Occupazione acquisitiva: ragionare per principi

Tornando ora al fenomeno dell’occupazione acquisitiva, appare così chiaro che per lo Stato l’equazione “perdita acquisizione con ristoro integrale” sottesa al fenomeno dell’occupazione acquisitiva era da ritenere la più equa, la più giuridicamente e politicamente corretta, consentendo di non sprecare risorse pubbliche e, comunque, di salvaguardare il proprietario.

E se, poi, la stessa Corte costituzionale, garante ultima della legalità interna, aveva assecondato tale sistema – normativo e giurisdizionale - ciò significava che la proprietà, lo statuto della proprietà, tanto tollerava ed ammetteva in vista del perseguimento di quel limite costituzionale al valore proprietà.

Limite essenza, quello della funzione sociale, che assurgeva, questo sì, a vero e fondamentale parametro di conformità a Costituzione della legislazione e dell’opera giurisprudenziale compiuta attraverso l’occupa... _OMISSIS_ ...va nei confronti (rectius in danno) del proprietario, titolare sì di un diritto che, tuttavia, cedeva rispetto all’opera pubblica ancorché realizzata sine titulo, in forza di un componimento di interessi tutto orientato verso la funzione sociale, verso il perseguimento di scopi socialmente apprezzabili.

A ben considerare, quello sotteso all’occupazione acquisitiva, era un ragionare per princìpi generali dell’ordinamento, scritti e non scritti, ma pur sempre, dicevano i giudici di legittimità, pienamente cogenti, immanenti al sistema e tali da condizionare la proprietà ed il proprietario.

In questo contesto la funzione sociale della proprietà evocava una clausola aperta, elastica, generale, straordinariamente votata ad essere “interpretata” o, forse meglio, ad essere esplicitata nei suoi contenuti attraverso la voce del giudice delle leggi.

Il legislatore costituente, in quell’o... _OMISSIS_ ...n altre, aveva inteso manifestare un princìpio che non poteva né voleva essere espressivo di una regola e che, semmai, era diretto ad orientare le “regole” precettive che il legislatore avrebbe dovuto fissare.

Nell’individuazione del significato della funzione sociale è stata, così, l’interpretazione giurisprudenziale-della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione- a giocare un ruolo essenziale.

In questa prospettiva - e con la lente rivolta esclusivamente al fenomeno qui esaminato - si ritenne che in vista del perseguimento della funzione sociale l’esistenza della dichiarazione di p.u. potesse giustificare la prevalenza dell’interesse pubblico realizzato con l’esecuzione dell’opera, senza tuttavia adeguatamente soffermarsi sulla netta diversità di effetti e di contenuto fra dichiarazione di p.u. e decreto di esproprio.

L’avere, infatti, sostanzialment... _OMISSIS_ ...la dichiarazione di p.u. il contenuto tipico del decreto ablatorio finì con lo snaturare la finalità reale della dichiarazione di p.u., arricchendola di contenuti che l’ordinamento non le aveva inteso conferire e, tra queste, quello di stabilire la prevalenza dell’interesse pubblico finalizzato all’espropriazione.

Quel che qui dunque rileva è il cammino che ha condotto a tali conclusioni - condivisibili o meno che siano - appunto correlato ad un processo ermeneutico rivolto a dare senso e significato ad una formula contenuta nel testo costituzionale, ritenendola idonea a giustificare un atto illecito che andava a colpire la proprietà.

Mai però, nell’analisi che condusse alla creazione di quell’istituto, si ritenne di considerare la proprietà come valore meritevole di una tutela adeguata al rango spettante a tale diritto, capace di gareggiare alla pari con l’interesse pubblico e di imporsi a questo ... _OMISSIS_ ...rretto uso delle regole di legge e dunque, di “abuso”.

L’idea stessa del bilanciamento di cui si è detto, a ben considerare, solo apparentemente partiva da una considerazione paritaria fra i due interessi, in realtà stemperando il dato di partenza, rappresentato dal mancato rispetto delle regole da parte dello Stato nei confronti del cittadino che, già titolare del diritto dominicale, subiva un torto proprio dal soggetto che quel diritto avrebbe dovuto garantire e preservare dalle invasioni altrui.

L’asfitticità di quel ragionare, dunque, non stava certo nella straordinaria valenza giuridica dell’opera interpretativa delle Corti interne, che appunto intendevano offrire una chiave di lettura di un istituto conforme a principi generali, quanto nell’avere riconosciuto ed attuato un bilanciamento divenuto poi, per effetto della contrazione del risarcimento del danno, sbilanciato o diseguale se si vuole, che ap... _OMISSIS_ ...n equilibrio nè quando il proprietario aveva diritto al risarcimento del danno integrale né tanto meno dopo l’entrata in vigore del comma 7 bis dell’art.5 bis l.n.359/1992.

Ciò perché quel bilanciamento, fortemente condizionato, talvolta, anche da contingenze finanziarie, pendeva pericolosamente e palesemente da una parte più che dall’altra e non si dimostrava autenticamente mediano e “ragionevole” producendo, così, vincitori e vinti [1] e tralasciando, in definitiva, di considerare l’interesse del titolare di un diritto ormai divenuto solo e soltanto funzione [2].

Non si nega, infatti, che il legislatore possa e debba modulare il diritto dominicale anche in ragione dell’interesse pubblico. Tale principio è talmente radicato nelle coscienze degli uomini, dei giudici e dei legislatori europei da apparire assolutamente inutile una precisazione di tal fatta.

Discutibile era, invec... _OMISSIS_ ... si fosse scelto di far prevalere la sovranità degli Stati anche quando essa stessa si esprimeva al di fuori delle regole o attraverso regole difficilmente comprensibili ed accessibili, così da depotenziare la “forza” di un diritto fondamentale quale è il diritto di proprietà connessa alla dignità che lo contraddistingue proprio in ragione della sua inerenza al patrimonio della persona umana.

Fatto, questo, che appare assolutamente distante da quei concetti fondamentali che relegano l’arbitrio ai margini del diritto e che trovano, anche a proposito della proprietà, un mirabile esempio nell’art.17 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, laddove accanto al principio che « [o]gni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri», è fondamentale l’affermazione per cui « [n... _OMISSIS_ ...o potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà» come anche nell’art.17 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 1798, alla quale rinvia il Preambolo della Costituzione del 4 ottobre 1958 :« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. ».

In definitiva, nessun bilanciamento poteva mai tollerarsi quando l’interesse dominicale fosse risultato eliso da un atto che andava ad incidere arbitrariamente sulla sostanza stessa della proprietà e, dunque, sul contenuto essenziale di quello stesso diritto che, affondando le sue radici nel diritto consuetudinario internazionale apparirebbe, almeno in questa prospettiva, assoluto [3] o comunque fondamentale.

Questo, in definitiva, intendeva dire la Corte di St... _OMISSIS_ ...hé affermava che “…il meccanismo dell’espropriazione indiretta permette in generale all’Amministrazione di oltrepassare le regole fissate in materia di espropriazione, con il rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati, sia che si tratti di un’illegittimità sin dall’inizio sia di un’illegittimità sopravvenuta”, pure aggiungendo che “l’espropriazione indiretta permette all’Amministrazione di occupare un terreno e di trasformarlo irreversibilmente, in maniera che sia considerato acquisito al patrimonio pubblico senza che parallelamente sia adottato un atto formale che dichiari il trasferimento della proprietà.

Nell’assenza di un atto che formalizzi l’espropriazione e che intervenga al più tardi al momento in cui il proprietario ha perduto ogni disponibilità del bene, l’elemento che permetterà di trasferire al patrimonio pubblico il bene occupato e... _OMISSIS_ ... una certezza giuridica è la constatazione d’illegittimità da parte del Giudice, che vale come dichiarazione di trasferimento di proprietà.

Spetta all’interessato – che continua ad essere formalmente proprietario – sollecitare dal Giudice competente una decisione che accerti, all’occorrenza, l’illegittimità derivata dalla realizzazione di un’opera di pubblico interesse, condizione necessaria perché sia dichiarato retroattivamente privato del suo bene.

Alla luce di questi elementi, la Corte ritiene che il meccanismo dell’espropriazione indiretta non sia idoneo ad assicurare un grado sufficiente di certezza giuridica.” [4]

Questo principio costituisce un dato ineludibile nella giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo e trova un’ulteriore limpida conferma nella recente Corte dir. uomo, 27 maggio 2010, Sarica et Dilaver c.Turchia [5].

La ... _OMISSIS_ ...’abuso in danno della proprietà, d’altra parte, pare essere esigenza comunemente riconosciuto anche dal giudice comunitario, laddove questi riconosce che proprio in relazione al citato art. 17, n. 1, della Dichiarazione universale dei diritti umani, solo il carattere arbitrario dell’ingerenza darebbe luogo ad una lesione dello ius cogens [6].