parte del proprietario dovrà essere effettuata nel termine di venti giorni dalla suddetta notifica (21.2).

Non è agevole comprendere perché il legislatore non abbia risparmiato all’Autorità espropriante (e agli ufficiali giudiziari) questa tornata di notifiche, disponendo l’inclusione della comunicazione in questione direttamente nel contesto della notifica dell’indennità provvisoria di cui a... _OMISSIS_ ...lo 20.4, vista anche la facoltà spettante al proprietario ex articolo 20.7. Ma tant’è.

Può tuttavia ragionevolmente ritenersi, in forza di un evidente principio di semplificazione, che se il soggetto destinatario della notifica abbia già designato un proprio tecnico avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 20.7, l’Autorità possa omettere l’adempimento prescritto dal richiamato art. 21.2.

Appare più difficile invece, dato il tenore letterale degli articoli 20.4 e 21.2, elevare a sistema l’omissione della fase di cui al citato art. 21.2 anticipandola in sede di notifica della determinazione dell’indennità, ivi informando, appunto, della possibilità, in caso di rifiuto della indennità, di avvalersi del collegio dei tecnici, ancorché a detta semplificazione possa indurre l’art. 20.7 che, come detto, prevede l’esercizio di tale facoltà da parte del soggetto interessato, il che lascerebbe supp... _OMISSIS_ ...sso sia già stato informato della facoltà medesima.

In attesa che sul punto si formi giurisprudenza, appare consigliabile, fatta salva l’ipotesi di nomina del tecnico da parte del soggetto interessato ai sensi dell’art. 20.7, attenersi prudentemente all’applicazione pedissequa della norma ed espletare regolarmente la fase procedimentale di cui all’art. 21.2, rispettando i termini concessi al proprietario per l’esercizio della facoltà suddetta.

In prospettiva, potrebbe essere ammessa dalla giurisprudenza una prassi che inserisca l’invito di cui all’articolo 21.2 nel provvedimento di determinazione della indennità oggetto di notifica (20.4), concedendo un termine al proprietario di cinquanta giorni per avvalersi della facoltà al medesimo riconosciuta (per non comprimere indebitamente quanto previsto dalle norme, e cioè 30 giorni – art. 20.5-7 – più 20 giorni – art. 21.2 –).
... _OMISSIS_ ...caso in cui sia stata manifestata da parte del proprietario la volontà di avvalersi della procedura di determinazione della indennità definitiva di cui all’art. 21, l’Autorità espropriante dovrà procedere alla nomina di due tecnici, tra cui quello designato dal proprietario. Teoricamente ancorché improbabilmente, stando al tenore letterale del terzo comma (“tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario”), il proprietario potrebbe chiedere la sola costituzione del collegio senza indicare il proprio tecnico di fiducia, nel qual caso l’Autorità nominerebbe due tecnici di propria scelta.

Nel caso in cui il proprietario dichiari di volersi avvalere del collegio dei tecnici, l’Amministrazione non ha possibilità di scelta ma è obbligata a provvedere in tal senso: l’eventuale inerzia configura ipotesi di silenzio – inadempimento, azionabile in giudizio secondo il meccanismo di cui all’art. 21 bi... _OMISSIS_ ...(legge TAR). (TAR CT 281/2007).

Viceversa, se l’Autorità espropriante volesse essa stessa costituire di sua iniziativa il collegio, beninteso dopo aver constatato la mancata accettazione dell’indennità provvisoria da parte del proprietario, non può farlo: il procedimento può infatti essere attivato solo su istanza di parte espropriata.

E’ stato segnalato in prassi il caso di Autorità espropriante che, per risparmiare sulle parcelle, ha costituito d’imperio per tutte le ditte non accettanti un unico collegio, interpretando l’”eventualmente” di cui al terzo comma dell’articolo 21 come una mera facoltà e non un obbligo di nomina del tecnico designato dall’espropriato.

Simile lettura è capziosa e preordinata a conseguire strumentalmente un indebito vantaggio economico (in termini di risparmio sugli onorari) a discapito dell’espropriato, il quale ha il diritto di interveni... _OMISSIS_ ...ecnico di fiducia.

L’interpretazione in questione, oltre ad essere estranea sotto il profilo logico-sistematico alle intenzioni del testounificatore e alla ratio del procedimento di determinazione collegiale dell’indennità definitiva (che deve ispirarsi al principio della parità tra le parti), non regge neppure sul mero piano dell’esegesi testuale, poggiando su una forzatura grammaticale: dovrebbe infatti essere scritto, semmai, « l’autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui eventualmente quello già designato dal proprietario » e non « l’autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario » che non può avere altro significato che di un’eventualità connessa alla circostanza che il proprietario faccia istanza di avvalersi del collegio dei tecnici senza indicare un tecnico di sua fiducia.

Il collegio si completerà con la nomina ... _OMISSIS_ ...co da parte del Presidente del Tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, su istanza di chi vi abbia interesse (21.4).

Chi e quando – tuttavia – abbia interesse a rivolgersi al Presidente del Tribunale, vedremo più avanti.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi dei tecnici designati dalle parti (proprietario e Autorità), nulla prescrive il testo unico, mentre con riferimento al tecnico designato dal Tribunale è stabilito che la scelta sia effettuata tra i professori universitari, anche associati, di estimo ovvero tra coloro che risultano inseriti nell’albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene (21.5).

La relazione contenente la stima del bene dovrà essere presentata entro il termine stabilito dall’Autorità espropriante, che non può essere superiore a novanta giorni decorrenti dalla nomina del terzo tecnico da p... _OMISSIS_ ...ale.

Se l’Autorità non fissa il termine, può ragionevolmente ritenersi che il termine massimo acquisti valenza surrogatoria; si osserva in ogni caso che il tenore letterale dell’articolo 20.3 non induce a ritenere che la fissazione del termine debba avvenire congiuntamente alla nomina dei due tecnici, ma che possa essere disposta anche in un secondo momento; anzi la circostanza che il termine non possa superare i 90 giorni dalla nomina del terzo tecnico da parte del Presidente del Tribunale, potrebbe far supporre che prima di fissare il termine occorra attendere quest’ultima, che a sua volta segue la nomina dei primi due.

Il termine può essere prorogato solamente dall’Autorità espropriante, e non dal Presidente del Tribunale o dai tecnici medesimi, e a condizione che si siano verificate effettivamente situazioni oggettive di difficoltà che giustificano il protrarsi dei lavori.

Durante i lavori del colle... _OMISSIS_ ...la partecipazione dei soggetti interessati garantita nei termini e con le modalità di cui all’art. 21.7 e 21.8. L’effettività della partecipazione è garantita dalla comunicazione da parte dei tecnici nominati agli interessati, del luogo data e ora delle operazioni, almeno sette giorni prima della data stabilita. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche termine persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti di cui tecnici tengono conto (21.8).

Peraltro la documentazione già in atti potrebbe anche non rendere necessario il sopralluogo, e dunque la partecipazione degli interessati potrebbe risultarne vulnerata, non essendo prevista una loro possibilità di intervento presso il collegio. Tuttavia questo non rappresenta un problema significativo, giacché il proprietario può comunque e in qualunque momento far pervenire al collegio memorie e documenti, e soprattutto al collegio partecipa i... _OMISSIS_ ...i fiducia, che lo rappresenta e ne tutela gli interessi.

Inoltre al proprietario è comunque garantita la facoltà di proporre opposizione avverso gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione della indennità (54.1), senza che ciò possa nello stesso tempo impedire o ritardare le operazioni peritali (21.9).

La relazione in caso di dissenso di uno dei tecnici è adottata a maggioranza (21.11). Si tratta di disposizione tesa a superare lo stallo che si verrebbe a determinare nel caso di contrasto in seno al collegio.

Una volta redatta, la relazione dovrà essere depositata presso l’Autorità espropriante (21.10, 27.1), che provvederà a darne notizia ai soggetti interessati (proprietari, ovvero ex proprietari se nel frattempo, come è facile presumere, sia stato già emanato ed eseguito il decreto di esproprio sulla base del deposito dell’indennità provvisoria), con lettera raccomandata con avviso di ric... _OMISSIS_ ...ontestuale avvertimento che della stessa relazione potrà essere presa visione ed estratta copia entro i successivi trenta giorni (21.10, 27.1).

Dal combinato disposto degli 21.12 e 27.2 si evince che a seguito della comunicazione di deposito della relazione di stima il soggetto interessato deve comunicare l’accettazione della indennità definitiva; in difetto l’Autorità procederà ad ordinare il deposito della quota integrativa, qualora l’Autorità abbia depositato un’indennità provvisoria di importo inferiore.

Nel caso viceversa in cui sia stata comunicata l’accettazione, da parte dei soggetti interessati, l’Autorità autorizzerà il pagamento od il deposito della parte di indennità non ancora depositata (nel caso in cui la misura della indennità definitiva sia superiore a quella provvisoria già depositata). Al deposito dell’indennità condivisa l’Autorità dovrà procedere nei casi di cui a... _OMISSIS_ ...0.8 e 26, da ritenersi applicabile anche all’indennità definitiva e quindi nelle ipotesi di opposizione di terzi, di esistenza di ipoteca o altri diritti reali, di opposizione da parte del promotore della espropriazione, di mancata assunzione di responsabilità per gli eventuali diritti di terzi, di mancata produzione delle garanzie prescritte, di mancata produzione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene, di mancata dichiarazione attestante la piena e libera proprietà del bene.

Nella sua originaria formulazione l’art. 21.12 prevedeva più semplicemente il pagamento dell’indennità nel caso di accettazione ed il deposito della stessa nel caso di non accettazione. L’introduzione delle disposizioni concernenti il pagamento o deposito della quota di indennità non già depositata si deve al DLG 302/2002 che ha coordinato la disposizione con quanto prescritto dagli artt. 20.14 e 26.1, che legittimano... _OMISSIS_ ...ione ad effettuare il deposito dell’indennità provvisoria una volta che questa non sia stata condivisa e sulla base del deposito ad emanare ...