Il maggior danno in caso di ritardo nel pagamento dell’indennizzo espropriativo

Il maggior danno in caso di ritardo nel pagamento dell’indennizzo espropriativo: l’art.17 della Carta di Nizza e il diritto al pagamento di una giusta indennità “in tempo utile”
Un altro tema strettamente connesso a quello qui trattato è legato al diritto dell’espropriato al maggior danno in caso di ritardato pagamento dell’indennizzo espropriativo rispetto al momento dell’esproprio.

Occorre partire dall’art.17 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza-Strasburgo che proprio prevede al suo interno il riconoscimento del diritto al pagamento “in tempo utile” della giusta indennità.

V’è da rilevare che quello della tempestività del pagamento dell’indennità di espropriazione potrebbe sembrare un criterio di ordine “processuale” che poco o nulla aggiunge alla garanzia riconosciuta dalla stessa Carta al proprietario espropriato.

Si tratt... _OMISSIS_ ..., di un’importante innovazione rispetto alla disposizione contemplata dall’art.1 Prot.n.1 alla CEDU –sul punto silente- che tuttavia prende corpo e sostanza, ancora una volta, dalla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo già sopra ricordata.

Si ricorderà, in aggiunta ai precedenti riportati nel paragrafo precedente, che già prima della sentenza del 29 marzo 2006 Scordino c. Italia, Corte dir.uomo, sez. I, 29 luglio 2004, Scordino c. Italia, cit., nel riconoscere la violazione dell’art.1 Prot.n.1 alla CEDU per l’indennizzo liquidato dalle autorità interne sulla base dell’art. 5 bis l.n.359/1992 non aveva mancato di sottolineare che dall’espropriazione –21 marzo 1983 - alla liquidazione dell’indennizzo –18 giugno 1997 – era trascorso un rilevante lasso temporale; ragione che aveva contribuito a far ritenere l’indennizzo corrisposto agli Scordino non ragionevole in rapp... _OMISSIS_ ...della proprietà espropriata così sancendo la violazione dell’art.1 Prot.n.1 alla CEDU.

Ancora prima, del resto, la giurisprudenza europea aveva particolarmente sottolineato che il giusto equilibrio fra privazione della proprietà ed intervento ablativo imponeva il pagamento dell’indennizzo senza ritardo, mancando il quale occorreva ristorare l’ulteriore pregiudizio sofferto dal proprietario [1].

Tale principio trovava ulteriore conferma nella citata decisione del marzo 2006, allorché la Corte europea ha dato particolare rilievo alla mancata tempestiva corresponsione dell’indennizzo, individuando proprio nel decorso del tempo uno dei fattori capaci di ridurre l’adeguatezza dell’indennità. E proprio per evitare di accollare sul proprietario le conseguenze negative della ritardata liquidazione, essa si è indotta non solo a rivalutare l’importo così ottenuto a far data dal 1983, ma a ricono... _OMISSIS_ ...nta, gli interessi legali semplici destinati a compensare “il lungo periodo di tempo durante il quale i ricorrenti sono stati privati del fondo”-p.258 sent. Scordino c. Italia 29 marzo 2006, cit.- [2].

Si comprende, così, come il carattere “giusto” dell’indennità è intimamente connesso alla tempestività della liquidazione, mancando la quale lo Stato dovrà farsi carico delle conseguenze negative prodotte sul “patrimonio” del proprietario, anche a costo di riconoscere al proprietario una tutela maggiore rispetto a quella attribuita al normale creditore di un’obbligazione di denaro. Il che potrebbe produrre importanti conseguenze anche in tema di maggior danno spettante al proprietario che riceve in ritardo l’adempimento del debito nascente dall’indennizzo espropriativo.

Orbene, non sembra potersi revocare in dubbio che proprio l’acquisita vincolatività della Carta di Nizz... _OMISSIS_ ...la sua rilevanza rispetto all’interpretazione dei diritti sanciti dalla CEDU, certificata dalla giurisprudenza di Strasburgo, rende davvero impossibile condividere la posizione espressa dal giudice di legittimità che dovrà, verosimilmente, presto fare i conti con ulteriori prese di posizione della Corte dei diritti umani. Non può infatti sottacersi che proprio la giurisprudenza di Strasburgo non ha mancato di sottolineare la rilevanza, ai fini ermeneutici dei diritti sanciti dalla CEDU, della Carta di Nizza-Strasburgo quando ancora la stessa era priva di efficacia giuridica vincolante [3].

la giurisprudenza della CEDU sul punto Incentrando ora l’analisi sulla giurisprudenza della Corte europea, v’è da dire che il ritardato pagamento dell’indennità di esproprio può, in particolari circostanze- elevato tasso di inflazione- produrre una perdita aggiuntiva del proprietario-.

Tale principio è stato per la prima volta espr... _OMISSIS_ ...mpiuto da Corte dir.uomo 19 luglio 1997, Akkus c. Turchia (p.29-nel modo che si riporta:” In that respect, the Court has previously held that the adequacy of compensation would be diminished if it were to be paid without reference to various circumstances liable to reduce its value, such as unreasonable delay .... Abnormally lengthy delays in the payment of compensation for expropriation lead to increased financial loss for the person whose land has been expropriated, putting him in a position of uncertainty especially when the monetary depreciation which occurs in certain States is taken into account. The Court notes on this subject that in Turkey the rate of interest payable on debts owed to the State - 84% per annum - is such as to encourage debtors to pay promptly; on the other hand, individual creditors of the State risk substantial loss if the State fails to pay or delays payment”.

Su un piano diverso sembra allo stato muoversi la Cor... _OMISSIS_ ...e.

Infatti, Cass. 16 luglio 2008 n.19590 ha affermato che il mancato riconoscimento automatico della rivalutazione monetaria in caso di tardivo pagamento dell’indennizzo non crea alcuna frattura fra tutela interna e CEDU.

Si è in particolare ritenuto che la rivalutazione monetaria non è dovuta al proprietario che non abbia fatto espressa domanda sul punto né fornito prova del maggior danno, conseguente al decorso del tempo,ai sensi dell'art. 1224 c.c. In quella stessa circostanza si è ancora aggiunto che “non sussiste il dedotto contrasto con l'art. 1, del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo a tutela della proprietà, che nel caso non sarebbe reintegrata, in rapporto alla eccessiva durata del processo sorto dalla opposizione alla stima, che darebbe luogo alla necessità di liquidare anche la svalutazione monetaria intervenuta nella more del giudizio e fino alla liquidazione come sancito dall... _OMISSIS_ ...e sue sentenze 9 giugno 1997 Akkus c. Turchia, cit., e 5 giugno 2001 Gaganus e altri c.Turchia, decisioni relative a contesti nazionali nei quali la svalutazione annua era comunque di oltre il 70%. [..] Va riaffermato che il motivo di ricorso non è fondato, in ragione del principio di sussidiarietà, per il quale, qualora i diritti oggetto di tutela nella Convenzione come individuati dalla giurisprudenza della CEDU, come, nel caso di specie, quelli di proprietà di cui all'art. 1, del primo protocollo addizionale lesi dal ritardo nella reintegrazione dei beni espropriati e per la svalutazione conseguente al prolungarsi dei processi di determinazione dell'indennità di espropriazione, siano comunque garantiti e protetti nel diritto interno con gli strumenti forniti da questo, l'accordo internazionale non è violato. Nel caso, la tutela degli indicati diritti si realizza con le modalità e nei termini dell'art. 1224 c.c., comma 2, norma che prevede oneri non osservati dal sogg... _OMISSIS_ ...o e titolare della posizione soggettiva da tutelare) […]e di conseguenza nessuna violazione vi è stata delle citate norme convenzionali sovranazionali.

Infatti, in assenza di domanda dei danni ulteriori di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, da parte della G., che li ha chiesti solo successivamente all'atto introduttivo della presente azione, nessuna lesione dei diritti dell'opponente, tutelati anche in sede sovranazionale può rilevarsi, esistendo il mezzo a garanzia di essi nel diritto interno, non utilizzato correttamente e tempestivamente dalla ricorrente, come ha rilevato la Corte di merito.”

Si tratta di un indirizzo che si è andato stratificando nella giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, per depotenziare il valore delle sentenze del giudice europeo sopra evocate ,non ha mancato di sottolineare che “…Le pronunce della CEDU, infatti, allorché contrastino con norme interne, non sono vincolanti per ... _OMISSIS_ ...onale: questi è perciò tenuto ad applicare la norma interna in maniera conforme alla norma EDU, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, solo nei limiti in cui ciò sia consentito dal testo della norma medesima (Cass. nn. 8780/2010, 5894/09, 6898/08).

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (fra molte, Cass. nn. 19590/08, 10929/08, 25662/06, 6186/03, 4070/03) l'indennità di occupazione legittima, espressa ab origine in valori monetari, costituisce debito di valuta. Ne consegue che il riconoscimento in via automatica della rivalutazione monetaria su tale debito costituirebbe violazione del disposto dell'art. 1224 c.c., comma 2, secondo cui il maggior danno causato dalla mora del debitore spetta soltanto al creditore che ne dimostri la sussistenza.

E, proprio perché la norma interna non nega tout court il risarcimento del maggior danno, ma si limita a porre a carico del creditore un onere probatorio, non si pone al... _OMISSIS_ ...di legittimità costituzionale della stessa - in quanto in contrasto con la norma internazionale nell'interpretazione datane dalla CEDU - per violazione dell'art. 117 Cost.” [4]

Tale conclusione non è affatto tranquillizzante, anzi offrendo una visione del ruolo della giurisprudenza della CtEDU non in linea con la vincolatività ad essa attribuita- pur con i temperamenti espressi dalle sentenze nn.311 e 317 del 2009 – dalla Corte costituzionale, e ponendosi più direttamente in distonia con le norme sovranazionali –artt.1 Prot. n.1 alla CEDU e art.17 della Carta di Nizza di cui si dirà nel prossimo paragrafo – che hanno inteso garantire al proprietario un indennizzo corrisposto in tempo utile.

A parte la questione processuale circa la tardività della domanda di rivalutazione monetaria- che segna il discrimen interno fra debiti di valore e di valuta, quel che lascia perplessi è l’affermazione che il proprietario s... _OMISSIS_ ... provare il maggior danno da svalutazione, alla stregua delle regole-giurisprudenziali- del diritto interno.

Orbene, l’ostacolo indicato al riconoscimento della rivalutazione monetaria sembra potersi agevolmente superare attraverso un’operazione di “interpretazione conforme alla CEDU” ed al suo diritto vivente, non frapponendosi ostacolo alcuno alla necessità che il proprietario venga integralmente reintegrato delle conseguenze negative prodotte dal ritardato versamento, essendo la tempestività del versamento elemento essenziale per garantire quella giusta indennità scolpita nell’art.834 c.c.

D’altra parte, l’esistenza di rimedi interni idonei a tutelare il diritto del proprietario ed il canone di sussidiarietà che governa i rapporti fra ordinamento nazionale e CEDU sui quali pure insiste Cass.19590/2008 non sembrano essere elementi dirimenti, se solo si considera che compito del giudice è appunto ... _OMISSIS_ ...are se lo strumento interno tutela in modo adeguato, razionale e proporzionato, il diritto (fondamentale) che si assume violato.

Il quesito era allora, ed è, se il procrastinarsi della liquidazione dell’indennizzo per un tempo irragionevole sia conseguenza- patrimoniale- che deve ricadere su chi non provvede al riconoscimento del diritto- che si vede sottratta l’utilità economica del denaro- ovvero rimanere su chi non ottiene la posta attiva allo stesso spettante. Soluzione a tale problema non potrà allora che provenire da una nuova operazione di bilanciamento fra i diversi interessi- per v. supra- alla quale dovrà provvedere (dapprima) il giudice nazionale [5].