I confini della sentenza Guiso–Gallisay del 22 dicembre 2009
Ma è ancora sul tema dei confini della decisione della Grande Camera che occorre riflettere.
Secondo chi scrive, infatti, l’obbligo di conformazione dei giudici nazionali richiesto dal giudice europeo deve circoscriversi ai fatti di occupazione acquisitiva non riguardando, per converso, quelli relativi alla c.d. occupazione usurpativa.
A tale conclusione si giunge per più ordini di ragioni.
Ed infatti, la Corte è giunta alle conclusioni sopra rassegnate valorizzando, per un verso, l’esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità resa all’interno di un procedimento di occupazione d’urgenza e, per altro verso, la circostanza che il giudice nazionale a...
_OMISSIS_ ...uo; della costruzione dell’occupazione acquisitiva, ma che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite si differenziano nettamente dalle coordinate dell’occupazione usurpativa, connotata secondo la Cassazione da un tasso di illiceità assoluto proprio perché correlato all’assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità .
Per tali ragioni non è dunque pensabile che la sentenza che si commenta possa trovare estensione ai casi di occupazione usurpativa nei quali il passaggio della proprietà deve considerarsi tuttora incerto [1], se si considera la stessa giurisprudenza di legittimità resa in tema di c.d. rinunzia abdicativa – il tema meriterebbe un ulteriore approfondimento che in questa sede non è comunque possibile operare –.
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_OMISSIS_ ...i occupazione acquisitiva, non potendosi in alcun modo estendere a quelli che vengono applicati per le ipotesi di occupazione usurpativa.
Sicché ritenere che alla sentenza in esame debbano conformarsi anche i giudici chiamati a liquidare il risarcimento del danno da occupazione usurpativa sembra assolutamente da escludere.
Resta allora da capire quali saranno gli effetti di questa sentenza sui giudizi in tema di occupazione usurpativa.
Se, infatti, il giudice europeo si è espresso nel senso ricordato e se questi principi non riguardano, come si è tentato di dimostrare, l’occupazione usurpativa, rimane tuttora forte il rischio di una difformità fra il sistema risarcitorio interno in tema di occupazione usurpativa e quello che la Corte eur...
_OMISSIS_ ...ione acquisitiva.
Certo, questo non significa che il sistema di quantificazione del risarcimento in tali ipotesi (che, è il caso di ricordare, potrà riguardare anche le ipotesi in cui l’amministrazione adotta l’atto di acquisizione sanante in assenza di dichiarazione di p.u.) debba direttamente indirizzarsi verso l’attribuzione al proprietario del plusvalore rappresentato dal costo di costruzione, potendosi anche valutare i criteri alternativi che la parte interveniente aveva prospettato proprio nel corso del procedimento.
Sembra allora che la limitazione del risarcimento del danno al valore venale del fondo per le ipotesi appena espresse rendere evidente un vulnus ai principi di cui all’art.117 1^ comma Cost. – in relazione all...
_OMISSIS_ ...esso realizza una maggior tutela rispetto a quella offerta a livello interno – art.53 CEDU –.
Ne consegue che il giudice chiamato a quantificare il risarcimento del danno da occupazione usurpativa che si dovesse trovare a considerare il valore di un bene sul quale è stata realizzata un’opera pubblica ha ben chiaro che il riconoscimento del solo valore venale del bene attribuito secondo la legislazione nazionale si dimostra enormemente inferiore a quello attribuito dal giudice europeo.
Da ciò la necessità di procedere ad una verifica del sistema interno secondo i parametri recentemente ribaditi – rectius precisati – dalla Corte costituzionale (sentt.nn.311 e 319 del 2009) ed eventualmente di investire la Corte costituzionale della...
_OMISSIS_ ...a Corti nazionali e sovranazionali
Rimangono, dunque, alcuni dubbi che, a parere di chi scrive non rappresentano affatto un deficit in termini di certezza, anzi dimostrando come la giurisdizione nazionale sia sempre di più e progressivamente destinata a subire le decisioni delle giurisdizioni sovranazionali, ma anche a diventare l’artefice principale nel sistema di tutela dei diritti fondamentali.
Il punto è allora di capire qual’è o quale dovrebbe essere l’atteggiamento giusto per far germinare da tale situazione frutti virtuosi per la protezione dei diritti umani.
Il tema, lo si comprende, è quello del dialogo fra il giudice europeo e quello nazionale [2].
In aggiunta a quanto già sopra accennato, va detto che secondo la g...
_OMISSIS_ ...pretare e applicare il diritto nazionale in senso conforme ai principi della convenzione, ed in particolare ai criteri interpretativi elaborati dalla corte europea, quest’ultima potendo però verificare l’operato della corte nazionale i giudici nazionali devono conformarsi, nell’applicare il diritto interno, alla CEDU ed alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Agli stessi è sì riservato in via prioritaria il sindacato ermeneutico sul diritto nazionale, purchè questo si compia in consonanza con i dettami della CEDU.
E’ in definitiva questo il senso finale del principio di sussidiarietà che anima i rapporti fra giudice nazionale e Corte europea.
Orbene, la Grande Camera, nella sentenza qui commentata, ha ben p...
_OMISSIS_ ...
In questa prospettiva, il cambio di orientamento operato dalla Corte europea viene espressamente rivolto ai giudici italiani, ai quali, per questo motivo, si chiede di operare in modo conforme al nuovo indirizzo.
Ora, occorre chiedersi in che termini questo dialogo fra “giudici” possa funzionare.
Esso – in assenza di un meccanismo di rinvio pregiudiziale del tipo di quello previsto nel sistema del diritto comunitario fra giudice nazionale e Corte di Giustizia – soffre certamente di quell’asimmetria di base correlata al meccanismo operativo che individua un ruolo di istanza ultima della Corte di Strasburgo, chiamata ad intervenire quando nessun’altro rimedio interno è possibile sperimentare a tutela di un d...
_OMISSIS_ ...d appunto correlato al rispetto dei diritti CEDU, al quale tanto il giudice nazionale che la Corte CEDU contribuiscono senza essere imbrigliati da legami gerarchici.
Anche la pronunzia in esame, consapevole dell’assenza di canali formali di collegamento, sperimenta forme di cooperazione informali che, pur non modificando il sistema dei rapporti, sembrano improntate a quell’esigenza di effettività e concretezza che, indiscutibilmente, caratterizza la giurisprudenza CEDU, promuovendo una tutela concreta dei diritti fondamentali.
Per un verso emerge la consapevolezza, da parte del giudice sovranazionale, che la protezione dei diritti umani non può non passare attraverso l’opera del giudice nazionale il quale, però, ha l’obbligo di proce...
_OMISSIS_ ...ui commentata esce vieppiù confermata la tendenza di quella giurisdizione ad individuare metodi nomofilattici, suscettibili di ripetizione, nella soluzione di contrasti tra ordinamenti [3].
Tendenza già manifestatasi presso la Corte europea con lo strumento delle c.d. cause pilota [4].
In questa prospettiva, la Corte di Strasburgo prende al volo l’occasione offertagli dal cambio di giurisprudenza inaugurato dalla sentenza del 21 ottobre 2009 per riaffermare taluni principi inviolabili per la stessa Corte europea, quali appunto quelli della sussidiarietà e centralità della giurisdizione nazionale nel processo di riconoscimento dei diritti fondamentali.
In questa prospettiva, allora, si può spiegare il riferimento ad alcuni capisaldi della c...
_OMISSIS_ ...sione di un diritto umano.
Ecco che il richiamo alle argomentazioni sopra ricordate sembra così il segno virtuoso del dialogo, quasi che la Corte di Strasburgo, dopo avere inizialmente sconfessato un sistema nazionale nel quale anche l’articolazione giudiziaria aveva contribuito alla perpetuazione delle violazioni ai diritti CEDU, non ha timore di fondare il proprio revirement su parte delle motivazioni che aveva essa stessa in precedenza stigmatizzato nell’affermazione il vulnus all’art.1 Prot.n.1 alla CEDU, in fondo riconoscendo che la totale equiparazione fra occupazione acquisitiva ed usurpativa affermata nella precedenti decisioni si fondava su postulati instabili e difficilmente sostenibili a livello interno.
Trova, così...
_OMISSIS_ ...rsquo;una dall’altra e tutte assieme a rigenerarsi senza sosta all’insegna di valori omnicondivisi, attorno ai quali si tesse la tela di un’identità, europea o nazionale che sia, mai definitivamente raggiunta, bisognosa di essere costruita giorno dopo giorno e, giorno dopo giorno, in ogni modo preservata e trasmessa.» [5]
Se si accede, dunque, a tale ordine di idee [6] e si abbandona la logica del “primato– prevalenza” che sembrerebbe preferito dalla Corte costituzionale per giustificare la valenza sub costituzionale delle norme CEDU) – anche se in forma attenuata dopo le sentenze nn.311 e 317 del 2009– ed in qualche misura anche dalla Corte di Strasburgo(per giungere a risultati esattamente opposti a quelli propug...
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Emerge, infatti, a tutta prima la consapevolezza da parte del giudice sovranazionale che lo stesso non ordina ma conversa con gli organi nazionali [8] e che la protezione dei diritti umani non può prescindere dalla tutela domestica a pena di divenire inefficace.
E’ per tale ragione che il giudice di Strasburgo mostra piena fiducia nell’operato di quello nazionale e si perita di richiamare nei suoi decisa la stessa giurisprudenza nazionale.Richiami, questi ultimi, affatto strumentali ed anzi frutto di quel processo osmotico che governa– e governerà – sempre di più, l’esercizio della giurisdizione.
La Corte europea, in altri termini, mostra piena ed incondizionata fiducia nel giudice nazionale, ora che questi ha imparato ...
_OMISSIS_ ...li e la Corte EDU che esalta in maniera impetuosa il ruolo del giudice (costituzionale e di diritto comune) nazionale, chiamandolo a delicate operazioni di bilanciamento [9].
Ed infatti, nelle due pronunzie rese a pochi giorni di distanza, ancora una volta affidate agli stessi estensori delle decisioni nn.348 e 349 del 2007, la Corte costituzionale è tornata sul tema dei rapporti fra ordinamento nazionale e CEDU soffermandosi in maniera rilevante sul concetto di “margine di apprezzamento”, individuato come “limite” all’operatività della norma CEDU.
Nella prima decisione(sent.n.311), infatti, il giudice costituzionale, non ravvisando alcun vulnus nella legge di interpretazione autentica resa dal legislatore italiano con riguardo a...
_OMISSIS_ ...rdquo; che suggeriscono al legislatore nazionale interventi interpretativi nelle situazioni che qui rilevano non può non lasciare ai singoli Stati contraenti quanto meno una parte del compito e dell’onere di identificarli, in quanto nella posizione migliore per assolverlo, trattandosi, tra l’altro, degli interessi che sono alla base dell’esercizio del potere legislativo.»
In quella prospettiva, la Corte costituzionale riteneva riservata all’ordinamento statale la «…valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali che la Convenzione europea lascia alla competenza degli Stati contraenti, come è stato riconosciuto, ad esempio, con la formula del margine di apprezzamento, nel caso di...
_OMISSIS_ ...le in materia di contumacia dell’imputato che non riconosce la rimessione in termini per l’imputato in caso di proposto appello da parte del di lui difensore, evidenziava che «Il richiamo al “margine di apprezzamento” nazionale – elaborato dalla stessa Corte di Strasburgo, come temperamento alla rigidità dei principi formulati in sede europea – trova la sua primaria concretizzazione nella funzione legislativa del Parlamento, ma deve essere sempre presente nelle valutazioni di questa Corte, cui non sfugge che la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro.
Naturalmente, alla Corte europea spetta di decidere sul singolo caso e sul singo...
_OMISSIS_ ...rt. 2 Cost. – si sviluppi in modo squilibrato, con sacrificio di altri diritti ugualmente tutelati dalla Carta costituzionale e dalla stessa Convenzione europea.»
Aggiungeva, ancora, la Corte che «il “margine di apprezzamento” nazionale può essere determinato avuto riguardo soprattutto al complesso dei diritti fondamentali, la cui visione ravvicinata e integrata può essere opera del legislatore, del giudice delle leggi e del giudice comune, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze».
E sarà proprio in questo contesto che gli organi nazionali saranno chiamati a tessere un mosaico fondato sul bilanciamento di questi valori anche attraverso l’attività interpretativa – per quel che riguarda i giudici &ndash...
_OMISSIS_ ...io bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall’espansione di una singola tutela. Questo bilanciamento trova nel legislatore il suo riferimento primario, ma spetta anche a questa Corte nella sua attività interpretativa delle norme costituzionali.»
Tra questi organi, d’altra parte, vi è anche il giudice comune, se è vero che il «margine di apprezzamento» nazionale può essere determinato avuto riguardo soprattutto al complesso dei diritti fondamentali, la cui visione ravvicinata e integrata può essere opera del legislatore, del giudice delle leggi e del giudice comune, ciascuno nell’ambito delle proprie ...
_OMISSIS_ ... orientate al raggiungimento di standard più elevati di tutela dei diritti fondamentali.