Il regime sanzionatorio degli interventi sottoposti a «super d.i.a.». L'accertamento di conformità

Il meccanismo dell’accertamento di conformità, introdotto con l’art. 13 della legge n. 47/1985 per le opere abusive assoggettate a concessione edilizia, è poi confluito nell’art. 36 T.U., la cui operatività è stata estesa alla «super d.i.a.» dal D. Lgs. n. 301/2002.

Questo meccanismo consente, a certe condizioni e dietro pagamento di una certa somma di denaro, di conseguire un permesso in sanatoria, e quindi di regolarizzare ex post opere originariamente eseguite in assenza o in difformità dalla «super d.i.a.».

L’istanza, che è imprescindibile, può essere presentata sia dal responsabile dell’abuso sia, e questa è una novità del T.U., dal proprietario attuale dell’immobile, e, più in generale da qualsiasi soggetto portatore di un interesse alla rimozione dell’abuso, per cui anche il comodatario, il conduttore, il possessore o il titolare di una servitù di passaggio, ma anche i... _OMISSIS_ ...il direttore dei lavori e il progettista; la giurisprudenza ha precisato, tuttavia, che questi ultimi soggetti dovranno procurarsi il consenso del titolare del bene sul quale insistono le opere, il quale potrebbe essere completamente estraneo all’abuso ed avere addirittura un interesse contrario al rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

Sono sanabili gli interventi eseguiti:
a) in assenza di «super d.i.a.» o in totale difformità da essa, fino alla scadenza del termine di novanta giorni per la spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione, purché l’area da acquisire sia già stata indicata nel provvedimento ripristinatorio; ove invece ciò non accada, la sanatoria potrà essere irrogata finché non viene disposta l’acquisizione gratuita;
b) in parziale difformità, fino alla scadenza del termine fissato nell’ingiunzione di demolizione o all’irrogazione della sanzione pecuniaria;
c) in s... _OMISSIS_ ...urazione in assenza o in totale difformità dalla «super d.i.a.», fino alla scadenza del termine fissato nella diffida di demolizione o rimozione o all’irrogazione della sanzione pecuniaria.

L’art. 36 T.U. non menziona l’ipotesi delle «variazioni essenziali», contenuta invece nell’art. 13 della legge n. 47/1985, ma non sembra possa dubitarsi della possibilità di ricorrere all’accertamento di conformità anche con riferimento a questa fattispecie, non avendo senso consentire il rilascio del titolo edilizio in sanatoria nell’ipotesi, più grave, della mancanza di d.i.a. e non nell’eventualità, meno grave anche se ad essa equiparata dall’art. 31 T.U., delle variazioni essenziali.

È controverso se i termini indicati dalla norma siano perentori oppure ordinatori, anche se la lettera della norma, che fa riferimento alla possibilità di ottenere il titolo in sanatoria «&helli... _OMISSIS_ ...o all’irrogazione delle sanzioni amministrative …» sembrerebbe far propendere per la seconda soluzione.

Ad ogni buon conto, si è precisato che la presentazione dell’istanza non richiede la necessaria presenza di un provvedimento sanzionatorio, per cui essa potrà essere presentata – senza alcun termine però – anche qualora la P.A. non abbia emesso alcun provvedimento repressivo dell’abuso.